Opera del Vocabolario Italiano


= [1330], Breve del Popolo e delle Compagne del Comune di Pisa (in Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di Francesco Bonaini, vol. II, Firenze, Vieusseux, 1870, pp. 443-49, 451-641. [Spoglio: 443-44, 451-641].) [Stat.pis.,1330(2)].
    Genre=stat. Period=14a 14b Form=P Type=O Gen. Area=tosc. Spec. Area=pis.


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173 rubrics

esordio

Qui si comincia lo Prologo del Breve del populo di Pisa.
Questo Breve del populo et delle Compagne del Comuno di
Pisa fue translatato et assemprato di gramatica in volgaro del Breve
del populo, al tempo delli infrascripti discreti et savi homini honorabili
Ansiani del populo di Pisa. Li quali feceno fare la infrascripta
opra sì chome di sotto si contiene, adciò che quelle persone che
non sano gramatica, possano avere perfetto intendimento di quelle
cose che ne vorrano sapere. Li nomi dei quali Ansiani sono questi;
cioè:
 
 
 
 
 
 

[p. 444]
 
 
 

Anni Domini MCCCXXX et XXXI, indictione tertiadecima, dei
mesi di marso et d' aprile.
Ser Mighele del Lante da Vico, notaio, existente cancelliere delli
Ansiani del populo di Pisa.
Ser Andrea di ser Francesco da Calcinaia, notaio et scriba publico
delli predicti Ansiani in del soprascripto tempo.
 

[p. 451]
 
 

incipit

Incomincia lo Breve del populo et delle Compagne
del Comuno di Pisa.
 
 

prologo.

Al nome della santa et non divisa Trinitade, amen. Ad honore
et gloria dell' onnipotente Dio, Padre et Filio et Spirito
Sancto; et della beata gloriosa Genitrice di Dio et sempre Vergine
Maria; et di tutti li Sancti; et ad honore della pisana
maggiore ecclesia di sancta Maria, et delli altri venerabili luoghi
della cità di Pisa et del distrecto; et ad honore de l' arcivescovado
di Pisa, et del capitulo de l' ecclesia pisana, et dell'
opra di quella ecclesia; et ad honore, buono et pacifico stato
della cità di Pisa et del suo distrecto, et del populo della
cità di Pisa et del distrecto; et spesialmente delle Compagne
del populo di Pisa et del distrecto.
 
 

cap. 001 rubrica

Di mantenere le Compagne del populo di Pisa et del distrecto;
et del giuramento di messer lo Capitano.
 
 

cap. 001

Io Capitano del populo di Pisa, della cità et del distrecto,
giuro alle sancte Dio vaela, che io difenderò et manterrò lo populo
di Pisa, et difendrò et manterrò et ricoverròe li honori et le ragione
del populo di Pisa, et dell' università delle Compagne del
populo di Pisa et del distrecto. Et che io darò aiuto et favore alli
Ansiani et alle Compagne della cità di Pisa et del distrecto, sopra

[p. 452]
ricoverare, mantenere et difendere et conservare li honori et le ragione
della cità di Pisa et del distrecto, et spesialmente dell' università
delle Compagne del populo di Pisa et del distrecto, contra
ogna persona et luogo; et quinde malitiosamente non mi sottraggerò.
Et sia io tenuto per legame di saramento, infra uno mese dalla 'ntrata
del mio reggimento, far giurare tutti et singuli populari della cità di
Pisa, da diciotto anni infino in LXX, lo giuramento del populo, et
lo sequimento et l' obbedientia di me Capitano et delli Ansiani del
populo di Pisa. Questo aggiunto, che nullo sia ricevuto et messo
ad prestare lo saramento del populo, che non sia in dello stimo in
della cità di Pisa, et paghi date et prestanse in quella sì come li
altri citadini di Pisa, et abbia pagato per tre anni almeno, sì come
di sotto si dice in delli ordinamenti nuovi, VIII capitulo. Et che
nullo capitano delle cappelle della cità di Pisa dia per scripto alcuno
al Capitano del populo di Pisa, u vero alla sua corte, per lo decto
saramento del populo, che non paghi date u prestanse, sì come
disopra è decto. Et se alcuno contra la predicta forma giurerà, sia
cassato lo suo giuramento, et sia avuto per non giurato. Et che li
capitani delle cappelle che desseno alcuno in scripto al decto Capitano
del populo contra la predicta forma, siano condennati dal dicto
Capitano del populo, per ciascuno et ciascuna volta, in soldi XX di
denari pisani, in suo nome proprio. Et che al tempo che si de' prestare
lo saramento predicto, le dicte cose si bandiscano per la cità
di Pisa in dei luoghi uzati.
 
 

cap. 002 rubrica

Della richiesta facta dal Capitano et dalli Ansiani.
 
 

cap. 002

Et giuro io che sono u che sarò in del saramento delle Compagne
del populo della cità di Pisa et del distrecto, che quante volte
io sarò richiesto per lo bandiere, u per alcuno altro modo, da parte
del Capitano u delli Ansiani del populo, u delli Ansiani tanto, che
io debbia andare u vero convenire con arme, u vero sensa arme,
ad alcuno luogo per facti et bizogni del Comuno di Pisa, u del
populo u delle Compagne, u vero per mantenere alcuno del populo
et delle Compagne soprascripte in sua giustisia et ragione, u vero
che ingiuria non li sia facta; quine andrò, et convenirò et dimorerò,

[p. 453]
faccendo quelle cose che sopra le predecte cose mi sarano
imposte dal predicto Capitano, u dalli Ansiani tanto: et quinde
malitiosamente non mi sottraggierò. Et quante volte contra faròe,
possa et debbia essere punito et condennato dal Capitano del populo,
per ciascuna volta, da soldi XX infino in lire C di denari, ragguardata
la qualità del peccato et della persona.
 
 

cap. 003 rubrica

Di ricevere li officii delle Compagne.
 
 

cap. 003

Se capitano u consiglieri u gonfalonieri della Compagna in della
qual sarò, u ad qualunqua altro officio u vero facto di Compagna
electo sarò, quello officio riceverò, farò et porterò ad buona fede,
sensa fraude, ad bono et puro intendimento, per lo Comuno di
Pisa, et per lo populo del Comuno di Pisa, et delle Compagne
della cità di Pisa et del distrecto, se per giusto et evidente impedimento
non rimanesse.
 
 

cap. 004 rubrica

Di punire quelli che torbasse u impedisse l' officio et la iurisdictione
della Podestà, u del Capitano et delli Ansiani,
u d' altro officiale della cità di Pisa et del distrecto.
 
 

cap. 004

Et giuro io Capitano del populo di Pisa, alle sancte Dio vaela,
sensa alcuno intendimento ad me dato, u che si debbia dare, che io
non patrò ne permetterò che alcuno impedisca u torbi, u faccia impedire
u turbare u vitiare, u induca alcuno che torbasse u impedisse
u vitiasse l' officio u la iurisdictione di me Capitano, u delli Ansiani
del populo di Pisa, u della Podestà, u d' altro qualunqua officiale
della cità di Pisa et del distrecto. Et se io troverò alcuno che
contra faccia, puniròlo ad mio arbitrio in avere et persona. Et non
patrò nè permettrò che quel cutale che contra le predicte cose facesse,
abbia alcuno officio u beneficio del Comuno di Pisa, u del
populo; ma quel cutale sia privato et cassato in perpetuo d' ogna
beneficio et officio, et honore et privilegii et immunità del Comuno
et del populo di Pisa. Et s' elli avesse beneficio del Comuno di Pisa
u del populo, sì ne lo caccierò et rimovròe al postutto. Et se io
Capitano le predicte cose non faròe, sia punito et condennato in

[p. 454]
lire cinquecento di denari dalla Podestà del Comuno di Pisa che allora
sarà: lo qual Podestà in quel cazo, nondimeno, lo predicto
maleficio sia tenuto di punire ad richiesta delli Ansiani che allora
sarano, ad pena di lire mille di denari del suo feo.
 
 

cap. 005 rubrica

Dei soldati et dei chavalli, che non si debbiano tenere
ai soldi del Comuno.
 
 

cap. 005

Et giuro io Capitano alle sante Dio vaela, che tutto lo tempo
del mio reggimento, alcuno mio chavallo non terròe, nè faròe tenere
u consentròe, ad soldo del Comuno di Pisa. Nè alcuno della
famiglia mia, nè della Podestà del Comuno di Pisa, sosterròe che
sia soldato del Comuno di Pisa. Et quel medesmo farò et observeròe,
et faròe fare et observare dei chavalli della Podestà del Comuno
di Pisa, de l' assessore del Comuno di Pisa, et dei loro familiari;
et dei chavalli d' alcuno della famiglia mia, u d' alcuno altro
giudici forestieri officiale del Comuno di Pisa u del populo, et dei
loro et di ciascuno di loro familiari. Nè alcuno parente d' alcuno
dei predicti, durante lo loro u d' alcuno di loro officio, possa essere
ricevuto u ammesso ad soldi ad chavallo del Comuno di Pisa. Et se
alcuno è u fie, sia cassato del soprascripto soldo. Et che nullo
dei familiari d' alcuno dei predicti possa essere berrovieri di Podestà
u di me Capitano, u vero marrabese d' Antiani del populo di Pisa.
Et non patròe, che da ora innanti, alcuno che sia stato di famiglia
di Podestà u di me Capitano, sia ricevuto ad soldo del Comuno di
Pisa dal dì del finito lo suo officio ad uno anno. Et se contra farò,
perda del feodo mio lire cinquanta di denari, per volta. Et io Capitano
del populo di Pisa, et ciascuno della mia famiglia, per giuramento
sia tenuto, et siano tenuti, non pregare, u pregare fare per
alcuno dei predicti, ad pena di lire cento di denari pisani.
 
 

cap. 006 rubrica

Di modulare et condempnare quelli che amministrano li beni
del Comuno, et li altri officiali.
 
 

cap. 006

Tutti quelli che aranno avuto, u ano u aràno alcuna amministragione
di pecunia, u di beni del Comuno di Pisa, incontanente

[p. 455]
deposita et finita quella amministragione, modulerò et investigherò,
per me et per lo mio giudici, cercando diligentemente quelle cose
ch' elli arano prese et date, et li acti et l' amministragioni dei predicti,
per inquizissione et investigassione tacita et expressa, et per
ogna via et modo del qual maggiormente mi parrà: sì che la verità
s' abbia dell' amministragione loro per li acti, et per confessione et
per aspecto d' opra, et per ogni altro modo che meglio si può fare.
Et quel medesmo sia tenuto di fare ciascuno modulatore d' officiali
del Comuno di Pisa et del populo. Et possa et debbiali modulare
et condempnare di tutte quelle cose che male, illicitamente,
u vero ingiustamente, u vero come non aràno dovuto, aràno date
et spese, geste, facte, commesse et lassate, et peccati in del loro
officio et amministragione, et di ciascuna di loro, et di catuna di
loro cauza et cagione. Et che ciascuno notaio di catuno amministratore,
exactori, di ricoglitori u vero di soprastanti di date, di condennagioni,
et di qualunque beni del Comuno di Pisa u del populo,
sia tenuto di mostrare lo libbro autentico, et copia fare, se
prezente tanto, ad ciò ch' ei possano vedere et la sua ragione cogliere
al suo amministratore, exactore, recollectore u vero
soprastante, et mostrare et dare, infra XXX dì, al più, dipo' lo deposito
officio del dicto amministratore, exactore, recollectore, u
vero soprastante suo, ad qualunqua Capitano del populo, u vero
ad suo giudici, u ad altro modulatore. Li quali soprastanti et
exactori, al tempo che drano lo dicto autentico, lo dicto autentico
fermino che sia loro per saramento; et quello autentico, dipoi
la condennagione u vero absolutione quinde facta, li notari delli
predecti modulatori, scriptura publica quinde interveniente, siano
tenuti di consegnarli ai notari che guardano li acti del Comuno di
Pisa, che si debbia serbare et guardare, sì che sempre se n' abbia fede
et copia. Lo quale se le predicte cose non observerà, ad mio
arbitrio lo condenerò. Et se li dicti amministratori, exactori, ricoglitori
et soprastanti, non restituiranno al Comuno di Pisa le quantitade
et le cose che dovrano al Comuno di Pisa, infra 'l termino
per lo bandieri u per messo, da parte di me Capitano, assegnato,

[p. 456]
u vero ad termino non assegnato, infra uno mese dipo' 'l deposito
officio, siano puniti et condennati da me Capitano in nel
doppio di quello che non aràno restituito al dicto Comuno. Et sia
tenuto io Capitano, u vero lo giudici, u vero lo modulatore, tutti
quelli che amministrano la decta pecunia, et che apprezentano l' autentico
dal dì dell' apprezentamento de l' autentico ad VI mesi, di procedere
ad condennagione, u vero absolutione quinde fare. Et li modulatori
laici, che calculano le ragione, siano tenuti, infra quel
medesmo termino, u vero innanti, ad volontà di me Capitano,
u vero del giudici u del modulatore, calculare li soprascripti autentichi
apprezentati, ad pena di lire diece di denari a lor tollere.
Questo aggiunto, che li predicti notari anco siano tenuti di fare
una vacchetta, in della quale ordinatamente scrivano quelli che dano
et apprezentano li autentichi per lor modulare, et lo die dell' apprezentamento.
La qual vacchetta siano tenuti d' appresentare al giudici.
Et etiandio siano tenuti di consegnare ai lor successori li autentichi
non modulati, scriptura publica quinde interveniente. Sì veramente
che 'l notaio soprascripto de l' errore suo et della colpa sua
sia tenuto, et procedasi contra lui. Et se tra quel notaio et l' officiale
suo soprascripto, di colpa et d' errore sarà questione, che di quello
errore et colpa quella questione per me medesmo Capitano, u vero
per lo mio giudici u modulatore, ad mio arbitrio, si cognosca
et termini. Et sia tenuto etiandio io Capitano di modulare,
cercare, investigare et condennare tutti et singuli officiali, et
ambasciadori, et sindichi, et altri qualunqui officiali, l' officio dei
quali durasse etiandio meno di due mesi, della cità di Pisa et
del distrecto, electi in della cità di Pisa, che fallasseno, u alcuna
cosa facesseno contra i loro officii, u contra la forma del Breve del
Comuno di Pisa, u del populo, sì come ad me parrà, ragguardata la
qualità del peccato et della persona. Et sopra inquirere et investigare
et modulare li amministratori et officiali predicti, et li soprascripti
tutti, io soprascripto Capitano abbia arbitrio, et possa procedere ad
trovare la veritade ad mio arbitrio. Et qualunqua sarà condennato per

[p. 457]
moccobello, u vero per inganno et fraude, non possa
essere electo o vero admesso ad alcuno officio ordinario u vero extraordinario,
per quello che per moccobello sarà condennato, dal
die della condennagione ad cinque anni; se di maggiore u di minore
tempo in della sentensia della condennagione non si contenesse.
Del qual tempo rimagna et sia in arbitrio del Capitano
del populo, segondo la qualità del peccato et delle persone.
Et che una volta almeno ogna mese, in del consiglio generale del populo,
sia tenuto io soprascripto Capitano fare condennagioni et absolutioni
delle predicte cose. Et eleggansi due buoni et savi homini dalli
Ansiani, dei quali ciascuno sia maggiore di XXX anni, et sappiano
scrivere et ragione ponere, et fare bene et ydoneamente; li quali due
siano col decto Capitano, u col suo giudici, ad fare et ponere le predicte
ragione: l' officio dei quali duri per tre mesi; et abbia chatuno
per suo feodo, catuno mese, lire quattro di denari. Et vachi chatuno
dal detto officio per uno anno. Et elegganosi due notari con
loro, per quel modo et per quella forma che si eleggeno li notari
di cancellaria; l' officio dei quali duri per sei mesi; et abbiano intrambi
due, per lor feodo, lire XV di denari pisani tanto, et nulla
altro nè più. Li quali notari d' alcune scripture ch' elli arrechino in
acti, nulla tollano. Li quali notari abbiano per modulatione
di catuno camarlingo di Compagne, et di candeli delle Compagne di
Pisa, denari XII tanto. Salvo che li camarlinghi delle Compagne
nuove, delle spese, et di quel che aràno facto, siano tenuti di fare
ragione dinansi ad alcuni che si debbiano eleggere dai capitani et
dal consiglio della compagna tanto, et non dinanti al Capitano del
populo. Si veramente che, se questione fosse delle soprascripte spese,
et cose facte dei dicti camarlinghi delle Compagne nuove, intra
li dicti capitani, o vero alcuno di compagna, et lo camarlingo, che
lo conoscimento delle predicte cose sia del Capitano del populo di
Pisa, et del suo giudici, sì come di sopra dell' altre cose.
Salvo che della carta della sentensia fermata, se la vorrà, abbia denari

[p. 458]
XVIII tanto; ma della carta fermata della sententia, se quelli
che sarà sententiato la vorrà fermata, possane tollere soldi due, et
non più. Et sia tenuto io Capitano, per me et per lo giudici mio,
admettere et ricevere tutti quelli che si lamentasseno d' alcuno
officiale d' alcuno comuno di terra o vero villa del distrecto di Pisa,
delle cose facte u amministrate per lui; et loro modulare delle cose
che aràno facte et amministrate, et loro absolvere et condennare
segondo la forma del Breve, sì come li altri officiali del Comuno di
Pisa. Sì veramente che sia tenuto di modulare li camarlinghi, o
vero consuli delle castella murate del distrecto della cità di Pisa;
et li altri consuli, camarlinghi et officiali che fusseno uzati d' essere
modulati per li modulatori in qua dirieto delli officiali dei comuni
di fuori del distrecto di Pisa; et contra loro procedere per denunsia
u vero inquizisione. Et sopra queste cose etiandio abbia arbitrio;
non obstante alcuna modulassione di lui già facta, u vero che di
lui fare si dovesse da alcuno altro officiale della cità di Pisa. Et li
notari del populo abbiano et avere possano, per tutte le loro
scripture et sentensie che faranno, et per prolungamenti
et altre cose, et per la carta fermata delle sentensie, infino in soldi
tre di denari pisani; et non oltra.
 
 

cap. 007 rubrica

Di ricogliere li diritti delle corte.
 
 

cap. 007

Et farò ricogliere li diricti delle corte, li quali alcuno per cauze
dare dovesse, lo più uvaccio che dinonsiato sarà dai giudici delle
corte, u vero dai loro notari: li quali diricti divegnano alle mane
del camarlingo delle pegnora delle corte. La qual cosa fare et far
fare sia tenuto infra uno mese dal die della dinonsiagione facta del
ditto diricto ricogliere.

[p. 459]
 
 

cap. 008 rubrica

Di fare lo libbro in del quale siano scripti li nomi
et li sopranomi delli condennati per moccobello.
 
 

cap. 008

Et sia tenuto io Capitano di fare scrivere per li cancellieri,
u per alcuno dei notari di cancelleria, in uno libbro per sè, lo qual
sia in taule et cuoio vermiglio, li nomi et li sopranomi di tutti
quelli che da se per moccobello sarano condennati, u per sentensia
di condennagione saranno dalli officii divietati: lo quale libbro stia
in della cancellaria del Comuno di Pisa. Et in del quale libbro
etiandio si scrivano tutti quelli che, per sentensia di Podestà, in
privassione d' officii sarano condennati, et li tempi della privassione.
Et per alcuno dei cancellieri u dei notari di cancellaria, lo nome
del divietato si debbia toller via del libbro, finito lo termino del
vietamento. Lo qual capitulo si scriva et pognasi in del Breve del
Comuno di Pisa.
 
 

cap. 009 rubrica

Di non ricevere dono u vero prezente, et di non mangiare
con alcuno; et del giuramento della famiglia.
 
 

cap. 009

Noi Capitano, giudici, notari, chavalieri u vero compagni, et
berrovieri, et tutti quelli della famiglia mia del dicto Capitano,
per saramento siamo tenuti di non ricevere alcuno dono o vero
prezente per alcuna cagione; nè mangiare nè bere, nè dare nè fare
dare, con li Ansiani u da li Ansiani u alli Ansiani del populo di
Pisa, u con alcuno u da alcuno u ad alcuno di loro, u loro notaio,
cancellieri, servidori u marrabesi, u con alcuno della cità
di Pisa, u vero del suo distrecto, se non quando andassemo fuor
della cità di Pisa per facti del Comuno u del populo. Et siamo
tenuti noi giudice, notaio, cavalieri et berrovieri, di giurare lo
nostro officio bene et lealmente fare, ove et quando parrà alli Ansiani,
infra octo dì di po' l' avenimento nostro.

[p. 460]
 
 

cap. 010 rubrica

Delle Compagne, che si debbiano fare in contado.
 
 

cap. 010

Et giuro che, in fra 'l mese dalla 'ntrata del mio reggimento,
farò eleggere in della capitania di Val di Serchio una compagna di
cinquecento homini, et di più, ad volontà delli Ansiani, di migliori,
et più valenti, et più amadori del buono et del pacifico
stato del Comuno di Pisa et del populo, per due di ciascuno
sextieri della dicta capitania, che si debbiano eleggere dalli Ansiani
del populo di Pisa, se electi non sono. Et di quelli, capitani due,
consiglieri quattro et gonfalonieri due; cioè uno dal fiume in là,
et l' altro dal fiume in qua. Et in dei pivieri di Valdarno, una
compagna di cinquecento homini, et di più, ad volontà delli Ansiani,
per quattro homini di ciascuno pivieri, che si debbiano eleggere
dalli Ansiani; li quali siano di quelli cinquecento. Et gonfalonieri
tre; cioè uno in catuno pivieri. Et capitani tre; cioè uno in
catuno pivieri. Et consiglieri due in catuno pivieri. Et sia tenuto io
Capitano soprascripto, infra uno mese dalla 'ntrata del mio officio,
far fare una compagna della Croce in del comuno di Calcinaia, di
cento homini; di Travalda et dell' altre terre, d' omini CC; et in della
capitania delle Colline disotto, d' omini CC. Et debbiano avere li gonfaloni
della cammera del Comuno di Pisa, sì come àno avuto li
altri del contado. Li quali homini siano electi segondo lo soprascripto
modo. Et in della capitania di Piemonte, una compagna di
CL homini, ad volontà delli Ansiani del populo di Pisa, per tre
homini di quella capitania, che si debbiano eleggere dalli Ansiani;
li quali siano dei dicti cento cinquanta. Et uno gonfalonieri,
et uno capitano, et due consiglieri. Li quali gonfaloni debbiano
esser dati alli dicti gonfalonieri dei beni del Comuno di Pisa.
Li quali così electi faròe giurare, che quante volte a loro, dalla
parte mia u delli Ansiani del populo di Pisa, sarà comandato, coi
detti gonfaloni et arme sofficiente vegnano insieme al palagio del
populo di Pisa, et obbediscano et obbedire debbiano ai comandamenti
miei, u vero dei dicti Ansiani. Et le predicte cose della

[p. 461]
electione delle soprascripte compagne, et dei loro officiali, si facciano,
se facte non sono; et che in luogo di defuncti si subroghino
altri, sì che si compia lo numero della compagna. Et procureròe
con effecto, lo più tosto che potrò, d' avere inscritti li nomi
et li sopranomi di tutti li homini di catuna di quelle compagne, et
dei gonfalonieri et dei capitani delle dicte compagne, in uno libbro
che si debbia tenere appo me; lo quale io rinunsieròe al successore
mio. Et simigliante compagna faròe fare per lo soprascripto
modo; cioè, una in della Valle di Calci, di CL homini; et una in
Monte Magno, di L homini, con gonfaloni, et arme della croce
biancha.
 
 

cap. 011 rubrica

Di trovare la pecunia.
 
 

cap. 011

Quante volte sarà bizogno pecunia per fare et spacciare li facti
del Comuno di Pisa, possasi et debbia trovare modo et forma
d' avere pecunia per lo consiglio del senato, della credensa, dei capitani,
delli cavalieri, delli Ansiani del populo di Pisa, et del lor
consiglio minore et maggiore; cioè quindici per quartieri, et i dodici
del populo: dei consuli del mare, dei consuli dei mercanti, dei
consuli de l' arte della lana, dei capitani et priori delle VII arte. Et
quello che per quel consiglio sarà statuto, quinde vaglia et tegna,
et ad executione sia mandato; sì che ad altro consiglio ordinario
queste cose commettere non si possano. Salvo che data imponere non
si possa sensa auctorità del maggiore consiglio.
 
 

cap. 012 rubrica

Di quelli che offendesseno li Ansiani.
 
 

cap. 012

Se alcuno nobile, u non giurato in populo, u giurato che non
abbia dovuto giurare, u qualunqu' altra persona della citade, u del
suo distrecto, u vero altronde undunqua sia, offenderà u offendere
farà, in detto u in facto, in persone u in avere, là ovunqua fusseno
li Ansiani del populo di Pisa, u vero li lor notari che sono
u che sono stati da l' anno Domini MCCLXXXIX del mese d' ogosto in
qua, u vero che per innanti saranno, u vero alcuno di loro; lui
gravemente punirò in avere et persona, ad mio arbitrio, sì che lo

[p. 462]
peccato u lo maleficio non passi impunito; oltra le pene comprese in
dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo. Et se lo dicto maleficio
sarà grave, u vero enorme, puniròe lo delinquente per quel modo,
come dicto è, se io lo potrò avere. Ma se io non potrò avere lo delinquente,
puniròe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente,
se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo o vero li figliuoli del
delinquente avere non potrò, puniròe lo padre del delinquente, se
io lo potrò avere, così in avere come in persona, ad mio arbitrio.
Et se li predecti avere non potrò ad punirli, isbandiròli in perpetuo.
In del qual bando s' aggiunga, che se per alcuno tempo perverrà
in forsa del Comuno di Pisa, sia punito di quella pena, determinando
et declarando quella pena della quale doveano essere puniti
se al tempo del commesso maleficio fusseno divenuti in forsa del
Comuno di Pisa. Et così siano puniti da me Capitano quandunqua
perverranno in della forsa mia di po' 'l corrimento del bando. Sia
avuto lo dicto maleficio per commesso et per provato, se in del
bando correranno u incorrerà. Et non dimeno, li lor beni, poi che in
del bando sarano incorsi, siano publicati al Comuno di Pisa; et
siano guasti et distructi, così in della cità come in del contado,
in tutto, sì che poi non si rifacciano; nè rifare li permetterò, nè
abitare u lavorare, u vero vendere u alienare. Et ciascuno che li
abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse, et per qualunqu' altro
titulo ricevesse, puniròe di livre diece infino in cento, et
oltra, ad mio arbitrio, per ciascuna volta che contra facto fusse.
Et non dimeno, li decti beni rivocròe al Comuno di Pisa, et quelli
per lo Comuno di Pisa farò avere et tenere, rimovendone quinde
catuno detentore, sotto la predicta pena tollere ad catuno contrafaccente.
Le quai tutte cose farò et observeròe, non obstanti alcune
donagione, obligagioni di dote o vero di donagione per nosse,
o vero ogn' altre obligagioni, pegni, o vero teneri; et non obstante
alcune vendigioni, o vero alienassioni fraudulenti, o vero fictitie:
delle quali vendigioni et alienationi si stea, se saranno facte in
fraude u no, al dicto del Capitano del populo. Et excepto che se la
vendigione u vero alienassione facta, sarà per anni tre [innanti]
commesso lo maleficio, et lo venditore u vero lo alienatore in possessione,
u vero detentasione, rimarrà di po' la decta vendigione u vero

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alienassione; che in questo cazo non si stia al dicto del Capitano,
ma sempre si presumma et s' intenda essere fraudulenta et fictisia
quella vendigione et alienassione. Et contra la dicta presuntione nulla
prova u vero exceptione si debbia admettere.
Se li predicti aràno torre u casa comune con fratello carnale,
u nepote carnale, u frate primocuzino da parte del padre, la casa
u vero la torre si disfaccia tutta. Et se li predicti aràno terra u vero
altri beni sofficiente u vero sofficienti per cambio del padre, la
casa u vero la torre del frate carnale, u vero del nepote predicto,
u vero del sio, u li frati primicuzini da parte del padre, di quella
terra u vero beni predicti, per la Podestà, u vero per alcuno dei giudici
miei, si faccia restauramento della decta parte, sì che ad lui
s' adgiudichi et si dia, et tutto quinde li sia. Et che ai predicti
ch' aràno ricevuto lo danno, s' apartegna ragione et actione contra
lo delinquente et le sue rede per le predicte cose, essendo lui ribandito.
Et intorno alle soprascripte tutte cose investigare et trovare,
io Capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio, così in ponere
ad questioni et tormenti, et punire in avere et persona, come
etiandio ad tutte altre cose; non obstante alcuna legge, capitulo u
vero ordinamento. Et delle predicte condennagioni fare, di quelle et
per quelle cose, et per loro cagione, non si possa alcuna petissione
ricevere, nè alcuna absolutione, u vero mitigassione, u compensagione,
u discompensagione si possa fare. Et ad catuna persona che
cutale malefactore prendesse, et preso ad me Capitano l' apprezentasse,
u vero ucidesse, darò u farò dare dei beni del Comuno di Pisa
lire mille di denari. Et se la predicta persona che lo prendesse et
prezentasse, u ucidesse, fusse in bando del Comuno di Pisa, excepto
che per offensione facta in alcuno dei predicti, lui del dicto bando
traggerò, et farò traggere. Et se alcuno dei decti malefactori, alcuno
u parente u fratello u moglie, u qualunqu' altra persona, in casa sua
riceverà, u essere u stare permettrà, puniròlo et condenneròlo, per
ciascuna volta che contrafacesse, da lire dugento infino in lire cinquecento
di denari, et oltra, ad mio arbitrio. Et quella casa et
case in fin' alle fondamenta faròe disfare. Salvo et inteso in delle
predicte cose, che lo sbandito che le predicte cose facesse, u vero
alcuna delle predicte, debbia essere cavato di bando, come dicto è;

[p. 464]
et sopra tutto questo, debbia avere dei beni del Comuno di Pisa
lire cinquecento di denari pisani. Et contra la predicta presunsione
non sia ricevuta nè admessa alcuna prova, u vero exceptione. Et
se le predicte tutte cose non farò et non observerò, perda et
perder debbia del feodo mio lire cinquecento di denari; et in tanto
possa et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato;
et da inde innanti non sia avuto per Capitano, et sia cacciato
dell' officio del capitanatico. Le quali tutte cose si facciano et observino,
non obstante alcuno capitulo di Constituto: et se obstasse,
questo observerò, et non quello. Et questo capitulo sia preciso, sì
che nullo intendimento quinde ad me dare se ne possa. Et questo
capitulo farò leggere ogni sei mesi in del maggior consiglio che io
farò per la electione delli Ansiani. Delle quali tutte cose, se intraverrà
che si dica che alcuno per le predicte offese sia morto, quella
offensione facta da alcuno dei predicti, credasi, et diasi fede, et
stiasi al simplice dicto di quelli che patisce la 'ngiuria u vero l' offesa,
u del suo padre, u del figliuolo, u della figliuola, u di sua rede,
u del frate carnale, u di primocuzino, u di suora carnale, u di
primacuzina, di nepote carnale et d' altri nepoti, u della moglie di
colui ch' è offeso, u d' altri propinqui; u vero del tutore u del curatore
dei figliuoli u delle figliuole u delle rede dell' offeso; u per publica
fama, sensa alcuna prova di testimoni. Et lo dicto di catuno
dei predicti s' abbia per prova legittima. Questo aggiunto et inteso
in delle predicte cose, che se l' offensione facta fusse, u vero facta si
dicesse, in dei predicti Ansiani et lor notari da alcuno giurato in populo,
s' intenda et presumma essere facta per cagione d' officio d' ansianato
et di notariato d' ansianato, se questo si prova, o vero verisimile
sia, u per publica fama u per altri inditii u prezunsioni.
Che se non fie provato per alcuno dei soprascripti modi, esso
Capitano sia tenuto et debbia condennare, punire et absolvere l' offensore,
et chi detto fusse offensore, segondo la forma dei Brevi
della Podestà di Pisa, u vero del Comuno di Pisa; sì che esso Capitano,
nullo arbitrio a lui conceduto per Breve del populo di Pisa,
u per privilegio conceduto alli Ansiani, u vero ad lor notari contra
tale offensore, u chi decto fusse offensore, uzi o uzare possa u debbia.
Et se quelli che l' offesa u la 'ngiuria avesse ricevuta, u

[p. 465]
si dicesse ch' avesse ricevuta, u suo padre, u suo figliuolo, u alcuno
dei soprascripti di sopra nominati, non dicesseno ad me Capitano
colui u vero culoro che la ingiuria arà facta u aràno facta, u arà
facta fare u aràno fatta fare, u fusse dicto che fatta l' avesse, u per
fama lui non potrò avere; constringerò lo dicto offeso; et se lui
avere non potesse, constringerò lo padre; et se lo padre avere non
potesse, constringerò lo figliuolo; et se lo figliuolo avere non potesse,
constringerò lo nepote discendente dal figliuolo, u lo frate
carnale; et se lui avere non potrò, constringerò alcuno dei soprascripti
congiunti nominati, ad ciò che mi dicano et manifestino lo
malefactore et l' offensore predicto, et quelli che lo dicto maleficio
arà facto fare, u dicessesi che fatto l' avesse fare. Et queste cose
farò et farò fare, et troveròe per ogna modo del quale ad me parrà.
Sì veramente che io Capitano in nullo modo possa alcuno testimonio
del predicto excesso ponere ad tormenti, se prima l' offensore,
u quelli che avesse sostenuta la 'ngiuria, non fusse posto ad tormenti.
Et se alcuni testimoni io vollesse ponere ad tormenti, porròe
u faròe ponere in prima lo più potente, maggiore et più degna
persona; et così per singulo. Et oltra ciò, condenneròe ad mio arbitrio,
se non diràe le predicte cose, da soldi cento infino in lire cento di
denari, ragguardata la qualità del peccato et della persona. Altramente,
perda del mio feodo lire cinquecento di denari; et in tanto
possa et debbia dai miei modulatori essere condennato et modulato.
 
 

cap. 013 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 013

Et io Capitano del populo abbia libbero, puro et generale arbitrio
contra tutti et singuli nobili, et quallunqu' altri, u non giurati
in populo u che non sono di populo, li quali torbasseno u
torbare vollesseno lo pacifico et tranquillo stato del populo et del
Comuno di Pisa; et contra tutti et singuli i soprascripti nobili, et
catuni altri, u non giurati u che non siano del populo di Pisa, della
cità di Pisa u del distrecto, che offendesseno u offendere vollesseno,
u vero dei quali fusse verisimile che offendere vollesseno lo populo
di Pisa, u alcuno giurato del populo di Pisa: delle quali cose si
stia al dicto, u vero alla credulità, u vero interpretasione di me

[p. 466]
soprascripto Capitano. Et anco abbia arbitrio, come dicto è, di
chierere pagatori dai predicti. Et etiandio io Capitano abbia libero,
puro et generale arbitrio contra tutti li nobili, u non giurati in
populo, li quali offendesseno alcuno giurato in del populo di Pisa,
d' inquirere et condennare et punire ad mio arbitrio in avere et persone.
Et qualunqua, così giurato in populo come non giurato in
populo, accompagnerà alcuno nobile, u non giurato in populo,
ad offendere alcuno giurato in populo, o lui per comandamento
d' alcuno nobile, u non giurato in populo, offendrà, sia punito et
condennato in quel medesmo modo che fusse punito lo nobile, u
non giurato in populo. Et quel medesmo arbitrio abbia io Capitano,
che io abbo contra lo nobile che offendesse lo giurato in populo. Et
questo capitulo non si possa ponere ad consiglio, nè essere tolto.
Et non s' intendano populari, o vero giurati del populo di Pisa, alcuni
che veramente sono u sono stati rebelli del Comuno di Pisa et del
populo; ma solamente culoro li quali proximamente in del tempo
della guerra passata, et da quel tempo in qua et per quel tempo,
sono stati ai comandamenti del Comuno di Pisa et del populo. Della
quale vera rebellione si stia ad declaratione delli Ansiani del populo
di Pisa, li quali per lo tempo saranno. Et pegnora et terrafine
dare, et fare dare sigurtadi ad tutti et singuli populari.
 
 

cap. 014 rubrica

Di quel medesmo.
 
 
 

cap. 014

Se alcuno dei soprascripti Ansiani, u vero giurati in populo,
ae guerra u aràe con alcuno nobile u non giurato in populo, et paia
al Capitano et alli Ansiani del populo di Pisa, che quel populare
abbia evidente guerra, et ad quel populare per quella guerra abbizognare
d' avere sergenti armati, et che arme possano portare; sia
licito ad me Capitano et alli Ansiani, et siamo tenuti noi medesmi
Capitano et Ansiani, di riferire al consiglio minore et maggior delli
Ansiani, et di dodici del populo, et delli altri ordini che son chiamati
ad consiglio del populo per tollere li Brevi et li capituli dei
Brevi, di concedere ad cutale populare sergenti armati; et segondo
che ad quel consiglio piacerà, così si faccia et observi. Sì veramente,
che ad alcuno concedere non si possa oltra sergenti due. Ma se cutale

[p. 467]
populare avesse figliuoli u fratelli carnali, parenti u nepoti, quelli
figliuoli, fratelli carnali et nepoti possano, per auctorità del decto
consiglio, arme portare. Salvo che li dicti sergenti possano qualunque
arme portare et tenere andando et stando con quello populare,
et etiandio sensa quello populare, in contrada sua; ma fuor della
contrada di quel populare, sensa esso populare, possano quelli sergenti
portare arme difendevili tanto. Questo aggiunto, che sia in de
l' electione di cutale populare che ae guerra, li predicti sergenti u parenti
soprascripti in del predicto modo avere et arme portare. Et li
Ansiani del populo di Pisa che per lo tempo sarano, giurino et siano
tenuti, in modo alcuno che dire u pensare si possa, sopra queste
cose tutte che si contegnono in dei soprascripti due capituli proximamente
di sopra posti, sopra quella che più di sopra proxima rubrica,
sè non opponere, per sè u per altra sottomessa persona,
u che si debbia sottomettere; nè in alcuna cosa contradire, u pregare
u impedire lo Capitano et i giudici suoi u sè in alcun modo
intromettere se non tanto sopra ciò, che le predicte cose in ogna
modo si asservino, et ad executione si mandino. Et se ellino,
u alcuno di loro, contra le predicte cose u alcuna delle predicte
facesseno, u facesse, siano condennati quelli Ansiani, et catuno di
loro sia condennato, et condennare si debbia, da me Capitano in lire
cento di denari, per ciascuno di loro contrafaccente, per volta. Et
etiandio quelli cotali Ansiani contra le soprascripte cose tutte u alcuna
di quelle contrafaccenti, possano et debbiano de l' officio de
l' ansianato essere rimossi. Et etiandio siano cacciati della compagnia
del populo, et altri Ansiani incontanente siano electi in luogo di
loro dal consiglio che se ne debbia fare, com' è uzato. Et questo
capitulo sia preciso.
 
 
 

cap. 015 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 015

Et ad ciò che li populari se medesmi insieme in delle loro
giustisie si mantegnano et difendano, et ad ciò che dai più potenti
non siano gravati; catuno homo del populo di Pisa, della cità et
del distrecto di Pisa, sia tenuto per giuramento di non advocare,
u consiglio u favore dare ad alcuno u vero alcuni nobile u nobili

[p. 468]
dei patrimonii della cità di Pisa u del distrecto, offendente u vero
offendenti, u chi fusse decto che offeso avesse u avesse facto offendere
in persona u in persone alcuno u vero alcuni dei soprascripti;
nè per quelli malefactori, u per quelli che decto fusse che avesse
offeso u avesse facto offendere, u per loro parenti u seguaci, in delle
predicte cose, u per alcuna di quelle, stare pagatore, u mallevare
appo Podestà, Capitano u Ansiani del populo di Pisa, u vero appo
alcuno u alcuni officiali del Comuno di Pisa, per cagione di maleficio
u d' offesa commessa u vero commesso, u che debbia essere commesso
u commessa, come soprascripto è; u con loro u con alcuno
di loro, u in loro u in alcuno di loro compagnia u servigio in alcuno
modo andare, u comparire dinanti ai soprascripti Podestà u
Capitano et Ansiani, u ad alcuno altro officiale del Comuno di Pisa
u del populo, con loro u sensa loro, in alcun modo. Et che li
giudici populari, et alcuno del populo di Pisa, della cità et del distrecto,
per cotali malefactori, u che lo decto maleficio publicamente
si dicesse che avesseno facto, u avesseno facto fare, u per
alcuni altri lor parenti, u compagni, u alcuni altri, per la predicta
cagione nulla advochino u advocare debbiano, in loro u d' alcuno
di loro aiuto u favore, contra le predicte cose di sopra nominate.
Et se alcuno u se alcuni faranno contra le predicte cose, siano puniti
et condennati da me soprascripto Capitano in lire cinquanta di
denari per catuno, catuna volta; et del populo et della compagnia
del populo sia cacciato et cassato; et ad alcuno officio di populo,
u vero della cità di Pisa u del distrecto, non sia ricevuto, nè ricevuto
possa essere, elli nè suoie rede, in perpetuo; et al postutto
sia privato d' ogni privilegio populare. Et questo capitulo sia preciso.
Et se noi Capitano et Ansiani le predicte cose in quello capitulo
comprese non faremo observare, perda io Capitano del mio feo lire
cinquecento di denari, et da inde innanti non sia avuto per Capitano;
et ciascuno Ansiano sia condennato et punito in lire cinquanta
di denari. Questo aggiunto, che io Capitano, u vero lo mio giudice,
sia tenuto denunsiare ai decti populari, che non facciano contra lo
dicto capitulo, se alcuno contra lo dicto capitulo fare vollesse.

[p. 469]
 
 

cap. 016 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 016

Et se alcuno nobile, u del patrimonio della cità u vero del
distrecto di Pisa, offenderà u offendere farà, u dicessesi che offeso
avesse alcuno dei predicti; u esso nobile, u di patrimonio, sarà u fusse
dicto offeso da alcuno dei predicti; che tutto lo patrimonio, et li
consorti, cioè che attenesseno a l' offensore infino in terso grado
tanto, per lor medesmi et altri lor parenti et congiunti, prezenti et
absenti, sbanditi et non sbanditi, et lor fautori et seguaci, ad loro
u d' alcuno di loro petissione, dinanti ad me soprascripto Capitano, di
non offendere loro u alcuno di loro in avere u in persona constringerò
di promettere, et pagatori ydonei dare, segondo lo modo et
la forma uzata, u vero di quelle cose che ad me Capitano parrà. Et
io Capitano le predicte cose fare, et far fare et observare, sia tenuto,
alla soprascripta pena di privassione dell' officio, et del feo mio, come
dicto è di sopra. Et che lo predicto offeso, u vero li altri predicti,
u alcuno di loro, ai predicti nobili u del patrimonio, u vero
ad alcuno di loro, alcuna sigurtade u pagatori dinanti ad me soprascripto
Capitano, u in della corte dei maleficii, u dinanti ad alcuno
altro officiale del Comuno di Pisa, u del populo, dare non debbiano,
u siano constrecti, se sigurtà addimandata per lo populare
dal nobile, et ad quello populare non fusse data et prestata, dal
populare fusse dimandata sigurtà per lo nobile soprascripto: in del
quale cazo si presti quella competente sigurtà della qual parrà al Capitano
del populo che per lo tempo sarà. Et questo capitulo
sia preciso, come sopra scripto è. Et se alcuno sbandito, u che
da quinci innanti si debbia sbandire per cagione d' offensione facta,
u che si facesse in alcuno dei soprascripti Ansiani, u vero per cagione
di rebellione del Comuno di Pisa; nè alcuno vietato d' essere
ribandito per forma di capituli di Breve della Podestà et del Comuno
di Pisa; non possa nè debbia essere ribandito nè reconciliato

[p. 470]
al Comuno di Pisa, se in prima non pagherà al Comuno la quantità
compresa in del bando in del quale era posto, se in pena
corporale non fusse sbandito et condennato. Salvo che le predicte
cose non s' intendano di populare che alcuno populare offendesse.
Che se lo dicto populare vorrà pagare la condennagione di sè facta,
possa essere ribandito; non obstante alcuno capitulo. Et questi capituli
tutti posti sotto la soprascripta rubrica, rompere u vitiare non
si possano per consiglio alcuno u ordinamento; et le predicte cose
non si pognano ad consiglio.
 
 

cap. 017 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 017

Et imperò che molte volte addiviene, che quelli del populo
quelle cose che ad loro guardia et defensione fanno in verso li
nobili, et quelli del patrimonio, u vero altri undunqua si siano,
però siano decti che li offendano et abbiano offesi; imperciò, se
alcuno delli Ansiani soprascripti, et dei lor notari, offendrà u dicessesi
che avesse offeso alcuno nobile u del patrimonio, u quelli
che per nobile sia tenuto, non uzato essere di populo, u che non
sia giurato in populo, qualunqua sia et undunqua sia, et di qualunqua
luogo; sia presummato et intendasi ch' elli abbia offeso,
u vero facto ad sua defensione et guardia, col suo giuramento, et
con altri indisii et prezunsioni, delle quale alla Podestà parrà, u ad
me Capitano parrà (quando ad me spectasse iurisdictione delle predicte
cose per declinamento di iurisdictione della Podestade), ch' elli
l' abbia facto ad sua defensione: in del qual cazo, contra quel cotale
procedere non possiamo noi Podestà et Capitano ad condennagione,
u vero ad alcuna pena a lui però imponere, sensa carico d' alcuna
prova u presunsione, et sensa ogna pena et bando alcuno del Comuno
di Pisa, che a lui si debbia imponere u fare dalla Podestà
di Pisa, u da suo giudice, u vero dal Capitano u da alcuno altro
giudicante. Nè contra lui si possa procedere in persona u in cose
per alcuno modo u ragione, per la predicta cagione; non obstanti
alcuni capituli di Brevi del Comuno di Pisa u del populo, di sopra
u di sotto scripti. Et se alcuno obstasse, questo si servi, et non
quello. Et se li predicti Podestà u Capitano, et qualunqu' altro officiale,

[p. 471]
contra le predicte cose u alcuna delle predicte farà u permettrà
che si faccia, et tutte le predicte cose et catuna delle predicte
non observerà et observare non farà, sia punito et condennato in
lire mille di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai suoi
modulatori essere modulato et condennato. Et nondimeno, da inde
innanti per Podestà u vero per Capitano u officiale non sia avuto,
ma dell' officio al postutto sia cacciato. Et tutte le predicte cose in
dei soprascripti tutti capituli sotto la predicta rubrica proximamente
comprese, siano precise et precisamente s' observino; non obstante
alcuno capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo.
 
 

cap. 018 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 018

Et però che, per li precedenti capituli, li populari giurati in populo
molti privilegi acquistano, et dubitato sia per qual ragione le
moglie, figliuole et nepoti dei giurati in populo, che sono u sarano
stati figliuoli u vero nepoti di quelli giurati, minori di diciotto anni,
siano giudicati et giudicare si debbiano; ad ciò che delle predicte
cose alcuna dubitassione poi non intravegna, giuro io Capitano,
tutte le moglie et che moglie sono state di qualunque populari giurati
in populo, et tutte quelle che sono u che sono state figliuole
u nepote di quelli populari giurati, le quale mai non funno maritate
ad altro che ad populare giurato in populo, di qualunqua etade
siano; et anco tutti quelli che sono u funno figliuoli u nepoti d' alcuno
dei predicti populari giurati in populo, minore d' anni XVIII;
aròe et terròe per populari et giurati in populo. Et esse et essi per
giurati in populo tracteròe; non obstante ch' ei non siano giurati in
populo.
 
 

cap. 019 rubrica

Del nobile, u vero non giurato in populo, che ucidesse
Ansiano, u notaio d' Ansiani.
 
 

cap. 019

Et giuro io Capitano, che se intravenisse (la qual cosa Dio
cessi), che alcuno nobile, u che non sia giurato in populo, della
cità di Pisa, u qualunqua altro undunqua si sia, ucidrà, u ucidere
farà, u consentrà, in della cità di Pisa, u vero in del suo distrecto,

[p. 472]
u vero altroe, là ovunqua fusse, alcuno Ansiano, u notaio d' Ansiani,
lo quale da l' anno Domini MCCLXXXVIIII, del mese d' ogosto in qua,
sia stato, u che per innanti sarà Ansiano, u notaio d' Ansiani, u alcuno
di populo (et inténdanosi populari et del populo di Pisa quelli
che non sono et non sono stati rebelli del Comuno di Pisa da
XI anni proximamente passati in qua); incontanente che della morte
di cotale Ansiano, u di notaio, u di giurato in populo, alli orecchi
miei sarà pervenuto, sì che de l' occisione fuor della cità di Pisa et
del suo distrecto in prima si sappia la verità per lo Capitano del
populo, sensa intervallo d' alcuna dimoranza, catuna cagione et cauza
cessante, faròe sonare la campana del populo; et in quel populo,
u alcuna parte di quello in della piassa del palagio del populo raiunato,
con exterminato furore andrò alla casa u vero alle case di
quel cutale occisore; et quella casa u vero case, innanti che quinde
mi parta, infin' alle fondamenta faròe disfare. Et se intraverrà che
quel cutale offendente abbia case u altre possessioni fuor della cità di
Pisa, sensa alcuno indugio mandrò uno dei compagni, u vero dei
chavalieri miei, et la famiglia mia, con alcuna parte del populo,
della quale ad me parrà che si convegna, al luogo in nel quale la
decta casa u vero possessioni poste saranno; et di quinde lo dicto
chavaliere, famiglia et populo, in nullo modo ardisca dipartirsi u
presumma, se in prima lo disfacimento et la destrussione delle dicte
possessioni et casa non fie messa ad execussione et compiuto. Et in
fin' ad tanto che la destructione et lo guastamento di tutti li beni
del malfactore predicto, così in della cità come in del contado,
non fie compiuto di fare, nulla bottega d' alcuna arte u mistieri,
u corte alcuna della cità di Pisa, sia tenuta aperta, et in delle dicte
corte ragione alcuna non si renda. Et se intraverrà che quel cutale
malefactore divegna in della mia forsa, lui punirò et condennerò segondo
la forma dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo, sensa
alcuno indugio. Questo salvo, che se lo maleficio si commettesse
di nocte, u presso ad nocte, che sia in podestà di me Capitano
d' andare con exterminato furore, come decto è, ad fare la vendetta
di nocte; sì che, se non parrà ad me Capitano d' andare la decta
nocte, sia tenuto et debbia andarvi la seguente maitina. Et sia
anco in arbitrio di me Capitano, per la predicta vendecta fare,

[p. 473]
mandare lo populo predicto ad luogo della vendetta, u farlo stare
armato; et le botteghe et le corte chiuse far tenere oltra lo
primo die.
 
 

cap. 020 rubrica

Di quelli che non puono essere ricevuti in Compagne.
 
 

cap. 020

Non riceverò in mia compagna alcuno chavaliere, u figliuolo
di chavaliere, u alcuno di patrimonio, in del qual sia chavaliere,
u sia stato in qua dirieto dal tempo di messer Alexandro Podestà
di Pisani in qua; u alcuno altro di patrimonio, che non sia uzato
d' essere in populo, nè dei giurati in populo, dal cominciamento
del reggimento di messer Galasso, in qua dirieto Podestà di
Pisani; u alcuno altro sospecto alle Compagne et al populo di
Pisa, della qual sospeccione paia al Capitano. Et se alcuno si trovasse
che avesse giurato, u che per innanti giurasse contra la predicta
forma, lui per compagno u giurato in Compagne u in populo
ad me non aròe nè terròe, et lui quinde caccierò et casserò et in
sopra tutto et ciò lo condennerò in lire XXV di denari. Et li Ansiani
et li capitani delle Compagne che così li ricevesseno, siano puniti
da me Capitano da soldi XX infino in lire cinquanta, ragguardata
la qualità del facto et delle persone. Lo qual capitulo s' intenda
così dei naturali et expurii, come dei legittimi. Et li Capitani delle
Compagne siano tenuti per scripto dare al giudice del populo tutti
quelli che contra questa forma saranno in lor Compagne ricevuti.
Lo qual capitulo lo Capitano del populo sia tenuto di far leggere
in del maggiore et in del minore consiglio.
 
 

cap. 021 rubrica

Di dare torre u casa.
 
 

cap. 021

Quante volte dal Capitano del populo et dalli Ansiani, u vero
dalli Ansiani tanto, alcuno della cità di Pisa, u del distrecto u
d' altronde, sarà inchiesto che torre u casa a lui u vero a loro
debbia dare, u ad qualunqu' altri ai quali lo dicto Capitano u Ansiani
comandrano, per mantenere et servare lo pacifico et buono stato

[p. 474]
della cità di Pisa, et del populo et del distrecto; quella a lui et a
loro darà, ad volontà di quel Capitano, u vero delli Ansiani. Altramente,
lo Capitano del populo di Pisa possa et debbia catuno che contrafacesse
punire et condennare in lire CC di denari. Et che quella casa
u vero torre si disfaccia, ad arbitrio u vero ad volontà del Capitano.
 
 

cap. 022 rubrica

Di non consentire che le Compagne si rompano,
u alcune di nuovo si facciano.
 
 

cap. 022

Non sarò in consiglio u facto, u vero consentimento u assentimento,
che le Compagnie et lo populo della cità di Pisa et del distrecto
in alcuna cosa si menimino u rompansi; ma studio et opra
darò, ad buona fe, sensa fraude, che siano et permagnano in buono
et pacifico stato, et che sempre di bene in meglio s' accrescano. Et
nulla compagna di nuovo si possa fare in della cità di Pisa, u in
nel distrecto, sensa volontà et paraula del Capitano et delli Ansiani.
Et che nullo possa u debbia essere in alcuna compagna del populo
di Pisa, se non in del suo quartieri, in del quale elli habita. Et
nullo che non paghi date et prestanse, et faccia li altri servigii sì
come citadino, possa u vero debbia essere in alcuna compagna del
populo di Pisa, se non fusse privilegiato, u avesse immunitade dal
Comuno di Pisa delle predicte date et servigii. Et se alcuno contra
questa forma è u sarà in alcuna compagna del populo di Pisa, sia
quinde cassato et cacciato, et condennato da me Capitano in lire
diece di denari. Et quelli che lo riceve, sia condennato da soldi XX
infino in lire X di denari, ad arbitrio di me Capitano. Et se le
predicte cose non faròe, possa et debbia essere modulato et condennato
in lire cinquanta di denari. Excepto quello che disopra si dice
in del capitulo delle Compagne, che si debbiano fare in contado.
 
 

cap. 023 rubrica

Di non aringare contra lo buono stato della cità
et delle Compagne.
 
 

cap. 023

Et che nullo populare u nobile sia ardito u presumma d' aringare
u vero parlamentare in consiglio, u vero in altra parte, per
certa sciensia, contra lo buono stato et honore del populo di Pisa,

[p. 475]
u delli Ansiani, u delle Compagne del populo di Pisa et del distrecto.
Et se contra farà, possa essere punito et condennato da me
Capitano del populo, per ciascuna volta, in lire cento, et oltra,
ad arbitrio di me Capitano.
 
 

cap. 024 rubrica

Di dare al Capitano et alli Ansiani lo consiglio
addimandato.
 
 

cap. 024

Lo consiglio che lo Capitano del populo u li Ansiani del populo
di Pisa, d' alcuno u sopra alcuno facto che ad officio d' alcuno dei
predicti specta, addimandrà et addimandrano ad catuno dei predicti,
lo darà ad buona fede, sensa fraude, non riguardando ad
odio u ad amore, pregio u preghi, u vero timore.
 
 

cap. 025 rubrica

Di tenere le credensie.
 
 

cap. 025

Et che nullo sia ardito u presumma alcuna credensia imposta
da me Capitano, u vero dalli Ansiani, manifestare u dire. Et se
contra alcuno farà, io Capitano del populo di Pisa lo possa et debbia
punire et condennare da soldi XX infino in lire XXV di denari,
et oltra, in avere et persona, ad arbitrio di me Capitano. Et questo
medesmo s' observi contra li Ansiani che manifestasseno la credensia
a loro imposta da me Capitano, u dal priore delli Ansiani. Et delle
predicte cose io Capitano, quante volte ad me denunsiato sarà alcuno
che contra avesse facto, sia io tenuto di farne inquizissione. Et
se le predicte cose non facesse, perda del feo mio lire cinquanta, et
in tanto possa dai miei modulatori essere modulato et condennato.
Et in delle predicte cose trovare et investigare, io Capitano sia tenuto,
ad ogni ansianato, inquirere et investigare.
 
 

cap. 026 rubrica

Di servare li comandamenti.
 
 

cap. 026

Et che tutti quelli del populo siano tenuti d' observare, ad
buona fede et sensa fraude, tutti li comandamenti che io Capitano

[p. 476]
et Antiani faremo, u alcuno di noi farà, per bene et accrescimento
della cità di Pisa, et delle Compagne della cità di Pisa et
del distrecto.
 
 

cap. 027 rubrica

D' eleggere li capitani, consiglieri et gonfalonieri
delle Compagne del populo.
 
 

cap. 027

Ogne sei mesi noi delle Compagnie et Compagne del populo
di Pisa siamo tenuti di noi medesmi eleggere et avere capitani et
consiglieri; dei quali nullo possa essere che non sia nato in della
cità di Pisa, u vero in del distrecto, u che non abbia pagato date et
prestanse in della cità di Pisa, u vero in nel distrecto, per anni diece
proximamente passati; et gonfalonieri, li quali in catuna et di catuna
compagna del populo, per pulisse, per lo modo et forma uzata: la
quale electione si faccia palezemente, ad suono di campana, et in
alcuna ecclesia. Li quali electori, sotto giuramento che da loro di
nuovo si debbia prestare, siano tenuti non eleggere alcuno capitano,
consiglieri u gonfalonieri, per li quali abbiano ricevuti preghi u pregamenti,
u che ad loro dicto sia, et che non sia amadore del buono
stato del Comuno di Pisa, u del populo. Et se alcuno di loro contrafarà,
sia condennato dal Capitano del populo in lire diece di denari.
L' officio delli quali capitani, consiglieri et gonfalonieri, duri per spasio
di VI mesi; li quali VI mesi passati, non possano quelli medesmi
che sono stati capitani, consiglieri u gonfalonieri, essere electi
da inde ad sei mesi ad alcuno di quelli officii. Et quante volte noi
capitani delle Compagne contra faremo, u alcuno di noi contra farà,
possiamo et dobbiamo, et possa et debbia essere punito et condennato
dal Capitano del populo infino in soldi cento di denari. Et lo Capitano
del populo di Pisa sia tenuto et debbia, facta la electione delli
Ansiani, mandare lo suo giudice u cavaliere per ciascuno quartieri
della citade, per fare eleggere in ciascuna compagna li capitani delle
Compagne, et li consiglieri et gonfalonieri, buoni et ydonei; sotto
pena tollere ai loro electori, da catuno di loro, da soldi XX infino

[p. 477]
in soldi cento, ad arbitrio del Capitano del populo di Pisa, segondo
la forma del soprascripto capitulo. Li nomi dei quali così electi, lo
notaio del dicto Capitano appo sè abbia inscripti in uno quaderno. Et
chi contra farà, perda, catuna volta, soldi cento di denari del suo
feo; et in tanto possa et debbia dai suoi modulatori esser modulato et
condennato. Lo qual capitulo si legga ai soprascripti electori, et sia
spianato innanti quella electione.
 
 

cap. 028 rubrica

Di guardare lo populo.
 
 

cap. 028

Tutti li homini della cità di Pisa, di populo et delle Compagne
della cità di Pisa et del distrecto, contra ogna persona et luogo
salverò et guarderò, et difendrò in delle lor possessioni, et alluodi
et fei, et giustisie et ragioni, tenimenti; et non contra ragione et
buono uzo della cità di Pisa, avute u di sopra comprese; et loro
faròe in pacifica possessione gaudere: sì veramente che intra populare
et populare, et in questioni che tra loro fusseno, in nullo modo
intromettere me ne possa u debbia; nè di quelle alcuno dei giudici
miei intromettere si possa u debbia.
 
 

cap. 029 rubrica

Di sedere al bancho.
 
 

cap. 029

Et giuro, che due volte in ciascuna settimana, cioè lo martedì
et lo giovedì, sedrò al bancho della corte da la maitina infin' ad
tersa, et oderòe quelle persone che si lamentano, et faròe ad loro et
faròe fare, in quelle cose che spectano al mio officio, compimento
di giustitia.
 
 

cap. 030 rubrica

Di non permettere che si faccia raiunamento.
 
 

cap. 030

Non sosterròe nè permettròe, che alcuni facciano alcuno raiunamento
sensa la paraula mia et delli Ansiani del populo. Et se alcuno u
alcuni contra faccenti troverrò (et in trovarli sollicito et intento sarò),
puniròe lui, u vero loro, in avere et persona, ad mio arbitrio. Salvo
che li capitani et li consiglieri et li gonfalonieri di ciascuna compagna,
et li altri homini di quella compagna, possano convenire et insieme

[p. 478]
aiunarsi per li facti del populo di Pisa, et della lor compagna,
et di ciascuno della sua compagna che ingiuria sostenesse; et per le
predicte cose comparire dinansi al Capitano et alli Ansiani. Salvo ancora,
che li homini delle VII arte, et dei mercanti, per facti di quelle
arte et mercantie tanto possano insieme aiunarsi et essere, segondo la
lor consuetudine; et etiandio per li facti del Comuno di Pisa.
 
 

cap. 031 rubrica

Di non fare consiglio u parlamento sensa volontà
delli Ansiani.
 
 

cap. 031

Et nullo consiglio, u parlamento, u provisione, u raiunamento
di homini per consigliare, farò sensa volontà et conscientia delli
Ansiani, u vero d' octo di loro almeno. Et in ciascuno consiglio
siano li Ansiani, u vero octo di loro, ad volontà del priore delli
Ansiani. Salvo che, ad tempo d' oste, di minore numero d' Ansiani
s' observi et facciasi quello che al maggiore consiglio piacerà. Ma li
Ansiani le predicte cose possano fare etiandio sensa Podestà et sensa
Capitano. Et se contra queste cose u alcuna di queste faròe, perda
et perdere debbia del feo mio, catune volte, lire cento di denari.
 
 

cap. 032 rubrica

Di quelli che non vegnono al consiglio.
 
 

cap. 032

Et catuno che non viene ad consiglio, catune volte possa condennare
infino in soldi cinque. Salva a loro legittima defensione; la
qual defensione vasti che si faccia per saramento.
 
 

cap. 033 rubrica

Di non ponere ad consiglio, che la Podestà
et la sua famiglia non siano modulati.
 
 

cap. 033

Et noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa, per saramento
precisamente siamo tenuti di non ponere nè far ponere ad consiglio
alcuno del Comuno, u vero del populo, nè permettere nè patire
che si pogna, che la Podestà di Pisani, et la sua famiglia, finito
lo loro officio, non sia investigato et modulato segondo la forma
del capitulo del Breve del Comuno di Pisa. Et quel medesmo siano
tenuti di fare li Ansiani della modulassione del Capitano et della

[p. 479]
sua famiglia, et di qualunqu' altro officiale. Et nulla absolussione
u remissione quinde addimandremo, u fare permettremo. Et
se contra facto sarà, non vaglia. Et quello che sentensiato sarà, non
possa essere rimesso per li Ansiani, u per consiglio. Et se noi Capitano
et Ansiani contra la predicta forma porremo ad consiglio le
predicte cose, siamo condennati per ciascuna volta, cioè io Capitano
in lire cinquecento di denari pisani, et per Capitano non sia avuto;
et ciascuno di noi Ansiani, in lire cento di denari pisani, et per
Ansiano non sia avuto. Et in luogo di noi Capitano et Ansiani, altri
siano electi. Et questo capitulo sia preciso.
 
 

cap. 034 rubrica

Di fare et conoscere et mandare ad execussione
tutte le cose ad me commesse dalli Ansiani.
 
 

cap. 034

Et li Ansiani del populo di Pisa, u vero octo di loro, possano
commettere a l' officiale, u vero alli officiali di messere lo Capitano,
u vero ad esso messer Capitano, di ricogliere et exigere la pecunia
et le cose che si denno u dovranno al Comuno di Pisa da qualunqua
persona et luogo, per qualunqua cagione. Et le predicte, et etiandio
tutte altre et singule cose che essi Ansiani, u vero octo di loro, ad
loro commettranno faccendo et terminando, faranno, conoscerano
et terminerano; sì veramente che non siano contra forma d' alcuno
consiglio, u vero d' alcuno Breve del Comuno di Pisa, u del populo.
Et la dicta pecunia et cose facciano divenire in Comuno. Et messer
lo Capitano, et li suoi officiali, per legame di saramento, et ad pena
di lire cinquanta di denari per ciascuna volta; in delle quale possa
et debbia lo dicto messer Capitano essere modulato dai suoi modulatori,
et condennato. Et sia tenuto et tenuti, tutte et singule cose
tacitamente commesse dalli Ansiani del populo di Pisa al dicto messer
Capitano, et ai suoi officiali, u vero ad alcuno di loro, in credensa
tenere, et ad nimo manifestare della decta commessione.
 
 

cap. 035 rubrica

Di mandare ad executione le provisioni.
 
 
 

cap. 035

Et le provisioni etiandio di loro Ansiani ferme et rate aròe et
terròe, et avere et tenere faròe, et ad executione mandròe et mandare

[p. 480]
farò, le quale non siano contra forma d' alcuno consiglio, u capitulo
di Breve del Comuno di Pisa, u del populo, u d' ordinamento.
Et che i camarlinghi et li altri officiali, et tutti et singuli quelli che
àno et aràno dei beni del Comuno, possono et debbiano darli et spendere
ad provisione delli Ansiani, la qual non sia contra forma d' alcuno
capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo, u vero di consiglio.
 
 

cap. 036 rubrica

Di punire li maleficii che si facesseno
in del palagio del populo.
 
 

cap. 036

Et possa cognoscere et diffinire et punire ad mio arbitrio (le
sollennità della ragione, u vero l' ordine della ragione, non servati
u servati) tutti et singuli maleficii et excessi commessi et che si
commettrano in del palagio mio, u in della sua piassa, u vero intorno
al palagio, u vero infra le confine designate; cioè dal cantone
della Torre del cantone del Ferro; et dal cantone della Torre in qua
dirieto di Saggina; et dallo Sporone in qua dirieto della casa di
Giordano vinaiuolo; et dal chiassatello lo quale è allato alla casa
di Giovanni Gretto; et dalla torre dell' erede di Chianni della Sala
verso lo palagio; et dal palagio verso la piassa di San Sisto. Et in
tutta quella piassa, u vero in de l' ecclesia, u vero in del chiostro
di San Sixto; u vero innanti alli Ansiani existenti altrove che in
del palagio; u vero in della piassa della corte della Podestà, u vero
la Podestà non presente. Ma se altrove, per cagione di me u di mio
giudice, di mandare ad executione mio officio là ove io Capitano
fusse, u vero mio giudice u mio chavaliere, alcuno maleficio si
commettesse, u vero excesso, per la predicta cagione, simigliantemente
lo punirò ad mio arbitrio; ragguardata in tutte le predicte
cose la qualità del peccato et della persona.
 
 

cap. 037 rubrica

Di rivedere l' absolusioni facte dalla Podestade.
 
 

cap. 037

Noi Capitano, per saramento siamo tenuti di rivedere tutte l' absolutioni
facte dalla Podestà sopra li maleficii, et quazi, tutte le volte

[p. 481]
che facte saranno, et appo noi avere tutti li acti et processi quinde
avuti et facti. Et se per li predicti acti et processi trovassimo alcuna
absolussione ingiustamente facta, siamo tenuti di retractarla, et fare
condennagione di quello maleficio, u vero excesso, u ver quazi, sì
come di ragione si dovea fare. Et se la Podestà, u vero lo giudice
dei maleficii, li testimoni tutti nominati, u vero altre prove offerte
sopra l' accuza, u vero denunsia, u vero inquizissione, non arà
ricevuto, li ditti testimoni et prove siamo tenuti di nuovo ricevere
et admettere. Et etiandio di quelle, u di quelle di poi, u che poi
fusseno messe in acti, u che trovassimo absolussione facta ingiustamente,
non la fermeremo, et condennagione quinde faremo, sì come
di ragione fie da fare. Et se la ditta absolutione troveremo ragionevilemente
facta, per nostra sentensia siamo tenuti di confermarla
in della nostra corte. Condennagioni leggere et fare siamo tenuti dinanti
alli Ansiani, in del maggior consiglio del populo. Le quai tutte
cose siamo tenuti di fare et di compiere infra quindici dì facta l' absolussione
dalla Podestade. Et li notari della corte dei maleficii siano
tenuti le predicte cose et processi ad noi renuntiare et presentare
infra due dì delle condennagioni facte. Et se la Podestà sopra alcuno
maleficio, u vero quazi, infra spasio di tre mesi lasserà u indugierà
di fare alcuna condennagione, u vero absolussione, se non per indugio
dato per cagione d' absentia rimannesse; sopra quello maleficio,
u vero quazi, infra lo predicto termino di quindici dì, l' absolussioni
u vero condennagioni, segondo che la Podestà era tenuto
di fare, siamo tenuti di fare noi. Et se testimoni sopra lo decto maleficio,
u vero processo, fusseno da examinare et ricevere, exàmininosi
et ricèvanosi sopra lo dicto maleficio dal soprascripto Capitano, u
vero suo giudice. Et se le predicte cose non faremo et non observeremo,
perdiamo et perdere dobbiamo del feo nostro, catuna volta
che contra faremo, lire cento di denari; et in tanto possiamo et debbiamo
dai nostri modulatori essere modulati et condennati. Et siamo
tenuti d' inquirere et rivedere, u vero d' inquirere et rivedere fare
per lo giudice nostro, li predicti acti; et se li troveremo cancellati,
et non ne sia facta condennagione u absolussione, noi Capitano siamo
tenuti di farne condennagione u absolussione, sì come di ragione fie
da fare. Et non di meno, siamo tenuti di fare inquizissione chi

[p. 482]
avesse facta la dicta cancellassione: lo quale se troveremo che fraudulentemente
l' abbia facta, siamo tenuti di punirlo come falsario.
Et che se alcuna lamentansa sarà posta ad noi dicto Capitano, u vero
al giudice nostro, d' alcuna accusa, u vero denunsia, u vero inquizissione
per officio, che in due condennagioni facte per la Podestà
siano rimase in pendente, siamo tenuti di dinunsiarlo alla Podestà
che la dicta accusa, u vero denunsia, u vero inquizisione, ispacciare
debbia, condennando u absolvendo in della prima condennagione
ch' ei farà. Salvo che le predicte cose non s' intendano della cancellatione
facta per cagione d' alcuno consiglio, u d' alcuno altro processo
unde condennagione fare non si dovesse. Ma condennagioni
corporali non possa io Capitano fare leggere et publicare in de
l' ecclesia di san Sixto, ma in del parlamento; che si debbia fare
in della piassa del palagio del populo di Pisa. In del qual parlamento
li Ansiani essere non debbiano, nè síanne tenuti.
 
 

cap. 038 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 038

Et noi Capitano siamo tenuti di mandare uno dei giudici nostri
al palagio della Podestà, ad ciò ch' elli sia prezente ad tutte et
singule condennagioni et absolutioni che si dovrano fare dalla Podestà
del Comuno di Pisa: sensa lo qual giudice, lo dicto Podestà
condennare u absolvere non possa alcuno. Et lo qual giudice in tutte
le condennagioni et absolussioni abbia voce, sì come ciascuno altro
dei giudici della Podestà.
 
 

cap. 039 rubrica

Di non ricevere interpretassione dal collegio
dei giudici.
 
 

cap. 039

Et giuro io Capitano, che nulla interpretassione riceverò u farò
fare dal colleggio dei giudici della cità di Pisa, u vero alcuna singulare
persona, sopra alcuno capitulo, statuto, u vero ordinamento
d' alcuno maleficio, u ver quazi; u alcuna condennagione che da me
si debbia fare dei maleficii, u ver quazi; et altri excessi, u vero
dei quali in alcuna cosa alcuni avesseno facto u facesseno contra la
forma d' alcuno capitulo di questo Breve, et per loro cagione. Et

[p. 483]
se facta fie, non la riceverò nè seguitrò. Et catuna volta ch' io contra
farò, perda del feo mio lire cento di denari; et in tanto possa
et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato: non
obstante alcuno altro capitulo, statuto, u vero ordinamento.
 
 

cap. 040 rubrica

Di non appellare dalla sentensia dei modulatori.
 
 

cap. 040

Da nulla sentensia data u che si debbia dare dai modulatori
della Podestà u del Capitano del populo, et di loro giudici, et di
lor famiglia, u vero di sindico u di modulatore di qualunque
officiali del Comuno di Pisa, appellare possa; nè facta l' appellagione,
si riceva u ammettasi; nè la dicta sentensia, per remedio
di nullità, u per altro, si retracti: non obstante alcuno capitulo
d' alcuno Breve, u vero di Constituto. Et noi Capitano et Ansiani
per giuramento siamo tenuti di non ponere u permettere che
si pogna ad consiglio, che la Podestà et la sua famiglia, u vero
alcuno di loro, u vero lo Capitano del populo u sua famiglia, delle
condennagioni di loro, u che d' alcuno di loro da ora innanti si facciano
dai loro modulatori, siano absoluti u liberati, u alcuna remissione
u liberagione se ne faccia, u vero che alcuno indugio ad
pagarle si dia loro u ad alcuno di loro; ma quelle condennagioni
in tutto ricogliere siamo tenuti.
 
 

cap. 041 rubrica

Di non appellare dalle sentensie condennatorie.
 
 

cap. 041

Et che da alcuna sentensia condennatoria, data u che dare si
debbia per lo Comuno di Pisa dalla Podestà di Pisa in publico parlamento,
u gennerale consiglio del Comuno di Pisa; u vero dal
Capitano del populo di Pisa in pubblico parlamento, u vero gennerale
consiglio del populo di Pisa; u vero da alcuno u alcuni modulatori
per lo Comuno u vero per lo populo di Pisa, che si debbiano eleggere
u vero che siano electi; u da alcuno consiglio del Comuno di
Pisa u del populo; appellare non si possa, nè per remedio di nullità
infringere nè rompere. Et chiunqua appellerà dalle soprascripte sententie,
u da alcuna di quelle, u da consigli, u vero quelle u alcuna
di quelle u alcuno di quelli addimandasse che s' annullasse, sia condennato

[p. 484]
dalla Podestà, se l' appellagione fusse facta da condennagione
facta dalla podestà, u se s' appellasse da consiglio di Comuno; et se
fusse facta la condennagione dal Capitano del populo, u vero
dal modulatore, u vero dal sindico di qualunqui officiali,
u vero se s' appellasse da consiglio di populo, sia condennato dal
Capitano del populo in tanto in quanto fusse la quantità, u vero
la stimagione della cosa della quale fusse facta la condennagione,
u vero che se ne ordinasse in consiglio. Et se in del dicto consiglio
non se ne ordinasse di darne u di restituirne alcuna cosa, u di
farne che si possa arrechare ad certa quantità u extimagione della
cosa; puniròe quelli che appellasse, u che dicesse ch' ella fusse nulla,
ad mio arbitrio. Et li giudici della corte dell' appellagioni che quella
appellagione u vero lamentansa di nullità ricevesseno, et lo notaio
che quinde scriptura alcuna facesse, in tanto per nome di pena dai
predicti Podestà u vero Capitano, come di sopra si dice dell' appellante
u vero nulla dicente, sia condennato, et ciascuno di loro sia
condennato. Excepto sentensia che si desse d' alcuna quantità di pecunia
sopra questioni che si movesseno intra due private persone,
u privata persona et università del nostro distrecto, la condennagione
della quale si facesse ad singulare persona: dalle quali si possa
appellare, ma non si possano però per remedio di nullità infringere
nè rompere.
 
 

cap. 042 rubrica

Delle petissioni rigittate, u vero ricuzate.
 
 

cap. 042

Nulla petissione la quale, una volta in alcuno ansianato porta,
sarà rigittata, u vero giudicata che rigittata sia; la quale scritta sia
per rigittata in delli acti delli Ansiani del populo di Pisa (la quale
scripta non possa essere per rigittata se non di volontà delli octo delli
Ansiani); riceverò, u che sia ricevuta permetterò; u vero alcuno
altro tractamento di quello facto del quale si tractava in della petissione
rigittata. Et se alcuna di quelle petissioni rigittate porta sarà,
sia condennato dal Capitano quelli che la porgerà da soldi XX infino
in lire XXV di denari, ad arbitrio del Capitano, ragguardata la qualità
del facto et della persona che quella petissione porgesse. Et
chi porgesse alcuna petissione, sia addimandato dal priore delli Ansiani,

[p. 485]
se quella petissione fue rigittata per alcuno tempo. Et s' elli
dirà che quella petissione sia stata rigittata, non sia ricevuta. Et se
lo priore delli Ansiani porrà la petissione rigittata intra li Ansiani,
et li Ansiani vi consentrano, quello priore sia condennato in lire
venticinque di denari; et ciascuno Ansiano in lire diece di denari
pisani, per ciascuna volta: et lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani
del populo di Pisa, et catuno di loro siano tenuti di dinonsiare et
dire ad quelli Ansiani, come quella petissione è rigittata, ad pena
di lire diece di denari pisani, ad catuno di loro tollere.
 
 

cap. 043 rubrica

Di punire li Ansiani che ricevesseno donamenti.
 
 

cap. 043

Se io troverò (et in trovare sollicito et intento sarò) li Ansiani,
u vero alcuno delli Ansiani, u loro notaio, u consiglieri d' alcuno
consiglio, che per li tempi saranno, che abbia ricevuto alcuno
dono u prezente, u alcuno pregio, u alcuna altra cosa per cagione
d' officio d' Ansiani; lui caccierò de l' officio, et condenneròllo in avere
et persona, sì come ad me parrà, ragguardata la qualità del peccato
et della persona; et caccieròllo della compagnia del populo, et publicheròlo
in publicho parlamento. Et se troverò (et in trovare sollicito
et intento sarò) alcuno delli Ansiani corrotto, che per pecunia
alcuna cosa abbia facto, u consigliato, u facto fare, che sia contraria
u nociva al Comuno di Pisa, u vero al populo di Pisa, u vero ad
alcuna persona; lui ad mio arbitrio condennerò, et caccieròllo dell'
officio. Et questo alli Ansiani exporrò, u farò exponere.
 
 

cap. 044 rubrica

Di dare aiuto alla Podestà.
 
 

cap. 044

Alla Podestà dei Pisani darò aiuto in quelle cose che all' officio
suo pertegnano da fare, segondo la forma del Breve, ad buona fede,
sensa fraude. Et in quel medesmo modo siano tenuti di fare li Ansiani.
 
 

cap. 045 rubrica

Di quelli che offende la Podestà, u sua famiglia.
 
 

cap. 045

Qualunque offendrà la Podestà in persona, possa et debbia essere
condennato da me Capitano del populo di Pisa in fino in lire

[p. 486]
du' milia, et oltra, in avere et persona, ad mio arbitrio; et se offendesse
alcuno dei giudici, u dei chavalieri suoi, infino in lire cinquecento
di denari pisani, oltra le pene comprese in del Breve del
Comuno di Pisa; et se alcuno della famiglia sua, u dei berrovieri,
infino in lire diece di denari, oltra le pene in del Breve del Comuno
di Pisa comprese; se non andasse per facto illicito, u per
mal' opra fare: in del qual cazo, lo Capitano possa procedere ad condennagione
u vero ad absolussione, segondo che di ragione fie da
fare. Et in delle predicte cose inquirere et investigare, lo Capitano
abbia arbitrio. Et chiunqua offendrà alcuno officiale forestiere del
Comuno di Pisa, u del populo, u la sua famiglia, durante lo suo
officio, et finito infra uno mese, sia punito dal dicto Capitano in
avere et persona, ad suo arbitrio. Et in delle predicte cose inquirere,
lo predicto Capitano abbia arbitrio.
 
 

cap. 046 rubrica

Di quelli che dicesse villania ad alcuno che andasse
u tornasse ad consiglio et congregassione, u che lui
offendesse.
 
 

cap. 046

Se alcuno dirà villania ad alcuno di populo, che vada ad congregassione
u vero raiunamento di populo, u vero ad consiglio di
Capitano u d' Ansiani, u che quinde ritorni, per alcuno facto di populo
u vero di Comuno, di comandamento di Capitano u d' Ansiani,
u della maggior parte di loro; sia condennato dal Capitano del populo
da lire diece infino in lire cinquanta di denari, ragguardata la
qualità del peccato et della persona. Et per provare la decta villania,
credasi et stiasi al saramento di colui che riceve la villania, con
alcune presumptioni u vero indisii che muovano l' animo di quelli che
giudica. Ma se alcuno offendrà alcuno dei predicti, u impediràlo sì
ch' elli non possa andare et tornare liberamente, possa essere condennato,
et condennato debbia essere da esso Capitano in avere et
persona, ad suo arbitrio. Et per provare chi aràe facta l' offesa,
u vero lo 'mpedimento abbia prestato, credasi et stiasi al saramento
di quei ch' ae sostenuta l' offesa u vero lo 'mpedimento, con presuntioni
et inditii che muovano l' animo di colui che giudica.

[p. 487]
 
 

cap. 047 rubrica

Dei brevaiuoli, consiglieri che ricevesseno pecunia.
 
 

cap. 047

Se io troverò (et in trovare sollicito et intento sarò; et se alcuna
dinonsia quinde ad me facta fie, sì la seguitròe, et in credensia
terròe lo dinonsiatore) alcuno che sia stato ad componimento
u ad approvamento di Breve, u altro per lui, con sua saputa,
che abbia avuto u addimandato per sè u per altro, da alcuna persona
u vero luogo, u vero persone u luoghi, per mettere u non
mettere, approvare u non approvare alcuno capitulo u vero capituli
in del Breve, alcuna quantità di pecunia, u dono, u remunerassione,
u promessione alcuna della remunerassione al tempo del
suo officio; u alcuno che abbia consigliato in alcuno consiglio al mio
tempo facto, u che fare si debbia, et quinde, per sè u per altrui,
prezente alcuno u dono abbia avuto, u promessione di remunerassione
abbia ricevuta; lui così trovato, di quello excesso, et quazi
maleficio, lo punirò ad arbitrio mio in avere et persona.
 
 

cap. 048 rubrica

Di non toccare li beni del Comuno.
 
 

cap. 048

De' beni et cose del Comuno di Pisa, u vero che al Comuno s' apertegnano,
u d' alcuna singulare persona della cità di Pisa, u del suo
distrecto, u vero altronde, per lo dicto officio mio, u per sua cagione,
non riceverò, per me u per altro, per alcuno modo u ingegno
che dire u pensare si possa, oltra lo feo u vero salario ad me
innanti la mia electione ordinato per forma di questo mio Breve;
nè in fraude comperrò alcuna cosa per minore pregio che vaglia.

[p. 488]
Et se contra farò, possa et debbia essere sindicato in del doppio
di quello che contra le soprascripte cose sarò trovato ch' io abbia
avuto u ricevuto, dai modulatori che mi modulerano, me et la famiglia
mia. Et li Ansiani che contra faranno, sia punito ciascuno di
loro dai loro modulatori in lire venticinque di denari.
 
 

cap. 049 rubrica

De l' apparecchiamento della battaglia.
 
 

cap. 049

Se intra i citadini, u vero homini del distrecto di Pisa, battaglia
u apparecchiamento d' arme aròe sospeccione u dubitròe che si faccia,
per me, u per dicto d' alcuno, etiandio sensa richiamagione ad me
facta, ad ciò che sensa danno d' alcuna delle parte rimagna, studierò
sensa fraude. Et li principali tutti, lo più tosto che potrò, costringerò
per promessione et pagatori ch' elli mi diano, ad ciò che dalle
predicte cose s' astegnano et rimagnano. Questo aggiunto, che se
per la decta cagione, u etiandio per cagione d' alcuno romore che
fusse, u sospicassesi u dicessesi che si facesse, u che fusse in della
cità di Pisa, u in del distrecto, alcuno facesse venire alcuno u alcuni
foresi, u del distrecto di Pisa, u vero altronde, undunque
fusseno, u in casa sua li ricevesse u tenesse; che io Capitano possa
et debbia punirlo, et etiandio li foresi predicti, così del distrecto
di Pisa come altronde, che così venisseno, in avere et persona,
ad mio arbitrio, ragguardata la qualità del peccato et della persona.
Et delle predicte et sopra le predicte cose, io Capitano possa, per
mio arbitrio, inquirere et investigare la verità, et etiandio per
tormenti, et per qualunqu' altro modo. Et tutte le soprascripte cose
fare possa et debbia, se la Podestà, essendoli denunsiato da me,
u vero dalli Ansiani in prima, sarà negligente di procedere sopra
le predicte cose. Et se io Capitano le predicte cose in del predicto
cazo non farò et non observerò, perda del mio feo lire dugento
di denari ongna volta; et in tanto possa et debbia essere modulato
et condennato dai miei modulatori. Et questo capitulo io Capitano
sia tenuto di farlo leggere publicamente in del consiglio
maggiore del populo di Pisa, ogni tre mesi.

[p. 489]
 
 

cap. 050 rubrica

Di punire li contumaci.
 
 

cap. 050

Se alcuno sarà contumace in obbedire ai comandamenti miei,
u del giudice che meco sarà, li quali io li faròe, u vero lo giudice
mio li farà per mio u suo officio, u per sua cagione, lui punire
possa in fino in lire venticinque di denari per catuna volta, et etiandio
oltra, ad mio arbitrio. Salvi etiandio li capituli di quelli che
saranno richiesti per maleficii, u vero quazi maleficii, in questo
mio Breve et in quel della Podestà compresi, che parlano delle pene
et bandi spectanti al mio officio. Salvo che alli Ansiani, poi che in
dell' officio dell' ansianato sarano intrati, nullo comandamento possiamo
fare, u vero condennagione di loro, se non quando fallasseno
in del loro officio, u in del loro officio fusseno negligenti.
 
 

cap. 051 rubrica

Di non accattare in prestansa.
 
 

cap. 051

Per me, u vero per alcuno di mia famiglia, u per altra sottomessa
persona, non accatterò da alcuno citadino, u vero habitatore
della cità di Pisa, u del distrecto, laico u vero cherico,
u vero da alcuno che abbia famiglia in della cità di Pisa, u che
in Pisa faccia mercantia, u da alcuno prestatore, alcuna quantità
di pecunia in prestansa, u vero alcuna altra cosa. Et questo
medesmo farò giurare tutti quelli della famiglia mia, et chavalieri
et giudici miei. Et quante volte contra farò, u per chavalieri u giudice
u alcuno della famiglia mia sarà contra facto, quinde possa et
debbia essere modulato et condennato dai modulatori che mi dovranno
modulare, ad loro arbitrio. Et se alcuno contra la predicta
forma presterà u accomandrà, nulla ragione quinde li sia facta,
u fare li si possa. Et in sopra tutto et ciò, sia condennato dalla
Podestà, per catuna volta che contra farà, in lire cento di denari
pisani. Et che i modulatori del Capitano et della sua famiglia non
possano lo dicto Capitano u vero la sua famiglia absolvere, se non
quando tutti li debiti siano pagati, ad qualunque persone si deno
li dicti debiti. Et questo non s' intenda dei debiti della prestansa,
dei quai di sopra è facta mensione. Et che i dicti modulatori siano

[p. 490]
tenuti di far bandire per la cità di Pisa, che tutti quelli che denno
ricevere dal Capitano, u vero da sua famiglia, debbiano dinanti a
loro comparire ad fare scrivere li debiti. Et quelli debiti li dicti
modulatori facciano scrivere per lo notaio loro.
 
 

cap. 052 rubrica

Di non permettere di farmi eleggere in Podestà.
 
 

cap. 052

Non sofferròe nè permettròe ch' io sia electo in Podestà della
cità di Pisa, essendo me Capitano. Et se electo u chiamato sarò
in quella podestaria, non la riceverò ne admettrò; et quella
electione esso iure non vaglia nè tegna, et sia cassa. Li electori
della dicta Podestà, per saramento siano tenuti me non eleggere in
Podestà di Pisa in nel dicto tempo. Et se contra farò, possa et
debbia essere punito et condennato dai miei modulatori in del doppio
del feo ch' è ordinato alla dicta Podestà per lo tempo ordinato.
Et culoro che mi eleggesseno in Podestà, siano puniti et condennati
in lire cinquecento al Comuno di Pisa.
 
 

cap. 053 rubrica

Di quelli che non giurano in delle Compagne.
 
 

cap. 053

Non patròe nè permettròe alcuno u vero alcuni di populo che
in Compagne essere possano, et lo saramento del populo et delle
Compagne non faranno per la forma del mio Breve et delle Compagne,
avere alcuno officio, u administragione, u ambasciata dalli
Ansiani u vero dal populo di Pisa, u vero per sua cagione; nè
alcuna sua petissione riceverò u vero admetterò, u vero che li Ansiani
la ricevano; nè da alcuna violensa u vero ingiuria lo guarderò,
u vero difenderò; nè a lui aiuto u vero favore alcuno darò, sì come
alli altri di populo che giurano in delle Compagne del populo
posso dare et son tenuto, infin' ad tanto che elli stràe in contumacia
di non giurare in compagna di populo. Et questo capitulo siano
tenuti li Ansiani per saramento d' observare. Et io Capitano del
populo sia tenuto et debbia richiererli, et fare richierere, che
giurino in delle predicte Compagne et Compagnie del populo

[p. 491]
di Pisa, segondo che ad me et alli Ansiani del populo di Pisa parrà.
Et queste cose non abbiano luogo in delli absenti dalla cità di
Pisa et dal distrecto, al tempo in del quale prestare si dovea lo
saramento.
 
 

cap. 054 rubrica

Di ricogliere le condennagione.
 
 

cap. 054

Tutte le condennagione et pene debite al mio tempo et delli
antecessori miei, facte da me et dalli antecessori miei, et dal
sindico u vero modulatore di Sardigna, et da qualunqu' altro
officiale del Comuno di Pisa et del populo, innansi al tempo del
reggimento della presente Podestade; et anco quelle che facte
sono dalle Podestadi che sono state innanti lo tempo della presente
Podestade, le quale exacte et ricolte non siano; per me,
u per lo giudice mio, u per alcun altro della famiglia mia, le ricoglierò
et tollerò, ad buona fede, sensa fraude, et non le rendròe
u rendere farò. Et in quelle tollere et exigere solicito et intento
sarò: le quali tutte farò divenire alle mani dei camarlinghi.
Et non darò indugio ad alcuno condennato, u vero ad alcuno che
debbia alcuna cosa al Comuno di Pisa, u vero ai suoi pagatori,
d' alcune condennagioni da me u dai miei antecessori, u da Podestà
u da capitano del distrecto di Pisa facte, u che si debbiano
fare, di quelle condennagioni. Et etiandio siano tenuti li Ansiani
in nullo modo intromettersi, che le dicte condennagioni et debiti
effectualmente et sensa indugio alcuno si ricolgano, et vegnano in
comuno; sotto pena di lire diece di denari pisani, da catuno Ansiano
tollere, catuna volta che contra farà. La qual pena lo Capitano
del populo sia tenuto di tollere. Salvo ke questo capitulo
non pregiudichi, che li homini et le femine che sono astenuti et
astenute in pregione, non possano essere liberati per lo Comuno
per mizericordia della passione del nostro Signore Ihesu Christo,
et della beata Madre sua, sì come è uzato, et sì come in dello
'nfrascripto capitulo si contiene.

[p. 492]
 
 

cap. 055 rubrica

Di relaxare li pregioni per mizericordia.
 
 

cap. 055

Siamo tenuti noi Ansiani, per reverensia della passione del Signor
nostro Ihesu Christo, et per honore della beata Vergine Maria
Madre sua, per dì quindici innanti lo dì del venerdì santo, eleggere
quattro frati dei quali ad noi parrà, et due buoni et leali homini
per catuno quartieri in della cità di Pisa, et uno notaio con loro.
Li quai frati, coi detti due per quartieri, abbiano et avere debbiano,
per nomi et per sopranomi, tutti li 'ncarcerati che sono tenuti
in carcere del Comuno di Pisa, per maleficii, u vero quazi; et di
loro discernere infino in diece (in tra i quali non si compitino le
femine), li quali parranno loro più miserabili et più poveri, et
per minori u più leggieri delicti, u vero excessi, et più lungo
tempo in carcere tenuti. Et se non sarà compiuto lo dicto numero
dei X pregioni che possano essere relaxati segondo la forma di questo
capitulo, compiasi lo numero di quelli carcerati che etiandio sono
stati minor tempo che l' anno; cioè che àno commessi minori
excessi, et che sono stati per minori condennagioni carcerati, et
che vi sono stati per maggior tempo dell' anno. Salvo che non s' intenda
di coloro che fusseno in pregione per grave et laido maleficio,
sì come di sotto in questo capitulo si descrive. Et delle predicte
cose si stia et sia all' arbitrio et a l' electione di culoro ai quali le
predicte cose saranno allora commesse. Et poi che li aranno
così trovati, siano tenuti et debbiano dare in scritti li nomi di quei
carcerati ad noi Ansiani: li quali, lo dì di venardì santo, faremo
liberare dalle carcere, et liberati offerire per quelli officiali in della
maggiore ecclesia della cità di Pisa. Sì veramente che non possa essere
liberato alcuno che non sia stato tenuto in prigione per uno
anno. Et chi fusse in pregione per grave, laido u enorme maleficio;
li quali maleficii s' intendano: homicidio; furto, se quello furto
provato fusse per testimoni, u per publica fama et indisii; rapina,
robbaria facta in terra et in mare; tradimento, falsità, buggeria
offensione facta in Ansiani, u loro notari; et moccobello.
Et chi avesse alcuno nimico per cagione di maleficio per lo quale
fusse in carcere, sensa volontà del nimico suo. Et chi altra volta in

[p. 493]
simile modo sarà stato per mizericordia liberato; et chi non sia amico
del Comuno di Pisa et del populo. Et che dal dì della electione
dei soprascripti, li quali denno stare sopra la misericordia, infin' a
dipo' 'l dì della mizericordia che si de' fare, etiandio pagando la
condennagione, nullo carcerato possa di carcere essere liberato et
relaxato. Li bandi dei quali che sarano liberati et relaxati, et le condennagione
di lor date et facte, debbiano dai notari di cancellaria et
dalli altri notari essere cassate et irritate delli acti del Comuno di
Pisa, sensa alcuna exactione di pecunia che si dia ai notari, u vero
ad qualunqu' altri: et lo relaxamento della carcere si faccia simigliantemente
sensa alcuno dare di pecunia ai soprastanti della pregione,
u ad altri. Et le predicte cose così liberamente di far fare et observare
lo Capitano del populo sia tenuto. Et per lo simigliante modo
et forma, debbiano essere relaxati li altri diece pregioni la vigilia
dell' Assumptione della beata Maria Vergine del mese d' agosto; in
tra i quali ancora non si contino le femine. Et li officiali si debbiano
eleggere alle predicte cose, sì come et in quel modo et forma, come
di sopra delli altri carcerati che si denno relaxare lo venardì santo,
più pienamente si contiene. Delle femmine incarcerate che si debbiano
relaxare u non relaxare, et quante, facciasene sì come piacerà al
consiglio del populo, lo qual s' àe per tollere li Brevi. Et che li predicti
li quali segondo la forma di questo capitulo relaxare si possono,
et dei quali fusse proveduto per li soprascripti frati et savi
relaxare, siano relaxati sensa alcuno consiglio che se ne faccia. Et
siamo tenuti noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa, di non
ponere ad consiglio, che alcuno dei dicti carcerati sia relaxato contra
la decta forma. Et se posto sarà lo consiglio, non vaglia nè
tegna esso iure. Et se contra faremo, siamo puniti et condennati
per catuna volta, cioè io Capitano in lire dugento di denari pisani;
et catuno di noi Ansiani in lire cinquanta di denari pisani: et in
tanto possiamo et dobbiamo dai miei modulatori essere modulati et
condennati. Et che li Ansiani, per legame di saramento et alla
predicta pena, siano tenuti alcuna cosa in contrario del dicto capitulo
non fare provedere, u vero ordinare, u ponere, se li Ansiani
tutti et dodici non saranno in concordia insieme; et allora, della
concordia appaia per scruttinio secreto, che quinde si faccia ad denari

[p. 494]
bianchi et gialli. Et lo notaio delli Ansiani che per lo tempo sarà,
sia tenuto, per legame di saramento et ad pena di lire cinquanta
di denari, altramente u in altro modo alcuna cosa non scrivere
contra lo dicto capitulo, se non fusse vinto per lo dicto scrutinio,
dalla soprascripta forma servata. Et questo capitulo sia preciso, et
precisamente servato.
 
 

cap. 056 rubrica

Di non fare provisione dei debiti passati che si denno da certo
tempo in dirieto; et che non di meno, le condennagione con
effecto si debbiano ricogliere.
 
 

cap. 056

Et li Ansiani siano tenuti di non fare alcuna provisione ad
alcuna persona, u vero luogo, d' alcuno debito facto dalli anni Domini
MCCLXXXXII in dirieto; excepto che di pecunia prestata al Comuno
di Pisa; nè ad alcuno unde alcuno discompensamento, u vero
mitigamento, u vero absolvimento fare si possa ad alcuno condennato,
u che dovesse alcuna cosa al Comuno di Pisa; u verisimile
fusse che discompensamento si dovesse fare, u che alcuna fraude
u malisia vi si commettesse, sì che lo condennato u lo debitore
interamente non pagasse la dicta condennagione, u vero debito. Et
lo Capitano del populo di Pisa, sotto saramento, et pena di lire
cinquanta di denari pisani ad catuno di loro che contra facesse, tollere,
comandi che le predicte cose non facciano, per publica
scriptura che di nuovo se ne faccia per lo notaio del Capitano soprascripto:
alle quai cose quel cutale notaio sia presente. Et se li
dicti Ansiani contra faranno, lo soprascripto Capitano sia tenuto et
debbia punirli et condennarli in della quantità predicta. Et oltra
questo, immantenente, per consiglio che abbia inde auctorità, faccia
eleggere nuovi Ansiani: et li predicti Ansiani che le predicte cose
faranno, et non observeranno lo comandamento del soprascripto
Capitano delle predicte cose, da inde innansi per Ansiani non siano
avuti, nè siano; ma siano li dicti Ansiani privati d' ogni officio et
beneficio, iurisdictioni et privilegii del Comuno di Pisa et del populo,
li quali li Ansiani, et li altri populari, per forma di Breve del
Comuno di Pisa et del populo uzano. Et se lo Capitano predicto le

[p. 495]
predicte tutte cose non farà, perda lo feo suo tutto, et dell' officio sia
cacciato et rimosso ipso iure. Et da quinde innanti, nuovo Capitano
s' elegga incontenente. Et questo capitulo sia servato illeso, et non
corrotto; non obstante alcuno capitulo di questo Breve, u del Comuno
di Pisa, di sotto u di sopra scripto; et non obstante alcuno
consiglio, u ordinamento, u constituto, u legge, u contrarietà alcuna.
Et le predicte cose tutte che in questo capitulo si contegnono,
siano precise, et precisamente si servino; sì che per consiglio
rompere u menimare u infringere non si possano.
 
 

cap. 057 rubrica

Di non dare arbitrio alla Podestà, u vero stadichi.
 
 

cap. 057

Non patiròe nè permettròe che la Podestà di Pisani, u vero
altri per lui, innanti la computassione del giuramento del reggimento
che dalla ditta Podestà si debbia prestare, u vero in della
computassione di quel giuramento, u etiamdio poi, quandunqua in
consiglio di senato et di credensa maggiore u minore, u in parlamento,
u altrove, s' addimandi u addimandare si faccia, u abbia
u riceva stadichi alcuni, u intendimento d' avere stadichi, u arbitrio
alcuno; u che lo feo suo li sia accresciuto; u che dono u prezente
u remunerassione abbia; u etiandio paraula di partirsi et d' andare
ad casa ad tempo del suo reggimento. Et se intraverrà che si conceda
arbitrio ad Podestà u ad Capitano, sì si conceda, per consiglio
che quinde abbia auctorità, per uno mese tanto. Salvi sempre
li capituli del Breve dei privilegii delli Ansiani et dei loro notari,
che di ciò parlano; cioè di quelli Ansiani, et dei lor notari,
tanto che saranno Ansiani et notari al tempo della Podestà, Capitano,
u vero officiale ad cui l' arbitrio sarà conceduto; et di culoro
che aringheranno contra li predicti, u alcuno di loro, sopra alcuno
titulo u vero preposta in alcuno consiglio, per alcun facto di quella
Podestà, Capitano, u vero officiale ad cui l' arbitrio sarà conceduto,
u contra culoro che saranno statutarii, u brevaiuoli dei Brevi di
quelli Podestà et Capitano.

[p. 496]
 
 

cap. 058 rubrica

Di non permettere che li Ansiani siano electi ad officii.
 
 

cap. 058

Non sosterròe nè permettròe che alcuno Ansiano sia electo
u debbiasi eleggere ad alcuno officio, u ad alcuna ambasciata,
u vero messatica, durante l' officio delli Ansiani. Et se electo sarà,
non lo riceverò, nè permettrò che sia ricevuto. Et la Podestà sia
tenuto di non riceverlo ad quella cosa, ma maggiormente rimuoverlo;
se non fusse electo ad volontà delli Ansiani per forma d' alcuno
consiglio di populo u della cità di Pisa. Salvo che li giudici et
li notari possano essere electi all' officio della corte, et ad prendere
le pulisse per li loro officii possano essere. Et chi contra la predecta
forma eleggesse alcuno Ansiano ad alcuno officio, sia punito dal
Capitano del populo in lire XXV di denari pisani, et in altrettanto
possa essere condennato l' Ansiano, et lo loro notaio, se riceveranno
officio. Et non di meno, quelli che electo fusse contra la dicta forma,
sia privato et rimosso da quello officio; et se quello officio giurerà
u accepterà, sia condennato in lire cento di denari.
 
 

cap. 059 rubrica

Del palagio del populo.
 
 

cap. 059

La torre e 'l palagio del populo faròe compiere, et rifare, et
acconciare, et armare, sì come et quando parrà alli Ansiani; sì
veramente che indugio non riceva: et di questo capitulo etiandio
siano tenuti strectamente li Ansiani, se facto non è. In del qual palagio,
u case che intorno vi siano, in delle quali io abito, sia io
tenuto per saramento, di non far mettere u ponere fieno u palglia,
oltra due u tre some di fieno u di paglia per volta. Et in della
corte u vero chiostro del palagio soprascripto, in del quale è lo
pósso, nullo chavallo tenere u essere permettròe, u che io ne faccia
stalla; ma quella corte farò essere et stare netta et purgata. Et se
contra farò, perda del feo mio lire diece di denari pisani, per ciascuna volta.

[p. 497]
 
 

cap. 060 rubrica

Di quelli che traggesse ad romore.
 
 

cap. 060

Qualunqua sarà quelli che traggerà ad romore, u vero che
s' aiunerà ad romore in qualunqua luogo della città, u vero fuori
della cità di Pisa, u etiandio al palagio della Podestà, u alla Podestà,
con arme u vero sensa arme, contra lo pacifico et buono
stato del populo di Pisa, et delle Compagne del populo di Pisa;
u vero contra la volontà mia et delli Ansiani del populo di Pisa;
puniròllo et condenneròlo infino in lire mille di denari, et etiandio
oltra, ad mia volontà, et arbitrio; et etiandio in persona, ragguardata
la qualità del peccato et della persona.
 
 

cap. 061 rubrica

Di non ricevere consiglio contra li capituli
che parlano dei notari.
 
 

cap. 061

Et giuro che non farò u addimandrò u riceverò, nè addimandato
u ricevuto consentròe che sia alcuno dei capituli che parlino
dei notari u altri officiali, et facti di notari et d' altri officiali, che
in alcuna cosa si rompa u muti, u sia visiato u derogato u menimato
in alcuna cosa. Et se si farà, quelli capituli et catuno di quelli serverò,

[p. 498]
et non lo consiglio. Et in quel medesmo modo, li Ansiani
del populo siano tenuti delle predicte cose observare et ferme tenere.
Et che tutti li consigli in qua dirieto facti in favore d' alcuno,
tacitamente u expressamente, per alcuno officio avuto u ke avere si
debbia, non vagliano nè tegnano, et siano cassi et di nullo momento,
se quel cotale notaio in cui favore lo dicto consiglio sarà
facto, non farà fede innanti lo giudici di cancellaria, che con la
sua famiglia sia habitato in della cità di Pisa almeno per VIIII mesi
dell' ano proximamente passati; et sia stato in istimo, et abbia pagate
le date, elli u lo padre suo, in della cui podestade è, in della
cità di Pisa, sì come li altri citadini; et bottega per exercere l' arte
della notaria abbia tenuta publicamente in della cità di Pisa in del
dicto tempo.
 
 

cap. 062 rubrica

Di non permettere, li cancellieri et notari di cancellaria,
nè notaio d' Ansiani, essere a l' electione dei notari.
 
 

cap. 062

Et giuro che non sofferròe, e nè permettròe u consentròe, che
alcuno cancelliere del Comuno u del populo, u notaio di
cancelleria, u vero notaio d' Ansiani, sia u essere debbia u possa con
alcuno u vero alcuni electori di notari, ad alcuno u per alcuno u
alcuni officii, ordinarii u extraordinarii; ma quelle electioni tutte
farò, et farò fare, absenti et non audienti li cancellieri et li notari
di cancelleria, et lo notaio delli Ansiani. Et in quel medesmo modo,
siano tenuti di questo capitulo li Ansiani del populo di Pisa.
Et questo capitulo è in del Breve della Podestà. Et quelli cancellieri
et notari di cancellaria, et lo notaio delli Ansiani, precisamente per
saramento, siano tenuti di non essere prezenti alle predicte electioni.
Et se alcuno di loro contra farà, sia punito et condennato dal Capitano
del populo da soldi cento di denari per catuna volta, infino
in lire diece di denari.
 
 

cap. 063 rubrica

Di leggere lo Breve.
 
 

cap. 063

Questo Breve del mio reggimento, io Capitano, di po' lo mio
giuramento, infra uno mese una volta, et infra VI mesi un' altra

[p. 499]
volta almeno, et più volte se bizognerà, ad me lo farò leggere et
expianare diligentemente. Et tutti li capituli che contingeno alli
Ansiani, ad quelli Ansiani quelli capituli denunsierò, u denunsiare
et leggere farò. Et lo notaio delli Ansiani sia tenuto di leggere et
expianare lo dicto Breve. Et che li Ansiani siano tenuti di farsi leggere
et spianare lo Breve infra diece dì dalla 'ntrata del loro officio. Et
nulla scriptura u vero nota alcuna, u memoriale u lettera, farò
u farò fare, u permettrò che si faccia in margine, u vero in margini,
u in alcuna parte di questo Breve.
 
 

cap. 064 rubrica

Di dare sigurtà per li masnadieri et sergenti.
 
 

cap. 064

Catuno nobile, u non giurato in populo, che in della cità di
Pisa, u vero in nel distrecto di Pisa, terràe alcuno masnadiere u
sergente, sia tenuto et debbia dare buoni et ydonei pagatori in
della corte del maleficio della cità di Pisa per quelli sergenti et
masnadieri, nominando per nomi et per sopranomi quelli masnadieri
et sergenti in quelle sigurtà, di fare et di curare che lo dicto
masnadiere non offendrà alcuno, u accompagnerà alcuno ad offendere,
ad pena di mille marche d' optimo argento, et oltra, d' avere
et di persona, ad arbitrio della Podestà. La qual pena si commetta
in contenente che quello sergente è sbandito, et in del bando corso,
u vero condennato perchè abbia offeso alcuno, u accompagnato
alcuno ad offendere altrui; u vero essendo lo predicto maleficio provato.
Et quella pena, nullo altro inchiesto, la Podestà per lo Comuno
di Pisa sia tenuto di tollere et ricogliere, se l' offensore, et
quelli che si dicesse che avesse commesso lo maleficio, non rapprezentràe
in fra li octo dì proximi dal dì del commesso maleficio,
u della denonsia u dell' accuza che quinde si facesse, in forsa et
bailia della Podestà di Pisa. Et se la Podestà non farà, u sarà negligente
in delle predicte cose, u in alcuna delle predicte; lo Capitano
del populo di Pisa, per lo Comuno di Pisa, le predicte cose sia

[p. 500]
tenuto di fare et debbia, con tutte le sue forse et del Comuno di
Pisa. Et se li predicti Capitano et Podestà non faranno et non
observerano le predicte cose, ciascuno di loro perda del feo suo
lire cinquecento di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai
suoi modulatori essere modulato et condennato; dando la dicta
pena di lire cinquecento di denari ad quelli che l' offesa avesse ricevuta,
u vero ad sue rede. Et salvo che la soprascripta pena, se lo
Capitano del populo di Pisa le predicte cose, delle quali dicto è che
la Podestà de' fare, non facesse, u negligente fusse, intendasi avere
luogo contra lo Capitano, se al Capitano denunsiato fusse che la
Podestà questo non facesse, u in questo fusse negligente. Et se alcuno,
non prestata la dicta sigurtà, essendone richiesto dalla Podestà,
u dal giudice della corte del maleficio, per sè u per li messi del Comuno,
terràe alcuno sergente u masnadiere, sia [punito] per catuno
sergente u masnadiere in lire cento di denari, per catuna volta; et
oltra questo, nulla ragione li sia renduta in delle questioni civili,
ma elli sia tenuto di farla altrui. Et non sia admesso u ricevuto
u electo ad alcuno officio della cità: et non di meno, etiandio sia
tenuto alle predicte cose per lo sergente et masnadiere, per lo quale
la dicta sigurtà data et prestata non fusse. Salvi etiandio li capituli
del Breve della Podestà et del Capitano, li quali parlano delle predicte
u di simiglianti cose. Et lo Capitano del populo di Pisa sia
tenuto, infra uno mese di po' la sua intrata, di denunsiare questo
capitulo alla Podestà; et inchiererlo che l' osservi.
 
 

cap. 065 rubrica

Di non chavalcare chavalli d' alcuno soldato.
 
 

cap. 065

Ancho giuro io Capitano, di non chavalcare alcuni chavalli
d' alcuno soldato del Comuno di Pisa, u vero sofferire che alcuno di
mia famiglia lo chavalchi per alcuna cagione, u vero cauza. Et se
contra faròe, u permettròe che si faccia, u consentrôlo; et se di
facto si facesse per me u per mia famiglia; perda del feo mio, per
ciascuna volta, lire XXV di denari. Et li soldati del Comuno di
Pisa non possano prestare ad alcuno della cità di Pisa, u del distrecto
u altronde che in Pisa dimori; u ad Podestade, u ad Capitano,
u ad alcuno di sua famiglia, chavalli scripti ad soldi del Comuno di

[p. 501]
Pisa, excepto che in tra lor medesmi. Et se alcuno contra la soprascripta
forma sarà trovato prestare alcuno cavallo, sia cacciato del
soldo del Comuno di Pisa. Et questo capitulo si legga ad essi soldati
in ciascuno ansianato una volta.
 
 

cap. 066 rubrica

Delle fraternite.
 
 

cap. 066

Non sofferròe nè permettròe alcuna fraternita, u vero congregassione
di fraternita, excepto la fraternita di santa Lucia di Ricuccho,
far fare u essere in della cità di Pisa; nè quelle fraternite,
u vero homini di quelle fraternite, u d' alcuna di quelle, in luogo alcuno
convenire, u vero raiunarsi, nè alcuna cosa gerere u fare in
vicenda et nome di fraternitade, che dire u pensare si possa. Nè che
alcuno sia electo in capitano, priore, u rectore, u altro officiale,
per qualunqua nome si nomini, di quelle, u d' alcuna di quelle;
et electo, quello officio non ricevere, u vero acceptare; et ricevuto
u vero acceptato, rifiutarlo et rinonsiarlo; nè breve, u statuti, u
alcuni ordinamenti avere: ansi, quelli brevi, statuti et ordinamenti
li quali le dicte fraternitadi, u alcuna di quelle, u alcuno altro
per quelle fraternitadi, u per alcuna di quelle, avesse u avesseno, ad
me Capitano siano tenuti di darli et consignarli; li quali non si
debbiano mai restituire alle fraternite soprascripte. Et se alcuno
troverròe contrafaccente in alcuna cosa (et in trovare sarò sollicito
et intento), puniròlo et condenneròlo, per catuna volta, cioè lo
capitano, priore u rectore, et catun altro officiale di quelle fraternite,
u vero d' alcuna di quelle, in lire cento di denari; et catuna
singulare persona che si convenisse, congregasse u che si raiunasse
u facesse contra la predicta forma, in lire venticinque di denari.
 
 

cap. 067 rubrica

Di non permettere li nobili comprare casa u terre
infra le confine del ponte della Spina.
 
 

cap. 067

Noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa giuriamo, che noi
non sosterremo nè permettremo che alcuno nobile, u sia femina
u sia maschio, u d' alcuno patrimonio, compri, u in qualunqu' altro
titulo acquisti, u per qualunqua cagione voluntaria u vero necessaria

[p. 502]
in sè transferisca alcuna casa u case, u terra u vero terre,
presso al dicto ponte, poste da questa parte dell' Arno u vero dall'
altra, infra le confine comprese in dello infrascripto proximo capitulo;
u ragioni ad alcuno competenti in quelle case u terre, u in
alcuna di quelle; nè alcuna torre u casa conducere, nè infra li dicti
confini habitare, in alcuno modo. Et ad quelli che contra farà, tollerò
u tollere farò per pena marche d' argento cento; et quella casa
u case, u terra u terre, u ragioni per qualunqua titulo u cauza
alienate, u translate in nobile u del patrimonio, come dicto è, al
Comuno di Pisa pertegnano; et quanto di facto sarà proceduto rivocherò.
Ma lo allogatore punirò et condennerò in lire XXV di denari
per ogni anno che la dicta allogagione facta sarà: li quali denari
debbiano divenire al Comuno di Pisa. Et catuno transferente in dei
predicti, u in alcuni u in alcune dei predicti, alcuna cosa delle predicte
cose per qualunqua titulo u per qualunqua cagione, come dicto
è, condenneròe in de l' extimagione di questa cosa che contra la dicta
forma fusse translata. La qual' extimagione lo Capitano sia tenuto di
far fare bene et lealmente infra octo dì poi che a lui sarà pervenuto
ad notisia in alcuna cosa essere facto contra la dicta forma.
Ma se per ragione d' ereditade u di legato, ad alcuno del patrimonio,
maschio u femina, perverrà alcuna delle predicte cose infra li predicti
confini; sia tenuto, alla pena che 'l Capitano ad suo arbitrio li
volesse tollere, quello dire et manifestare, infra XV dì poi che per
lo predicto modo li sarà pervenuto, al Capitano et alli Ansiani del
populo di Pisa li quali per lo tempo saranno, et profferirsi di venderla
al Comuno di Pisa per quel pregio ch' ella fi' extimata dalli
stimatori che sarano electi dalli Ansiani del populo di Pisa. Et lo
Capitano et li Ansiani per lo Comuno di Pisa siano tenuti di fare
comprare quella cosa per lo dicto pregio. Et questo capitulo sia
preciso, sì che nulla absolussione u liberagione se ne possa fare.
Le quali tutte cose lo Capitano del populo sia tenuto et debbia
mandare ad effecto. Lo qual Capitano sia tenuto et debbia ogna tre
mesi cercare et investigare per ogna modo, sì che la verità quinde
si trovi, se da alcuno è facto u faràsi contra u sensa la forma di
questo capitulo.

[p. 503]
 
 

cap. 068 rubrica

Delle fini del soprascripto ponte.
 
 

cap. 068

Le fini del predicto ponte sono questi: cioè, dalla parte di
Foriporta, dal campanile del monistero di san Masseo, infin' al capo
della carraia dei coiari dalla Spina. Et da piè del ponte della Spina,
per la carraia dei Bottari, dall' una et dall' altra parte di quella carraia.
Et infin' alli cantoni della carraia, u vero della via inclusivamente,
sensa nullo tramezzo, per la qual si va alla dicta carraia
dei Boctari, alla casa di Gherardo del Bianco et di Nieri di Sostegno.
Et da inde infin' alla casa di Bacciandone vinaiuolo. Dalla parte
di Kinsica, dalla casa di Guidone Armato infin' al campanile di
sancto Andrea. Et da piè del ponte della Spina infin' alla carraia di
san Martino di Guassalungo: da inde, infin' alla carraia vecchia
di santo Andrea, dall' una et dall' altra parte di quella carraia, et
infin' ad Arno di quella carraia. Et che li dicti nobili, così maschi
come femine, in alcuno modo non possano habitare, nè lo Capitano
del populo di Pisa quelli et quelle permecta habitare infra li decti
confini, ad pena di lire CC di denari del feo suo; non obstante alcuna
sentensia u capitulo di sopra u di sotto scripto, u altro giuramento.
Et questo capitulo sia preciso. Et intendansi nobili, quanto
ad questo, quelli che sono dei patrimonii della cità di Pisa et del
distrecto.
 
 

cap. 069 rubrica

Della electione delli Ansiani.
 
 

cap. 069

Ogni due mesi, per diece dì innanti che si finisca l' officio delli
Ansiani, faròe convenire io Capitano in alcuno certo luogo li Ansiani,
et li dodici, et lo loro consiglio minore et maggiore, et li
consuli del mare, et li consuli dei merchanti, consuli dell' arte della

[p. 504]
lana, et priori et capitani delle VII arte, capitani, consiglieri et
gonfalonieri delle Compagne del populo di Pisa, li quattrocento al
consiglio del populo deputati; in del qual consiglio porròe et mettròe,
et ponere et mettere faròe, intra quelli consiglieri, per che
modo et forma li Ansiani dei due mesi che verranno si debbiano
fare et eleggere; et in quel modo et forma ch' ei diranno et concorderanno,
u la maggior parte di loro dirà et concorderà, la electione
di quelli Ansiani si faccia et celebri. Sì veramente che la electione
di quelli Ansiani fare non si possa per pulisse u per sorte, nè la
electione di quelli Ansiani commettere si possa alli Ansiani che allora
sono. Li quali Ansiani siano per numero dodici. Dei quali siano
tre per catuno quartieri. In tra li quali siano quattro delle septe
arte della cità di Pisa, dei quali alli electori di quelli Ansiani parrà,
per uttilitade et buono stato del populo di Pisa; sì che d' una
medesma arte non possa essere oltra che uno Ansiano. Et li soprascripti
Ansiani che denno essere electi, siano di legittimo matrimonio
nati, in della cità di Pisa u in del distrecto, elli u lor padri;
et giurati in del populo di Pisa, et di Compagne di populo.
Et li electori di quelli Ansiani siano tenuti di fare quella electione
bene et lealmente; sì che le due parte di tutti quelli electori siano
in concordia. Et quelli che dalle due parte di quelli electori sarà
electo, sia Ansiano; et altramente essere non possa. Et salvo che
quelli che sarà stato u fie electore d' Ansiani, da inde ad cinque
mesi electore d' Ansiani essere non possa; nè possa essere electore
d' Ansiani, u vero Ansiano del populo di Pisa, se non sarà nato in
della cità di Pisa, u in del contado suo, u vero suo padre. Et dimandisi
per saramento da catuno electore innanti quella electione,
s' elli fue ad fare alcuna electione d' Ansiani da cinque mesi in qua;
et s' elli può essere electore, et fare l' electione segondo la soprascripta
forma. Et se io troverò che alcuno sia ad alcuna electione
contra la dicta forma, puniròlo et condenneròlo in soldi cento di
denari: et questo precisamente s' observi. Li quali electori d' Ansiani
non possano alcuno eleggere in Ansiano, che sia padre d' alcuno di
loro, u filgliuolo, u fratello carnale u vero uterino, cioè nato di quel
corpo unde fu elli, u vero gennero u suocero, u sio u aulo, u vero
nepote carnale, u frate primocuzino da parte del padre u della madre,

[p. 505]
u vero cugnato carnale (et etiandio s' intendano cugnati quelli
che àno per mogli due suor carnali); nè electori [di electori] di quelli
Ansiani, nè alcuno che sia chamarlingo del Comuno di Pisa, u signore
della legatia, u cancellieri, u notaio di cancellaria, u soprastante
maggiore delle cabelle, u chi fusse capitano, podestà u castellano
d' alcuna terra del distrecto di Pisa; u consuli del mare, dei
merchanti et de l' arte della lana; capitani et priori delle VII arte,
existenti in dei predicti officii di consulato, capitaneato et priorato;
nè castellani di Castello di Castro, rectori di Villa di Chieza,
u lor giudici u notari, possano essere electi Ansiani, u notaio d' Ansiani,
di po' la loro electione in fin che non saranno modulati dei
decti officii ai quali denno andare; u chi fusse fornitore
delle castella del Comuno di Pisa. Et queste cose che dicte sono
dei decti electori et modi d' electioni, siano precise, et precisamente
s' observino; sì che per alcuno consiglio di Comuno u di populo
rompere u mutare non si possano; nè ad quelli alcuna cosa
si possa mancare. Et lo Capitano et li Ansiani tutte et singule le
sopradicte cose siano tenuti di fare et observare precisamente; et se
contra faranno, u alcuno di loro farà, per catuna volta siano puniti,
lo Capitano del populo in lire dugento di denari; et catuno
Ansiano in lire cento di denari, et sia rimosso dell' officio. Et lo
Capitano sia tenuto di ricolgliere quella condennagione da catuno
Ansiano contrafaccente, et lui dell' officio cacciare. Et quello Capitano
se contra farà, sia punito et condennato dai suoi modulatori
in della dicta pena. Li quali Ansiani s' eleggano buoni et leali: dei
quali nullo sia minore di XXX anni; nè uzurieri publico, che per
publica fama uzuriere publico sia avuto; nè alcuno che per alcuno
tempo in della cità di Pisa u in del suo distrecto abbia facto galica;
nè alcuno che abbia ad rendere ragione al Comuno di Pisa per cagione
d' officio d' amministragione dei beni del Comuno di Pisa,
u vero di capitania u di castellanato, infin ad tanto che non arà
renduta la ragione, et del predicto officio sarà modulato. Et amadori
del buono stato del Comuno di Pisa et del populo: cioè tre
in catuno quartieri. Salvo che non siano d' alcuno patrimonio della
cità di Pisa, sì come di sopra in del capitulo che è in del Breve
del Populo di Pisa si contiene. Nè alcuno di loro sia fedele d' alcuno

[p. 506]
signore di Sardigna, u d' alcuno patrimonio, u di speciale persona
laica della cità di Pisa, u del distrecto d' anticho. Del quale se sia
fedele, sia publica carta; altramente, non si creda in alcuno modo.
Et s' elli sia fedele u no, siane addimandato dal Capitano del populo,
u vero dal giudice suo, innanti ch' ei giuri quello officio de
l' ansianato. Et chiunqua negheràe d' essere, et trovato sarà che sia
fedele, sia punito da me soprascripto Capitano da lire diece infino
in cinquanta di denari, ad mio arbitrio. Et se contra farò, perda
et perdere possa, et debbia essere modulato dai miei modulatori in
lire cento. Salvo che se alcuno lo quale infin' a oggi per alcuno
tempo sarà issuto Ansiano del populo di Pisa, si trovi che sia fedele
d' alcuna persona, u vero luogo, u di patrimonio, excepto che
dei predicti signori di Sardigna; ke, non obstante cutale feo u fedeltade,
possa et vaglia essere electo et admesso al decto officio de
l' ansianato, et al dicto officio ricevere et exercere essere constrecto:
questo capitulo u alcuno altro di questo Breve, u ordinamento di
comuno u di populo, non obstante. Li quali Ansiani constringerò di
ricevere et di giurare da inde ad due dì, se per evidente cagione
u impedimento non rimarrà, lo dicto officio bene et lealmente exercere
per spatio di due mesi. Et li quali nuovi Ansiani, per due dì
innanti la 'ntrata del loro officio, debbiano essere coi vecchi Ansiani,
et vedere et intendere tutte quelle cose che per li vecchi Ansiani
si faranno in del loro officio. Et quelli vecchi Ansiani siano tenuti
di chiamarli et d' ammetterli alle predicte cose, sì veramente che
per lo Capitano et per li vecchi Ansiani alle predicte cose siano richiesti;
li quali siano tenuti di farli richierere. Et lo Capitano del
populo di Pisa in nel dicto consiglio, et etiandio ai dicti electori,
sia tenuto di fare ammonigioni et comandamenti gravi di fare la
predicta electione, et in quella procedere per lo soprascripto modo.
Et li dicti electori delle predicte cose siano tenuti sotto saramento,
et pena tollere all' arbitrio di me Capitano. Et io Capitano
del populo di Pisa, per saramento sia tenuto di non patire nè sostenere
che alcuno che fusse electo Ansiano del populo di Pisa, che
dal dicto officio si scuzi u difenda, per alcuna exceptione u defensione
u excusatione la qual elli dicesse che avesse u aver dovesse
per alcuna cagione u cauza che dire si potesse, se quella exceptione

[p. 507]
u defensione u excusatione non li fusse conceduta et data per forma
di questo Breve tanto; ma quello predicto officio dell' ansianato
ricevere et giurare et fare lo constringerò con tutte le mie et del
populo fòrse. Et se alcuno si volesse difendere u excuzare da quello
officio contra la dicta forma, da inde innanti non possa avere alcuno
officio u vero beneficio del Comuno di Pisa, u del populo, ma sia
cassato et privato d' ogni beneficio, officio, iurisdictione, et privilegii
et immunitadi del Comuno di Pisa, et del populo; et non possa
quelli u alcuno di quelli uzare u avere. Et lui non patiròe nè permettròe
uzarli u avere. Et se io contra farò, perda del mio feo lire
cinquecento di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai miei
modulatori essere modulato et condempnato. Et se li dicti modulatori
delle predicte cose non mi moduleranno et condenneranno, catuno
di loro sia condennato dalla Podestà di Pisa in lire cinquanta di
denari pisani. Et io Capitano lui delli predicti officii, beneficii,
honori, immunitadi et privilegii, infra tre dì proximi, per sentensia
publica priverò, in del consiglio maggiore del populo di Pisa.
Et se io Capitano tutte et singule le predicte cose, et catuna delle
predicte, non farò et non observerò, u fare et observare non farò,
perda del feo mio lire cento di denari pisani; et in tanto possa
et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato. Et li
Ansiani, delle predicte cose etiandio per saramento siano tenuti,
et sotto pena di lire XXV di denari per catuna volta tollere ad catuno
di loro dal dicto Capitano. Et questo capitulo si legga in del
consiglio della electione delli Ansiani. Et chi è issuto u sarà una
volta Ansiano, u notaio d' Ansiani, non possa in quel medesmo
officio essere Ansiano, u notaio d' Ansiani, dal dì del depozito officio
dell' ansianato et notariato d' Ansiani, da inde ad mesi
diciotto. Et che, al tempo della electione di quelli Ansiani, quelli
electori non possano eleggere padre, figliuolo, frate carnale u
nepote carnale d' alcuno delli Ansiani che allora sono in quello
officio dell' ansianato. Et questo capitulo non si possa ponere ad
consiglio nè rompere. Questo aggiunto, che li Ansiani del
populo di Pisa che saranno dei mesi di gennaio et di febbraio
ke proximamente verranno, siano tenuti d' avere lo consiglio dei
savi homini del populo, di convenevile numero al meno di XV per

[p. 508]
quartieri, del dicto mese di febbraio, innanti lo mezzo di quel mese;
dai quali addimandino come si debbia fare la electione delli Ansiani,
u per via et modo di sacco, u per lo modo uzato: et segondo
che fie consigliato et statuto, cusì s' observi et si faccia. Et in tanto,
lo prezente capitulo che parla della electione delli Ansiani, et l' altre
cose che di ciò parlano, vivano.
 
 

cap. 070 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 070

Et quelli lo qual sarà stato u che sarà Ansiano del populo di
Pisa, u loro notaio, non possa essere constrecto ad alcuno officio
u amministragione per lo Comuno di Pisa dal dì del depozito officio
ad uno anno, excepto che ad ambasciate et consigli; ai quali
possano essere constrecti, come li altri citadini.
 
 

cap. 071 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 071

Et al priore li Ansiani siano tenuti d' obbedire in quelle cose
che spectano al loro officio, sotto pena infino in soldi cento di
denari tollere ad qualunqua contra facesse, per ogna volta, dal
Capitano del populo. Lo qual priore non possa nè debbia, per nome
di priorato, alcuna cosa dire u fare sensa volontà della maggior
parte delli Ansiani. Sì veramente che li octo di loro siano in
concordia.
 
 

cap. 072 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 072

Et sia tenuto lo dicto priore, sotto saramento et pena di
lire XXV di denari, giusto suo podere, ad buona fede, mandare ad
executione in del suo priorato quello ke per li Ansiani del populo,
u per la maggior parte di loro, sarà ordinato: sì veramente che
li octo di loro siano in concordia. Et lo qual priore, tutto lo tempo
del suo priorato, non possa andare ad alcuno luogo se non per li

[p. 509]
facti del Comuno di Pisa, u se non per volontà dei compagni,
u della maggior parte di loro. Sì veramente che li octo di loro
siano in concordia.
 
 

cap. 073 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 073

Siano tenuti etiandio li dicti Ansiani, per alcuna spesial persona
u luogo, dinanti al loro priore et compagni non advocare,
u pregarie per alcuno prestare, u alcune cose proponere, sensa
paraula del suo priore. Et ad nulla conspiratione essere, nè che alcuni
di loro siano ad fare u ad ordinare conspiratione, u compositione
di facto di priorato, u d' alcuni altri facti che dinansi ad
loro u intra loro si tracterano, u tractare u fare si dovranno, che
per certo modo s' ordinino u facciano. Et se alcuno u alcuni contrafaccenti
u tractanti troverrò, io Capitano lo condennerò, per ogna
volta, in lire XXV di denari pisani. Et se io contrafaròe, u le predicte
cose non faròe, possa et debbia in altrettanto essere condennato.
 
 

cap. 074 rubrica

Di quel medesmo.
 
 

cap. 074

Et in quel medesmo modo siano tenuti, per alcuno u alcuni,
dinanti ad alcuno giudicante u officiale della cità di Pisa, u ad alcuno,
lo suo aiuto non prestare, sotto saramento et sotto la pena
predicta. Et che li Ansiani, per suo facto proprio, andare non possano
u debbiano ad alcuna corte, nè essere tracti durante l' officio
dell' ansianato: et in quel mezzo nullo preiudicio si generi ad alcuna
delle parte in della ragione sua, nè alcuni tempi decorrano.
Et li Ansiani del populo di Pisa, quando stranno per udire
le private persone, et li facti delle private persone, quando a
loro parrà, possano richierere lo Capitano del populo, che sia et
dimori con loro: et lo Capitano a loro richiesta venire et stare
sia tenuto.

[p. 510]
 
 

cap. 075 rubrica

Del minore consiglio delli Ansiani.
 
 

cap. 075

Et quelli cotali Ansiani farò che eleggeranno, per lo minore
lor consiglio, XXIIII homini buoni et ydonei, delli homini delle
Compagne, in loro consiglieri; cioè, in ciascuno et di ciascuno quartieri
VI; dei quali ciascuno sia maggiore di XXV anni. Et quelli che
fi' electo, u sarà, di minore consiglio delli Ansiani in quel medesmo,
dal dì del deposito officio ad quattro mesi essere non possa.
Et nullo che sarà sanatore della cità di Pisa, u del consiglio della
credensa, possa essere del consiglio minore u di dodici in quel medesmo
tempo. Et e converso, quelli che sarà u saràe stato del minore
consiglio del populo, u dei dodici, non possa essere di consiglio
di senato, u della credensa, in quel medesmo tempo. Et per
lo loro maggiore consiglio, LX buoni et ydonei et leali homini
delle predicte Compagnie del populo; cioè XV in ciascuno quartieri.
Dei quali, nullo dei soprascritti sia d' alcuno patrimonio, u di sospecti,
u che sospecti siano alle Compagne et al populo di Pisa. L' officio dei
quali duri per spatio di due mesi. Et innanti la fine dell' officio dei
consiglieri, per due dì siano electi li altri per li Ansiani che allora saranno,
et non innanti. Et chi sarà issuto u sarà del maggior consiglio
delli Ansiani, cioè dei quindici per quartieri, dal dì del deposito officio
ad IIII mesi in quel medesmo officio essere non possa; nè in alcuno
consiglio di populo, dal dì del deposito officio ad due mesi.
Et chi sarà issuto del minor consiglio u dei XII, da inde ad due mesi
non possa essere electo u vero admesso ad alcun altro consiglio del
populo. Et chiunqua è u sarà consulo del mare, consulo dei merchanti,
consulo dell' arte della lana, capitano u priore delle VII arte,
dal dì del deposito lo dicto loro officio ad due mesi ad alcuno consiglio
di senato, et di credensa, et di XII, del minore et maggiore consiglio
delli Ansiani, essere non possa. Et che alcuno non possa nè
debbia essere electo in consiglieri del minore consiglio del populo,
lo qual sia fedele d' alcuno patrimonio della cità di Pisa, u d' alcuna
speciale persona della cità di Pisa u del distrecto, u d' alcuno u d' alcuni
signori di Sardigna. Et se io Capitano troverò alcuno dei consiglieri
soprascripti essere electo contra la soprascripta forma, lui del

[p. 511]
dicto officio caccierò. Et delle predicte cose sia io tenuto di cercare
la verità. Et se io Capitano contra farò, perda, per ciascuna volta,
del mio feo lire XXV di denari; et in tanto possa et debbia dai miei
modulatori essere modulato et condennato. Et in quel medesmo
soprascripto modo et forma et tempo che si eleggeno li soprascripti
consiglieri, s' eleggano et eleggere si possano et debbiano li dodici
del populo, et durino mesi due, sì come quelli consiglieri.
 
 

cap. 076 rubrica

De l' electione del notaio delli Ansiani.
 
 

cap. 076

Et eleggasi uno buono et leale notaio, l' officio del quale duri
per spasio di due mesi; lo qual dimori l' uno mese con l' uno ansianato
tanto. Et quelli che vi sarà notaio, da inde ad mesi XVIII in
quel cutale officio essere non possa nè debbia; nè in alcun altro
officio che si elegga per altro modo che per púlisse, essere possa
u debbia, dal dì del soprascripto officio deposito ad due mesi. Et
li predicti Ansiani siano tenuti per legame di saramento, et sotto
pena di lire XXV, lo predicto notaio non eleggere nè fare eleggere,
u permettere ch' ei sia ad alcuno officio ordinario u extraordinario,
dal dì del deposito officio del notaio delli Ansiani, ad due mesi che
allora proximamente verranno. Et se li Ansiani contra le predicte
cose faranno, lo Capitano del populo per legame di saramento sia
tenuto, et sotto pena di lire XXV del suo feo, li predicti Ansiani,
et catuno di loro, punire et condennare in delle soprascripte
lire XXV di denari. Et lo qual notaio, essendo lui in dell' officio
del notariato delli Ansiani, ad nullo officio possa essere electo u
admesso, nè avere per cagione del decto suo officio alcuno salaro.
Et sia constrecto di ricevere lo decto officio per quel modo et forma
che sono constrecti li Ansiani. Sì veramente che, chi sarà in alcuno
officio della cità di Pisa, non possa essere electo u constrecto u
admesso in notaio d' Ansiani. Et lo dicto notaio sia tenuto d' obbedire
al priore de l' Ansiani di quelle cose che spectano al loro
officio.

[p. 512]
 
 

cap. 077 rubrica

Della electione dei marrabesi.
 
 

cap. 077

Et siano tenuti li dicti Ansiani, sotto saramento, per guardia
di loro et del populo, et per ispacciamento del loro officio, avere
et tenere ad soldi et stipendii del Comuno di Pisa quaranta
buoni et valenti et bene armati marrabesi, con coretto u vero guarnaccia
di ferro, et altre arme convenevili; li quali siano tenuti alli
Ansiani del populo di Pisa in del loro officio servire et obbedire,
et fare, ad buona fede et bene et lealmente, tutte et singule quelle
cose che a loro marrabesi dalli Ansiani, u da loro notaio, saranno
imposte. Et se intraverrà che alcuno marrabese, per alcuno cazo,
sia electo in luogo d' alcuno lo quale è u sarà marrabese, sia electo
dalli Ansiani del populo di Pisa, lo qual sia amico del Comuno di
Pisa, et non sia di terra nimica del Comuno di Pisa, et sia forestieri,
et non del nostro distrecto. Et essi Ansiani non possano
eleggere alcuno in marrabese lo cui padre, figliuolo, fratel carnale,
nepote carnale, u vero fratello primocuzino, u sio d' alcuno che
allora fusse marrabese; nè alcuno minore d' anni XX, u maggiore
d' anni XL; nè alcuno ke per alcuno tempo sia stato cacciato del
dicto officio: salvo che queste cose non abbiano luogo in del Grasso
condam Benencase calsulaio. Et che per alcuno tempo non sia u sia
stato berrovieri, u di famiglia d' alcuna Podestà, u Capitano, u giudice,
u assessore del Comuno di Pisa, u del populo, u d' alcuno
Pisano; nè di lor terre, u d' alcuno di loro. Questo aggiunto, che
nullo marrabese che dimora u dimorerà al servigio delli Ansiani in
del palagio del populo (li quali possano essere infino in VI), possa
avere per suo salaro, dei beni del Comuno di Pisa, oltra soldi quaranta
cinque di denari per mese. Li quali servidori non
possano dimorare al servigio dei predicti Ansiani oltra VI mesi; et
ogni VI mesi si mutino; et vachino per anni tre. La predicta

[p. 513]
mutassione si cominci in del primo ansianato che si caverà
della nuova tascha che si de' fare: et di questo li Ansiani siano tenuti
sotto saramento, et pena di lire XXV di denari, per catuno di
loro tollere dal Capitano del populo di Pisa. Et catuno
delli altri marrabesi abbia per catuno mese, dei beni del Comuno
di Pisa, lire quattro di denari pisani, sensa cabella. Et catuno
marrabese, et dei soprascripti serventi, sia tenuto di vestirsi due
volte l' anno, quando piacerà alli Ansiani. Et questo capitulo si
legga ad quelli marrabesi dal cominciamento di catuno ansianato.
Et che li dicti Ansiani siano tenuti d' eleggere li soprascripti segondo
la soprascripta forma. Et se contra si facesse, la electione ipso iure
non vaglia; et quello cutale dell' officio sia cacciato. Li quali marrabesi
tutti, così quelli che servono alli Ansiani, come li altri, siano
tenuti di vestirsi d' uno panno, ad volontà delli Ansiani, due volte
l' anno. Et li predicti marrabesi siano tenuti et debbiano stare et
habitare intorno al palagio del populo, presso ad quel palagio per
pertiche cento. Et se elli et catuno di loro non istaranno u
staràe, dell' officio sia cacciato.
 
 

cap. 078 rubrica

Di denunsiare alla Podestà, che cerchi delli sbanditi.
 
 

cap. 078

Noi Capitano et Ansiani precisamente siamo tenuti, cioè io
Capitano per me, et noi Ansiani per noi, di denunsiare ogni mese
alla Podestà di Pisa, per publica scriptura interveniente, ch' elli cerchi
di tutti li sbanditi del Comuno di Pisa; mandando segretamente
per li buoni homini delle cappelle, li quali faccia giurare di denunsiare
quelli sbanditi, et là 've quelli sbanditi dimorino. Et quelli
homini delle cappelle in secreto tegnano, et ad nimo li manifestino.
Et se quelli sbanditi avere potrà, prendali, tegnali et puniscali,
segondo la forma della ragione et dei Brevi del Comuno di

[p. 514]
Pisa. Et li beni di culoro li cui beni sono stati publicati al Comuno
di Pisa al tempo della dicta Podestà, fare divenire in comune. Et
se la Podestà sarà negligente intorno alle predicte cose, perda per
ciascuna volta lire cento di denari, del suo feo; et in tanto possa
et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato. Et se
noi Capitano et Ansiani in delle predicte cose saremo negligenti,
io Capitano possa et debbia essere modulato et condennato in
lire XXV di denari pisani; et catuno di noi Ansiani in soldi cento di
denari. Et se la Podestà negligente sarà, u se le predicte cose non
farà; io Capitano, sotto la predicta pena, infra lo predicto termino,
sia tenuto di fare le predicte cose. Et questo capitulo noi Ansiani
siamo tenuti di leggere et di far leggere in tra noi, infra octo [dì]
dalla intrata del nostro ansianato.
 
 

cap. 079 rubrica

Del magnifico homo messer Mariano Vesconte di Basso,
et per la Dio gratia Giudice d' Arborea.
 
 

cap. 079

Noi Capitano et Ansiani precisamente giuriamo, et per giuramento
siamo tenuti d' observare, et di fare observare, tutte et singule
promissioni, pacti et convensioni, statuti et ordinamenti,
contracti et contracte, avute et avuti intra i nobili et prudenti
homini Guido da Caprona et Banduccio Bonconte, sindichi et procuratori
del Comuno di Pisa, sindicatorio et procuratorio nome per
quel Comuno da l' una parte, et lo magnifico homo messer Mariano
Vesconte di Basso, per la Dio grasia Giudice d' Arborea, et della
tersa parte del regno Kallaretano signore, dall' altra; comprese et
compresi in publiche scripture, quinde facte per Bonagiunta Grilli
notaio, et Guiglielmo di Barone Pallossula notaio, et poi confirmate
et ratificate, confirmati et ratificati dal maggiore generale consiglio
della cità di Pisa, al tempo del reggimento del magnifico
homo messer Guido conte da Monte Feltro, Podestà di Pisani, et
Capitano generale del populo di Pisa, et etiandio di guerra del
Comuno di Pisa et del populo; sì come in delli acti della cancelleria

[p. 515]
più pienamente si contiene: contra quelli u alcuno di quelli
non verremo u faremo, per noi u per altro, u che si faccia permettremo
u patremo. Et questo medesmo li successori nostri per simile
giuramento giurare faremo; et elli li suoi successori simigliantemente
giurare faranno. Et così per circulo, et in perpetuo, di successori
in successori si giuri et observi. Et questo medesmo faremo giurare
li castellani et li giudici di Castello di Castro, et li altri officiali
che quine per lo tempo saranno. Et questo spetiale capitulo ponere
faremo in del Breve di Castello di Castro.
 
 

cap. 080 rubrica

Dell' arbitrio delli Ansiani di sottoponersi a la iurisdictione
della Podestà u del Capitano, qual maggiormente
vorranno.
 
 

cap. 080

Se intraverrà che la Podestà di Pisa, u che lo Capitano del
populo di Pisa, che hora sono, u che innanti per lo tempo saranno,
vogliano procedere u processo alcuno fare per cagione d' alcuno maleficio,
u vero quazi, per accuza u denunsiagione u inquizissione,
u per altro qualunqua modo, contra alcuno lo quale è u sarà
Ansiano del populo di Pisa, u notaio di loro al tempo d' alcuno
di loro, u contra alcuno lo quale in alcuno consiglio del Comuno
di Pisa u del populo, ordinario u extraordinario, sopra alcuno facto
che toccasse quelli Podestà et Capitano, u alcuno di loro, u vero
di loro u d' alcuno di loro famiglia; del qual facto titulo si mandasse,
u proposta si facesse: se ad ciò che lo consiglio s' addimandasse,
aringherà alcuna cosa che fusse u verisimile paresse in alcuna
cosa in preiudicio, u contra la intensione, u lo loro officio, cioè
della Podestà et del Capitano, u d' alcuno di loro; che in arbitrio
et podestà di ciascuno dei predicti, contra lo quale per alcuno dei
soprascripti modi si volesse procedere da quello Podestà u Capitano,
sia dinansi al quale di quelli Podestà et Capitano delle predicte cose
rispondere et convenire volglia, et per qual di loro lo dicto processo
contra lui si debbia fare. Et quelli tanto dinanti al quale

[p. 516]
rispondere et essere convenuto vorrà, et non altro, per alcuno
modo, sopra le predicte cose procedere possa, et procedere sia tenuto,
segondo la forma del Breve del Comuno di Pisa. Et se alcuno
processo si facesse da quel Podestà u Capitano contra alcuno dei
predicti, contra u fuor della dicta forma, non vaglia nè tegna ipso
iure. Et quel medesmo che di sopra dicto è delli Ansiani, facciasi
et observisi di tutti quelli, et catuno di loro, li quali saranno stati
ad fare et componere li predicti ordinamenti et statuti, tutto lo
tempo del reggimento della Podestà et del Capitano che hora sono,
u per innanti saranno. Et li predicti ordinamenti u vero statuti la
Podestà di Pisa, lo Capitano et li Ansiani del populo di Pisa,
siano tenuti per saramento d' observarli et di fare observare. Et se li
predicti Podestà, Capitano et Ansiani, le predicte cose non observeranno,
et observare non faranno, catuno di loro Podestà et Capitano
che le predicte cose non observasse, perda et perdere debbia
del suo feo lire cinquecento di denari pisani, per catuna volta; et
in tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato,
sì che nulla liberagione u vero absolutione quinde si possa
fare. Et sopra tutto et ciò sia tenuto di restituire ad quelli ch' aràe
ricevuto lo danno, tutto lo danno ch' ei facesse ad alcuno dei predicti
contra la predicta forma. Et oltra le predicte pene, se contra
alcuno dei predicti procedette, contra la predicta forma, ad pena corporale,
da inde innanti per Podestà u per Capitano non sia avuto,
ma dell' officio suo ipso iure sia privato; et sostegna quel Podestà
et Capitano che farà contra le predicte cose, quella pena corporale
la quale elli imporranno ad alcuno u ad alcuni dei soprascripti che
allegasse u allegasseno lo privileggio di questo capitulo. Et li Ansiani
che le predicte cose, et le 'nfrascripte in questo capitulo comprese,
contra li Ansiani, u vero lor notaio et li altri predicti, consentranno,
u non contradiranno con effecto, con le fòrse del populo,
che per li predicti Podestà u vero Capitano u vero officiali fare
non si debbiano, siano puniti per catuna volta, per catuno di loro,
in lire cinquanta di denari pisani; et in tanto possano et debbiano
dai lor modulatori essere modulati et condempnati, sì che nulla
liberagione u absolutione quinde si possa fare. Salvi sempre, in tutti
li cazi soprascripti, li privilegii delli Ansiani del populo di Pisa,

[p. 517]
conceduti per lo Breve del populo et del Comuno di Pisa, così in
procedere chome in condennare. Et che alcuno arbitrio che ad me
Podestà u Capitano fusse dato u abbia, ai predicti u ad alcuno dei
predicti non preiudichi, nè preiudicare possa; se non segondo la
forma del capitulo del soprascripto Breve, posto sotto la rubrica
« Di non dare arbitrio alla Podestà»: lo qual capitulo parlante de
l' arbitrio, sia servato in delli Ansiani et in dei lor notari, sì come
in quello si contiene. Salvo che lo Capitano del populo abbia
pieno et libero arbitrio d' inquirere, procedere, punire et condennare
li Ansiani del populo di Pisa, et li lor notari, commettenti
u faccenti brighe, et qualunque offensioni u paraule ingiuriose
dicenti intra loro, u ad loro avicendevilemente, u l' uno contra
l' altro. Et etiandio di tutto et ciò che ad maleficio, u vero quazi,
spectasse, che si commettesse da loro, u da alcuno di loro, intra
loro, u da l' uno contra l' altro. Et di giuoco ad zara, et ad codrione,
durante l' officio: in dei quai cazi, essi Ansiani, u alcuno lor
notaio, non possano diclinare nè mancare la iurisdictione del Capitano.
Et li Ansiani et lo lor notaio che saranno stati dalli anni
Domini MCCLXXXVIIII, indictione prima, del mese d' ogosto in qua,
et per quel tempo, et che saranno innanti, per cagione d' alcuno maleficio,
u vero quazi, et che si dicesse che quel maleficio li Ansiani,
u vero lor notari, avesseno commesso, non possano essere posti ad
tormenti, nè essere astenuti per alcuna cagione u vero cauza oltra
octo dì; et in quelli octo dì, li alimenti et le vestimenta et lo
lecto, et culoro che li vegnano ad servire, negare non si possano;
se non fusse di questi maleficii: cioè, furto, receptatore di furi,
homicidio, patricidio, cioè che avesse uciso suo padre; sodomita,
pactarino, incendiario, falsatore di moneta et di carta, u che cugnasse
falsa moneta; rapinatore di vergini [et] monache, ladrone, et traditore
del Comuno di Pisa, u del populo. Et allora, se si dicesse ch' elli
avesse commesso alcuno maleficio di quelli, sì che paresse alla Podestà
ch' elli dovesse essere posto ad tormenti, non lo possa ponere
ad tormenti se provato non sarà contra lui, u contra loro, per
quattro testimoni fededegni al meno, di publica fama: in del qual
cazo, colui che avesse commesso, u dicessesi che avesse commesso
cutale maleficio, possa ditenere ad suo arbitrio, et contra lui procedere

[p. 518]
ad condennagione u absolutione, sì come a lui parrà. Et chi
contra farà, u vero Podestà u vero Capitano del populo, sia punito
et condennato in lire cinquecento di denari dai suoi modulatori; et
del vietamento delli alimenti et del ponimento ad tormenti si stia
et fede si dia al saramento delli Ansiani, u vero del notaio, in ogna
cazo et advenimento, sì come provato fusse per testimoni legittimamente.
Salvo che lo Capitano del populo tutti et singuli officiali,
u che siano Ansiani u notari d' Ansiani, liberamente possa et debbia
inquirere et modulare; nè ellino la sua iurisdictione diclinare possano,
non obstante ch' ei siano stati Ansiani, u vero notaio d' Ansiani.
Et che lo soprascripto capitulo in dell' officio della modulatione
luogo non abbia. Ma s' elli sarà officiale, Ansiano, u notaio d' Ansiani,
al tempo che lo Capitano lo modulasse u volesse modulare, sia allora
licito a lui di diclinare la iurisdictione di quel cotale Capitano;
sì veramente che quello officiale possa essere modulato et debbia per
la Podestà dei Pisani che allora sarà, u per lo suo giudice. Et che la
Podestà, u vero lo suo giudice, in questo cazo tanto, abbia et
avere possa et debbia quella medesma bailia, iurisdictione, officio
et arbitrio, la quale et lo quale ae lo Capitano del populo per forma
del Breve del populo di Pisa. Et la Podestà, sotto legame di saramento,
et sotto pena di lire cinquecento del suo feo, sia tenuto
di modulare et condennare u absolvere quello officiale infra XV dì,
che si debbiano numerare dal dì della declinasione. Salvo che, di
po' la lite contestata etiandio, possa diclinare la iurisdictione di catuno
dei predicti; la quale diclinassione fare possa etiandio di
po' la lite contestata in fra 'l terso die. Et poi che arà declinato,
et arà electo l' altro, non possa poi declinare. Questo
aggiunto, in delle predicte cose, che messer lo Capitano del populo
di Pisa, lo quale in dell' accuse tanto che si dovesseno fare d' alcuno
ch' avesse renduta falsa testimonia, u avesse producti falsi testimoni,
u che avesse facta u facta fare carta falsa, abbia mero, mixto,
generale et libero arbitrio di procedere così per tormenti come
per qualunqu' altri remedii di ragione; non obstante alcuno capitulo
di questo Breve, et privilegio d' Ansiani, et di loro notari, et qualunqu'

[p. 519]
altro. Et che tutte quelle cose che parlano di sopra delli Ansiani,
et dei lor notari, che possano diclinare la iurisdictione della
Podestà, del Capitano, u d' alcuno loro officiale, abbiano luogo et
avere s' intendano in quelli Ansiani et notari tanto, che al tempo
della Podestà del quale, u vero dei suoi officiali, la cui iurisdictione
declinare volesseno, fusseno stati u fusseno u saranno Ansiani, u notari
di quelli Ansiani, u che fusseno u fusseno stati u saranno al
tempo del Capitano, la cui u dei suoi officiali iurisdictione declinare
volesseno li Ansiani, u vero notari d' Ansiani.
 
 

cap. 081 rubrica

Di non andare a l' exequie dei defunti.
 
 

cap. 081

Noi Capitano et Ansiani per saramento siamo tenuti di non
andare ad exequie d' alcuno della cità di Pisa, u del distrecto. Salvo
che andare possiamo all' exequie di qualunque fusse Ansiano, u notaio
d' Ansiani. Et salvo che catuno Ansiano andare possa all' exequie
del parente suo defuncto; et in del dicto cazo, seco menare
non possa oltra uno compagno. Et quel medesmo s' observi delle
spoze et delle giure.
 
 

cap. 082 rubrica

D' eleggere lo Capitano.
 
 

cap. 082

Noi Ansiani del populo di Pisa, per saramento siamo tenuti,
per mesi quattro innanti lo fine dell' officio del Capitano, ponere ad
consiglio generale del populo (in del qual consiglio lo Capitano,
u alcuno di sua famiglia, essere non possa), come et in che modo si
faccia la electione del Capitano che dee essere del populo di Pisa;
et segondo che ad noi sarà dato per consiglio, quello seguitremo.
Et facciasi sì che per nullo modo si possa ponere ad consiglio, che
la electione si faccia contra la forma di questo capitulo: ma tutte le
cose in questo capitulo comprese si debbiano observare. Et se contrafaranno
li Ansiani, siano puniti et condennati; cioè, catuno di
loro, in lire cinquanta di denari. Et chi contra questa forma consiglierà
u aringherà, sia punito di simigliante pena. Et questo capitulo

[p. 520]
tollere u vitiare non si possa per forma d' alcuno consiglio. Lo
qual Capitano non sia della cità di Pisa, u del suo distrecto; et che
non sia di quella medesma terra unde sarà la Podestà che fie, u lo
prezente; nè di quella medesma terra della qual fusse lo Capitano
del populo di Pisa. Lo qual Capitano abbia et avere debbia, per suo
et della sua famiglia salario et spese, venendo alla cità di Pisa, et
stando ine et quinde partendosi, lire quattromilia di denari pisani
tanto, et nulla altro nè più per alcuna cagione, in tre paghe:
cioè, ogna quattro mesi la tersa parte del dicto salario; cioè, in
del principio di catuni quattro mesi. Salvo ke, dell' ultima tersa
pagha del suo salario, li camarlinghi del Comuno di Pisa possano
et debbiano diponere appo la sagrestia di San Paulo ad Ripa d' Arno
lire quattrocento di denari, le quale quine stare debbiano di po' lo
diposto officio, per la modulatione del Capitano, et della sua famiglia.
L' officio del quale Capitano durare debbia per uno anno. Lo
qual Capitano, tutto lo tempo del suo officio, per saramento sia
tenuto di non addimandare nè fare addimandare licensia d' absentarsi
dalla cità di Pisa, et del suo distrecto, se non per cagione d' oste
u di chavalcata della cità di Pisa, u del populo; et allora, di
volontà et expressa licentia delli Ansiani. Et se contra farae, perda
del suo salaro lire dugento di denari pisani: et se s' absentràe contra
questa forma, sia punito et condennato in lire cinquecento di
denari pisani; et da inde innanti per Capitano non sia avuto, ma
l' altro sia electo. Et se alcuno dei giudici u chavalieri u notari
suoi s' absentràe, sia punito lo dicto Capitano, per catuna volta,
in lire cinquanta di denari pisani. Della quale absentia sua, et di
catuno di sua famiglia, vasti ad provare per quattro testimoni, per
publica fama. Et in tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere
modulato et condennato. Et li Ansiani precisamente, per saramento,
siano tenuti la predicta licensia al dicto Capitano non dare u
concedere, u fare dare u fare concedere; nè alcuno consiglio, ordinamento,
u di savi, contra le predicte cose fare, u far fare,
u permettere di fare. Et se contra facesseno, catuno di loro sia
condennato et punito in lire XXV di denari pisani; et in tanto debbia

[p. 521]
essere modulato et condennato. Et nullo consiglieri possa et
debbia contra le predicte cose, u alcuna delle predicte, dire u arringhare;
et se contra facesse, sia condennato et punito in soldi
cento di denari pisani. Lo qual Capitano sia tenuto d' avere et di
tenere, tutto lo tempo del suo officio, in della cità di Pisa tre
buoni, ydonei et leali giudici; et due chavalieri, u vero compagni;
et tre buoni et fedeli notari. L' uno dei quali soprascripti giudici,
elli sia tenuto di mandare per lo contado per investigare contra
li officiali del Comuno di Pisa, li quali sono stati officiali in
nel distrecto, et quando lo loro officio sarà finito. Sì che, quello
officiale sia tenuto almeno di dimorare in del contado, d' ogna
VI mesi due mesi, per inquirere et investigare contra li dicti officiali.
Et quand' elli sarà in della cità di Pisa, sia tenuto in fra uno
mese di procedere ad condennagione u vero absolussione di quelli
officiali, poi ch' ei sarà tornato. Et anco sia tenuto et debbia inquirere
et investigare contra tutti et singuli officiali della cità di Pisa,
se siano electi, et abbiano officii segondo la forma del Breve del
Comuno et del populo; et se servano quelle cose ch' ei sono tenuti
d' observare per forma del loro officio, et dei Brevi del Comuno di
Pisa, et delli ordinamenti; et udire etiandio, durante l' officio di
quelli officiali, tutti culoro che di loro si lamentano. Et se li troveràe
culpabili, u alcuno di loro, sia tenuto et debbiali condennare
ad suo arbitrio, sì come comanda l' ordine della ragione. Et per le
predicte cose mettere ad executione, abbia uno notaio del soprascripto
Capitano. Et etiandio, per le predicte cose trovare, investigare
et punire, abbia arbitrio. Et chavalli dodici, et
non oltra (dei quali li octo almeno siano da arme), ad suoie

[p. 522]
spese. Et oltra questo, berrovieri dodici, armati di coretto, u vero
guarnaccia di ferro, et d' altre arme competente, alle spese del Comuno
di Pisa: cioè, catuno di loro debbia avere, per suo salario
et spese, lire quattro di denari pisani per catuno mese, cominciando
lo die in del quale aràno prestato lo saramento del suo
officio: nè per pengnoramento, u ditenimento d' alcuna persona, u
per altra cagione, alcuna cosa avere possano da qualunqua persona.
Li quai berrovieri non debbiano nè possano essere cuochi u schudieri
del dicto Capitano; ma per sè debbiano dimorare, et stare in
alcuna casa propinqua al palagio del populo di Pisa. Et se contra
faràe, sia punito per catuno berrovieri, in ciò ch' elli lo tenesse contra
la dicta forma, in lire diece di denari pisani. Et che non siano
mai stati scudieri u berrovieri u di famiglia d' alcuna Podestà u Capitano;
et che non siano della cità, u del distrecto, u habitatori
della cità di Pisa. Et se alcuno di loro farà contra le predicte cose,
sia cacciato dell' officio. Lo quale Capitano, coi soprascripti giudici,
notaio, berrovieri et famiglia, sia tenuto di venire et essere ad
Pisa per octo dì innanti la 'ntrata del suo officio; et di giurare in
del consiglio maggiore del populo, d' observare lo Breve et li ordinamenti
del populo della cità di Pisa; et stare et dimorare in Pisa
per li dicti octo dì; et da inde, ad compiuto lo soprascripto termino
del suo officio; et poi, per dì diece, per modulare sè et la famiglia
sua, et li berrovieri. In fra i quali diece dì, la sentensia della dicta
modulassione si debbia pronuntiare, et restituire al Comuno di
Pisa, et alle singulari persone, tutto quello in che elli saranno modulati
et sentensiati. Et vegna lo soprascripto Capitano, dimori et
partasi, ad ogna suo et delle suoie cose, di chavalli et di famiglia,
cazo et advenimento, sensa alcune emende. Salvo che, se alcuno
dei chavalli suoi si morisse, u macagnássesi, in alcuna battaglia u
briga che si facesse in della cità di Pisa, u in del distrecto, u in
alcuna hoste u chavalcata che facesse elli u alcuno della famiglia

[p. 523]
sua, per facti et per vicende del Comuno di Pisa u del populo,
possa avere, per menda del chavallo da arme, infino in lire cento
di denari; et per ronsino et mulo, infino in lire XXV di denari pisani;
et per palafreno et roncione, lire cinquanta, et non più, per
alcuno modo. Et questa emenda avere possa se tanto extimati saranno
dai mariscalchi del Comuno di Pisa: et due savi electi dalli
Ansiani del populo di Pisa. L' extimagione dei quali tutti si scriva
in delli acti della cancelleria del Comuno di Pisa; la quale extimagione
di tutti li soprascripti chavalli, si faccia fare infra uno mese
dalla 'ntrata del suo officio. Et se tanto quanto dicto è d' avere
l' amenda non saranno extimati, infino in de l' extimagione facta
dai soprascripti mariscalchi et savi avere possa, et debbiali essere
data della pecunia del Comuno di Pisa, et non oltra, per alcuna
cagione. Et se intravenisse ch' elli rinonsiasse alcuno chavallo al Comuno
di Pisa per macagnato, che 'l Capitano lo dicto chavallo ricomperare
non possa, nè tenerlo in della cità di Pisa in tutto 'l
tempo del suo officio, ad pena di lire cinquanta di denari pisani,
per catuna volta che contra farà. Et tutti li chavalli li quali lo dicto
Capitano per lo suo officio avere et tenere dee, sia tenuto di rapprezentarli
dinanti alli Ansiani del populo di Pisa, u vero ad culoro
che sopra queste cose dalli Ansiani del populo di Pisa saranno electi
in catuno ansianato, sì che una volta scriptura publica quinde
ne 'ntervegna. Et se fie trovato ch' elli non rapprezenti li dicti
chavalli, per catuno chavallo ch' elli non rapprezenterà, perda del
feo suo lire diece di denari, per catuna volta; et in tanto possa
dai suoi modulatori essere modulato et condennato. Et sia tenuto
di fare la dicta rappresentassione in catuno ansianato, come dicto è:
altramente, perda del suo feo lire XXV di denari, per catuna volta.
Lo qual Capitano et la sua famiglia sia tenuto di chavalcare li suoi
chavalli tanto, et non d' alcuna persona della cità di Pisa u del
distrecto, u d' alcuno soldato del Comuno di Pisa. Et se contra
facesseno, perda lo Capitano per catuna volta del suo salario lire
cinquanta di denari; et in tanto possa dai suoi modulatori essere
condennato. Salvo che in oste u chavalcata che si dovesse fare per
lo Comuno di Pisa, u per lo populo di Pisa, possa avere bestie ad
vectura, per portare some: sì veramente che per vectura di catuna

[p. 524]
bestia, debbia dare infino in soldi due per dì, et le spese della
bestia, et di quelli che la menasse. Li modulatori del dicto Capitano
et della sua famiglia siano electi dal consiglio minore delli
Ansiani, et dei dodici; se sindicho per modulare quel cutale Capitano
et la sua famiglia non sarà electo. Et sia tenuto lo dicto Capitano
del suo facto, dei giudici, del notaio, dei berrovieri et di
tutta la sua famiglia. Li quali modulatori abbiano in della dicta
modulatione quella medesma bailia, iurisdictione et officio, la quale
et lo quale ànno li modulatori della Podestà, et quel medesmo salario.
Questo aggiunto et inteso, che nullo possa essere electo per
Capitano, che sia stato Podestà di Pisa, u Capitano del populo di
Pisa, da diece anni proximamente passati in qua; nè alcuno suo
parente, nè alcuno altro che sia stato in alcuno officio della cità
di Pisa. Et che quelli che sarà electo Capitano del populo di Pisa
et quello officio accepterà, non possa menare con seco alcuno giudice
u notaio per cagione del soprascripto officio, che sia stato
officiale della cità di Pisa da anni X proximamente passati in qua.
Nè alcuno suo figliuolo, u frate carnale, u nepote carnale, et cognato
carnale, u vero gennero, u d' alcuno dei giudici u chavalieri
suoi. Et s' elli lo menerà, non sia admesso et non sia ricevuto per
giudice, chavaliere u notaio; ma al postutto sia tenuto d' avere altro
in suo luogo, lo qual possa, come di sopra è dicto, essere in
nel dicto officio. Et per catuno che dei predicti seco menerà, u
terràe contra questa forma, sia punito et condennato in lire cinquanta
di denari pisani; et quel cutale non di meno sia tenuto
di rimandarlo via. Lo qual Capitano, per sè et per li suoi giudici,
et per la sua famiglia, per lo soprascripto salario, l' officio
dell' exactioni dei beni dei rebelli, et delli sbanditi, et delle condennagioni
vecchie, fare et exercere sia tenuto; sì che per lo dicto
officio, u per alcuna commessione che quinde si faccia ad quel Capitano,
u ad alcuno della famiglia sua, elli u alcuno della famiglia
sua nulla possa u debbia addimandare. Et intorno ad queste cose
abbia la simile iurisdictione ch' elli ae in exigere le sue condennagioni;
et tutte quelle cose sia tenuto d' observare, chom' elli è tenuto
in delle suoie condennagioni. Et che lo dicto Capitano sia tenuto et
debbia, per legame di saramento, et ad pena di lire XXV di denari

[p. 525]
pisani a lui tollere per catuna volta del suo feo, non patire che
alcuno parli con seco in cammera sua, u in alcuna cammera del palagio,
se non fusseno Ansiani, u notari d' Ansiani, al tempo del
loro officio; et li altri officiali del Comuno di Pisa, durante lo loro
officio tanto: li quali ad quel cutale Capitano parlare possano in
ogna luogo per cagione del loro officio tanto, et non per altra cagione.
Et quel medesmo siano tenuti et debbiano fare et observare
li giudici, et li altri officiali del dicto Capitano, alla soprascripta
pena. Per lo quale Capitano si mandino et mandare si debbiano
due religiosi homini, buoni et savi, dei quali parrà alli Ansiani.
Et questo capitulo non si possa ponere ad consiglio,
u rompersi. Questo aggiunto, che me per alcuno modo non opporròe,
nè patiròe che alcuno assessore u officiale mio se oppongna,
che la pecunia del Comuno di Pisa, appo qualunqua fusse, non
divegna alle mani dei chamarlinghi del Comuno di Pisa; et ch' ella
non si dia et paghi ad provisione delli Ansiani del populo di Pisa,
et ad cui et ad culoro che a loro parrà. Et se io Capitano contra
farò, u alcuno dei miei giudici et officiali contra farà, ipso iure io
commetta pena di lire dugento per catuna volta, et di lire cinquanta
per catuno dei giudici et officiali miei, et essi giudici et officiali.
Salvo se altramente u altro paresse ai signori Ansiani
del populo di Pisa, u alli octo di loro, in della electione,
u vero electioni, che nuovamente si de' fare, u debbianosi fare, di
quelli u per quelli che debbia essere Capitano del populo di Pisa:
che si debbia eleggere per lo tempo che de' venire di po' 'l termino
finito dell' officio del presente Capitano, che hora è in dell' officio,
tanto; sì che più oltra non si stenda. La quale addisione scripta è
et aggiunta al decto capitulo del Breve per me Betto Trectimanni,
cancellieri delli Ansiani del populo di Pisa, et in questo Breve
per forma et auctorità del consiglio del populo di Pisa, sopra
queste cose celebrato MCCCXXIII, indictione VI, tertio kalendas octubris.
 

[p. 526]
 
 

cap. 083 rubrica

Di non tractare l' avere del Comuno.
 
 

cap. 083

Giuriamo noi Ansiani, et per saramento siamo tenuti, tutto
lo tempo del nostro officio non ricevere, nè appo noi avere nè
tractare u spendere per alcuna cagione la pecunia u vero della
pecunia del Comuno di Pisa; salve le spese le quale avere et fare
dobbiamo et possiamo, segondo la forma dello 'nfrascripto capitulo
« Della dimoransa delli Ansiani, che si de' fare in del palagio del
populo». Et se contra faremo, u alcuno di noi contra farà, in del
doppio che noi spendremo possiamo et dobbiamo, et possa et
debbia essere condennato dal Capitano del populo.
 
 

cap. 084 rubrica

Di non mettere ad consiglio fatto proprio
d' alcuno Ansiano.
 
 

cap. 084

Non mettremo noi Ansiani ad alcuno consiglio facto proprio
d' alcuno Ansiano, u di suo figliuolo u di suo padre, u di suo
frate carnale, durante l' officio suo. Et catuna volta che contra
faremo, siamo puniti, et caduno di noi debbia essere punito dal
Capitano in lire cinquanta di denari. Et se messo sarà ad consiglio,
non vaglia nè tegna. Quel medesimo si faccia et s' observi di
tutti li affini et parenti loro, compresi in del capitulo sotto la
rubrica« Di non eleggere parenti d' Ansiani ad officia». Et che
nulla provisione pecuniaria, u altra, possano fare in favore d' alcuno
Ansiano, u di suo padre, u figliuolo, u d' alcuno suo descendente.
 
 
 

cap. 085 rubrica

Di non fare absolussioni di capituli.
 
 

cap. 085

Alcuno capitulo u capituli, del quale u dei quali la Podestà addimandrà
liberagione, u intendimento, u indugio, noi Ansiani
non approveremo u isproveremo prezente la Podestà, u alcuno u
alcuni di sua famiglia, nè in della corte u in dell' albergo della
Podestà; et che non siano spressi et spianati in prima lo capitulo,

[p. 527]
u vero capituli, unde s' addimandasse liberagione, u intendimento,
u indugio, in del consiglio in del quale le predicte cose si preponessero.
 
 
 

cap. 086 rubrica

Dei nomi, che si debbiano apponere in delle lectere et
in delle provisioni; et dei tituli, che si debbiano
ponere ad consigli; et delle provisioni, che non si
debbiano fare in fine dell' officio delli Ansiani.
 
 

cap. 086

In delle provisioni le quali li Ansiani faranno al tempo del
loro ansianato, facciano mettere in acti et scrivere li nomi et
li sopranomi delli Ansiani li quali la predicta provisione aràno
facta. Et che nulla provisione faranno u fare faranno sensa volontà
di tutti li Ansiani, u d' octo di loro al meno, nullo di quelli octo
discordante. Quel medesmo si faccia delle lectere che si denno
concedere, et di qualunque electioni che da loro si faranno. Et dei
tituli che si denno ponere ad consigli del Comuno di Pisa, u del
populo. Salvo che in delle electioni dei savi ad provedere li facti
del Comuno di Pisa et del populo, u ad consigliarli, vasti che la
maggior parte di quelli Ansiani consenta. Salvo se si facesse oste
per lo Comuno di Pisa, al tempo dell' oste si faccia et observi
quello che al maggior consiglio del populo piacerà, del minore
numero delli Ansiani, durante quell' oste tanto. Et li dicti Ansiani
non facciano alcuna provisione li ultimi quattro dì del loro ufficio,
se non in dei facti et per li facti del Comuno di Pisa tanto. Et
se alcuno Ansiano non si concordasse in alcuna provisione, u
lectera, u vero titulo, et volesse che 'l vietamento suo in quella
provisione u lectera u titulo si scrivesse, che 'l notaio quello vietamento,
et lo nome di quelli che lo vieta, sia tenuto di scrivere.
Et li dicti Ansiani tutte le provisioni in dei facti et per li facti
del Comuno di Pisa possano fare, come sono uzati: ma le provisioni
delle singulari persone et luoghi, facciano et fare debbano per
iscruttino segreto, con pietre bianche et nere, u con altra cosa
dissimigliante; sì che i diece di loro siano in concordia.
Et non facciano alcuna provisione ad alcuna persona, u vero
luogo, che avesse comprato u, per altro qualunqua titulo, acquistato

[p. 528]
ragioni, u actioni, u nomi, u cose alcune contra lo Comuno
di Pisa, u che lo Comuno di Pisa è tenuto di dare, u sarà tenuto
di dare ad alcuna persona, u ver luogo, di quelle cose ch' elli arà
comprate, u per altro modo acquistate, come dicto è di sopra. Nè
etiandio facciano provisione ad alcuno procuratore d' alcuna persona
d' alcuna cosa u quantità di pecunia, se quel procuratore non fusse
congiunta persona, u moglie di colui del quale elli sarà procuratore;
se non fusse procuratore d' alcuno dei castellani, u dei sergenti
delle castella del Comuno di Pisa, u delle guardie di nocte,
u d' ambasciadori, u messi del Comuno di Pisa, che per lo tempo
saranno. Et che lo cancellieri, u notaio di cancelleria del Comuno
di Pisa, non possa u debbia ponere u leggere in alcuno consiglio
ordinario u di savi, alcuna petissione, se la dicta petissione lo cancellieri
u lo notaio delli Ansiani, lo quale sarà stato all' examinatione
u alla deliberassione di quella petissione, non affermerà ad
quel cancellieri u notaio di cancelleria, che di quella petissione
che si debbia ponere ad consiglio, li Ansiani del populo di Pisa,
u octo di loro, ne siano stati in concordia. Et li cancellieri, et li
notari della cancelleria del Comuno di Pisa, u altro di loro, possano
et possa, et a loro sia licito suggellare qualunque lettere che
si debbiano mandare per lo distrecto di Pisa tanto, da parte della
Podestà dei Pisani, per comandamento della Podestà, u del giudice
assidente in cancellaria ad quella podestà, tanto: ma le lectere
che si mandasseno fuor del distrecto di Pisa, u per lo distrecto
di Pisa, da parte della Podestà, del Capitano et delli Ansiani
del populo di Pisa, possano et sia lor licito suggellarle per comandamento
delli Ansiani del populo di Pisa tanto; facto u ke si
debbia fare per púlissa suggellata lo suggello del priore delli Ansiani,
u di quelli Ansiani tanto. Questo aggiunto, che li suggelli
delli Ansiani del populo di Pisa stiano et sérbinosi appo lo cancellieri
delli Ansiani del populo di Pisa, che hora è, u che per lo
tempo sarà; lo quale non suggelli u patisca di suggellare alcuna
lettera u púlissa sensa licensia et volontà d' octo delli Ansiani soprascripti.
 

[p. 529]
 
 

cap. 087 rubrica

Di non fare provisione, prezente quelli che l' addimanda.
 
 

cap. 087

Et nulla provisione facciano li Ansiani, u facciano fare, prezente
quelli che addimandrà che si faccia, u lui essente allora in
tutto lo palagio del populo. Et se contra la predicta forma sarà
facta, non vaglia nè tegna. Et li Ansiani che contra le predicte
cose faranno, ciascuno di loro sia punito et condennato in del
doppio di quello che sarà facta la provisione. Et lo Capitano del
populo di Pisa sia tenuto d' exigere la predicta pena dai dicti Ansiani.
Et se contra farà, perda del suo feo lo doppio di quello che
dalli Ansiani, et da caduno di loro, si dovea exigere et addimandare;
et intanto possa et debbia essere modulato et condennato.
 
 

cap. 088 rubrica

Delle lettere delli Ansiani, che si debbiano
scrivere in quaderno.
 
 

cap. 088

Noi Ansiani siamo tenuti tutte le lectere che si suggellaranno
col suggello del populo, fare scrivere in delli acti delli Ansiani;
et li nomi et li sopranomi delli Ansiani per la cui paraula saranno
suggellate: et di questo sia tenuto per saramento lo notaio delli
Ansiani.
 
 

cap. 089 rubrica

Di non fare provisione che non si possa spacciare
al tempo di quelli che la fanno.
 
 

cap. 089

Non facciano li Ansiani, al tempo del loro ansianato, alcuna
provisione ad alcuna persona, u vero luogo, d' alcuna quantità di
pecunia della quale lo pagamento, al tempo del loro ansianato, fare
non si possa, et non si faccia. Et qualunque riceverà u addimandrà
provisione d' alcuna quantità di pecunia, u di cosa la quale
avere et ricevere non avea, sia punito per catuna volta da lire diece
infino in lire cinquanta, ragguardata la qualità dei facti et delle
persone; et che restituisca quello che per quella cagione arà acquistato.
Et li Ansiani per saramento siano tenuti denunsiare le predicte

[p. 530]
cose al Capitano del populo, sotto quella medesma pena, cusì
tosto chom' elli lo sapranno. Et questo capitulo si legga due volte
l' anno.
 
 

cap. 090 rubrica

Delli officiali, che non si debbiano eleggere
dalli Ansiani.
 
 

cap. 090

Et siamo tenuti noi Ansiani per saramento, di non eleggere
alcuni officiali, nè fare electione d' alcuni officiali ordinarii u extraordinarii,
nè electori dei dicti officiali; excepti ambasciadori, et lor
notari, et notari d' Ansiani, se in della electione di quel notaio
delli Ansiani altra forma non sarà data: li quali eleggere
possiamo. Non possano etiandio li dicti Ansiani eleggere alcuno
loro padre, figliuolo u nepote carnale, brevaiuoli u approvatori
di brevi; u ad alcuni altri officii di qualunqua condissione si siano,
u che durino due mesi, u più u meno. Et se contra faranno, la
electione non vaglia ipso iure; et possano quinde dai lor modulatori
essere condennati. Et che in fra octo dì, che si comincino
dal dì della publicatione di questo Breve, eleggeremo savi homini
per catuno quartieri, in numero di XV dei giurati in popolo, dei
quali ad noi parrà, sopra trovare lo modo et la forma, per le quali
li officiali che sono uzati d' essere electi per noi Ansiani, eleggere
si debbiano. Sì veramente che la electione di quelli cutali officiali,
u di loro electori, ad noi Ansiani per alcuno modo commettere
non si possa. Et sì come per li predicti savi homini
delle predicte cose sarà proveduto u ordinato, la electione dei predicti
officiali si faccia, et fare si debbia; et non altramente, u in
altro modo. Excepti li castellani di Castello di Castro, et li rectori
di Villa di Chieza, vicarii del regno Kallaretano, et del giudicato
di Galluri, et i loro giudici et notari; in dei quali si servi la
forma trádita per lo Breve del Comuno di Pisa, u per li ordinamenti.
Questo aggiunto, che in della electione del notaio

[p. 531]
dei camarlinghi del populo di Pisa, et del fondacho de l' oglio, et
del soprastante delle spie, et dei soprastanti dei fornari, cutale modo
si debbia tenere: cioè, che per li capitani dei notari della cità di
Pisa si trovino notari della matricula, se in della matricula tanti se
ne trovano, li quali quelli officii spontaneamente vogliano, et avere
possano; et se della matricula non si trovano quelli che quelli officii
volontariamente vogliano, trovino etiandio di quei del collegio che
non siano in matricula dei migliori, li quali vogliano quelli officii.
Et così trovati, tra loro si facciano quelli officii per púlisse, constringendo
catuno dei predicti ad cui sarà venuta la púlissa d' alcuno dei
predicti officii, di quello officio ricevere, giurare, et fare et exercere.
Et non obstino, che deposti quelli officii, non possano ad altri officii
ordinarii et extraordinarii essere admessi. Et queste cose si facciano,
non obstante alcuno consiglio u capitulo di Breve. Et questo capitulo
tutto, lo Capitano del populo di Pisa, sotto saramento et pena di lire
dugento di denari pisani del suo feo, sia tenuto d' observare, et di
fare observare per li Ansiani, et per li altri. Et questo capitulo sia
preciso, et precisamente s' observi; sì che per alcuno consiglio del
Comuno di Pisa, u del populo, mutare u rompere non si possa. Et
noi Ansiani, se contra faremo, u questo capitulo ad alcuno consiglio
porremo, u ponere faremo, u vero che consiglio n' addimandiamo,
possiamo et dobbiamo dal decto Capitano essere condennati, catuno
di noi, in lire cento di denari pisani. Et lo dicto Capitano sia tenuto
di condennare noi, et catuno di noi, alla dicta pena. Et le predicte
cose si facciano, et fare si debbiano, non obstante alcuno capitulo di
Brevi del Comuno di Pisa et del populo. Et se alcuno obstasse, questo
s' observi, et non quello. Questo aggiunto, che li ordinamenti
et provisioni facti et facte uguanno, cioè MCCCVII, indictione V, del
mese di gennaio, sopra l' electioni delli officiali che si soleano
fare per tascha, u vero per li Ansiani, si servino, et rate siano.
Et segondo la forma di quelli et di quelle si faccia la electione di
quelli cutali officiali. Et le predecte cose far fare et observare, lo
predicto Capitano sia tenuto, ad pena di lire cinquecento di denari
del suo feo; et in tanto possa et debbia essere condennato dal sindico
che per lo tempo sarà in della cità di Pisa per modulare lui et la
famiglia sua, u vero dal modulatore u dai modulatori suoi.

[p. 532]
 
 

cap. 091 rubrica

Del ponte della Spina, et del ponte Vecchio,
et de l' operaio de l' Opra di Santa Maria.
 
 

cap. 091

Lo ponte nuovamente edificato appo la Spina, con tutte suoi
ragioni et beni, conceduti et che si concedranno ad quel ponte,
et al pontonaio di quel ponte Nuovo; et lo ponte et lo pontonaio
del ponte Vecchio, et di quel ponte, et li beni et le ragioni,
consigli, provisioni et privileggii; et l' operaio di Santa Maria della
maggiore Ecclesia, et quella Opera, et le sue ragione et privileggii,
immunitadi et beni, che con nullo mezzo spectano al Comuno et
al populo di Pisa; noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa
manterremo et difendremo per lo Comuno di Pisa, con le fòrse
della cità, per forsa et per ragione. Et lo pontonaio del ponte
Vecchio sia costrecto dal Capitano del populo, lo dicto ponte della
Spina fare rifare et acconciare quante volte abbizognerà, così dei
beni et dell' entrate di quel ponte della Spina, come dei beni et
dell' entrate del ponte Vecchio. Et se le predicte cose quel cotale
Capitano non farà, perda del feo suo, catuna volta, lire cinquanta
di denari. Et costringerò lo pontonaio dell' uno et dell' altro ponte
di fare et rendere vera et non falsata ragione della 'ntrata et
della ascita dell' uno et dell' altro ponte, una volta ogni anno,
dinanti ad quattro buoni et leali homini di populo, et uno notaio
con loro, ke si debbiano eleggere dalli Ansiani del populo di Pisa:
dei quali quattro sia l' uno giudice; et li quali quattro s' eleggano,
cioè uno in ciascuno quartieri. Et per lo simigliante modo, constringerò
l' operaio di fare vera et non falsata ragione delle 'ntrate et
iscite una volta l' anno, dinanti alli altro quattro savi homini, che
si debbiano eleggere, cioè uno in catuno quartieri, che siano di populo,
et uno notaio con loro: l' uno dei quali sia giudice. La electione
dei quali si faccia del mese di gennaio, u vero di quello mese et
tempo del quale si fa mentione in della electione et electioni di
quelli operaio et pontonaio. Et in quel mese, u infra uno mese poi
che saranno electi, veggiano et facciano diligentemente, bene et chiaramente
et apertamente, la ragione predicta; et la sentensia proferiscano
de l' acto et administratione et gestione, et della intrata et

[p. 533]
della 'scita dell' uno et dell' altro ponte, et del dicto operaio. Et li
quali V homini giurino lo dicto officio di farlo bene et lealmente,
sensa fraude. Et li quali non mangino u beano col dicto pontonaio,
u vero operaio, durante lo predicto loro officio. Et soddisfacciasi
a loro, et ad catuno di loro, della remuneratione di loro, et di
catuno di loro, et del salario delli beni et delle 'ntrate della
dicta opra, et del dicto ponte Vecchio, ad provisione delli Ansiani
del populo di Pisa. Et dimorino in quello luogo del quale
ad quelli modulatori parrà che si convegna. Sì veramente che
non dimorino in case di quella opra, u vero di quel ponte; et
dimorino spartitamente li dicti modulatori dell' opra dai modulatori
del dicto ponte. Et quelli che sarà modulatore dell' operaio,
non possa essere in quell' anno modulatore del pontonaio;
et e converso. Et chi sarà modulatore u vero notaio de l' operaio,
u vero del pontonaio, da inde ad quattro anni ad quel medesmo
officio, u vero ad alcuno dei predicti officii, essere u admettere
non si possa. Et lo predicto pontonaio sia tenuto et debbia,
per legame di saramento, et sotto pena di lire cinquanta di
denari, d' inquirere et d' investigare tutti et singuli beni et possessioni
dei decti ponti che si contegnono in dell' inventarii facti
dai suoi predecessori. Et se quelli, u alcuno di quelli, troverà occupati,
u occupate, sia tenuto di denunsiarlo ad messer lo Capitano
et alli Ansiani. Li quali Capitano et Ansiani siano tenuti con le
lor fòrse procurare et fare che quelli beni et possessioni ritornino
ai predicti ponti. Et quel medesmo si faccia et observi de l' operaio
de l' Opra di Sancta Maria. In delle quai cose, al pontonaio et a
l' operaio si servi lo modo et la forma dato et data in della loro,
et di catuno di loro, electione, et promissione, et giuramento; u
vero segondo la forma delli ordinamenti, et della electione di quelli
operaio et pontonaio, et di catuno di loro. Et noi Capitano del
populo di Pisa, per noi, et per lo giudice et famigliari nostri,
siamo tenuti per vinculo di giuramento, ad richiesta del soprascripto
pontonaio, lo quale è et per lo tempo sarà, constringere realmente

[p. 534]
et personalmente tutti et singuli culoro che alcuna cosa denno dare
ai soprascripti ponti, u ad alcuno di loro, in denari u in cose; et
far lor chiudere le botteghe et le case; et comandamenti et stazine
et altre cose fare, infino alla satisfactione di tutto ciò che dare
dovranno in denari u in cose al pontonaio soprascripto. Et questo
medesmo faremo ad petissione de l' operaio soprascripto per la dicta
Opera, di tutti et singuli quelli che denno dare alcuna cosa alla
dicta Opra. Et questo medesmo faremo, et faremo fare et observare,
in del pontonaio del ponte Nuovo.
 
 

cap. 092 rubrica

Del ponte Nuovo, che si debbia rifare.
 
 

cap. 092

Io Capitano del populo sia tenuto, infra uno mese di po' la 'ntrata
del mio reggimento, di raiunare tutti li padroni et consorti del
ponte Nuovo, li quali sono in della cità di Pisa, et in del distrecto
quelli che io di loro avere potrò, in certo luogo; et ammonirli
u vero loro comandare, u farli ammonire et comandare, che da
inde ad certo tempo del quale ad me Capitano parrà, rifacciano,
u facciano rifare lo soprascripto ponte, sì ch' elli sia forte et siguro,
et siguramente et sofficientemente per quel ponte si possa avere
l' andamento delli homini et delle bestie et delle carra. Che se in
rifare quel ponte in del predicto modo, saranno negligenti, et ai
comandamenti et alle ammonigioni mie non obbediranno, lo dicto
ponte, et le sue possessioni et beni et ragioni revocherò, et advocherò
al Comuno di Pisa, che si debbia rifare per quel Comuno di
Pisa, et alle spese del Comuno di Pisa. Et quello perpetualmente
sottomettròe alla iurisdictione del Comuno di Pisa. Et faròe, per
li Ansiani del populo di Pisa, quine eleggere per lo Comuno di
Pisa uno pontonaio, segondo lo modo et la forma che si elegge lo
pontonaio del ponte Vecchio; u vero, ch' io lo faròe sottoponere al
pontonaio che ad quel tempo sarà pontonaio del ponte Vecchio.
Che se le predicte cose non farò et non observerò, et fare et
observare non farò, perda del feo mio lire mille di denari; et in
tanto possa et debbia dai miei modulatori essere modulato et
condennato.

[p. 535]
 
 

cap. 093 rubrica

Di non intromettersi delle cauze civili.
 
 

cap. 093

Noi Ansiani siamo tenuti precisamente, sotto saramento, di
non intrometterci delle cauze civili; et nullo che si lamenti delle
cauze civili udiamo, cognoscendo u diffinendo. Et se contra faremo,
catuno di noi possa et debbia essere punito et condennato dal Capitano
del populo di Pisa in lire XXV di denari. Et se quinde lo
Capitano delle predicte cose noi non condennerà, sia elli punito et
condennato dai suoi modulatori in lire cinquanta di denari pisani.
 
 

cap. 094 rubrica

Di non rompere li capituli in favore d' alcuno officiale.
 
 

cap. 094

Noi Ansiani precisamente siamo tenuti di non ponere ad consiglio,
che alcuno capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del
populo si rompa in favore u per officio d' alcuni officiali della cità
di Pisa, u del distrecto; u per uttilità propria della Podestà di
Pisa, u del Capitano del populo di Pisa, u d' alcuno di lor famiglia.
Et se alcuno citadino di Pisa, officiale del Comuno di Pisa u del
populo, u alcun altro officiale del Comuno di Pisa u del populo di
fuori, u chavalieri di Podestà, u Podestà, u Capitano, sarà licensiato
per alcuno cazo, durante lo suo officio, che per rata si sconti
del feo loro. Et che li Ansiani del populo precisamente siano tenuti
le predicte cose non ponere u permettere che si pognano ad consiglio.
Et se contra faranno, per catuna volta, catuno di loro sia
punito et condempnato dai loro modulatori in lire XXV di denari.
Et leggasi questo capitulo in del principio del loro officio.
 
 

cap. 095 rubrica

Di non andare dinanti ad Podestà u ad Capitano
sensa paraula et licensia dei compagni.
 
 

cap. 095

Siamo tenuti per saramento, tutto 'l tempo dell' officio dell' ansianato,
di non montare in corte di Podestà u di Capitano per alcuno
facto u vicenda propria u d' altrui; u in palagio di Podestà

[p. 536]
u di Capitano, u dinanti ad Podestà u ad Capitano, u suoi giudici
u officiali, andare, se non per facti del Comuno di Pisa: et allora
per comandamento del Priore; et siano due almeno.
Et se io sarò priore, sensa expressa licensia dei compagni miei,
u della maggior parte di loro, non vi montròe; se io priore non
andasse per facti di Comuno tanto, con tre dei compagni miei Ansiani
del populo di Pisa, al meno. Et dinanti ad Podestà u ad
Capitano, u di loro u d' alcuno di loro giudice u chavaliere u familiare,
di mio facto proprio u d' altrui alcuna cosa non tractare, sensa
expressa licensia dei compagni, u della maggior parte di loro;
manifestato in prima a loro lo facto per lo quale io andasse. Et ad
nullo giudice che fusse Ansiano, al tempo dell' ansianato, si possa
fare alcuna commessione da Podestà u da Capitano, u da loro
u da alcuno di loro giudici assidenti, u da qualunqu' altro officiale
forestieri: altramente, lo contrafaccente, catuna volta, possa
et debbia dal Capitano del populo essere condempnato in lire XXV,
per catuna volta. Lo qual capitulo in del principio di catuno ansianato
faròe leggere et spianare, dinansi alli Ansiani. Et lo Capitano,
se le predicte cose non farà, possa et debbia dai suoi
modulatori essere modulato et condennato in della dicta pena.
 
 

cap. 096 rubrica

Di non rivocare quelle cose che saranno
state facte per li Ansiani.
 
 

cap. 096

Tutto quello che sarà ordinato per noi Ansiani del populo di
Pisa che per lo tempo saremo, siamo tenuti di non revocare, u
fare revocare, u contra ciò fare, sensa auctorità del nostro minore
consiglio; ma quello tutto rato avere, et irrevocabilemente fare
observare: sì veramente che non sia contra forma d' alcuno capitulo
di Breve del Comuno di Pisa u del populo, u d' alcuno consiglio
u ordinamento. Et quello che dicto u ordinato sarà per forma d' alcuno
consiglio u di Comuno u di populo, per simile consiglio non
revocare u rompere, u fare revocare u fare rompere, sensa l' aggiungimento
dei savi homini; non che si debbia fare di meno di tre ad
quello consiglio per catuno quartieri; che si debbiano trovare et

[p. 537]
eleggere da noi Ansiani, non contando in quelli li dodici del populo.
Et se noi Ansiani contrafaremo, siamo puniti, cioè catuno di noi,
dal Capitano del populo in lire diece di denari, per catuna volta.
Et se lo Capitano noi predicti Ansiani non condennerà, possa et
debbia dai suoi modulatori essere condennato in lire cinquanta di
denari del suo feo.
 
 

cap. 097 rubrica

Di non fare provisione contra la forma
del Breve.
 
 

cap. 097

Provisione alcuna non faremo, nè io notaio la scriveròe, contra
la forma del capitulo del Breve del Comuno di Pisa u del populo,
u di consiglio, u d' ordinamento; et facta, non vaglia nè si servi.
Et se contra alcuno di noi, u lo notaio, farà, sia condennato dal
Capitano del populo di Pisa, da soldi LX infino in lire cinquanta di
denari; ragguardata la qualità dei facti et delle persone.
 
 

cap. 098 rubrica

Delle petrelle.
 
 

cap. 098

Consiglio di populo, u provisione, u qualunqu' altro facto lo
quale u la quale specti u pertegna ad private persone, non faremo,
nè fare faremo u permettremo, se non ad petrelle u denari che non
si simiglino: et se altramente si facesse, non vaglia. Et che lo
cancellieri et lo notaio delli Ansiani, quando facto di singulare persona
si tractasse dinansi alli Ansiani, u ai savi homini, là u non
fusseno li cancellieri, u vero lo notaio della cancellaria del Comuno
di Pisa, siano tenuti et debbiano expressamente dire, che quel facto
si de' fare ad petrelle bianche et nere, u ad altra cosa dissimigliante.
Et quel medesmo siano tenuti d' observare, et debbiano, li cancellieri
et li notari di cancelleria, in dei facti delle singulari persone,
che si tractasseno là ov' elli fusseno, per saramento; et quello facto,
se contra questa forma si facesse, non scrivere, sotto saramento,
et pena di lire X di denari, ad qualunqua di loro contrafaccente
tollere per ciascuna volta.

[p. 538]
 
 

cap. 099 rubrica

Di non vendere la 'ntrata delle cabelle, u vero
della dovana della vena del ferro, u del sale.
 
 

cap. 099

Et siano tenuti lo Capitano et li Ansiani del populo di Pisa,
sotto saramento, et pena di lire cinquecento di denari pisani, non
ponere ad alcuno consiglio del Comuno di Pisa, u del populo, che
la 'ntrata delle cabelle del Comuno di Pisa, della dovana del ferro
u del sale, u vero la 'ntrata della legatia, si vendano ad alcuna
persona, u vero luogo; u permettere che si pogna: et se si ponesse,
catuno sia tenuto, sotto saramento, et sotto la pena predicta, sopra
le predicte cose non aringhare, u alcuna cosa consigliare. Et se
contra si facesse, lo dicto Capitano sia tenuto di condennare li
Ansiani u li consiglieri che contra faranno, in della dicta pena. Et
quel cutale Capitano, se le predicte cose non observerà, debbia
essere condennato et modulato dai suoi modulatori. Et che le 'ntrate
delle terre, delle ville et delle castella di Callari, ke spectano al
Comuno di Pisa, et che lo Comuno di Pisa ae et possiede in
Kallari, correndo hora MCCCIIII, indictione prima, del mese d' aprile,
non si possano vendere per lo Comuno u dal Comuno di Pisa, per
alcuna cagione, u vero causa. Et se vendigione facta fusse, non
vaglia nè tegna. Et questo capitulo sia preciso, et precisamente
s' observi.
 
 

cap. 100 rubrica

Di non concedere ambasciadore per facto proprio d' alcuno
alle spese del Comuno.
 
 

cap. 100

Ad alcuna persona, u vero luogo, per suo facto proprio, alle
spese del Comuno di Pisa ambasciadore u ambasciadori non concedremo,
u permettremo che dato sia; ma alle spese di quelli che
addimandasse li predicti ambasciadori, dare et concedere possiamo,
per auctorità del consiglio del senato, et della credensia; u etiandio,
se ad noi Ansiani parrà che abbizogni, per noi medesmi li predicti
ambasciadori possiamo concedere.

[p. 539]
 
 

cap. 101 rubrica

Delli Ansiani, che non si levino in consiglio
per consigliare.
 
 

cap. 101

Nullo Ansiano, durante l' officio dell' ansianato, in alcuno consiglio
del Comuno u del populo si levi per consigliare, sensa volontà
et licentia dei compagni suoi, u della maggior parte di loro. Et se
contra farà, possa et debbia dal Capitano del populo di Pisa,
catuna volta, essere punito et condennato in lire diece, et oltra,
ad arbitrio del Capitano.
 
 

cap. 102 rubrica

Della dimoransa delli Ansiani in del palagio del populo.
 
 

cap. 102

Et siano tenuti et debbiano li soprascritti Ansiani, et lo lor
notaio, per saramento, stare et dimorare continuamente, di dì et
di nocte, tutto lo tempo del loro officio, in del palagio del populo,
u vero altre case intorno ad quel palagio del populo; mangiando
quine di dì, et di nocte giacendo in quella parte del palagio, u
d' altre case intorno ad quello palagio del populo, della quale parrà
loro che maggiormente si convegna. Li quali Ansiani, et lo lor notaio,
possano andare alla corte della Podestà, et anco altrove, là
ove a loro più utile et più convenevile parrà, et bizogno sarà per
li facti et vicende del Comuno di Pisa et del populo fare, et compiere,
et ad executione mandare. Sì veramente che al dicto palagio,
u ad altre case intorno ad quel palagio, come dicto è di sopra, ritornino
et ad mangiare et ad giacere, come di sopra è dicto, ogni dì
et ogni nocte; se per li predicti facti et vicende del Comuno di
Pisa, u del populo, di comandamento, volontà et licentia del
priore, et della maggior parte delli Ansiani, non andranno fuor
della cità di Pisa. Ai quali Ansiani, et al loro cancellieri, et al
notaio, u ad altro per loro, li camarlinghi del Comuno di Pisa, dei
beni del Comuno di Pisa, sensa alcuna provisione possano et debbiano
dare et pagare, ogna dì con la nocte, per loro spese, soldi LX
di denari pisani; sì che crescere u aggiungere non si possano per
alcuno consiglio u ordinamento del Comuno di Pisa u del popolo:
et candellecti ad modo convenevile. Salvo che lo priore, catuno

[p. 540]
dì possa dare licensia, et quante volte a lui parrà, in fino in due
dei compagni, et etiandio al notaio, per loro vicende et facti, di
dì tanto; et li quali siano tenuti di ritornare innanti lo terso suono
delle campane; et non partirsi di palagio innanti la campana del dì.
Ma possa, per evidente cagione d' impedimento u d' infermità, dare
licentia alli Ansiani di stare appo le lor case, di dì et di nocte; et
che quelli che con paraula del priore andranno, possano bere et
mangiare fuor del dicto palagio. Salvo che lo priore delli Ansiani,
con volontà dei compagni, possa andare ad casa sua una volta
al tempo del suo priorato. Et salvo che lo Capitano del populo di
Pisa possa dare licensia ad quelli Ansiani, se a lui parrà, d' andare
alle case loro in dei dì di pasqua di Natale, di pasqua di Risorresso,
di pasqua di Pentecoste, et della festa d' Ognasanti, et lo dì di
kalende gennaio; et di stare et mangiare fuor del palagio in
quelli dì: sì veramente che al palagio ritornino di nocte, come
dicto è, innansi lo terso suono delle campane. Et che nullo Ansiano,
lui essente in ansianato, possa tenere u portare alcune arme offendevili
in del palagio, u vero in delle case in delle quali dimorano
li Ansiani, sotto saramento: salvo ad tempo di romore. Et se le
predicte cose, et catuna di quelle, li Ansiani, u alcuno di loro,
non observeranno, lo priore possa et debbia quelli che contra
facesse, per catuna volta, condennare da soldi due in fino in
soldi XX di denari. Et facciasi una chiave della porta del palagio,
simigliante ad quella la quale ae lo Capitano, per la quale si possa
chiudere et aprire la porta di quel palagio; et stia appo 'l priore
delli Ansiani, u appo 'l cancellieri delli Ansiani; con la quale si
possa aprire la porta, etiandio di nocte, con volontà delli Ansiani.
Questo aggiunto, che nullo Ansiano, u cancellieri u notaio d' Ansiani,
essendo loro in del dicto officio, possa u debbia in alcuno
cellieri della cità di Pisa, u di borghi u di sobborghi, u suo appigionato,
mangiare u bere; ad pena di lire diece di denari ad catuno
che contrafacesse tollere, et sotto saramento. Salvo che vinaiuoli
della cità di Pisa, non obstante che siano Ansiani, possano in dei
loro cellieri bere.

[p. 541]
 
 

cap. 103 rubrica

D' eleggere li brevaiuoli.
 
 

cap. 103

Li Ansiani del populo di Pisa siano tenuti per saramento,
innanti la electione della Podestà et del Capitano del populo che
de' essere, di ponere ad consiglio del quale a loro parrà, in che
modo et forma, [et] per li quali in numero di dodici dei giurati in
populo, li Brevi del Comuno et del populo, et li Brevi dei consuli
del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli dell' arte della lana,
et delle septe arte, et di catuna di loro; di giudici et di notari; et
delli altri della cità di Pisa che àno Brevi per concessione del
Comuno di Pisa, debbiano essere correcti et ammendati; [et quelli]
fare [ correggere et ammendare] innanti la electione di quella
Podestà et del Capitano. Sì veramente che, chi fie brevaiuolo di
Brevi del Comuno di Pisa u del populo, et loro notaio, in quel
medesmo officio, dal dì del deposito officio ad tre anni, essere non
possa. Et li quali dicti brevaiuoli non possano componere u ordinare,
u alcuno capitulo fare, u additioni u vacationi, se le due
parte non saranno in concordia. Dei quali, catuno de' brevaiuoli,
et lo notaio loro, abbia catuno dì soldi VI di denari, per loro
spese. Li quali brevaiuoli debbiano essere constrecti per le fòrse
della Podestà. Et li Ansiani del populo di Pisa, per saramento
siano tenuti, et debbiano ad pena di lire XXV di denari pisani da
catuno di loro tollere, di fare scrivere et correggere li Brevi dei
predicti, sì come si contiene in del capitulo del Breve del Comuno
di Pisa, posto sotto la rubrica« della corte dei mercatanti», et
delli altri. Et questo capitulo et quello, in quello che quine parla
della correctione dei dicti Brevi, siano precisi, et rompere u vitiare
non si possano in alcuna cosa. Aggiungendo ad questo capitulo,
che tutte quelle cose che li dicti brevaiuoli deliberare vorranno
sopra tutti facti et vicende che puramente et expressamente non
pertenesseno al Comuno u al populo di Pisa in comuno, debbiano
et siano tenuti di fare et tractare ad scruttino segreto, ad denari
bianchi et gialli, come si fanno le provisioni per li Ansiani; et
altramente facte non vagliano. Et se contra faranno, sia punito
catuno di loro in lire XXV di denari.

[p. 542]
 
 

cap. 104 rubrica

Di non eleggere parente d' Ansiani, u vero
d' electori d' Ansiani, ad officii.
 
 

cap. 104

Li Ansiani del populo di Pisa non possano eleggere ad alcuno
officio alcuno di lor medesmi, u di cancellieri et notaio d' Ansiani,
u d' alcuno di loro, padre, figliuolo, frate carnale u di quel ventre,
nepote carnale, suocero, genero, u cognato carnale (et inténdanosi
cognati carnali etiandio quelli che àno due suor carnali per moglie);
nè sio, u aulo, u frate primocuzino: nè alcuno che sarà ad loro
electione; nè padre u figliuolo d' alcuno di loro che saranno ad quella
electione. Li electori di qualunqui officiali, excepto che per púlisse
(in dei quali electori per púlisse si servi la forma del Breve del
Comuno di Pisa, posto sotto la rubricha« Della gennerale electione
delli officiali»), non possano eleggere alcuno di lor medesmi, nè
alcuno padre d' alcuno di loro, figliuolo, fratel carnale u vero
uterino, cioè di quel corpo, u nepote carnale, suocero, gennero,
u cognato carnale, u frate primocuzino. Et inténdanosi etiandio
cognati chome di sopra. Nè alcuno delli Ansiani, u loro cancellieri
et notaio, che ad quel tempo fusseno, u d' alcuno di quelli Ansiani,
u del cancelliere u del notaio delli Ansiani padre, figliuolo, frate
carnale u vero uterino, cioè d' uno ventre, u nepote carnale;
u vero del cancellieri, u vero del notaio delli Ansiani: nè alcuno
di quelli ke alla loro electione saranno; u padre u figliuolo d' alcuno
di loro che fie alla electione di quelli electori. Et se alcuna
electione contra la predicta forma si facesse, u che lo saramento di
quello officio si presti, quella electione sia cassa et vana. Et dell' officio,
se quello avesse giurato, l' electo ne sia rimosso. Et se alcuno
lo dicto officio contra la dicta forma riceveràe, sia condennato dalla
Podestà da lire cinque infino in lire cinquanta di denari, ragguardata
la qualità della persona et dell' officio. Et lo electore che contra
farà, in simigliante pena sia tenuto di condennare. Per lo quale
Podestà, u per suo giudice, si faccia examinatione innanti che li
saramenti del loro officio si prestino, se quella forma sia in loro
servata u no. Et che in della gennerale electione, che si debbia fare
per púlisse, li Ansiani, lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani,

[p. 543]
possano essere electi da alcuno u da alcuni alli officii per púlisse.
Et sia tenuto lo Capitano del populo, in fine di catuno ansianato,
dipo' finito lo loro officio infra octo dì proximi, di cercare u fare
cercare tutti officiali li quali funno ad tempo del dicto ansianato;
et tutti quelli ch' ei troverrà che abbiano avuto officio contra la
forma del Breve del Comuno di Pisa u del populo, modulare et
punire, u fare modulare et punire, segondo la forma del Breve
del Comuno di Pisa u del populo, loro et li loro electori: non
obstante che data fusse alcuna sententia che lo electo a l' officio lo
possa avere. Et lo Capitano et li Ansiani tutte et singule quelle
cose siano tenuti d' observare, et di fare observare precisamente
siano tenuti. Et se contrafaranno, u alcuno di loro faràe, per catuna
volta sia punito lo Capitano in lire dugento; et catuno Ansiano in
lire venticinque di denari. Et lo Capitano sia tenuto di ricogliere
quella condennagione. Et esso Capitano, se contra farà, sia punito
et condennato dai suoi modulatori in della dicta pena.
 
 

cap. 105 rubrica

Del modo che si debbia servare in eleggere
li officiali extraordinarii.
 
 

cap. 105

Noi Ansiani del populo di Pisa, per saramento siamo tenuti,
tutti li officiali extraordinarii che si denno eleggere, li quali denno
avere salario, d' eleggerli per noi medesmi; excepti quelli officiali
in della electione dei quali certa forma è data: in delle quai tutte
cose la forma dei loro brevi si debbia observare. Salvo quello che
si provedesse per li savi homini per forma del capitulo soprascripto,
posto sotto la rubrica« Delli officiali, che non si debbiano eleggere
dalli Ansiani». Li quali officiali che in del predicto modo si denno
eleggere, siano tali che possano avere l' officio al quale electi saranno
per la predicta forma, segondo la forma del Breve. Et che alcuno
officio extraordinario durare non possa nè debbia oltra tre mesi.
Salvo che lo dovanieri della dovana del sale della cità di Pisa, et
li dovanieri della dovana della vena del ferro in della cità di Pisa,
et li dovanieri della dovana del sale et della vena del ferro in
Piombino, et lo dovanieri della dovana del sale in Castiglione della
Pescaia, et lo dovanieri della vena del ferro et camarlingo in de

[p. 544]
l' Elba, et lo loro notaio, stiano et stare possano in dei loro officii
per uno anno. Et salvo che l' officio del notaio della masnada da
chavallo del Comuno di Pisa, durare debbia per mesi tre tanto;
u paghisi lo salario di quello officio del notaio della masnada dal
Comuno u per lo Comuno di Pisa, u no. Et qualunque notaio
sarà in del dicto officio della masnada, da inde ad due anni ad quel
medesmo officio non possa essere electo, u admesso, u confermato
in quello officio. Et salvo che l' officio di catuno operaio della cità
et del distrecto, duri da tre mesi infino all' anno, ad provisione delli
Ansiani. Excepti li operai, che si denno eleggere in della cità di
Pisa, et in del distrecto, segondo la forma del Breve del Comuno
di Pisa, posto sotto la rubrica« Dei tre operai generali che si denno
eleggere»: l' officio dei quali duri per uno anno. Et possiamo
etiandio noi Ansiani eleggere et constituire, ordinare et creare ambasciadori,
sindichi, actori, u vero procuratori, et loro notari, in
dei facti et per li facti et vicende del Comuno di Pisa, infin ad
tanto che ad noi parrà; non obstante alcuno capitulo di Breve del
Comuno u del populo. Li quali ambasciadori, sindichi, actori, et
procuratori et loro notari, non siano dicti però avere alcuno officio
ordinario u extraordinario. Et quel medesmo s' intenda di catuni
consiglieri. Et noi Capitano et Ansiani, tutte et singule quelle cose
che in questo capitulo sono comprese, siamo tenuti d' observare et
di fare observare. Et se contra faremo, u alcuno di noi contrafarà,
per catuna volta sia punito io Capitano in lire dugento di denari,
et catuno di noi Ansiani in lire XXV di denari. Et io dicto Capitano
la dicta condennagione da catuno Ansiano contrafaccente sia tenuto
di ricogliere. Et se io contrafarò, sia punito et condennato dai miei
modulatori in della dicta pena. Questo aggiunto, che li officii dei
notari della corte del maleficio, dei notari della corte della parte,
dell' exactioni et delle condennagioni vecchie, et dell' altre exactioni,
dei notari dell' exactore in cancelleria, dei notari delle cabelle maggiori,
dei notari della corte delle guardie, dei notari della cammera
delle pegnora delle corte, et li notari dei dovanieri della vena del
ferro in dell' Elba, et li notari dei chamarlinghi in dell' Elba, li

[p. 545]
notari della vena del sale in Piombino, lo notaio del dovanieri del
sale, della exactione delle cabelle in Castiglione della Pescaia, lo
notaio del Capitano della legatia, et lo notaio dell' operaio di
tersanaia, et lo notaio dei fornitori delle castella (l' officio dei quali
notari d' operaio et di fornitori delle castella, duri per uno anno),
dei notari della piassa della biada et dei canovari della biada
del Comuno di Pisa, dei notari della corte del populo, et
del notaio del pivieri del Porto; siano ordinarii, et durino et
durare debbiano per VI mesi. Salvo l' officio del notaio delle corte
delle pegnora et dei dovanieri, che durino et durare debbiano sì
come in del Breve del Comuno di Pisa et del populo si contiene;
et facciansi et fare si debbiano per púlisse in della generale electione
dei notari, sì come si fanno li altri officii ordinarii dei notari della
cità di Pisa. Et chi aràe alcuno dei dicti officii, vachi et vacare
debbia chome vaca et vacare dee quelli che ae officio ordinario. Sì
veramente che, chi sarà stato notaio della corte del maleficio, vachi
et vacare debbia per uno anno da quello officio; non obstante
alcuno capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo, consiglio,
u ordinamento, u vero contrarietade: la quale u lo quale se
obstasse, questo si servi, et non quello. Et io Capitano sia tenuto
di fare, u di far fare, per me, u per alcuno dei miei giudici, investigassione
delli officiali extraordinarii electi da tre mesi in dirieto,
innanti lo tempo della mia intrata (se essi officiali non saranno
modulati, et che si debbiano eleggere, l' officio dei quali si finisca
al tempo mio), se alcuno dei predicti contra la forma dei Brevi
del Comuno di Pisa, u del populo, sarà stato in quello officio
extraordinario. Et se io troverò alcuno che sia stato oltra lo dicto
tempo, puniròllo in del doppio di quello ch' elli arà ricevuto per
salario, così del tempo che stare potea, come di quello che stare non
potea; et oltra, ad mio arbitrio. Et ch' el Capitano del populo di Pisa
non possa patire, per sè u per altro, dalli electori delli officiali
u vero delli Ansiani, u dalli Ansiani del populo di Pisa, che quelli
electori u Ansiani eleggano alcuno ad alcuno officio ordinario u
extraordinario, u ad officio d' ansianato, ad pena di lire cinquecento
di denari pisani, per catuna volta che contrafarà. Et che catuno
layco vachi et vacare debbia da quello medesmo officio extraordinario

[p. 546]
per due anni. Et catuno notaio vachi et vacare debbia da
quel medesmo officio extraordinario, delle porte tanto, per uno
anno. Questo sempre aggiunto et inteso, che chi sarà stato u sarà
in alcuno officio di cabella, u di diricto del Comuno di Pisa, ad
alcuno officio di cabella, u di diricto del Comuno di Pisa, non
possa essere electo u admesso dal dì del deposito officio ad tre anni;
excepto che all' officio della cabella maggiore del Comuno di Pisa.
Et ke nullo officio del Comuno di Pisa, per qualunqua nome si
nomini, s' intenda officio, se quello officio durerà meno di due mesi.
 
 

cap. 106 rubrica

Del salario delli officii extraordinarii.
 
 

cap. 106

Et noi Ansiani possiamo provedere ad qualunqua officiale
extraordinario, al quale non sarà ordinato feo per forma di breve
u di consiglio u d' ordinamenti, avente quinde bailia infino in soldi
cento di denari tanto; et quinde provisioni fare. Et ad nullo delli
officiali, di qualunqua condissione sia, della cità di Pisa u del
distrecto, sia licito di ricevere u prendere alcuna cosa oltra lo feo,
u vero salario, a lui statuto u conceduto per la forma del suo
breve; se altro non li fusse conceduto di potere ricevere u avere
per forma d' alcuno breve u d' ordinamenti. Et chi contrafarà, sia
punito et condennato in del doppio di quello che oltra riceverà,
et più, ad arbitrio del Capitano.
 
 

cap. 107 rubrica

Del feo dei consuli, et del giudice dell' ordine del mare;
et de l' electione di quelli consuli.
 
 

cap. 107

Anco statuimo et ordiniamo, che li consuli de l' ordine del
mare, et el loro giudice, così presenti come quelli che saranno,
per lor feo et mercede et salario, ogni VI mesi, catuno di quelli
consuli abbia et avere debbia lire XXV di denari pisani; sì come
si contiene in del capitulo del Breve del Comuno di Pisa, posto
sotto la rubrica« Dei consuli, giudici et notari della corte del mare».
Et lo giudice abbia per suo feo lire diece; et lo Capitano et li

[p. 547]
Ansiani siano tenuti d' observare et di fare observare lo predicto
capitulo, non obstante alcuno capitulo di Breve di Podestà. La
electione dei quali consuli si faccia per quel modo et forma, del
quale et della quale piacerà al consiglio minore et maggiore dei
decti consuli; sì che quella electione non si possa commettere alli
Ansiani, u ai consuli. Et quelli che si eleggeranno in consuli
dell' ordine del mare, siano di populo, et dei giurati in populo,
et maggiori di XXX anni, et homini che siano uzati di navigare.
Li quali giudice et notari della dicta corte del mare, diposto
l' officio, sensa alcuna vacatione alli altri officii siano admessi; non
obstante alcuno capitulo di Breve u di Constituto.
 
 

cap. 108 rubrica

De' giuramenti del populo, che si debbiano prestare
dalli homini del contado.
 
 

cap. 108

Et li capitani del distrecto di Pisa siano tenuti, per tutto 'l mese
di gennaio, per legame di saramento, et ad pena di lire XXV, da
catuno che contrafacesse tollere, far fare in delle suoi mani lo
saramento del populo uzato, et lo seguimento di messer lo Capitano
et delli Ansiani del populo di Pisa, dalli homini della sua capitania.
Et essi homini siano tenuti di farlo et prestarlo per lo predicto
modo, infra XV dì dipo' l' amonigione u richesta che si faccia per
li capitani, u per li messi loro; ad pena di soldi diece di denari,
per catuno che nol facesse. La qual pena etiandio commessa, et
ricolta et non ricolta, lo dicto saramento al postutto siano tenuti
di fare: lo qual vasti che si presti una volta per tutto l' anno. Et lo
notaio di qualunqua capitano, per legame di saramento sia tenuto,
et ad pena di lire diece, da qualunqua contrafacesse tollere, di
scrivere in delli acti publichi della sua capitania, ove si
pognono et scriveno li processi della dicta capitania, lo
saramento et lo seguimento, distinguendo lo nome et lo sopranome
di chiunqua farà lo decto saramento et seguimento, per comuni:
della quale scrittura nulla riceva u ricevere debbia, alla soprascritta

[p. 548]
pena. Et se alcuno capitulo u ordinamento fusse contrario ad questo
capitulo, questo si servi, et non quello.
 
 

cap. 109 rubrica

Delli Ansiani, che non vadano ad Podestà
perchè non proceda sopra i maleficii.
 
 

cap. 109

Et che li predicti Ansiani, u alcuno di loro, u loro notaio,
non vadano u mandino alla Podestà, u ad suoi giudici u famigliari,
u ad alcuno di loro, u vero ad altro officiale, per cagione d' alcuno
maleficio, u vero quazi, ad ciò che la Podestà, u suo giudice, in
quello et sopra quello maleficio, u vero quazi, non procedano;
u vero per accattare termino ad alcuni accusati, u denunsiati, u
inchesti, u sbanditi: ma quelli Ansiani la dicta Podestà, et lo suo
giudice, sopra quelli maleficii sollicitamente procedere, et inquirere,
et investigarli, sensa intervallo di tempo, debbiano sollicitare spesse
volte, et siano tenuti per ragione. Et di tutte et singule queste
cose che si debbiano fare et observare, lo Capitano del populo, et
lo suo giudice, et li Ansiani del populo di Pisa, sotto saramento,
et etiandio lo Capitano, del suo feo, sotto pena di lire cento di
denari, et lo suo giudice sotto pena di lire XXV di denari, et catuno
Ansiano di soldi cento di denari, siano tenuti expressamente.
 
 

cap. 110 rubrica

Dei capituli contrarii.
 
 

cap. 110

Se alcuno capitulo che fusse in del Breve del Comuno di Pisa,
fusse contrario ad alcuno capitulo di questo Breve, quello non
s' observi nè vaglia; ma servisi et vaglia lo Breve del populo tanto,
etiandio se in del Breve del Comuno si contenesse: non obstante
alcuno capitulo di populo.
 
 

cap. 111 rubrica

Dei soldati, che non si debbiano absentare.
 
 

cap. 111

Et nullo soldato, da chavallo u da piè, del Comuno di Pisa
u del populo, possa iscire fuor dei borghi della cità di Pisa sensa
paraula et licensia del priore delli Ansiani, data di consciensia et
volontà delli Ansiani, u della maggior parte di loro (della qual

[p. 549]
paraula et licensia apparisca scriptura in delli acti delli Ansiani),
se non per facti proprii del Comuno di Pisa; et allora, di comandamento
della Podestà, u del Capitano del populo di Pisa, u delli
Ansiani. Et che durante la dicta licensia della dicta absentia del
priore delli Ansiani, quello soldato non abbia soldo dal Comuno di
Pisa. Et se contrafarà, sia condennato dalla Podestà da soldi V in
fino in lire diece di denari. Et la Podestà et lo Capitano del
populo, per saramento siano tenuti di non dare alcuna licentia ad
alcuno soldato d' absentarsi dalla cità di Pisa, et dai borghi, excepto
che per li facti del Comuno di Pisa. Et se contra faranno, u alcuno
di loro contra farà, catuno perda del suo feo lire cinquanta di
denari; et in tanto possano dai lor modulatori essere modulati et
condennati.
 
 

cap. 112 rubrica

Dei modulatori delli Ansiani, che si debbiano eleggere.
 
 

cap. 112

Et che li Ansiani, et lo loro notaio, possano et debbiano
essere modulati del loro facto et administragione; et di tutto et ciò
che contra lo saramento et officio, et forma del Breve et delli
ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo, aranno facto u
commesso. Salvo che, se non aranno facte alcune provisioni pecuniarie
le quale si dovessero ad singulari persone, quinde modulati
non possano essere. Delle quai cose inquizissione et investigassione
si faccia contra loro, per quattro modulatori; che si debbiano
eleggere infra lo terso dì dal dì della depositione dell' ansianato
computare, dal consiglio minore delli Ansiani, et dodici del populo,
quindici per quartieri, consuli del mare, consuli dei mercanti,
consuli dell' arte della lana, capitani et priori delle VII arte.
Et la condennagione et l' absolussione delle predicte et sopra le
predicte cose, si faccia per li soprascripti modulatori tanto, in del
consiglio maggiore del populo, infra diece dì. Salve quelle cose
che si contegnono in del capitulo che parla della electione del
sindico, et contiennosi in della electione che si de' fare del dicto
sindico. La electione dei quali modulatori in nullo modo
si possa commettere alli Ansiani. Et nullo dei dicti modulatori

[p. 550]
possa essere minore di XL anni. Et chi in del dicto officio sarà,
dal dì del deposto officio ad uno anno in quel medesmo officio
essere non possa.
 
 

cap. 113 rubrica

Delli Ansiani, che non addimandino generale bailia
sopra li facti del Comuno.
 
 

cap. 113

Et che li Ansiani del populo di Pisa, sotto saramento et pena
di lire cinquanta di denari, per catuno di loro catuna volta che
contrafarà, siano tenuti di non addimandare, u ad consiglio ponere,
che generale bailia sopra i facti del Comuno di Pisa, u per loro
cagione, sia lor conceduta. Ma quante volte occorrerà lo cazo
d' addimandare spetiale bailia et gennerale sopra alcuno facto del
Comuno di Pisa u del populo, avere possano la bailia gennerale
sopra quello facto tanto specificato, se sarà da specificare sensa
pregiudicio del Comuno di Pisa; u tacito, se la sua specificatione
et publicatione paresse alli Ansiani allora, u alli octo di loro, in
danno u vero pregiudicio del Comuno di Pisa. Et allora la dicta
bailia sia conceduta alli Ansiani allora presenti tanto.
 
 

cap. 114 rubrica

D' eleggere li componitori dei salari delli officiali.
 
 

cap. 114

Et che li Ansiani per saramento siano tenuti d' eleggere savi
homini in quel numero del quale ad lor parrà, del mese di novembre,
li quali ordinino et constituiscano tutti li fei et salarii di tutti
li officiali del Comuno di Pisa, et delli ambasciadori, et dei loro
notari, et di maestri, et di tutte l' altre cose; sì come ad loro
meglio parrà. Et tutte quelle cose che fatte et ordinate saranno per
loro, vagliano et tegnano.
 
 

cap. 115 rubrica

Dei condennati dai capitani, che non si debbiano
ricevere per testimoni.
 
 

cap. 115

Et giuro io Capitano, che non sofferrò nè permettrò che alcuno
del contado di Pisa che sia condennato da alcuno capitano del
distrecto di Pisa da soldi LX di denari in su, et in soldi LX, che

[p. 551]
cutale condennato ad testimonia dinanti ad giudice di populo contra
lo capitano che l' arà condennato, u suo notaio, quando li dicti
capitano et notaio del loro officio saranno modulati, in nullo modo
sia admesso. Et se ad cutale testimonia quelli che così sarà condennato
admetteròe, la sua testimonia s' abbia per nulla, nè pregiudichi
ad colui u ad culoro contra li quali la dicta testimonia si
rendesse. Et se lo Capitano et lo suo giudice le predicte cose non
observeranno et faranno, perda et perdere debbia del suo feo lo
dicto Capitano, catuna volta, lire cinquanta di denari pisani. Et in
tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere condennato. Et
quello ch' è dicto dei capitani et dei loro notari, quel medesmo
s' observi dei giudici loro, per lo cui consiglio si fanno le condennagioni
dei dicti capitani, u vero facte saranno quelle condennagioni.
 
 
 

cap. 116 rubrica

Di riducere tutti li beni del Comuno di Pisa
et del populo in due libbri.
 
 

cap. 116

Et siano tenuti li Ansiani, sotto saramento et pena di lire XXV
di denari, a loro et ad catuno di loro dal Capitano del populo
tollere, in del principio del reggimento di catuno capitano far
fare due libbri, se facti non sono, in dei quai libbri facciano
scrivere et registrare per homini che delle infrascripte cose meglio
sapranno la verità, tutti et singuli beni mobili et immobili, proventi,
honori et iurisdictioni del Comuno di Pisa et del populo
li quali et le quale lo dicto Comuno et populo ae, u è uzato
d' avere, in ogne luogo. Dei quali libbri, l' uno sia in della cancelleria
del Comuno di Pisa, et l' altro appo li Ansiani predicti. Et l' ultimo

[p. 552]
priore di catuno ansianato, sotto saramento et pena di lire XXV di
denari, a lui dal dicto Capitano tollere, sia tenuto et debbia lo
dicto libbro ai suoi successori assegnare. Et li predicti Ansiani per
saramento siano tenuti, et sotto la predicta pena, per sè et qualunqu'
altri inquirere et investigare dei beni mobili et immobili,
arnesi et massarisie, proventi et rendite, honori et iurisdictioni,
li quali et le quale lo Comuno di Pisa u lo populo per alcuno
tempo ebbe, u oggi ae; et di quelli ispiata la veritade, tutte quelle
cose in dei soprascripti libbri facciano scrivere.
 
 

cap. 117 rubrica

Di spendere la pecunia per offendere li rebelli nimici
del Comuno di Pisa.
 
 

cap. 117

Et li Ansiani del populo di Pisa, li quali per lo tempo saranno,
abiano piena bailia et podestà di spendere et erogare della pecunia
et beni del Comuno di Pisa in quella quantità, u vero quantitadi,
della quale et delle quali ad loro u alli octo di loro piacerà et

[p. 553]
parrà, per offendere u fare offendere li rebelli, u vero nimici del
Comuno di Pisa: et etiandio possano ribandire et fare ribandire, ad
provisione di loro Ansiani, delli sbanditi del Comuno di Pisa, che
offendesseno quelli rebelli. In questo modo che, se lo sbandito u
sbanditi uccidranno alcuno nobile ribello del Comuno di Pisa, siano
ribanditi, et ribandire si possano, infino in tre sbanditi, ad provisione
di quelli Ansiani: et se lo ribello sarà populare, sia ribandito
uno sbandito, per qualunqua cagione fusseno u fusse in bando. Salvo
se fusseno sbandito u sbanditi per cagione d' offesa facta in alcuno
Ansiano, u lor notaio. Et le predicte cose quelli Ansiani possano et
debbiano fare, facta l' offesa in delli sbanditi u rebelli tanto, et non
innanti. Et questo capitulo sia preciso. Et per la predicta cagione,
possano essi Ansiani, et a loro sia licito, di far fare depozito, una
volta et più, dei beni del Comuno di Pisa, in quella quantitade et
quantitadi, della quale et delle quale a loro parrà et piacerà.
 
 

cap. 118 rubrica

Del passaggio della scafa del ponte ad Era.
 
 

cap. 118

Et io Capitano sia tenuto per legame di saramento, ad pena
di lire cento di denari ad me del mio feo tollere, con effecto fare
divenire [in del Comuno di Pisa, liberamente, infra uno mese
dalla 'ntrata del mio reggimento,] lo passaggio della scafa del
ponte ad Era; et quello passaggio farò incantare et vendere per lo
Comuno di Pisa, sì che la pecunia divegna in cammera del Comuno
di Pisa. Et li Ansiani siano tenuti per legame di saramento, et
pena di lire diece da catuno tollere, di denunsiare al Capitano,
infra octo dì dalla intrata del suo reggimento, che le predicte cose
ad execussione mandi con effecto.
 
 

cap. 119 rubrica

Di non patire che alcuno capitulo di Breve si rompa.
 
 

cap. 119

Noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa giuriamo, et per
saramento siamo tenuti, di non patire che alcuno capitulo che per

[p. 554]
lo tempo sarà in dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo, u
in alcuno di loro, si rompa, tollasi, u vitiisi in alcuna cosa, se
non per necessaria cagione, et evidente uttilità del Comuno di
Pisa, u del populo. Et allora rompere et tollere si possa con auctorità
dei consiglieri del minore consiglio delli Ansiani del populo di
Pisa, et del maggiore; cioè dei XV et XII del populo, dei consuli
del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli dell' arte della lana,
dei capitani et priori delle VII arti: per lo consiglio dei quali, u
delle due parte di loro che saranno in del dicto consiglio, li dicti
capituli tollere si possano. Sì veramente che le due parte del dicto
consiglio siano ad quel consiglio: salvo che dei mesi d' agosto et di
settembre, vasti che al consiglio sia la maggior parte dei consiglieri;
et le due parte di quei che sono presenti ad quel consiglio, consentano.
Et non, se non in prima facto quinde lo partito intra noi
Ansiani ad denari bianchi et gialli, li diece di noi Ansiani saranno
concordanti. Sì veramente che li capituli in dei quali si contiene di
modulare la Podestà, lo Capitano, et le lor famiglie, et li lor
giudici; et tutti altri capituli di Brevi del Comuno di Pisa u del
populo, u alcuno di loro; u alcuna di loro, u d' alcuno di loro
parte, in delle quali si contiene che non si possano ponere ad
consiglio u rompere; in alcuno modo rompere u vitiare non si
possa, u possano, nè ad consiglio ponere in alcuno modo. Della
qual cosa noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti,
sotto saramento, et ad pena di lire dugento da me Capitano tollere,
et di lire cinquanta di denari tollere ad catuno di noi Ansiani,
li quali in delle predicte cose ci concorderemo, per catuna volta.
Et lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani siano tenuti, et ciascuno
di loro per saramento sia tenuto, di non scrivere u leggere alcuno
titulo contra la soprascripta forma, ad pena di lire cinquanta ad
catuno di loro contra faccente tollere. Et in tanto possiamo et dobbiamo
noi predicti Capitano et Ansiani, et cancellieri et notaio
predicti possano et debbiano essere modulati et condennati. Et
qualunque aringherà che li predicti capituli, u alcuno di loro, si
debbiano rompere u vitiare, sia punito et condennato in lire cento
di denari.

[p. 555]
 
 

cap. 120 rubrica

De l' aggiunto et del menimato.
 
 

cap. 120

Queste tutte soprascripte et infrascripte cose in del
Breve del Capitano, le quale spectano all' officio di me Capitano
et delli Ansiani, et tutti li capituli, farò et observerò ad
buona fede, sensa fraude, sì come predicti et infrascripti
sono. Salvi et exceptati l' officio et la iurisdictione del capitano della
guerra del Comuno di Pisa, electo u che si debbia eleggere per li
tempi. Salvo che se alcuna cosa s' aggiungesse, che io sia tenuto
dell' aggiunto, sì come se specialmente io quello giurasse; et del
menimato sia libero et absoluto. Et aggiungimento u menimamento
non si possa fare sensa auctorità del minore et maggiore consiglio
delli Ansiani, et di dodici del populo, dei consuli del mare et dei
mercanti et dell' arte della lana, et dei capitani et priori delle
VII arte; lo qual consiglio far non si possa se non di volontà delli
Ansiani: in del qual consiglio siano le due parte di quel consiglio.
Sì veramente che alcuno menimamento non si possa fare al capitulo
di Sardigna; lo qual capitulo incomincia:« Noi Capitano et Ansiani
etc.»; et finisce:« Siano liberi et absoluti». Et se alcuno
menimamento si facesse, non vaglia. Tutte le predicte et infrascripte
cose, che lo Capitano del populo di Pisa, et li suoi giudici
et officiali sono tenuti di servare, lo vicario imperiale, et li suoi
giudici et officiali, per tutto siano tenuti d' observare.
Noi Ansiani del populo di Pisa, avendo bailia delle infrascripte
cose per auctorità del minore et maggior consiglio, dei XII
del populo, dei consuli del mare, dei consuli dei merchanti, dei
consuli de l' arte della lana, dei capitani et priori delle VII arte,
celebrato in del palagio del populo di Pisa, correnti anni Domini
MCCCXXIII, indictione VI, pridie ydus februarii; aggiungiamo
ad questo Breve del populo di Pisa, che dei maleficii commessi

[p. 556]
innanti lo tempo del reggimento del presente Capitano del populo
di Pisa, u per loro cagioni et cauze, lo presente Capitano del
populo di Pisa non possa u debbia intromettersi in alcuno modo;
excepte le modulassioni delli officiali, et l' executioni delle condennagioni
delli sbandimenti personali che si debbiano fare in persone,
et l' exactioni delle condennagioni facte in pecunia numerata; le
quali per la predicta aggiunta non si comprendano, nè per quella
s' intendano u siano in alcuna cosa vitiate u menimate. La quale
aggiunta scripta è per me Marzuccho condam Iohannis Ubertelli,
notaio, scriba publico dei dicti signori Ansiani, per comandamento
di quelli signori Ansiani, correnti li soprascripti anni Domini et
indictione, pridie ydus februarii.
 
 

cap. 121 rubrica

Dei pescatori.
 
 

cap. 121

Et siamo tenuti noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa,
dei mesi di lulglio u d' ogosto eleggere savi homini in numero del
quale ad noi parrà, sopra provedere et ordinare lo modo et la
forma per li quali li pescatori della cità di Pisa et del distrecto,
vendere debbiano li pesci in della piassa dei pesci della cità di Pisa.
Et sì come per li predicti savi sarà proveduto et ordinato, così si
mandi ad executione.
 
 

cap. 122 rubrica

Li ordinamenti della cabella.
 
 

cap. 122

Providdeno li savi homini sopra queste cose dalli Ansiani del
populo di Pisa electi, che li ordinamenti della cabella infrascripti si
facciano, sèrvinosi, rati siano et ad executione si mandino per lo
Comuno di Pisa, se fare si puote, per li Ansiani del populo:
altramente, per lo consiglio che quinde abbia auctorità. Lo tenore
dei quali ordinamenti è cutale.
Che lo giudice della cabella della cità di Pisa, che per lo
tempo alla corte della cabella sarà deputato, all' ore uzate et convenevili;
ad quello officio et corte debbia permanere. Et che li quaderni
et li libbri della soprascripta cabella riveggia, et per le
mani spesse volte se li reduca, vedendo quelle persone che denno

[p. 557]
alcuna cosa pagare per gabella al Comuno di Pisa; le quali elli
faccia pegnorare. Et tutto ciò ch' elli sono tenuti, faccia divenire in
del Comuno di Pisa.
Ancho, che lo dicto giudice alcuna persona vegnente dinansi
a lui per cagione di cabella che debbia pagare u non pagare, liberare
non possa u absolvere, nè ad alcuno fare dare alcuna púlissa
sensa consciensia del soprastante della cabella, che per lo tempo
quine sarà.
Ancho, che nulla persona u officiale alcuno della soprascripta
cabella, alcuna púlissa debbia dare u conceda per cagione d' alcuna
cabella, u vero di suo spacciamento, sensa consciensia et volontà
del soprascripto soprastante.
Ancho, che li libbri u vero quaderni della cabella soprascripta,
di qualunqua condissione siano, ad cercare, u ad alcuna altra cosa
fare, non si diano u concedano ad alcuna persona u persone, se
non fusseno notari publici della cità di Pisa; ai quali si debbiano
dare ad cercare, et altre cose fare, pertenenti ad uttilità della
cabella.
Ancho, che le púlisse suggellate tutte della soprascripta
cabella, siano, dimorino et essere debbiano appo 'l soprastante della
soprascripta cabella.
Ancho, che tutti et singuli officiali della soprascripta cabella,
che ricoglieno pecunia per cagione di cabella, debbiano mettere
ogne quantità di pecunia la quale ricoglieranno et riceveranno, in
della capscetta la quale avere et tenere debbiano appo sè per lo
Comuno di Pisa, scrittura publica quinde interveniente, et contenente
la cagione del pagamento di quella cotale pecunia che si
de' pagare. Et lo notaio sia tenuto di fare quelle scripture.
Ancho, che tutte le vacchette della soprascripta cabella,
cioè di compre, di donagioni, d' assegnagioni, et così dell' altre
cose, si riducano in una vacchetta; et per quella culoro che vi si
contegnono, et che debbono alcuna cosa pagare al Comuno di
Pisa, lo giudice della soprascripta gabella ad pagare li constringa,
per le fòrse del suo officio, con effecto.
Ancho, si faccia et fare si debbia delli altri libbri vecchi
della cabella soprascripta, sì veramente che si riducano per quartieri.

[p. 558]
Et quel medesmo si faccia et fare si debbia dei libbri vecchi
per lo giudice del Capitano, che exerce l' officio della corte della
parte, che per lo tempo sarà ad quella corte deputato. Lo qual
capitulo si dia ad quel giudice del Capitano, et della corte della
parte.
Anco, che per certi tempi, dei quali sì come et quando
parrà alli Ansiani del populo di Pisa li quali per lo tempo saranno,
u alli octo di loro tanto, s' eleggano alle porte della cità di Pisa
due soprastanti, l' officio dei quali sia comune, et uno notaio con
loro.
Anco, per uttilità del Comuno di Pisa et della cabella predicta,
nulla cabella si ricolga al portello di Santo Stefano; nè per
quello si metta u tragga alcuna cosa unde cabella si debbia pagare.
Anco, che ad alcuno vectorale, u ad alcuna altra persona
addimandante u postulante alcuna púlissa in persona d' altrui, per
alcune mercantie u vero merce spacciare, quella púlissa dare non si
debbia u concedere, se non solamente ad colui u ad culoro del
quale u dei quali le dicte mercantie et merce saranno veramente,
u vero di loro corporali compagni u factori, veduto che così sia.
In del qual cazo, s' abbia lo saramento di colui u di culoro che le
dicte mercantie et merce sarano loro proprie, et dei compagni loro,
et ad loro spectino et pertegnano con piena ragione. Et che in quelle
nulla persona abbia parte, che sia tenuta di pagare gabella al Chomuno
di Pisa.
Anco, che si faccia et fare si debbia uno libbro, u vero
quaderno, in del quale si scriva et reducasi, per lo notaio della
soprascripta cabella, tutto et ciò che per cagione di mercantia sarà
messo dentro in della cità di Pisa, et li nomi di culoro che reduceno
cutali mercantie, ad ciò che si sappia ad cui son poi vendute
le dicte mercantie, et per quali quelle mercantie saranno cavate
della cità di Pisa, et se parrà con peso u sensa peso, sì che la
cabella non si possa defraudare per loro. Et che cutali reducenti
non possano vendere u cavare oltra quello ch' elli aranno messo in
della cità di Pisa, u ad quella aranno riducto.

[p. 559]
 
 

cap. 123 rubrica

Li ordinamenti della dovana della vena del ferro, et del
sale, in della cità di Pisa, per lo Comuno di Pisa.
 
 

cap. 123

In prima, facciansi due tambuti, u vero soppediani, buoni et
ydonei; cioè uno per catuna dovana; dei quali catuno abbia due
chiave dissimiglianti, delle quali l' una sia et essere debbia appo 'l priore
delli Ansiani, et l' altra sia appo l' uno dei dovanieri di catuna
dovana. In dei quai tambuti, u vero soppediani, si debbia ponere
et mettere tutta la pecunia la quale diverrà alle mani [di] loro dovanieri,
u d' alcuno di loro, per cagione del dicto loro officio. Li quali
tambuti, u vero soppediani, aprire non si possano se non in presentia
di due delli Ansiani al meno, et li quali siano in cammera
del Comuno di Pisa. Et quando bizognasse d' aprire li dicti tambuti,
u vero soppediani, per avere pecunia necessaria ad alcuna delle dicte
dovane, u per ponere la dicta pecunia in camera del Comuno di
Pisa, lo priore delli Ansiani mandi due Ansiani con la chiave la
quale elli aràe appo sè; et faccia li dicti tambuti et soppediani
aprire, sì che la pecunia se ne possa trarre per alcuna delle dicte
cagioni.
Anco, che li dovanieri che per lo tempo saranno delle predicte
dovane, siano tenuti sotto saramento, et pena di lire diece di
denari pisani ad catuno tollere, ponere et mettere tutta la pecunia
la quale per cagione del dicto officio aràno ricevuta, u alcuno di
loro arà ricevuta, in dei dicti tambuti, u vero soppediani, infra
diece dì da poi che la dicta pecunia aràno ricevuta, u alcuno di loro
arà ricevuta, scriptura publica interveniente. Salvo che li dovanieri
della dovana del sale possano tenere appo sè lire cento di denari
pisani; et li dovanieri della dovana del ferro, fiorini cinquanta d' oro.
Anco, che lo Capitano del populo di Pisa sia tenuto, u vero
suo giudice, ogni due mesi fare venire dinanti ad sè li soprascripti
dovanieri, et li loro notari, et inquirere per lo suo officio se li
predicti dovanieri le predicte cose ànno observate. Et se troverà
alcuno contra la predicta forma aver facto, condànnili, come di
sopra è dicto, infra quindici dì poi che aràe trovato li dicti dovanieri,

[p. 560]
u alcuno di loro, le predicte cose non avere servate. Et
nondimeno, la pecunia che sarà appo loro, siano tenuti di mettere
in del tambuto.
Anco, che li dovanieri della dovana del ferro siano tenuti di
fare le spese della dicta dovana ad denari, et alle botteghe dove è
la vena del Comuno, u sarà una chiave dissimigliante da quella che
tiene lo massaio della dicta vena. Et quante volte della dicta vena
si vendrà et peserà, l' uno dei decti dovanieri, u altra persona
ydonea per loro, stia col dicto massaio, tanto che sia pesata la dicta
vena, sì che fraude non vi si possa commettere. Et lo salario di
catuno dei dicti dovanieri sia ogni mese di soldi quaranta.
Anco, che li dovanieri della dovana del sale non possano vendere
sale ad termine maggiore di due mesi, sensa consciensia delli
Ansiani, ad pena di lire diece di denari tollere per catuna volta.
Et li dovanieri della dovana del ferro, ad quella medesma
pena, siano tenuti di non vendere la vena, se non allo 'nfrascripto
termino: cioè, se vendesseno due centonaia, possano dare termine
in fino in tre mesi; et se oltra ne vendesseno, possano dare termine
in fino in VI mesi tanto, et non oltra, sensa consciensia delli
Ansiani.
Et che lo dovanieri della dovana del sale sia tenuto et debbia,
sotto saramento, di non fare alcuna vendigione di sale da staio uno
in su ad grosso, sensa la prezensia del seditore et dei messi della
dicta dovana, et sensa scriptura publica interveniente. Et se si facesse
contra la dicta forma, sia tenuto lo dicto seditore et messo di
denunsiarlo al giudice del populo, sotto saramento et pena di lire
diece, per catuna volta che contra farà.
Et che li predicti dovanieri della vena del ferro, sia lo salario,
per catuno, per mese, di soldi quaranta di denari.
Anco, che in quel die ch' elli vendesseno vena ad alcuno, in
quel die che la dicta vendigione sarà fatta, allora s' intenda et
cominci lo termino della vendigione. Et di tutte le vendigioni che
li dicti dovanieri faranno, siano tenuti di far fare carta per suo notaio
lo die che la vendigione sarà facta.

[p. 561]
 
 

cap. 124 rubrica

Li ordinamenti del dovanieri, u vero della dovana del
sale, in Castiglione della Pescaia; et de l' exactione della
cabella del vino in della dicta terra.
 
 

cap. 124

Inprimamente, siano tenuti di non permettere iscire vino della
dicta terra per portare ad altre parte che alla cità di Pisa, se in
primo non si faccia che sia pagato a lui dal venditore del vino,
per catuno barile di vino, soldi II et denari VI per cabella; et in
quel cazo, lo predicto vino non si possa trarre della dicta terra per
portarlo ad altra parte che alla cità di Pisa, se non ad provisione
delli Ansiani del populo di Pisa.
Anco, che sia tenuto di scrivere ai soprastanti maggiori della
cabella della cità di Pisa li legni che denno venire alla cità di Pisa
col dicto vino, et quanto vino portano alla cità di Pisa, et di cui
sono li dicti legni; sì che fraude non si possa commettere della
cabella del dicto vino. Et questo sia tenuto di fare ogni due mesi.
Anco, che sia tenuto, sotto pena di lire cento di denari pisani,
scribere alli Ansiani del populo di Pisa ogni tre mesi la quantità
della pecunia la quale appo lui ae per cagione del dicto suo officio;
et sì come dato li fue in comandamento dalli Ansiani del populo di
Pisa, così faccia di quella pecunia.
Anco, che lo dicto dovanieri non possa fare in della dicta
terra di Castiglione, per sè u per altro, alcuna mercantia, sotto
pena di lire cento di denari.
Anco, che in della dicta terra di Castiglione stare debbia continuamente
per cagione del dicto suo officio, et quinde non partirsi,
se non per lo suo officio fare.
Anco, che due messi che sappiano scrivere si debbiano eleggere,
buoni et sofficienti; l' officio dei quali duri tanto quanto
l' officio del soprascripto dovanieri; et abbia catuno di loro, per suo
salario, ogne mese, lire tre di denari pisani. Li quali siano tenuti
per legame di saramento, et ad pena di lire... di denari, stare

[p. 562]
continuamente alla porta del mare, u vero l' uno di loro, et scrivere
lo vino che della dicta terra si traggerà, et sopra quali legni
si charica lo dicto vino; et la quantità del dicto vino in iscritti,
finito lo loro officio, siano tenuti di dare al giudice del populo, infra
uno mese dal dì del finito loro officio. Et lo giudice del populo sia
tenuto di vedere lo dicto libbro, col libbro della 'ntrata della
cabella del vino del dovanieri soprascripto; sì che fraude in ricogliere
la cabella commettere non si possa.
Anco, che lo Capitano della terra di Castiglione che per lo
tempo sarà, sia tenuto in del predicto officio del dovanieri, a lui
consiglio, aiuto et favore dare, et alli predicti messi, per cagione
del dicto loro officio, ad pena di lire cento di denari pisani, ad
loro richiesta.
Anco, che lo dicto dovanieri sia tenuto et debbia guardare lo
sale contingente al Comuno di Pisa, et la 'ntrata della dovana del
sale soprascripta, sì che fraude in della dicta dovana commettere
non si possa. Et se troverà che alcuno fraudi lo dicto diricto, u la
casa del sale, in alcuna cosa, sia tenuto di scriverlo al giudice del
populo, u alli Ansiani del populo di Pisa, per nomi et per sopranomi,
et lo fallo et li testimoni che meglio sappiano la verità:
li quali Ansiani siano tenuti di denunsiarlo al dicto giudice, da poi
che aranno ricevute le lettere dal dovanieri, infra cinque dì; et sollicitamente
curare che contra li predicti proceda, sì che lo maleficio
non rimagna impunito. Et lo predicto giudice, in delle predicte et
intorno alle predicte cose, abbia mero et mixto imperio, et libbero
arbitrio di procedere, inquirere et condennare, contra li predicti.
Et sia tenuto lo giudice predicto di procedere contra li predicti,
et catuno di loro, ad pena di lire cento di denari, se non
procederà ad condennagioni u absolvigioni.
 
 

cap. 125 rubrica

Della dimoransa dell' officio, et salario d' uno dovanieri.
 
 

cap. 125

L' officio d' uno dovanieri duri per uno anno, et abbia lo
salario come si contiene in delli ordinamenti del Comuno di Pisa.
Et abbiano uno notaio, lo cui officio duri per uno anno, et
abbia ogni mese lire quattro di denari. Et possa lo dicto dovanieri

[p. 563]
pagare ad sè, et al notaio et ai messi, del loro et di catuno di
loro salario, sensa alcuna provisione d' Ansiani.
Anco, che nulla persona di Castiglione della Pescaia sia ardito
u presumma di vendere sale ad alcuna persona, se non al dovanieri
che quine sarà per lo Comuno di Pisa, per lo pregio ordinato,
sotto pena di lire infino in cento.
 
 

cap. 126 rubrica

De l' officio del massaio di Porto Pisano.
 
 

cap. 126

L' officio del massaio, u vero dell' operaio del Porto di Pisa,
è questo: ch' elli abbia officio in far fare tutte l' opre del Porto di
Pisa ad provisione delli Ansiani del populo di Pisa, u di savi homini,
che si debbiano eleggere dalli Ansiani.
Et sia tenuto di ricogliere lo magnalatico, et l' anchoratico,
et lo naulo delle piacte, et la gabella, et l' altre cose che quine si
denno ricogliere et exigere, segondo che uzato è, da culoro che
sono tenuti di pagare.
Et siano tenuti li legni spacciare, et lassare partire et tenere
quando abbizognerà, segondo lo modo uzato. Et in queste cose
siano tenuti d' obbedire a lui li castellani, u vero torrigiani, et li
sergenti delle torre, et del Palassetto di Porto Pisano.
Et siano tenuti di scrivere alli Ansiani del populo, et ai consuli
del mare, tutti li legni che vegnono di mare, segondo ch' è
uzato.
Et sia tenuto di guardare et di far guardare le galee, et piacte,
et tutti li legni del Comuno di Pisa, existenti in del Porto di Pisa,
alle spese del Comuno di Pisa; sì che quando abbizognerà, siano
apparecchiati ai servigi abbizognevili.
Et sia tenuto, scriptura publica interveniente, di ricevere tutte
le massaritie et legname, le quale lo Comuno di Pisa ae u arà poi
in del Porto di Pisa, per lo Comuno di Pisa, et renunsiare al suo
successore.
Et siano tenuti di ricevere et fare ricevere in del fondaco del
Comuno di Pisa le mercassioni et le mercantie tutte che verranno in
Porto, quando abbizognerà, et quando sopra le piacte l' avere discaricare
non si potesse.

[p. 564]
Et sia tenuto di continuamente vedere et provedere in del
Porto di Pisa tutte quelle cose che al dicto Porto, et torri, et Palassetto,
et palate, et ponti, et altre parti del Porto di Pisa [necessarie
saranno]; et [quelle cose] che necessarie saranno, et [quelle] che
provedrà et vedrà, riscrivere alli Ansiani del populo di Pisa, et ai
consuli del mare, che solliciti che per loro si proveggia sì che si
faccia giusta lo potere.
Et sia tenuto di guardare lo diricto, sì che le vendigioni u
l' alienationi non si facciano contra lo divieto, u che cose contra
divieto non si tramandasseno u baractasseno.
Et che sia tenuto di guardare lo sale et la vena del ferro;
et d' obbedire ai comandamenti del dovanieri della vena del ferro
et del sale, in quelle cose che pertegnono al loro officio.
Et che sia tenuto in del dicto Porto continuamente dimorare,
di dì et di nocte, et fare le cose che bizogneranno in del dicto
Porto; et quinde non partirsi sensa licensia delli Ansiani. Salvo che
possa venire alla cità di Pisa ogne mese, per sue cose necessarie
fare, quattro dì tanto, andando et tornando et stando.
Et faccia lo suo officio col notaio dei pivieri del Porto, u vero
di Livorna; et siano tenuti li dicti notari, ad richiesta del dicto
operaio, le predicte cose fare, sotto pena di lire diece di denari
per ogna volta.
Et sia tenuto ogna septimana di richiere[re] li castellani, u
vero li torrigiani, et sergenti del Palassetto, et delle torri di Porto
Pisano. Et se non ve li troverrà, sia tenuto di mandarli in iscritti
alli Ansiani del populo di Pisa, et al Capitano, u vero al giudice
del populo. Lo qual Capitano sia tenuto di condennare catuno di
quelli che non saranno trovati alle dicte torri, u vero Palassetto,
lo castellano u vero torrigiani, segondo la forma delli ordinamenti.
Et abbia per suo salario ogna mese lire cinque di denari pisani,
et duri lo suo officio anno uno. Et sia homo d' arte di mare tanto,
sì che sappia di mare.
Et siano tenuti d' obbedire per l' opra del dicto Porto, quelli
del pivieri del Porto, li quali sono deputati alla guardia del Porto;
et possa a loro, u ad alcuni di loro, dare, lo dì che lavorerà,
denari dodici per die.

[p. 565]
Et che sia tenuto, incontenente che navi et altri legni vegnenti
in Porto Pisano, fare ormeggiare sì et in tal modo, che li altri
legni che vegnono in Porto possano ormeggiarsi; sotto pena ad
catuno contrafaccente tollere da lui, infino in soldi quaranta di
denari pisani minuti.
Et che sia tenuto et possa comandare ad tutti quelli che
vegnono con legni in Porto, che quelli non ormeggino ai pali del
Porto di Pisa; ad pena, ad catuno che contra facesse da lui tollere,
in fino in lire diece di denari pisani minuti.
Et che sia tenuto et possa comandare ad tutti quelli che
vegnono con legno in Porto, che non gittino zavorra in Porto;
ad pena ad catuna nave di lire XXV di denari pisani minuti, et
ad catuno marinaio contrafaccente tollere.

[p. 566]
 
 

cap. 127 rubrica

D' inquirere et investigare contra li matriculari
dei notari.
 
 

cap. 127

Et sia tenuto io Capitano del populo di Pisa, per saramento
et pena di lire cento di denari pisani, per catuna volta che contra
si facesse, ogna VI mesi inquirere et investigare contra li matriculari
dei notari, et catuno di loro, s' elli ànno messo u posto u
facto scrivere alcuno notaio in matricula contra la forma del Breve
del Comuno di Pisa, u del populo, u del colleggio dei notari. Et
se io troveròe che quelli matriculari, u alcuno di loro, abbia posto
u messo u facto scrivere alcuno notaio in della matricula dei notari
del colleggio della cità di Pisa contra la forma del Breve del Comuno
di Pisa, u del populo, u del colleggio dei notari predicto, loro et
lui condannerò, catuna volta che contra la dicta forma aràno
facto u arà facto, u sarà facto per catuno notaio che contra la
dicta forma aràno posto et messo, u facto scrivere, u posto,
messo u vero scripto sarà in della dicta matricula, in soldi cento
di denari.
 
 

cap. 128 rubrica

Del candelo, che si debbia far fare dal Capitano.
 
 

cap. 128

Et sia tenuto io Capitano, sotto giuramento, di far fare uno
candelo honorevile di cera, et quello offerire u fare offerire all' Opra
di Sancta Maria della maggiore ecclesia, la vigilia dell' Assumptione
di Sancta Maria del mese d' ogosto, ad mie proprie spese.

[p. 567]
 
 
 

cap. 129 rubrica

Di non permettere che si faccia imposta di chavalli,
se prima non sarà per consiglio giudicato.
 
 

cap. 129

Et noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa giuriamo alle
sancte Dio vaela, et per saramento siamo tenuti di non patire
u permettere in alcuno modo, che alcuna imposta di chavalli alcuni
si faccia in della cità u in del contado di Pisa, se in prima non
sarà giudicato per consiglio di populo: cioè, d' Ansiani, del lor
consiglio minore u maggiore; cioè quindici per quartieri, dodici
del populo, consuli del mare, consuli dei mercanti, consuli dell'
arte della lana, capitani et priori delle VII arti, capitani et gonfalonieri,
li mille del populo. Lo qual consiglio si faccia ad scruttino
segreto, ad denari bianchi et gialli; sì che le due parte dei consiglieri
di quel consiglio, et in somma di quello consiglio, siano in
concordia: et altramente u in altro modo non si possa fare la dicta
imposta; nè facta già la imposta, si possa prolungare. Et lo predicto
capitulo sia preciso, et precisamente si servi: non obstante alcuna
bailia conceduta, u vero che si debbia concedere, alli Ansiani del
populo di Pisa, u ad altri savi homini, per alcuno consiglio del
Comuno di Pisa u del populo; et non obstante alcuno altro capitulo,
statuto, u vero ordinamento di Brevi del Comuno di Pisa u
del populo, u consiglio, u alcuna altra contrarietà. Et se alcuna
cosa obstasse ad questo capitulo, questo capitulo serveremo, et non
quello. Et se contra faremo, u facto sarà, io Capitano possa essere
condennato et debbia dai miei modulatori, u vero sindico, in lire
cinquecento di denari pisani; et catuno di noi Ansiani in lire cento
di denari pisani, dai nostri modulatori che si eleggeranno. Et li
dicti modulatori, se le dicte condennagione non faranno, siano
condennati, catuno di loro, in lire cinquanta di denari pisani.
Et qualunque, elli u suo figliuolo u fratello carnale, sarà imponitore,
u soprastante d' alcuno extimo u di prestansa u d' imposta
di chavallata, non possa essere electo u admesso, elli u suo figliuolo,
padre u frate carnale, ad alcuna imposta di prestansa, u di
chavallata, u vero ad alcuno extimo; cioè alle due proxime che si
facesseno, u vero alli due proximi in dei quali sarà soprastante,

[p. 568]
u notaio innanti soprastante, u notaio: pena alli electori, u vero
alli Ansiani che eleggesseno, per catuno, lire diece; et ad quelli
che ricevesse u exercesse l' officio, lire venticinque.
Questo Breve è scripto et assemprato a l' assempro del Breve
correcto et ammendato dai savi homini: Tieri de l' Agnello, Ghele
Scaccieri, Noccho Maschione notaio, messer Caccianimico giudice
da Vico, Francesco Bugarro, Ceo calsulaio, Betto Algliata, Andrea
di Pellaio, Betto Bonaiuti coiaio, Ciolo Martello, Gogno di Leulo,
et Arrigho vinaiuolo da Bottano, sopra queste cose dalli Ansiani
del populo di Pisa electi. Essente sopra queste cose con loro, scriba
publico, Giovanni Moricone notaio; al tempo del nobile homo
messer Rainaldo de Iezi, Capitano del populo di Pisa. Corrente anno
dominice incarnationis MCCCIII, indictione XV, tertio idus aprelis.
 
 

cap. 130 rubrica

Li ordinamenti della Compagna della Croce.
 
 

cap. 130

Li ordinamenti
composti et di nuovo facti per li discreti et savi homini
Francescho di Bellomo, Marcho d' Adamo, Colo di Tommazo
et Iacopo Moscerifo, electi dalli Ansiani del populo di Pisa ad farli,
componerli et trovarli sopra 'l facto della Compagna della Croce,
in della cità di Pisa, son questi. Corrente hora anni Domini mille
trecento, indictione tertia decima, del mese di dicembre. In
prima cioè:
Che tutti quelli della dicta compagna debbiano avere arme
sofficienti et convenienti, sì che quandunqua abbizognerà et sarà
necessità, siano et essere debbiano armati d' arme sofficienti et
convenevili. Intra le quali arme, catuno di loro abbia et aver debbia
targia una, o vero pavese, col campo vermiglio, et colla croce
biancha grande dentro.
Et che se cazo adverrà, che romore sia in della cità di Pisa
di die, catuno della dicta compagna, con le dicte arme, et col
balestro, chi balestro aràe assegnato per lo Comuno di Pisa, traggere
debbia, et sè apprezentare alla casa dell' abitagione del gonfalonieri
del suo pennone, al quale elli sarà assegnato. Et poi ch' elli
saranno raiunati alla casa di quel gonfalonieri, quelli del quartieri

[p. 569]
di Ponte così raiunati, debbiano traggere et rapprezentarsi alla
piassa di San Sixto: quelli del quartieri del Mezzo, al palagio del
populo di Pisa: quelli del quartieri di Foriporta, alla piassa di San
Paulo all' Orto: quelli del quartieri di Kinsica, a l' ecclesia di Santo
Sebastiano in Kinsica. Salvo in delle predicte cose, che tutti quelli
della dicta cappella della quale u vero in della quale saràe lo maggiore
gonfalonieri di quel quartieri, possano et debbiano traggere,
et sè rapprezentare alla casa di quel maggiore gonfalonieri. Et tutti
quelli di quella dicta cappella, della quale u vero in della quale
sarà lo maggior capitano di quello quartieri, possano et debbiano
traggere et rapprezentarsi alla casa di quel maggior capitano di
quel quartieri; et poi traggere et rapprezentarsi ai predicti luoghi,
come di sopra [si] dice.
Et se romore sarà di nocte in della cità di Pisa, catuno della
dicta compagna debbia traggere, et sè rapprezentare per lo medesmo
modo. Questo aggiunto, che se romore sarà per cagione di fuoco,
allora in quel cazo, tutti quelli della dicta compagna di quello
quartieri tanto in del quale sarà lo dicto romore, possano et debbiano
traggere al romore del dicto fuoco in del dicto quartieri;
excepti culoro che denno traggere alle porte. Et che alle predicte
cose non siano tenuti quelli che sono della dicta compagna della
cappella di Santa Maria della maggiore ecclesia; li quali debbiano
traggere et rapprezentarsi con le dicte arme alla porta del Leone,
dentro dalla porta.
Et quelli della cappella di San Cristofano in ponte, di Santo
Thome, di San Piero in Corte vecchia, per la parte di Ponte,
alla porta di Sancto Stefano, dentro alla dicta porta.
Et quelli della cappella di San Concordio, di Santa Sofia et di
Santa Maria Magdalena di Barbaricina, et di Santo Appolinare, alla
porta della Legatia, di fuor dalla porta.
Et quelli della cappella di Santa Trinita, di San Simone ad
Parlascio, et di San Gregorio, alla porta di Parlascio, dentro dalla
dicta porta.
Et quelli della cappella di Santo Iacopo da Orticaia, et di
San Marcho di via Calcisana, alla porta Calcesana, fuor della dicta
porta.

[p. 570]
Et quelli della cappella di San Mighele delli Scalsi, alla porta
della Spina, fuor della dicta porta.
Et quelli della cappella di San Marcho di Guassalungo, alla
porta di San Marcho di Guassalungo, fuor della dicta porta.
Et quelli delle cappelle di San Giusto in Canniccio, et di
Sancta Anna, et di Sancta Maria Magdalena, che dimorano fuora
delle mura della cità, alla porta di San Gilio, dalla parte di fuori.
Et quelli della cappella di San Giovanni del Gaitano, alla
porta di Ripa d' Arno, fuor della dicta porta.
Et così traggere et servare siano tenuti, ad pena ad arbitrio di
messer lo Capitano ad chiunqua contrafacesse tollere, per catuna volta.
Et che nullo della dicta compagna, poi che li homini della
dicta compagna saranno raiunati in dei dicti luoghi, come dicto è,
possa et debbia partirsi da alcuno dei soprascripti luoghi ove saranno
raiunati, sensa paraula et speciale licensia del Capitano, u vero
delli Ansiani del populo di Pisa.
Et che nulla altra persona in della cità di Pisa, u di suoi
borghi u sobborghi, durante lo predicto romore, sia ardito, debbia
u presumma iscire della casa della sua habitagione, u essere u stare
in vie publiche u in piasse, ad pena dell' avere et della persona,
ad catuno contra faccente tollere, ad arbitrio di messer lo Capitano
del populo di Pisa.
Et che catuno maggior capitano di catuno quartieri, debbia
avere et tenere appo sè, durante lo suo officio del capitaneato, in
iscritti tutti quelli della dicta compagna, li quali saranno deputati
alla sua capitania; et loro richierere et fare richierere in catuna
tracta di romore, per legame di saramento, sia tenuto, se parrà
al Capitano del populo, u alli Ansiani.
Et che catuno gonfalonieri di catuno pennone debbia avere et
tenere, durante lo suo officio, in iscritti tutti quelli della dicta
compagna, che saranno deputati al suo pennone.
Et che l' officio dei predicti capitani et gonfalonieri duri, et
durare debbia, per mesi quattro tanto.
Et che li successori dei soprascripti si debbiano eleggere per
li Ansiani del populo di Pisa, u per altri che da loro s' eleggano,
innanti la 'scita dell' officio dei soprascripti per octo dì.

[p. 571]
Salvi sempre, in delle predicte et catuna delle predicte cose,
li bandi, comandamenti et ammonigioni del Capitano et delli Ansiani
del populo di Pisa; li quali si debbiano servare et ad executione
mandare, non obstante alcuna delle predicte cose.
 
 

cap. 131 rubrica

Ordinamenti delle Compagne nuove et vecchie della cità
di Pisa, et dei borghi et dei sobborghi; et dell' altre del
contado di Pisa.
 
 

cap. 131

Ad
honore de l' omnipotente Dio, et della gloriosa Vergine Maria,
Madre sua, et di tutti li Sancti et Sancte di Dio; et ad buono et
pacifico stato del Comuno di Pisa et del populo. Questi sono li
ordinamenti composti et di nuovo facti per li discreti et savi homini
Francesco di Bellomo, messer Mese da Vico giudice, Gaitano Bellandi,
Ciolo Martello, electi dalli Ansiani del populo di Pisa ad
farli et componere et trovare sopra lo facto delle Compagne nuove
et vecchie della cità di Pisa, dei borghi et dei sobborghi, et dell'
altre del contado di Pisa: correnti li anni Domini, mille trecento
due, indictione quintadecima, del mese di gennaio.
Che tutti et singuli quelli delle Compagne nuove della cità
di Pisa, se intraverrà ( voglia Dio che non sia) che romore si
susciti in della cità di Pisa, di die u di nocte, per qualunque
cagione u cauza, traggere et essere debbiano con le loro arme
(cioè li balestrieri colle loro balestra, et li altri con le lancie, et
con l' altre loro arme) alla bottega della sua compagna; et quinde
non partirsi, elli u alcuno di loro, sensa speciale licensia et
comandamento dei signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa,
faccendo per bando, u per suono di campane, u per loro messi;
ad pena tollere, d' avere et di persone, ad arbitrio del soprascripto
messer Capitano.
Excepto che le Compagne del quartieri del Mezzo; cioè:
La Compagna di Portoro.
La Compagna della Lonza.
La Compagna del Cappelletto.
La Compagna della Cervia biancha.

[p. 572]
La Compagna della Cervia nera.
Raiunate in prima tutte le dicte Compagne, u per la maggiore
parte di loro, et di catuna di loro (cioè catuna alla bottega della
sua compagna), traggere et andare debbiano con le dicte loro arme
al palagio di messer lo Capitano, et dei signori Ansiani del populo
di Pisa. Et quinde non si partano, ma li comandamenti di quei
signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa, per tutto et in
ogna cosa, siano tenuti di seguitare sotto la predicta pena.
Et excepto che le Compagne nuove che sono fuor delle mura
della cità di Pisa, con le predicte loro arme traggano et venire
debbiano alle infrascripte poste, et quinde non si partano sensa
expressa licensia et comandamento dei soprascripti signori Capitano
et Ansiani del populo di Pisa, sotto la predicta pena; cioè:
La Compagna della porta Balsana di Barbaricina di fuori, alla
porta della Legatia di fuori.
La Compagna della Palla della Spina di fuori, alla porta Calcesana
di fuori.
La Compagna del Drago di San Marcho di Kinsica, alla porta di
San Marcho soprascripto di fuori. Et etiandio tutti li altri della compagna
vecchia della soprascripta cappella, che son fuor delle mura.
La Compagna della Croce di San Giusto in Canniccio, alla porta
di San Gilio di fuori. Et etiandio tutti li altri della soprascripta
cappella.
La Compagna del Griffone sbarrato di San Giovanni del Gaitano,
alla porta di Ripa d' Arno di fuori. Et etiandio tutti li altri della
Compagna vecchia del Vermiglio, che son fuori della citade.
Ma le Compagne vecchie della cità di Pisa, dei borghi et dei
sobborghi, in del predicto cazo traggere et essere debbiano per lo
infrascripto modo, con le predicte arme loro: cioè, che tragghano
alla casa del loro gonfalonieri; et quando vi sarà la maggiore parte
di loro, vadano alle 'nfrascritte poste, sotto la predicta pena; cioè:
 

La Compagna del gonfalone Balsano vecchia traggere et venire
debbia in piè del ponte Nuovo, dalla parte di San Nicolo. Et li

[p. 573]
homini della dicta compagna che dimorano fuor delle mura in Barbaricina,
alla porta del Leone di fuori.
Et la Compagna della Spada, alla porta del Leone dentro: sì
veramente che i capitani della dicta compagna siano tenuti mandare
delli homini della dicta compagna così armati al portello di Santo
Stephano, ad guardia del dicto portello, homini XXX dentro.
 

Et la Compagna del Balsano vermiglio vecchia, alla porta del
Parlascio dentro.
La Compagna dei Bianchi del quartieri del Mezzo, alla corte di
messer la Podestà.
 

La Compagna della Porta
vecchia,
La Compagna della Taula
ritonda, in piè del ponte Vecchio, dalla parte di Foriporta.
La Compagna della Roza vermiglia vecchia, in capo di Chiasso
maggiore di Lungarno.
La Compagna della Spina vecchia dentro, al ponte della Spina,
in verso Foriporta.
La Compagna della Spina vecchia di fuori, et tutti li altri della
Compagna della Spina vecchia dentro, che dimorano fuori delle
mura della cità, alla porta delle Piaggie di fuori.
 

La Compagna del Leofante di Santo Andrea di Kinsica, in piè
del ponte della Spina, dalla parte di Kinsica.
La Compagna delle Chiavi vecchia di San Martino di Kinsica,
a l' ecclesia di San Martino predicto.
La Compagna vecchia delli Spiedi, alla piassa di San Sipolcro.
La Compagna della Scala vecchia, in piè del ponte Vecchio,
dalla parte di Kinsica.

[p. 574]
La Compagna vecchia del Verde, in piè del ponte Nuovo, dalla
parte di Kinsica.
La Compagna del Vermiglio, alla porta di Ripa d' Arno, dentro.
La Compagna della Croce vecchia, al ponte Vecchio, dalla parte
di Kinsica.
Et se romore fusse per cagione di fuoco, le dicte Compagne
vecchie tanto in catuno quartieri traggere debbiano al luogo del
fuoco. Excepte quelle che deputate fusseno ad guardia delle porte
della cità di Pisa, le quali in nullo modo quinde si partano sensa
licensia et comandamento dei signori Capitano et Ansiani, sotto la
pena già dicta.
Et che catuna delle dicte Compagne vecchie et nuove avere
debbia, dei beni del Comuno di Pisa, fanali due, et stombuli cento.
Et tutti et singuli capitani delle dicte Compagne vecchie et
nuove avere debbiano appo loro scritti, per nomi et per sopranomi,
tutti et singuli quelli della sua compagna. Et intendansi di Compagne
vecchie tutti quelli di populo che non sono in Compagne nuove.
Et quelli capitani li rinonsino ai successori loro, finito lo loro
officio.
Et che li capitani predicti siano tenuti per legame di saramento,
in delli predicti luoghi et poste, al tempo del predicto romore che
si suscitasse, in dei predicti cazi, di richierere u fare richierere tutti
li homini delle dicte lor Compagne. Et quelli che quine non troveranno,
dare et denunsiare al predicto messer Capitano che li
debbia condennare ad sua volontà.
Et che catuno delle Compagne vecchie della cità di Pisa, di
borghi et di sobborghi, debbia avere una targia dipinta d' arme,
simigliante al gonfalone della sua compagna.
Et che nullo che per alcuno tempo sia stato ribello del Comuno
di Pisa u del populo, u che sia scripto in del libbro dei confinati
del Comuno di Pisa, ad tempo d' alcuno romore, di dì u di nocte,
ardisca u presumma d' iscire di casa con arme u sensa arme, ad
pena dell' avere et delle persone, ad arbìtro di messer lo Capitano.
Et le predicte cose si notifichino loro.
Et che nullo che per alcuno tempo sia stato ribello del Comuno
di Pisa u del populo, u che sia scritto in del soprascripto libbro dei

[p. 575]
confinati del Comuno di Pisa, possa u debbia essere in alcuna
compagna nuova u vecchia.
Et che tutti et singuli quelli di Valdarno, di Piemonte et di
Val di Serchio, al tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della
cità di Pisa, di die u di nocte, traggano et traggere debbiano, armati
di tutte loro arme, alle strade publiche in dei comuni luoghi, et
quinde non si partano sensa speciale licensia et comandamento dei
signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa.
Salvo che le Compagne nuove della Croce dei pivieri di Valdarno,
di Piemonte et di Val di Serchio, se comandamento u segno
avesseno di traggere alla cità di Pisa, traggere et venire debbiano
con le loro arme alla cità di Pisa, et quinde non partirsi sensa
speciale licensia et comandamento di messer lo Capitano et delli
Ansiani, sotto la predicta pena.
Et ordin[in]osi loro li segni.
Et tutti li maestri di pietre et di legname della cità di Pisa,
ad tempo d' alcuno romore che si suscitasse per cagione di fuoco,
con sicure et altri ferramenti necessarii et abbizognevili al fuoco,
traggere debbiano ad quel fuoco quelli maestri di quel quartieri in
del quale fusse lo fuoco, così di die come di nocte, sotto la pena
predicta.
Et tutti et singuli quelli d' Asciano, che dimorano in del borgo
di San Zeno, et in via Nuova appo Parlascio, et in della cappella
di Santa Trinitade in Ponte, avere debbiano capitani due, gonfalonieri
uno et camarlingo uno; et duri lo loro officio come durano li
altri officiali dell' altre Compagne nuove. Et traggano et traggere
debbiano con le loro arme a l' ecclesia di San Zeno, in prima raunati
ad casa del loro gonfalonieri, u vero la maggior parte di loro; et
quinde non si partano sensa licensia dei signori Capitano et Ansiani.
Et abbiano, dei beni del Comuno di Pisa, mantellecto uno dipinto
d' arme, dissimigliante all' altre arme dell' altre Compagne nuove.
Et uno fanale, et stombuli cinquanta.
Et che tutti li nobili della cità di Pisa, ad chavallo et ad piè,
ad tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della cità di Pisa,
di die u di nocte, per qualunqua cagione u vero cauza, armati,
con tutti chavalli et arme loro, traggano et traggere debbiano al

[p. 576]
luogo al quale traggesseno et traggere denno le Compagne vecchie
della lor contrada; et quinde non si partano sensa expressa licensia
et comandamento dei signori Capitano et Ansiani del populo di
Pisa, alla predicta pena, se non quando si partranno le dicte
Compagne.
Salvo che nullo che per alcun tempo sia stato rebello del
Comuno di Pisa, u del populo, u che sia scritto in del libbro dei
confinati del Comuno di Pisa, della casa della sua habitagione,
con arme u sensa arme, escire non possa; ad pena dell' avere et
delle persone, ad arbitrio di messer lo Capitano.
Salvi et riservati in tutte et singule le soprascripte cose, et
loro cagione et cauza, li comandamenti, ammonigioni et provisioni
dei signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa, d' aggiungere
alle predicte cose, et menimare le predicte cose, et per cagione et
cauza delle predicte cose. Li quali ordinamenti s' intendano dovere
essere et stare, et siano appo li capitani delle dicte Compagne, et
di catuna di quelle.
Lecti et publicati sono li predicti ordinamenti, existenti dalla
soprascripta rubrica proxima rossa in qua, in del consiglio gennerale
della cità di Pisa, facto in della maggiore ecclesia della cità
di Pisa, per Bindo Guascappa notaio, MCCCII, indictione XVVIII
idus ianuarii; sì come delle predicte lectura et publicatura facta,
come dice di sopra che si contiene, trovai in una vacchetta di quelli
ordinamenti, existente allora appo 'l soprascripto Bindo Guascappa
notaio.
Noi Ugolino conte da Boscareto, Capitano del populo di Pisa,
et Ansiani del populo di Pisa, seguendo la forma dei soprascritti
ordinamenti delle Compagne del populo di Pisa, parlante d' aggiungere
et menimare ai predicti capituli et ordinamenti segondo che
ad noi pare che abbizogni; statuiamo et ordiniamo che noi siamo
tenuti, et li nostri successori che per lo tempo saranno siano tenuti,
ad pena di lire XXV per catuno di noi essere tolta da noi per lo
Comuno di Pisa, che li predicti ordinamenti delle Compagne leggere
et publicare faremo, ogna VI mesi una volta almeno, in publica
congregatione et convocassione delli homini delle dicte Compagne,
così nuove come vecchie, facta per voce di bandieri, u vero per

[p. 577]
suono di campane, per la cità di Pisa, in dei luoghi uzati. In della
quale convocatione, noi Capitano siamo tenuti d' ammonire li predicti
delle Compagne, così nuove come vecchie, come decto è; et
a loro comandare d' observare li predicti ordinamenti, et catuno di
loro, ad pena dell' avere et delle persone, ad nostro arbitrio tollere.
Et che nullo vinaiuolo della cità di Pisa, u alcun altro, ad
tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della cità di Pisa di
nocte, alcuna bottega aprire u fare aprire debbia in della quale vino
si venda, u del dicto vino ad bere si dia, u venda; ad pena di
soldi cento di denari pisani, ad catuno dei soprascripti vinaiuoli
che aprisseno le dicte botteghe, et che in quelle si bevesse, ad
nostro arbitrio tollere.
Et che al dicto tempo di romore che si suscitasse, u vero di dì
u vero di nocte, come dicto è, nullo delle dicte Compagne in
alcuno luogo della cità di Pisa giuochi u giuocare debbia ad giuoco
di zara, u ad alcuno altro giuoco in del quale pecunia si vinca u
perda, u non si vinca u non si perda; ad pena di lire diece di
denari, ad catuno che contra facesse tollere.
Et che li capitani delle dicte Compagne, et di catuna di
quelle, alla soprascripta pena, siano tenuti li predicti giocatori
denunsiare ad messer lo Capitano del populo di Pisa.
Et che etiandio noi Capitano siamo tenuti, al tempo del dicto
romore, mandare della famiglia nostra per la cità di Pisa, et
pigliare et far pigliare tutti quelli che noi troveremo andare per la
cità da uno luogo ad un altro discorrendo, et non istando con le
Compagne suoie, u che andasseno alla posta a loro assegnata, se
non andrà per evidente cagione dal dicto Capitano approvata.
Et che 'l notaio delli Ansiani del populo di Pisa sia tenuto di
leggere et publicare li predicti ordinamenti in della dicta congregassione
delli homini, ad comandamento dei signori Capitano et Ansiani
del populo di Pisa.
La quale additione et compositione di nuovi capituli di questa
faccia, facta è dai predicti Capitano et Ansiani, MCCCIII, indictione
prima, del mese di gennaio.
Et siano tenuti li Ansiani del populo di Pisa, infra uno mese
dipo' la publicassione di questo Breve, eleggere octo buoni et savi

[p. 578]
homini sopra rivedere et correggere et ordinare li soprascritti ordinamenti
delle Compagne, et tutte et singule quelle cose che in delle
predicte, et intorno alle predicte cose, per salute et buono stato
del Comuno di Pisa et del populo, vedranno da ordinare. Et tutto
quello che in delle predicte cose ordineranno, vaglia et tegna et
sérvisi. Et le predicte cose siano tenuti di fare, ad pena di lire
diece di denari, per catuno di loro tollere.
Noi Rainaldo de' Terrabocti d' Ancona, Capitano del populo,
et Ansiani del populo di Pisa, seguendo la forma dei soprascripti
ordinamenti delle Compagne del populo, che parlano che siano
salve et reservate le provisioni, monitioni et comandamenti dei
signori Capitano et Ansiani, d' aggiungere et menimare; provediamo,
et provedendo statuimo et ordiniamo, che li predicti ordinamenti
delle Compagne si leggano, et leggere debbiano et publicarsi
ogni VI mesi tanto almeno, in publica congregatione et convocatione
delli homini delle dicte Compagne così nuove come vecchie:
non obstante la soprascripta additione et ordinatione facta per
messer Ugolino conte da Boscareto, in qua dirieto Capitano del
populo di Pisa, et delli Ansiani allora del populo di Pisa. Facta è
questa provisione et additione, anno Domini MCCCVI, indictione
quarta, XI kalendas novembris.
 
 

cap. 132 rubrica

Nuovi capituli.
 
 

cap. 132

Noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa, seguendo la forma
del maggiore et gennerale consiglio della cità di Pisa, celebrato in
questo anno MCCCIII, indictione prima, VI kalendas februarii, et
della ratificassione del dicto consiglio facto per lo consiglio del
populo di Pisa in del soprascripto anno et indictione; giuriamo alle
sancte Dio vaela, che le castella, terre, ville, honori, iurisdictioni
et beni, le quale et li quali in qua dirieto si tenevano et possedevano
per lo magnifico homo, di buona memoria, messer
Mariano Vesconte di Basso, in qua dirieto signore d' Arborea, u
vero per qualunqu' altro in suo nome, al tempo della morte sua,
in tutto lo giudicato Kallaretano; et le quali et li quali quel magnifico

[p. 579]
homo disse, volse et comandòe che fusseno del Comuno di
Pisa et del populo, et ad quel Comuno di Pisa et populo le lassòe
et giudicòe per suo codicillo, scripto, rogato et fermato per Nicolo
notaio condam Alamanni Rossi, dominice incarnationis anno MCCXCV,
indictione VIII, pridie nonas ianuarii, o vero sotto altro datale,
u da altro notaio rogato; et le quali castella, terre, ville, honori
et iurisdictioni et beni pervenneno et sono in forsa et virtude
del Comuno di Pisa, difendremo, serberemo et guarderemo con
tutta la nostra, et del Comuno di Pisa et del populo, forsa et virtude,
per forsa et per ragione; sì che quelle castella, terre, ville,
honori et iurisdictioni et beni che si possedevano, come dicto è,
per quello messer Mariano, u vero altro per lui, al tempo della
sua morte, liberamente siano et rimagnano, et rimanere debbiano
et rimarranno al dominio et alla signoria del Comuno di Pisa et del
populo. Et che se alcune castella, terre, ville, honori et iurisdictioni
et beni et ragioni, u alcuna cosa di quelle del dicto giudicato
Kallaretano, non sono ancora pervenute u pervenuta, u non sono
in forsa et signoria del Comuno di Pisa et del populo; cureremo
con tutte le nostre, et del Comuno di Pisa et del populo, et delli
officii nostri, fòrse et vigore, che liberamente pervegnano, et con
effecto siano, lo più tosto che fare si potrà acconciamente, in forsa
del Comuno di Pisa et del populo. Et che etiandio non patremo
nè permettremo, che delle dicte castella, terre, ville, honori,
iurisdictioni, u vero beni u ragioni, u alcuno di quelli, per alcuna
cagione u cauza, ingegno, u vero modo alcuno che dire u pensare
si possa, si faccia u fare si possa per alcuno tempo alcuna restitutione,
concessione, u alienassione, u vero translatione in feo, u per
altro qualunqua modo, u vero nome, ad alcuna persona, u vero
luogo, colleggio, u vero universitade: nè sopra le predicte u delle
predicte cose, u alcuna delle predicte, u per loro u per alcuna di
loro cauza u cagione, ricevremo, admettremo u vero odremo alcune
petissioni, ragioni u iura alcune d' alcuno u d' alcuni; nè che siano
udite da alcuno rectore, officiale, u vero giudicante del Comuno di
Pisa u del populo, per alcuno modo u cauza u cagione, sosterremo.
Et che null' altra persona, qualunqua sia, u di qualunqua condissione
si sia, colleggio, università u luogo, quinde ragione udirà,

[p. 580]
staremo con tutte le nostre, et del Comuno di Pisa et del populo,
fòrse. Et s' elli l' udirà, a lui, et a loro audienti, silensio perpetuo
imporremo, u di ragione u di facto, qualunque di questi meglio
ad noi parrà che torni in acconcio del Comuno di Pisa et del
populo. Et che non patremo nè permettremo, che lo predicto capitulo
in tutto, u in alcuna sua parte, si tolla, rompasi, u sia visiato
u mutato, u absolussione di quello capitulo s' addimandi, tollasi,
rompasi, vìsiisi u mutisi, u absolvere si possa, per alcuno modo
che dire u pensare si possa; u che ad consiglio alcuno sopra tollere
u visiare quello, u ad quello derogando, si pogna; u che alcuno
qualunqua sia in tollimento di quello capitulo, u visiamento, u
subtrassione di quello, u d' alcuna sua parte, dica, expogna, alleghi,
aringhi. Et se alcuno dirà, exporrà, allegherà u arringherà, lui
puniremo in avere et in persona, ad nostro arbitrio. Et lui così
punire siamo tenuti. Et se mai intravenisse che si ponesse ad consiglio,
che lo predicto capitulo si tollesse in tutto, u in alcuna sua
parte, et questo si fermasse in consiglio; non vaglia nè tegna, ma
sia cusì come se consiglio di ciò facto non fusse. Et nondimeno,
questo capitulo siamo tenuti d' observare, ad pena di lire mille di
denari pisani, che si debbia pagare da noi al Comuno di Pisa se
contra faremo, u che si faccia sosterremo; et oltra ad pena di privassione
del nostro officio del capitaneato del populo di Pisa, et
di lire dugento di denari pisani, che si debbia tollere ad noi
Ansiani del populo di Pisa, et ad catuno di noi contra faccenti
et faccente, u che si facesse permettente et permettenti; et di
privassione dell' officio dell' Ansianato del populo di Pisa, et di privileggi,
honori et immunitadi del Comuno et del populo di Pisa,
le quale et li quali Ansiani del populo di Pisa ànno et sono
uzati d' avere u in del tempo che de' venire meritano u meritranno
d' avere. Non obstanti alcuni capituli di brevi del Comuno
di Pisa et di populo, consigli, statuti, ordinamenti, legge, u contrarietade
alcuna: dalle quai cose, et da catuna di quelle, li rectori
di Pisa, et Ansiani del populo di Pisa, et loro vicarii, et catuno di
loro, et tutti altri che tenuti ne sono, u per innanti ne fusseno
tenuti u saranno tenuti, per lo tenore et vigore del presente
capitulo siano liberi et absoluti.

[p. 581]
Et giuro io Capitano, che li statuti et ordinamenti composti
dai notari sopra li salari delle scripture le quali elli fanno in delle
corte della cità di Pisa, et etiandio li notari delle capitanie del
distrecto di Pisa, fermi et rati aròe et terròe, et quelli faròe
puramente observare. Et se alcuno contra faccente troveròe, lui
condenneròe segondo la forma del mio Breve. Li quali ordinamenti
sono in del Breve dei notari della cità di Pisa; et li quali approvati
et corretti funno da messere Ranieri Sampante, et da messer
Mese da Vico, giudici, Betto Bonaiuti coiaio, Uguiccione Rau,
et Giovanni notaio da Volmiano, con loro; MCCCIII, indictione
prima, del mese di marso. Et li altri ordinamenti che si comporranno
dai savi homini che saranno electi dai signori Ansiani, se
alcuni se ne componesseno sopra i decti salari delle scripture delle
corte, et etiandio dei notari dei capitani del distrecto di Pisa. Et
faròe li giudici delle corte essere sopra li notari, ad ciò che oltra
la dicta mercede non prendano da alcuno. Et che li capitani del
colleggio dei notari siano tenuti di darmi in iscritti quelle mercede
in carte montonine, infra octo dì poi che io li ne richierròe.
Et li notari delle capitanie del distrecto di Pisa, et delle corte
della cità di Pisa, siano tenuti d' avere appo loro in delle lor corte
li dicti ordinamenti.
Correcto et emendato è questo Breve, et tutti li suoi capituli,
co' l' additioni, et vacationi et capituli nuovi aggiunti in questo
Breve, ove sono queste lettere C. U., al tempo della signoria di
messer Ugolino conte da Boscareto, Capitano del populo di Pisa,
et di messer Ciappettino delli Ubertini, Podestà di Pisani, et di
messer Morrovello delli Uzimbardi da Pavia, vicario di quel messer
Ciappettino; per li 'nfrascripti savi homini: Messer Giovanni
Fagiuolo, doctore di legge; Guccio Gatto; Bacciarello Moricone,
pellicciaio; messer Bindo Benigno, giudice, da Vico; Benetto spesiale;
Benencasa da Canneto, vinaiuolo; Colo Meleni; Ceo di
Rustichello; Iacopo Pactume, notaio; Lupo delli Occhi; Gherardo
Gambacorta; et Arrigho dalle Corte, tavernaio; electi sopra correggere
et ammendare li Brevi del Comuno di Pisa et del populo,
et li loro capituli, per li savi homini cavati del sacco, segondo la
forma delli ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo, in

[p. 582]
prezensia di me Leopardo notaio da Morrona, scriba publico dei
soprascripti brevaiuoli, et da me soprascripto notaio scripti: dominice
incarnationis anno MCCCIIII, indictione prima, XI kalendas maii.
Questo infrascripto capitulo composto et ordinato fue dai signori
Ansiani del populo di Pisa, et posto et scripto in questo Breve per
me Gregorio notaio delli Ansiani del populo di Pisa, segondo la
forma del consiglio del populo di Pisa quinde dato: anno dominice
incarnationis MCCCIIII, indictione prima, nonas augusti.
Et sia tenuto lo Capitano sotto saramento, di fare cercare et
perquirere per la cità di Pisa, et per li suoi borghi et sobborghi,
per lo giuoco et per l' arme vietate; et per trovare et far pigliare
li giocatori, et quelli che tienno giuoco, et quei che portano arme
contra la forma del Breve del Comuno di Pisa u del populo; et
di mandare li officiali et la famiglia sua, quanto, quando et sì come
messer la Podestà dei Pisani è tenuto di fare et dee, per forma
del Breve del Comuno di Pisa, et del suo officio; et procedere et
inquirere per l' officio suo contra coloro li quali si dicesse che avesseno
giocato, u giuoco tenuto, contra la forma del Breve del Comuno
di Pisa: et quelli ch' ei troverrà colpevili u contra faccenti, punire
et condennare segondo la forma del Breve del Comuno di Pisa. Et
etiandio cercare et far prendere tutti et singuli sbanditi del Comuno
di Pisa per maleficio; sì che, se alcuno sbandito da messer la
Podestà dei Pisani perverrà alle mani di lui Capitano, mandarlo et
consegnarlo sia tenuto et debbia, per sè u per suoi officiali, in
podestà di messer la Podestà dei Pisani: lo qual debbia essere
punito da lui per l' officio suo. Et nondimeno, messer la Podestà
di Pisa possa et debbia simigliantemente le predicte tutte et singule
cose fare et far fare, per sè et per li suoi officiali et famiglia,
segondo la forma del suo Breve et officio. Sì ancora che, se alcuno
sbandito da messer lo Capitano del populo perverrà alle mani sue,
sia tenuto et debbialo ponere et consegnare in forsa di messer lo
Capitano del populo di Pisa, che debbia essere punito da quel
messer Capitano per l' officio suo.

[p. 583]
 
 

cap. 133 rubrica

Nuovi capituli.
 
 

cap. 133

Et noi Ansiani del populo di Pisa, per noi, u per savi homini
che da noi si debbiano eleggere infra XV dì dal dì della publicassione
di questo Breve, et poi da inde innanti ogni anno del mese
di gennaio, eleggeremo u eleggere faremo uno buono et pro,
discreto et savio giudice, savio di legge et del facto experto, in
sindico, officiale et modulatore della Podestà dei Pisani, et del
Capitano del populo di Pisa, et dei loro et di catuno di loro giudici,

[p. 584]
chavalieri, notari, berrovieri, et famiglia et famigliari; et
qualunqu' altri famigliari d' officiali del Comuno di Pisa, che non
fusseno della cità di Pisa, u del suo distrecto. Lo quale sindico
abbia mero et mixto imperio et iurisdictione contra li soprascripti
Podestà, Capitano, et di loro et di catuno di loro giudici, chavalieri
et notari, et berrovieri et famigliari, et officiali forestieri del
Comuno di Pisa, finito lo loro officio, d' inquirere et d' investigare
et condennare, per ogne modo et via, dei quali et come ad quel
cutale sindico parrà che si convegna, loro et catuno di loro. L' officio
del qual sindico duri per uno anno. Et sia in della cità di
Pisa con la infrascripta famiglia, segondo la forma della sua electione.
Et lo qual sindico abbia per suo salario; et d' uno suo notaio,
lo qual con seco sia tenuto di menare et debbia, et con lui lo suo
officio exercere; et di quattro fanti, li quali seco menare et tenere
debbia (li due dei quali siano et stare debbiano armati, et li altri due
ad servire lui); lire seicento di denari pisani minuti, sensa cabella,
et l' albergo, dei beni del Comuno di Pisa. Et dimori in disparte et
in diverse case dalla Podestà, Capitano et Ansiani; et non possa u
debbia bere, mangiare, u alcuna conversatione avere con Podestà,
Capitano et Ansiani del populo di Pisa, et con loro u d' alcuno di
loro giudici, chavalieri et familiari, u alcuno di loro; u con alcun
altro citadino u districtuale di Pisa, u forestieri dimorante continuamente
in della cità di Pisa. Et lo qual sindico non sia u essere
possa di quella medesma terra unde fusse la Podestà, u lo Capitano,
u alcuno di loro, u propinqua per XXX miglia. Et lo qual
tegna corte publicamente, in luogo del quale piacerà alli Ansiani;
sì che ad quel sindico per solaio u per sua cammera non s' abbia
andamento per alcuno pisano, u per altro delle famiglie dei predicti,
u d' alcuno di loro; se non alcuno che non fusse delle dicte
famiglie, volesse andare al dicto sindico per cagione del suo officio:
in del qual cazo, liberamente si possa andare. Ma in della sua corte
tanto faccia l' officio suo. Et oda, durante etiandio l' officio dei detti
Podestà et Capitano, et delli altri officiali del Comuno di Pisa
forestieri, ogni homo che se ne lamentasse. Et in delli acti della
sua corte lo faccia scrivere; sì che, finito l' officio di colui del
quale u della famiglia del quale si facesse lamentansa, proceda

[p. 585]
valentemente contra lui, u contra loro; et lui u loro trovati colpabili,
punisca et condanni ad suo arbitrio. Li quali elli sia tenuto
di modulare, absolvendo u condempnando in fra 'l termino compreso
in dei brevi del Comuno di Pisa et del populo; u vero in
della electione loro da l' escita dell' officio loro, u d' alcuno di loro.
Et in delle predicte tutte et singule cose, et per loro cauza et
cagione, abbia arbitrio lo sindico soprascripto. All' officio et alla
iurisdictione del quale sindico, innanti la sua electione, si possa
aggiungere segondo che alli Ansiani et ai savi homini piacerà; sì
che alle predicte cose che in questo capitulo si contienno, u ad
alcuna di quelle, derogare non si possa in alcuna cosa. Et lo qual
sindico sia tenuto et debbia modulare la Podestà et lo Capitano,
li quali elli troverrà in della cità di Pisa in del suo advenimento,
et li loro officiali et famigliari et berrovieri. Et le predicte tutte
cose noi Ansiani del populo di Pisa fare dobbiamo, ad pena di
lire cento di denari pisani tollere ad catuno di noi Ansiani. Lo qual
sindico possa, sia tenuto et debbia modulare catuno lo quale fusse
mezzano d' alcuno moccobello che si desse ad alcuno dei soprascritti,
et quelli che desseno anco moccobello, ad suo arbitrio; non obstante
che l' officio di colui ad cui fusse dato lo moccobello non fusse
finito. Et etiandio lo dicto sindico modulare possa et debbia li
Ansiani del populo di Pisa, et lo loro cancellieri et notari che al
tempo del suo officio saranno, et inquirere; et quelli che fusseno
colpevili condennare ad suo arbitrio, delle infrascripte cose tanto:
cioè, di moccobello, conspiratione, et giuoco di dadi, unde pecunia
si vincesse u perdesse. Excepto che di giuoco di taule e di
scacchi. Questo aggiunto, che alcuni nobili di patrimonio, u non
giurati in populo, u alcuni familiari maschi u femine di loro, u
d' alcuno di loro, ad accuzare, denunsiare u rendere testimoniansa
non admetta u riceva, u alcuno di loro sia admesso u ricevuto, in
delle predicte u alcuna delle predicte cose. Et se alcuno fusse admesso
u ricevuto contra la dicta forma, la sua testimonia non vaglia u
tegna in alcuno modo, nè ad loro alcuna fede si dia.
Et non patròe nè permettròe io Capitano del populo di Pisa,
che alcuno comuno, terra u villa del distrecto di Pisa, u alcuna
delle cappelle della cità di Pisa, debbia u sia constretta, per sè u

[p. 586]
per suo sindico u officiale, dare pagatori, u alcuna pagaría prestare
in alcuna delle corte del populo di Pisa, u che fusse in del palagio
del populo di Pisa; se, per alcuno cazo, altro non paresse alli Ansiani.
Et giuro io Capitano del populo di Pisa, di fare et curare sì
con effecto, infra uno mese dalla 'ntrata del mio reggimento,
che 'l chiostro dell' ecclesia di San Sixto della cità di Pisa sia et
essere debbia libero et expedito, et aperto delle mura et delli altri
obstaculi, sì come quel chiostro era et fue uzato d' essere da quattro
anni indirieto, se questo facto non fusse.
Et sia tenuto io Capitano di fare et d' observare, et far fare
et observare tutte et singule quelle cose le quali et sì come scripte
sono, et contiènnosi in dei capituli del Breve del Comuno di Pisa,
et della Podestà dei Pisani, posto sotto la rubrica« Delle vie publiche
che sono di Lungarno, et delle scale che quinde discendeno
in Arno, et dell' altre vie et piasse»; et sotto la rubrica« Delle
pissicaiuole, et rigattieri, et pescatori»; et sotto la rubrica« Dei
cortei, baptismi et insantamenti, et donamenti alla moglie, che
non si deno fare»; et sotto la rubrica« Delle corone, delle perle
et delle gherlande delle femine»; et sotto la rubrica« Dei callari
dello Stagno», infino ad quello che dice:« Et sia tenuto io Podestà
vedere et perquirere le ragioni del Comuno di Pisa». Et sopra
tutte queste cose che si contegnono in dei dicti capituli, et catuno
u alcuno di quelli, possa et debbia cognoscere, inquirere et perquirere
et investigare, et fare cercare et condennare. Et tutte et
singule quelle cose in tutto observare et fare, et fare observare, sì
et come la Podestà dei Pisani dee et puote. Et se quelle cose non
farò et non observeròe, possa et debbia essere punito et condennato
et modulato sì come et in quanto la Podestà di Pisa. Et tutti li dicti
capituli debbia avere appo me exemprati infra uno mese dalla 'ntrata
del mio reggimento.

[p. 587]
Et noi Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti di far fare,
et dobbiamo, infra uno mese dalla 'ntrata del reggimento del
Capitano del populo, uno libbro proprio, lo quale essere et
stare debbia appo quelli Ansiani; et in del quale libbro si scrivano,
et scrivere si debbiano particularmente, et per sè, tutti i fornimenti
et guernimenti, et massarisie et cose di catuno castello,
torre o vero ròccha, lo quale et la quale per lo Comuno di Pisa,
et ad soldi del Comuno di Pisa si guardino; et appo lo quale, u
vero li quali, quelli fornimenti, guernimenti, et massarisie et cose,
sono; sì che di successori in successori si consegnino, scriptura
publica quinde interveniente. La quale scriptura sempre si debbia
recare et scrivere in nel dicto libbro.
 
 

cap. 134 rubrica

Dei mille, che si debbiano eleggere.
 
 

cap. 134

Et noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa, siamo tenuti
per legame di saramento, infra XV dì dalla 'ntrata del reggimento
di me Capitano, fare eleggere per savi homini, che da noi si
debbiano eleggere, mille del populo di Pisa, che siano dei giurati
in populo di Pisa; distingendoli per quartieri: li quali mille siano
et essere debbiano ad tutti li consigli maggiori et generali del Comuno
di Pisa, u del populo. Dei quali mille se ne discernano per quelli
savi homini CCCC, li quali quattrocento debbiano essere ai consigli
che si faranno delle electioni delli Ansiani del populo di Pisa, et del
Capitano del populo di Pisa; et alli altri consigli in dei quali sono
uzati d' essere per forma del Breve del Comuno di Pisa, u del populo.
Correcto et ammendato è questo Breve, tutto, co' l' additioni
et vacationi come scripto è di sopra; et coi nuovi capituli aggiunti
in questo Breve con questo segno, u vero sillaba FI., et ove è
questa sillaba, u vero segno FI.; al tempo del nobile et savio
homo messer Filippo de Lavello Lungo da Brescia, Capitano del
populo di Pisa generale, per li 'nfrascripti savi homini, dalli Ansiani
di Pisa electi sopra correggere et ammendare li brevi del
Comuno et del populo di Pisa; cioè: messer Gherardo Fagiuolo
doctore di legge, Andrea Gatto, Nieri di Bonaccorso calsulaio da
Santa Frassa, messer Giovanni Benigni giudice, Mazino Aliotti et

[p. 588]
Iacopo notaio da Marciana, Colo di Tomazo, Ceccho da Navacchio,
Betto di Manno tavernaio, Iacopo da Favulglia, Cione Rau, et
Cagnasso pellaio; et scripti per Pardo Frenetti, notaio con loro
alle predicte cose electo dai soprascripti Ansiani: MCCCV, indictione II,
sextodecimo kalendas maii.
Correcto et amendato et approvato è questo Breve tutto, con
l' additioni et vacationi sì come di sopra è scripto in questo Breve
con questo segno, u vero sillaba APP8, et ove è questa sillaba,
u vero segno APP8; al tempo del nobile et savio homo messer
Filippo de Lavello Lungo da Brescia, Capitano del populo di Pisa,
per li 'nfrascripti savi homini, approvatori dalli Ansiani del populo
di Pisa sopra queste cose electi; cioè: Francesco di Bellomo, Bandinacco
d' Accatto, Bacciarello di Moricone pellicciaio, et messer
Ranieri Sampante giudice, Giovanni di Tado et Giovanni di Moricone
notaio, et Ranieri Sciancato, Baldovino Serecti, et Betto di
Bonaiuto coiaio, et messer Guido da Vada giudice, Barthalomeo
Gontulini, et Bindo cordovanieri; et scripti per Ranieri notaio da
San Concordio, notaio con loro alle predicte cose, electo dai
soprascripti Ansiani: dominice incarnationis anno MCCCV, indictione
secunda, XVI kalendas augusti.
 
 

cap. 135 rubrica

Nuovi capituli. Delli advocati et beneficiati dei signori
di Sardigna, che non siano ai consigli.
 
 

cap. 135

Et noi Ansiani per saramento siàno tenuti, ad pena di lire XXV,
dal soprascripto Capitano del populo, per ciascheduna volta che

[p. 589]
contra faremo, ad noi tollere, di non chiamare, nè essere permettere
in alcuno consiglio ordinario u extraordinario, u di savi,
alcuno feodatario, beneficiato, u vero advocato, u parente infino
ad terso grado volgarmente inteso, d' alcuno dei signori di Sardigna,
quando facto d' alcuno dei predicti signori in del dicto consiglio
si proponesse: del qual consiglio siano licentiati l' advocato,
lo beneficiato, lo feodatario, u vero lo parente di quel signore,
del cui facto in del dicto consiglio si tractasse u proponesse; et
quello signore. Et lo Capitano del populo, u vero lo priore delli
Ansiani, per saramento siano tenuti, et alla soprascripta pena, per
saramento d' addimandare dai dicti consiglieri, quando le predicte
cose si proponessero, se alcuno dei predicti è in del dicto consiglio;
et se vi sarà, del dicto consiglio licensiarlo. Et se lo dicto Capitano,
u vero lo priore delli Ansiani, le predicte cose non farà, pena di
lire cento di denari, in dei quali possa et debbia dai suoi modulatori
essere modulato et condennato.
 
 

cap. 136 rubrica

De l' operaio del Porto.
 
 

cap. 136

Et noi Ansiani siamo tenuti per legame di saramento, et ad
pena di lire XXV, dal Capitano del populo di Pisa, da catuno di
noi, se le infrascritte cose non faremo, tollere, fare convocare del
mese di gennaio savi homini in quella quantità della quale ad noi
parrà, et intra quelli savi proponere, che in Porto Pisano s' elegga
et òrdinisi uno buono et leale homo in operaio, lo quale tutte
l' opre di quel Porto faccia, et sia tenuto di far fare. Et lo quale
operaio, et lo suo officio, duri et durare debbia tutto lo tempo della
vita di quello operaio. Et quello che per li dicti savi sarà proveduto
in delle predicte cose, siamo tenuti mandare effectualmente
ad execusione, se facto non è.
 
 

cap. 137 rubrica

D' andare ad provedere le castella.
 
 

cap. 137

Et sia tenuto io Capitano per legame di saramento, et ad pena
di lire cinquecento, del feo mio, dai miei modulatori tollere, con
due delli Ansiani del populo di Pisa, et quattro savi homini per

[p. 590]
catuno quartieri, che si debbiano eleggere da quelli Ansiani del
mese di maggio, andare ad provedere le castella et le fortellisie
del Comuno di Pisa, se parrà alli Ansiani. Et quello che da me,
et dai ditti Ansiani et savi homini, delle dicte castella u d' alcuno
di quelli sarà ordinato u proveduto, mandare et fare mandare ad
execussione siamo tenuti; non obstante alcuno capitulo di Breve del
Comuno di Pisa, u del populo. Et se alcuno obstasse, serverò questo,
et non quello. Et chiunque andrà col decto Podestà ad provedere
le predicte cose, non possa quine andare, da inde ad due anni.
Corretto et ammendato è questo Breve tutto, con l' additioni
et vacationi come soprascritto è, et coi nuovi soprascripti capituli,
aggiunti in questo Breve con questo segno, u vero sillaba RA., al
tempo del nobile et savio homo messer Ranaldo dei Terrabotti
d' Ancona, Capitano del populo di Pisa, per li 'nfrascripti brevaiuoli
et correctori di brevi del Comuno di Pisa et del populo,
electi dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Francesco di Bellomo,
Guido Balsano, Bacciarello notaio da Riglione, messer Mese da Vico
giudice, Vanni Grasso, Puccio Dindo, Ceo dal Cantone, Taddeo
della Gora, Mone di Fede, Peruccio Bonconte, Ranieri da Fagiano,
et Bacciameo Bottone vinaiuolo; et scripti per Bindo Guascappa,
notaio alle predicte cose electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis
anno MCCCVI, indictione tertia, sexto idus aprelis.
 
 

cap. 138 rubrica

Nuovi capituli.
 
 

cap. 138

Et conciosia cosa che per le castella, in dei tempi passati in
dirieto, per alcuni nobili della cità di Pisa facte in del contado di
Pisa, lo Comuno di Pisa abbia già sostenuti più danni et spese;
et sia da curare che da quinci innansi al Comuno di Pisa tali cose
non intravegnano, nè quello Comuno v' incorra; nullo nobile,
u vero di populo, u vero alcun' altra persona della cità di Pisa u
del contado, ardisca u presumma di fare, u vero di far fare, u rifare,
u acconciar fare alcuno castello, torri, u fortellisie, per sè u per
alcun altro, sopra alcuna sua terra, propria u conducta, u che
conducere si debbia, in del distrecto del Comuno di Pisa; ad pena
de l' avere et della persona: nè comprare da alcuna persona, u

[p. 591]
vero luogo della cità u del distrecto di Pisa, u altronde, in del
contado di Pisa, alcuno castello, torri u vero fortellisie. Et che 'l
Capitano del populo di Pisa, sotto saramento, et pena di lire cinquecento
di denari pisani del suo feo, sia tenuto di fare inquisitione,
due volte almeno al tempo del suo officio; et contra tutti
et singuli quelli che le dicte castella, torri et fortellisie feceno,
u avesseno facte, u avesseno facte rifare u acconciare le dicte
castella, torri u fortellisie in del distrecto di Pisa, incontenente
sia tenuto di fare disfare quel castello et castella, torri et fortellisie,
con le fòrse del populo, sotto la dicta pena di lire cinquecento di
denari. Et delle predicte cose lo sindico, u vero lo modulatore delli
officiali del Comuno di Pisa, et dei signori Podestà et Capitano,
et dei loro et di catuno di loro officiali et famiglia, abbia bailia et
podestà di modulare lo dicto Capitano del populo; et sia tenuto,
se le predicte cose non farà, di condennare quello Capitano in delle
dicte lire cinquecento di denari. Et nondimeno, sia tenuto lo
dicto Capitano di far disfare quello castello u castella, torri u vero
fortellisie. Et quel Capitano del populo sia tenuto, in del principio
del suo reggimento, alla dicta pena, fare bandire per la cità di Pisa
lo predicto capitulo; et quel capitulo fare leggere in del primo
consiglio di senato che si farà in del principio del suo reggimento,
alla dicta pena.
Et che li Ansiani del populo di Pisa, per legame di saramento,
non possano u debbiano alcuni che siano tenuti in del palagio del
populo di Pisa per alcuna cagione, tenere ad mangiare u ad dormire
con loro, u in delle case delli Ansiani, sotto pena di lire
diece di denari per catuno di loro; in della quale possano et debbiano
dai loro modulatori essere modulati et condennati.
 
 

cap. 139 rubrica

Della terra d' Alma, che non si debbia rifare.
 
 

cap. 139

Et che lo Capitano di Castiglione della Pescaia, lo quale per lo
tempo sarà, et lo comuno di quella terra di Castiglione, siano
tenuti (cioè lo dicto capitano, ad pena di lire venticinque di denari;
et lo dicto comuno di Castiglione, ad pena di lire cento di
denari) di non patire u permettere ke la terra d' Alma da mare

[p. 592]
di Maremma vi si faccia alcuna fortellisia, u alcuna novità di rifacimento,
u d' edificassione di qualunqua gennerassione et maniera
spectante ad fortellisia; et sè per lo potere opponere che non si
faccia. Et nondimeno, quella se si facesse, incontenente denunsiarlo
ai rectori del Comuno di Pisa, et al Comuno di Pisa. Et lo
Capitano del populo, se si facesse, sia tenuto et debbiala far disfare
immantenente, ad pena di lire CC di denari; in della qual possa
et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato, se le
predicte cose non farà. Et questo capitulo, lo capitano di Castiglione
predicto sia tenuto et debbia con seco in della dicta capitania avere
et tenere exemprato, et farlo leggere in ciascheduno parlamento.
 
 
 

cap. 140 rubrica

Dei nobili, che non possano habitare nè avere possessione
in della terra di San Vincente.
 
 

cap. 140

Et che nullo nobile, u vero di patrimonio, undunqua sia,
per sè, u per interposita persona, possa comprare, u per alcun
altro modo avere in della terra di Santo Vincente di Maremma
casa, u alcun' altra possessione; ad pena di lire cento di denari.
Et quelli che la dicta possessione u casa venderà, u per altro modo
al dicto nobile darà, u avere concedrà, sia punito et condennato in
lire cinquanta di denari. Nè possa alcuno nobile, u di patrimonio,
dimorare u residensia fare in quella terra, per alcuno modo, con
famiglia u massarisie sue, nè sensa famiglia, oltra dì octo per
catuna volta; ad quella medesma soprascripta pena.
 
 

cap. 141 rubrica

Della biada del contado, che si debbia reducere
alla cità di Pisa.
 
 

cap. 141

Et li Ansiani del populo di Pisa che per lo tempo saranno,
per legame di saramento siano tenuti, et debbiano, del mese di
maggio tenere et avere consiglio, abbiente bailia delle 'nfrascripte
cose: per che modo et forma lo grano et la biada divegna, et
divenire possa più utilmente in della cità di Pisa, del distrecto
et del contado di Pisa; conciosia cosa che la dicta biada, per li

[p. 593]
contadini del Comuno di Pisa, et per li altri che non obbedisceno,
al tempo della ricolta biada, fuori del distrecto di Pisa occultamente
quazi in tutto si porti, in pregiudicio del Comuno di Pisa.
 
 

cap. 142 rubrica

Dei soprastanti delle porte, che si debbiano eleggere.
 
 

cap. 142

Et li Ansiani del populo di Pisa, per legame di saramento,
del mese di gennaio siano tenuti et debbiano eleggere savi homini,
in numero come ad loro parrà; li quali debbiano provedere per che
modo et forma li capitani et li soprastanti della Legatia, et della
porta di San Marcho, et delle cabelle maggiori, si debbiano eleggere,
li migliori et li più leali; con ciò sia che appo quelli luoghi
della Legatia et di San Marcho molti furti si facciano dei beni del
Comuno di Pisa. Et lo modo et la forma lo quale et la quale troveranno
li dicti savi in delle predicte cose, s' observi, et servare si
debbia et mandare ad executione. Non obstante lo capitulo del
Breve posto sotto la rubrica« Del modo che si debbia servare in
delli officiali extra ordinarii che si denno eleggere»; u vero alcuno
altro capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo, se
facto non è.
 
 

cap. 143 rubrica

Del consiglio, che si debbia fare per tollere la cabella.
 
 

cap. 143

Et che per li Ansiani del populo di Pisa s' eleggano, del mese
di gennaio, per catuno quartieri della cità, XV savi homini, dei
giurati in populo; intra i quali essere debbiano li consuli del
mare, li consuli dei mercanti et dell' arte della lana, priori et capitani
delle VII arte: li quali debbiano provedere, se fosse utile al
Comuno et al populo di Pisa, che la cabella della cità di Pisa si
debbia tollere et levare. Et segondo che ad quelli savi che si eleggeranno
parrà da fare, così s' observi, et ad execussione si mandi.
Correcto et ammendato è questo Breve tutto, coll' addictioni
et vacationi come sopra scripto è, et coi nuovi soprascripti capituli
aggiunti in questo Breve sotto questo segno, u vero lettera G.; al
tempo del nobile et savio homo messer Galassino da Tornano,

[p. 594]
Capitano del populo di Pisa, per l' infrascripti brevaiuoli et correctori
di brevi del Comuno di Pisa et del populo, electi dalli
Ansiani del populo di Pisa; cioè: maestro Bonaiuto fizico, Vanni
Orlandi, Pardo da Quoza notaio, messer Iacopo Castraleone, Mone
di Lambertuccio, Ceo calsulaio da San Lorenzo, Betto Algliata,
Baldovino Saletto, Betto di Bonaiuto, Bonaccorso Gambacorta,
Ciolo Martello, et Iacopo di Gianni Bello tavernaio; et scripti per
me Noccho da Cerreto, notaio con loro alle predicte cose electo
dalli Ansiani predicti: anno dominice incarnationis MCCCVII, indictione
quarta, idus aprelis.
 
 

cap. 144 rubrica

Li ordinamenti della carcere di San Fele.
 
 

cap. 144

Infrascripti sono li ordinamenti della
carcere di San Fele, confermata per lo consiglio del senato et
della credensa, dato u vero celebrato dominice incarnationis anno
MCCCIIII, indictione secunda, nonas decembris; et etiandio per
lo consiglio del populo, celebrato MCCCIIII, indictione secunda, quarto
decimo kalendas ianuarii.
Lo consiglio del senato et della credensa delli Ansiani del populo,
et del lor consiglio minore et maggiore, cioè XV per quartieri,
di XII del populo, di consuli del mare, di consuli dei mercanti, di
consuli dell' arte della lana, dei capitani et priori delle VII arte,
di capitani et gonfalonieri, li mille del populo, et di cinque savi
homini per catuno quartieri, ad questo consiglio aggiunti dalli Ansiani
del populo, electi segondo la forma del Breve dal nobile homo
messer Alberto da Porta Laudese da Pavia, Podestà dei Pisani,
per lo Comuno di Pisa sotto saramento addimandato.
Conciò sia cosa che abbiate intesa la petissione, pôrta alli
Ansiani del populo di Pisa per alcuni deputati et solliciti all' opre
della misericordia, sopra la carcere et ordinamenti della carcere di
San Fele, del soprastante, delle guardie et dei carcerati della dicta
carcere; et quelli ordinamenti facti et pôrti alli dicti Ansiani per li
predicti deputati et solliciti all' opre della misericordia sopra la dicta
carcere, sopra lo soprastante, guardie et carcerati della dicta carcere,
et sopra li salarii et officiali altri in quelli ordinamenti contenuti;

[p. 595]
et quelle cose le quale et sì come in della dicta petissione et
ordinamenti, et catuno di loro, si contienno, che hora dinanti ad
noi son lecti; et sopra queste cose abbizogni di provedere per auctorità
del vostro consiglio: se consigliate et piace ad voi che la dicta
petissione et ordinamenti, et quelle cose che vi si contienno,
s' admettano, et admesse siano et essere s' intendano infin' a hora
per lo Comuno di Pisa, per auctorità del vostro consiglio; et che
li dicti ordinamenti, et le cose che si contienno in quelle, et in
catuna di quelle, si facciano et fare si possano et debbiano, vagliano,
sérvinosi, et ad execussione si mandino, et mandare et observare
si debbiano, sì come in quelle cose, et in catuna di quelle, per
tutte et singule cose si contiene: non obstanti consiglio di senato
et di credensia, et delli altri ordini della cità di Pisa, dati MCCXCVII,
indictione nona, u vero sotto altro datale, u ordinamenti della
dicta carcere facti et ratificati per forma del dicto consiglio, u per
alcuno di quelli; et non obstanti alcuni capituli di Brevi del Comuno
di Pisa u del populo, consigli u vero ordinamenti, u alcuna contrarietade
dai quali, et da catuno di quelli, tutti quelli che tenuti
ne sono, u per innanti ne saranno tenuti, per auctorità del vostro
consiglio ne siano liberi et absoluti per nostra paraula et consiglio:
u quello che altro quinde ad voi piace et sia da fare consigliate.
In del tenore della quale petissione è, ke lo 'nfrascripto modo et
ordine da hora innanti si servi et facciasi in della dicta carcere, dei
soprastanti, guardie et carcerati, et di loro salari et spese della dicta
carcere, et per l' altre cose che in quella et per quella carcere non
ragionevilemente et indebitamente si ricoglieno; cioè:
Che alla dicta carcere sia uno soprastante, et guardie VIIII; ad
salario di lire cinque di denari pisani, u oltra, se parrà che si convegna,
per lo soprastante; et di soldi XXX di denari pisani per le
guardie: delle quali guardie, tre ne vadano ogna dì per lo pane
accattando per la cità, coi pregioni. Et che lo dicto soprastante,
oltra lo dicto salario, abbia, per agevilare culoro ad cui lui parrà,
da catuno ch' elli agevolerà, denari VI minuti per dì, et altrettanti
per nocte; et da catuno pregione, quando andasse per la cità per
suoi facti di volontà di quello soprastante, denari XII di pisani. Et
le guardie, oltra lo dicto loro salario, abbiano, quando andasseno

[p. 596]
chierendo pane per la cità coi pregioni, la tersa parte del pane che
s' accatta per catuno di loro, sì come è uzato; et quando andasseno
con alcuno pregione, per facti di quel pregione, per la cità, abbia
da lui, cioè colui u culoro che con lui andranno, denari XII per
catuna delle dicte guardie, da quello pregione.
Et eleggasi uno buono et leale homo sopra ricogliere et fare
le 'nfrascripte cose; cioè: sopra ricogliere da catuno pregione che
intrerrà in della dicta pregione, u che tenuto sarà in della dicta
pregione per qualunqua cagione, per la 'ntrata soldi II di denari,
et per la 'scita della dicta pregione, quando si libberasse, u quando
n' escisse che non vi dovesse ritornare, altri soldi II di denari. Et
questo di pagare in della 'scita non s' intenda nè abbia luogo in
quelli che condennati saranno ad morte, u vero in membro. Et se
alcuno non volesse pagare la dicta pecunia in della 'ntrata u vero
in della 'scita, sia constrecto di pagare per lo soprastante, et per li
officiali della pregione, per ogne via et modo che a loro parrà.
Et che lo capitano dei pregioni che dimora in della pregione,
in catuno sporto abbia da catuno pregione, et ditenuto in quella
pregione, per intratura denari II, et altrettanti in della 'scita, per
suo salario della ragione la quale elli tiene intra i pregioni; et
intendasi al modo uzato.
Et lo ferraio abbia da catuno carcerato denari VIIII per mettitura
di ferri, et altrettanti per traggitura; et li ferri rimagnano ad
quel ferraio. Salvo che questo, cioè di pagare come di sopra in
della 'scita, non s' intenda dei condennati ad morte, u vero in
membro; ma vasti che rimagnano quelli ferri al ferraio.
Et lo dicto officiale lo qual de' essere electo sopra ricogliere
quella pecunia, come di sopra è dicto, abbia per suo salario lire
quattro di denari pisani per mese, u più oltra, segondo che parrà
che si convegna.
Et li predicti salarii del soprastante et delle guardie, et del
dicto officiale che si eleggerà come di sopra è dicto, si paghino
per quello officiale ad quelli soprastante et guardie, et ad catuno di
loro, ogne mese, come di sopra è dicto; et lo soprascripto suo
salario si ritegna della soprascripta pecunia che da lui si ricoglierà
per l' officio suo, come dicto è. Et della dicta pecunia quello officiale

[p. 597]
possa et debbia comprare l' olglio et le candele, et la pigione della
casa che si tiene per agevilare allato alla dicta carcere, et le spese
de l' acqua et della latrina al modo uzato pagare. Et se la dicta
pecunia soperchieràe li predicti salarii, et le spese, et la pigione,
come dicto è, sia tenuto in fine del dicto suo officio, u vero ogni
tre mesi, rendere ragione di quella pecunia, et dei predicti salarii
et spese, della pigione, della 'ntrata et della 'scita del suo officio,
alli Ansiani u vero al giudice del populo; et quello che soperchierà,
spendere et dare l' altro mese in delle predicte cose, u vero rinonsiarlo
al Comuno di Pisa. Et queste cose vastino ad fare per lo suo
quaderno tanto di rendere la predicta ragione, et l' altre cose, sensa
alcuna modulassione.
Ma se intravenisse che la dicta pecunia che si ricoglierà dal
dicto officiale, come di sopra è dicto, non vastasse, u che non
fusse tanta unde la predicta pigione et spese pagare non si potesseno
in tutto, lo Comuno di Pisa quella quantità che mancherà,
consegnare et dare debbia al dicto officiale per pagamento delle predicte
cose, infino in debita quantità, al tempo del pagamento delle
predicte cose: advegna dio che si creda che soperchi, innanti che
manchi, la 'ntrata della dicta carcere per quelle cose che investigate
ne sono.
Et che in del principio del dicto officiale che si deputerà sopra
ricogliere la dicta pecunia, come dicto è, li chamarlinghi del
Comuno di Pisa debbiano prestare al dicto officiale tutta la pecunia,
quanta necessaria sarà, per uno mese del principio del suo officio,
per le predicte cose pagare, come di sopra è dicto. Li quali officiali
siano tenuti, per le predicte cose, ogne mese fare ragione della quantità
della pecunia che si de' prestare, come dicto è; et delle spese
che quinde si denno fare, come dicto è, ai dicti camarlinghi, u
vero ad l' uno di loro.
L' officio del dicto officiale sia questo; cioè: sopra ricogliere
soldi due di denari in della 'ntrata et in della 'scita, come dicto è;
et sopra sapere et d' avere scritti tutti quelli ch' entrerranno et che
escierranno della dicta pregione, et quelli che saranno scritti in
delli acti di cancellaria: sì che, per la scriptura sua, et per la
scriptura di cancellaria, et per lo quaderno del soprastante, sappia

[p. 598]
tutti quelli che intrerranno et che escierranno, ad ciò ch' elli possa
ricogliere la dicta pecunia, et fraude non vi si commetta, et nullo
ne possa escire sensa consciensia del dicto officiale.
Et questo ordine et le predicte cose s' observino da quinci
innanti in della ditta et per la dicta pregione, et per sua cagione;
non obstanti altri ordinamenti, li quali luogo non abbiano nè sérvinosi
in delle predicte cose. Et per queste cose cesserà ogne malisia
dei soprastanti et delli officiali della dicta carcere. Et questi
capituli et ordinamenti stare debbiano scripti publicamente in della
dicta carcere, ove et sì come parrà che si convegna, ad ciò che ad
tutti publicamente siano manifesti; et etiandio in cancellaria se
n' abbia copia, et appo lo giudice del populo di Pisa.
Lo qual giudice sia tenuto, catuno mese, fare inquisitione se
le predicte cose si servano, u contra quelle u alcuna di quelle si
facesse u commettesse; et quelli che contrafacesseno punire ad suo
arbitrio, segondo la qualità della cosa et condissione del facto.
Et che quelli che fue, è u sarà soprastante della dicta carcere
una volta, mai non possa essere ad quello officio.
La somma del soprascritto consiglio, celebrato in Pisa in della
casa del Comuno di Pisa ove si fanno li consigli del senato et
della credensa, facto quinde lo partito dal soprascripto messer
Podestà ad levare et ad sedere, chome è uzansa: in prezensia di
Guido notaio da Camulliano, scriba publico in della cancellaria del
Comuno di Pisa, et di Iacopo di Vitali da Calci, cancellieri del
populo di Pisa, et di Bonanno Batatta notaio del cancellieri del
Comuno di Pisa, testimoni ad queste cose, e sì come in quella petissione
et ordinamenti soprascripti, et catuno di quelli, per tutte et
singule cose si contiene: MCCCIIII, indictione II, nonas decembris.
Lo consiglio di senato et della credensa, delli Ansiani del
populo, et del loro consiglio minore; cioè quindici per quartieri,
dodici del populo, consuli del mare, [consuli dei mercanti,] consuli
dell' arte della lana, capitani et priori delle VII arte, capitani et gonfalonieri,
li mille del populo; et dei diece savi homini per quartieri,
ad questo consiglio aggiunti dalli Ansiani del populo electi, segondo
la forma del Breve del Comuno di Pisa, dal nobile homo messer

[p. 599]
Alberto da Porta Laudese da Pavia, Podestà dei Pisani, per lo Comuno
di Pisa, sotto saramento addimandato. Conciò sia cosa che per lo
consiglio di senato et della credensia, et delli altri ordini della cità di
Pisa, dato nonas decembris proximamente passato, et li ordinamenti
quinde seguitati della carcere di San Fele, et per sua cagione, l' exactore
u vero camarlingo deputato sopra ricogliere da catuno carcerato
che intrerrà in della dicta carcere, u vero che tenuto sarà in quella
carcere per qualunqua cagione, sia tenuto di ricogliere per la 'ntrata
soldi due di denari pisani, et per la 'scita della dicta pregione, quando
fusse libberato u vero che n' escisse per non ritornarvi, altri soldi
due di denari; et di queste cose sia anco tenuto lo soprastante della
dicta carcere, cioè ad constringere li dicti carcerati, u vero ditenuti,
di pagare la predicta quantità della pecunia, per quel modo
come di sopra si dice: et intravegna, et intravenire possa, che
alcuni dei berrovieri di messer la Podestà, u del Capitano del populo
di Pisa, u dei loro u d' alcuno di loro scudieri, u dei messi del
Comuno di Pisa, et dei marrabesi, intrasseno u fusseno distenuti in
della dicta carcere; et non paia che sia convenevile cosa che da
loro, u d' alcuno di loro, intrando u esciendo della dicta pregione,
u che questi cutali che fusseno ditenuti in quella pregione, paghino
quella quantità di pecunia; et lo dicto exactore, u vero soprastante
ne sia tenuto come di sopra si dice; et sopra queste cose abbizogni
per auctorità del nostro consiglio di provedere: se consigliate et piace
ad voi che l' exactione della dicta pecunia non si faccia, in tutto u
in parte, dai berrovieri et per li berrovieri di messer la Podestà,
u del Capitano, u per li scudieri, u per alcuno di loro famiglia, li
quali intraverrà che entrino, u che sia astenuti, u escano della dicta
carcere, u da messi u da marrabesi, u da alcuno di loro, che da
quinci innanti intrasseno u fusseno distenuti in della dicta carcere;
et che li dicti exactore, u vero capitano, et lo soprastante, u vero
alcuno di loro quinde non sian tenuti; ma così per lo tempo passato,
come per lo tempo che de' venire quinde, siano et intendasi
che siano infin' a ora liberi et absoluti per auctorità del vostro consiglio,
non obstanti li dicti consiglio, u vero ordinamenti, u alcuno
di loro, u vero altra contrarietade; dalle quai cose, et da catuna
di quelle, li dicti exactore, u vero camarlingo, et soprastante,

[p. 600]
catuno di loro, et tutti li altri che quinde sono tenuti, u per innanti
saranno tenuti, siano liberi et absoluti per vostra paraula et consiglio:
u quel che altro ad voi ne piace et sia da fare consigliate.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa, in
della casa del Comuno di Pisa, ove si fanno li consigli del senato
et della credensa, et delli altri ordini della cità di Pisa, per partito
quinde facto dal soprascripto messer Podestà ad levare et ad
sedere, sicome è uzansa: in prezensia di me Bartalomeo notaio da
Riglione, scriba publico della cancellaria del Comuno di Pisa, et
di ser Bonanno Batatta, notaio della cancellaria del Comuno di
Pisa, et di Iacopo di Vitale da Calci, cancellieri del populo di Pisa,
testimoni ad queste cose, e sopra quel titulo, sì come in quello
per tutte et singule cose si contiene: MCCCIIII, indictione II, septimo
idus februarii.
Lo consiglio minore delli Ansiani del populo di Pisa et lo maggiore;
cioè quindici per quartieri, et li dodici del populo; di consuli
del mare, di consuli dei mercanti, di consuli dell' arte della
lana, dei capitani et priori delle VII arte, dei capitani et gonfalonieri,
dei mille del populo alli consigli del populo deputati, et
di VI savi homini per catuno quartieri della cità dalli Ansiani electi,
ad questo consiglio aggiunti segondo la forma del Breve del populo
di Pisa, et dal magnifico et potente homo messer Ugolino conte da
Boschareto, Capitano del populo di Pisa, sotto saramento addimandato.
Conciò sia cosa che abbiate inteso lo consiglio di senato et
della credensia, et delli altri ordini della cità di Pisa dato uguanno
nonas decembris, sopra la petissione pôrta alli Ansiani del populo
di Pisa, per alcuni deputati et solliciti all' opre della misericordia,
sopra la carcere et ordinamenti della carcere di San Fele, del
soprastante, delle guardie et dei pregioni della dicta carcere; et
quella petissione in somma del dicto consiglio hora dinanti ad voi
lessi; et abbizogni sopra queste cose per auctorità del vostro consiglio
si proveggia: se consigliate et piacevi che lo dicto consiglio,

[p. 601]
et la sua somma, et etiandio la dicta petissione, et tutte et singule
le soprascripte cose comprese in dei dicti consiglio, petissione et
somma, vagliano, tegnano, sérvinosi, et rate siano, et ad execussione
si mandino, sì come in del dicto consiglio et in della sua
somma, per tutte et singule cose si contiene, per auctorità del
vostro consiglio; non obstanti alcuni capituli di Brevi del Comuno
di Pisa et del populo, consigli, statuti, ordinamenti, legge, u contrarietà
alcuna; dalle quai cose, et da catuna di quelle, messer lo
Podestà di Pisa, lo Capitano et li Ansiani del populo di Pisa, et
tutti li altri che quinde sono tenuti, u per innanti fusseno tenuti,
per auctorità del vostro consiglio siano liberi et absoluti: u quello
che altro vi piace che ne sia da fare, consigliate.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa, in
dell' ecclesia di San Sixto, per voce di bandieri et suono di campana,
come è uzato, facto intra loro dal soprascripto messer Capitano ad
sedere et levare, come è uzansa: in prezensia di Iacopo notaio da
Calci, cancellieri delli Ansiani del populo di Pisa, et di Giovanni
notaio da San Savino, scriba publico delli Ansiani predicti, et di
Cenni da Lari bandieri del Comuno di Pisa, et di Marcolino da
Cremona marrabese, et d' altri più testimoni, ad queste cose, e sì
come in del dicto titulo, u vero consiglio, per tutte et singule cose
si contiene. Questo aggiunto, che chiunqua sarà guardia della carcere
di San Fele, dal dì del deposito officio [infin' ad uno anno
nel medesimo officio] essere non possa nè debbia in alcuno modo.
Et chiunqua sarà soprastante della dicta carcere, non possa mai
essere guardia della dicta carcere, nè debbia in alcuno modo: MCCCIIII,
indictione secunda, quartodecimo kalendas ianuarii.
Posti sono li ordinamenti della carcere del soprascripto San
Fele in questo volume del Breve del populo di Pisa: MCCCV,
indictione II, pridie kalendas iulii.
Lo consiglio del senato et della
credensia delli Ansiani del populo di Pisa, et del loro consiglio
minore; cioè di quindici per quartieri, et dei XII del populo, dei
consuli del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli dell' arte
della lana, capitani et priori delle VII arte, et di diece savi homini
per catuno quartieri dalli Ansiani electi, ad questo consiglio aggiunti

[p. 602]
dal nobile homo messer Brancaleone delli Andalò da Bologna,
Podestà dei Pisani, per lo Comuno di Pisa, sotto saramento addimandato.
Conciò sia cosa che abbiate intesa la petissione, pôrta
alli Ansiani del populo di Pisa per parte delli homini intendenti
all' opre della misericordia, sopra certi ordinamenti della carcere et
dei pregioni di San Fele, et in favore di quelli pregioni, et li suoi
capituli, et quelle cose che si contienno in quella petissione, hora
dinansi ad voi essere lecte; et paia alli Ansiani del populo di Pisa,
et ad certi savi homini, che le predicte cose al vostro consiglio si
referiscano: se consigliate et piace ad voi, che li dicti ordinamenti
che si contegnono in della dicta petissione, et catuno di quelli,
et quelle cose che si contienno in loro, et in catuno di loro, si
facciano, et fare si possano et debbiano, et aggiungansi, et aggiunti
siano et essere s' intendano, infin' a hora alli altri ordinamenti della
dicta carcere, di quella carcere et dei suoi officiali, et alli altri
facti per auctorità del consiglio di senato et della credensia, et
delli altri ordini, quinde dato MCCCIIII, indictione II, pridie kalendas
decembris, u vero sotto altro datale, vagliano, sérvinosi hora
et dipoi, rati siano et ad executione si mandino, sì come in dei
dicti ordinamenti in quella petissione contenuti, et in catuno di loro,
per tutte et singule cose si contiene: per auctorità del vostro consiglio,
per la vostra paraula et consiglio, u quello che altro quinde
ad voi ne piace et sia da fare, consigliate.
Lo tenore della qual petissione è cutale; cioè:
Dinanti ad voi signori Ansiani del populo di Pisa, per parte
delli homini che intendeno all' opre della misericordia, s' expone:
Che vi piaccia in delli ordinamenti della carcere di San Fele correggere
ove dice« per intratura soldi due», si dica« soldi III»; et
ove dice« per escitura soldi II», si dica« soldi III».
Anco vi piaccia in quelli ordinamenti aggiungere, che li Ansiani
debbiano colui camarlingo della dicta carcere fare u eleggere, lo
quale in iscritti ad quelli Ansiani daranno li homini deputati all' opre
della misericordia. Lo quale camarlingo, se per infermità u per altro
impedimento fusse impedito, possa un altro in suo luogo, lo impedimento
durante, subrogare, con consciensia di culoro che deputati
sono all' opre della misericordia; come dicto è.

[p. 603]
Anco piaccia ad voi d' aggiungere in dei dicti ordinamenti, che
l' officio dei capitani della dicta carcere (che sono uzati d' essere
electi dai carcerati della dicta carcere; cioè uno per catuno sporto)
duri per tanto tempo quanto dura l' officio del dicto camarlingo. Li
quali capitani anco si possano eleggere incontanente, se ai dicti carcerati
parrà. Et che non di meno, se paresse al dicto camarlingo,
possano dal dicto camarlingo essere rimossi dal loro officio; et allora
li carcerati predicti possano eleggere altri migliori. Et che li homini
deputati all' opre della misericordia possano provedere et dispensare
in tutte le male opre della dicta carcere che vi si fanno contra Dio
et buoni costumi, che non vi si facciano u vero commettano male
opre; nè che fuor di pregione mandare si possano femine di nocte:
però che spesse volte le femine si mandano di nocte fuor della pregione
per pecunia, ad ciò che pecchino colli homini, et li homini
con loro; et spesse volte li soprastanti fanno queste cose, et ánnone
quinde soldi VI per nocte, di catuna; et più femine sotto questa
speransa sono mandate ad pregione, che non sarebbeno mandate.
Et altre cose laide vi si commetteno, in tenervi giuoco. Salvo sempre
l' officio et la bailia del dicto Capitano del populo, et del suo
giudice.
Et che nullo soprastante della dicta carcere possa con seco in
compagno avere u tenere alcuno che per alcuno tempo sia stato
soprastante della dicta carcere, u seco in della dicta carcere alcuna
familiarità avere; ad pena tollere ad arbitrio di messer lo Capitano
del populo.
Et ove dice in del capitulo« Della vacassione delle guardie»,
dica:« Et queste cose etiandio s' intendano delle guardie che vanno
coi pregioni con le sporte per la cità, per accattare lo pane per li
pregioni; li quali possano essere guardie: et non obsti nè sia loro
contra l' ordinamento».
Et ove dice, che debbiano essere guardie nove, dica« guardie
octo»; perciò che bene vastano.
Anco, che vi piaccia, per vietare la calunnia, che li castaldi
siano tenuti di batteggiare li pregioni, dipo' la condennagione di

[p. 604]
loro facta, ad petissione dei dicti pregioni; et non possano tollere
per alcuno oltra soldi tre et denari sei, contate tutte le spese dei
messi, della scafa et le fune: imperò che sono tenuti in carcere,
et non sono lassati batteggiare se prima non si ricomprano. Et però
che non vogliono stare in pregione, pagano la pecunia oltra lo
debito; cioè alcuna volta soldi diece, et alcuna volta XX. Ad loro è
licito quandunqua vogliano, dipo' la condennagione, di farsi batteggiare,
et fare nol possono se prima non si ricomprano dai castaldi
et dai messi.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa in della
casa del Comuno di Pisa, ove si fanno li consigli di senato, et della
credensa, et delli altri ordini della cità di Pisa; fatto quinde lo
partito dal soprascritto messer Podestà ad sedere et levare, come è
uzansa: in prezensia di me Leopardo notaio da Quoza, scriba publico
della cancellaria del Comuno di Pisa; et di ser Bonanno
Batatta, notaio, cancellieri del Comuno di Pisa; et di Iacopo Vitali
da Calci, notaio, cancellieri del populo di Pisa; et di Simone di
Giugno notaio, scriba publico delli Ansiani del populo di Pisa;
testimoni ad queste cose, e come in del dicto titulo per tutte et
singule cose si contiene: dominice incarnationis anno MCCCVI, indictione
tertia, pridie kalendas iulii.
Correcto et ammendato è questo Breve, tutto, con l' additioni
et vacassioni come di sopra è scripto; et coi nuovi soprascripti capituli
aggiunti in questo Breve sotto questo segno, u vero lettera T.;
al tempo del nobile et savio homo messer Tommaso de Filismini da
Fabriano, Capitano del populo di Pisa, per li 'nfrascripti correctori
et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo, electi
dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Tieri dell' Angnello, Bonagiunta
Scarso, Riccio tavernaio, messer Giovanni Tegrimi giudice
da Vico, Guido da Cascina spetiale, Guido notaio da Camugliano,
messer Giovanni Bonconte, Lenso Rosselmini, Vanni Rosso vinaiuolo,
messer Guido da Vada giudice, Betto delle Vecchie et Bindo
cordovanieri; et scripti per me Francesco Bellebuoni, notaio con

[p. 605]
loro electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis anno MCCCVIII,
indictione quinta, quinto idus aprelis.
 
 

cap. 145 rubrica

Della electione delli Ansiani.
 
 

cap. 145

Imperciò che alla cosa sacra con le pure menti et con le sincere
consciensie delli homini si de' procedere; et in delle electioni
delli Ansiani, et dei loro notari, alle quali sì come ad cosa sacra,
per salute della cosa publica della cità di Pisa, è da procedere et
procedere si dee, molte cose, così per quelli che desiderano d' essere
electi ad quello officio dell' ansianato, come per coloro che fuggeno
et non vogliono quello officio, illicite et non honeste si commettano;
et ad ciò che le predicte cose cessino, et in quelle electioni quello
che sia salutevile et utile per quella cosa publica s' observi: per la
presente constitutione, ad quelle electioni così abbiamo veduto che
sia da procedere.
Statuimo u vero ordiniamo, che lo Capitano del populo di
Pisa, infra due dì dalla 'ntrata del suo reggimento, raiuni u vero
faccia raiunare tutti li Ansiani del populo di Pisa li quali ad quel
tempo saranno; et prenunsii loro, et constringali con le fòrse del
suo officio, innanti che dalla prezensia di quello Capitano si partano,
debbiano eleggere, per catuno u vero in catuno quartieri, tre
buoni et sofficienti homini populari, et giurati in populo, intra i
quali sia et eleggasi uno delle VII arte, in catuno quartieri. La
quale electione si faccia per tutti li Ansiani ad scruptino segreto.
Li quali così, et cotanti per numero, et di simigliante condissione,
saranno electi in catuno quartieri della cità di Pisa per li dicti
Ansiani, in presentia del soprascripto messer Capitano, siano richiesti
incontanente da parte del soprascripto messer Capitano; et
innanti lo dipartimento di quel Capitano et di quelli Ansiani, in
loro presentia si raiunino. Et raiunati tutti in alcuno segreto luogo,
là ove ai dicti Capitano et Ansiani parrà, nullo favellamento publicamente
u privatamente avuto con alcuno (et in questo s' abbia

[p. 606]
cautela et guardia per li famigliari del dicto messer Capitano); et
quinde li dicti Ansiani incontenente partendosi, et loro absenti,
ma in presentia del Capitano sopradecto, u di suo vicario (se lo
predicto messer Capitano fusse impedito per giusta cagione), li facciano
essere, et siano tenuti di fare et debbiano, sotto giuramento,
che da loro allora corporalmente si debbia prestare, et sotto grave
pena ad loro tollere ad arbitrio del dicto messer Capitano, la
electione delli Ansiani del populo di Pisa, et dei notari loro, per
XII mesi, che si debbiano cominciare in kalende marso allora
proximo che de' venire; per lo infrascripto modo et forma et numero.
Cioè, che eleggano ad scruptino segreto; sì che quelli sia et abbiasi
per electo, in del quale le due parte dei soprascripti XII si concorderanno,
per catuno u vero in catuno quartieri della cità di Pisa,
homini in numero di XXVII; intra i quali siano VIIII delle VII arte.
Sì veramente che, in alcuno quartieri della cità di Pisa, non si eleggano
oltra che due d' una arte delle dicte VII arte, contati in quelli
XXVII et in quel numero, li soprascripti XII electi dai soprascripti
Ansiani; li quali predicti XII siano et essere debbiano, et scripti
essere debbiano et siano avuti Ansiani et per Ansiani, coi soprascripti
che da loro s' eleggeranno. Et poi facta la dicta electione,
eleggano octo notari, cioè due per catuno u vero in catuno quartieri;
buoni, leali et sofficienti, li quali siano et essere debbiano
notari delli Ansiani soprascripti allora electi, per lo tempo dei
XII mesi soprascripti. Sì che li electori non possano eleggere loro,
u d' alcuno di loro, padre, figliuolo, frate carnale, nepote carnale, u
sio u aulo; nè li electori delli Ansiani allora prezenti,
u padre, fratello carnale, u figliuolo d' alcuno di quelli Ansiani
allora prezenti. La quale electione facta come di sopra si
dice, exprimano li dicti tre per quartieri, et dichiarino et nominino,
così di lor medesmi, come di quelli che si denno eleggere
da loro, VIIII per catuno quartieri, dei migliori et più sofficienti
di quelli tutti XXVII così electi; li quali siano et essere debbiano in
de l' ansianato priori dei dicti Ansiani. Et li soprascripti tutti XXVII
che si denno eleggere per catuno quartieri, come di sopra è decto,
siano buoni et leali et giurati in populo, et amadori del buono
stato del Comuno di Pisa et del populo, et di legiptimo matrimonio

[p. 607]
nati in della cità di Pisa u in del distrecto, elli u vero li
loro padri; et siano delle Compagne del populo di Pisa. Et
dei quali nullo sia minore d' anni XXX, nè uzurieri, che per publica
fama sia avuto publico uzurieri; nè alcuno che per alcuno tempo,
in della cità di Pisa u in del distrecto, abbia facto gallica, elli
u suo padre; nè che sia fedele d' alcuno signore di Sardigna, u
d' alcuno patrimonio, u d' alcuna persona laica della cità di Pisa
u del distrecto: della qual fedeltade sia publica carta. Et se alcuno
negherà ch' elli sia fedele, et sarà trovato essere fedele come di
sopra si dice, sia punito et condennato dal soprascripto Capitano
del populo in lire cinquanta di denari pisani, et in della privassione
de l' ansianato. Nè alcuno delle VII arte, per alcuna arte, lo quale
l' arte sua di quelle arte non exercisca et abbia exercita al tempo,
modo et forma compresi in del capitulo di questo Breve di sopra
scripto, lo qual comincia:« Et non patiròe u vero permettròe io
Capitano del populo di Pisa etc.»; nè che sia Ansiano al tempo
della dicta electione, u che sia stato per mesi quattro allora passati:
li quali soprascripti, tutti exceptati, non possano essere u
essere electi al dicto officio dell' ansianato. Nè castellani di Castello
di Castro, rectori di Villa di Chieza, u vero loro giudici u notari,
possano essere electi Ansiani u notari d' Ansiani di po' la loro electione,
infin' ad tanto ch' ei saranno modulati delli dicti officii ai quali
elli denno andare. Ma quelli che avesse ad rendere alcuna
ragione al Comuno di Pisa per cagione d' officio u vero d' amministratione
dei beni del Comuno di Pisa, u di capitania, u di castellanato
u di rectoriato, u di giudicato, u di notariato di quelli castellani
u rectori, etiandio innanti che abbia renduta la ragione, et del
predicto officio fusse modulato. Et quelli che fusse camarlingo del
Comuno di Pisa, u signore della Legatia, u cancellieri, u notaio
di cancellaria del Comuno di Pisa, u cancellieri d' Ansiani, u soprastante
della cabella maggiore; u chi fusse capitano, podestà u
castellano d' alcuna terra del distrecto di Pisa; u vero consulo di
mare, consulo di mercanti, consulo dell' arte della lana, priore u
capitano delle septe arte, u vero fornitore delle castella del Comuno

[p. 608]
di Pisa, possano essere electi per li decti XII ad officio
d' ansianato. Et ad quello officio non possano essere admessi, se
quelli che ànno ad rendere ragione, in prima quella ragione non
aranno renduta, et saràn[o]ne modulati; et li altri, sì come lo camarlingo,
et simiglianti di sopra nominati, in prima non aranno finiti
li soprascripti loro officii, et renduta la ragione, et saranne modulati
quelli che n' avesseno ad rendere ragione. Et chi sarà stato
ribello del Comuno di Pisa, u discendente, al dicto officio dell' ansianato
electo u admesso essere non possa. Et chiunqua sarà ad fare
le predicte tasche, da inde ad tre anni in quel medesmo officio
eleggersi u essere non possa. Salvo che, se alcuno lo quale
infin' a oggi, per alcuno tempo, sarà stato Ansiano del populo di
Pisa, si trovi che sia fedele d' alcuna persona, u vero luogo, u
di patrimonio, excepto che dei predicti signori di Sardigna; che,
non obstante cutale feo u fedeltade, possa et vaglia essere electo et
admesso ad officio d' ansianato, et al dicto officio ricevere et exercere
essere constrecto: questo capitulo, u alcuno altro, non obstante.
Et li predicti XXVII si pognano in delle tasche, et cávinsene per lo
infrascripto modo, cioè: che si facciano tasche tre per catuno quartieri;
in una delle quali si pognano tante púlisse, quanti saranno
quelli che nominati saranno per priori; et sopra la dicta tasca si
scriva così; cioè:« Qui sono li priori di cotale quartieri», nominando
lo quartieri. Et in dell' altra si pognano tante púlisse quanti
saranno culoro li quali non saranno dell' arte soprascripte; et sopra
la dicta tasca si scriva:« Qui sono li populari li quali non sono d' arte
di cutale quartieri». Et in dell' altra si pognano simigliantemente
tante altre púlisse, quanti saranno quelli delle VII arte; et quine si
scriva anco:« Qui sono quelli delle VII arte di cotale quartieri».
Et così si servi di tutte le tasche di catuno quartieri della cità di
Pisa. Et in catuna delle dicte púlisse si scriva lo nome et lo sopranome
d' uno tanto dei dicti XXVII per quartieri. Et facciasi anco
un' altra tasca in della quale si pognano tante púlisse, quanti saranno
quelli che allora saranno electi per notari di quelli Ansiani; et in
catuna pulissa si scriva lo nome et lo sopranome d' uno notaio dei
decti notari. Et scrivasi anco sopra la tasca così, cioè:« Qui sono
li notari». L' officio dei quali Ansiani et notari, che saranno cavati

[p. 609]
per Ansiani et notari delle dicte tasche, et saranno admessi ad officio
d' ansianato et del notariato segondo la forma soprascripta et infrascripta,
duri per due mesi tanto; et vachino da quello officio d' ansianato
et notariato, dal dì del deposito officio ad XVIII mesi. Et
che catuna delle dicte tasche si suggellino con due suggelli; cioè
col suggello del Capitano soprascripto del populo, et delli Ansiani
del populo di Pisa. Et le tasche predicte così suggellate si pognano
in un' altra tascha, la quale si debbia suggellare con simiglianti suggelli;
et quella tascha così suggellata si pogna in una cascia, la
quale si chiuda con due chiave; cioè con la chiave del cancellieri
del Comuno di Pisa, et con l' altra chiave del cancellieri delli
Ansiani del populo di Pisa: et quella cascia così chiusa, sia et
stia in uno soppediano con serrame, in del palagio del populo di
Pisa, ad guardia del cancellieri delli Ansiani soprascripti. Et che per
dì X innanti la 'scita delli Ansiani che allora saranno, lo dicto
messer Capitano faccia raiunare lo consiglio del populo (cioè lo consiglio
minore delli Ansiani et lo maggiore, cioè di XV per quartieri;
et dei XII del populo, dei consuli del mare, dei consuli dei
mercanti, dei consuli dell' arte della lana, dei capitani et priori
delle VII arte, dei capitani, consiglieri et gonfalonieri delle Compagne
del populo di Pisa, et dei quattrocento del populo al consiglio
del populo deputati) in de l' ecclesia di San Sixto; et etiandio
li Ansiani che ad quel tempo saranno: et in presentia dei dicti
Capitano, Ansiani et del dicto consiglio, et in della dicta ecclesia,
la dicta cascia s' apra, et quinde si chavi la dicta tascha; et quella
tascha quine aperta, se ne cavino l' altre tasche, excepta la tasca
dei notari; delle quali catuna in della dicta presentia s' apra. Et di
catuna tasca di catuno quartieri si chavi per lo Capitano del populo,
u per lo suo vicario, una púlissa tanto; et quelli lo cui nome sarà
scripto in della púlissa, sia Ansiano per mesi due, che si debbiano
cominciare in quelle kalende che allora proximamente verranno. Et
così si servi di tutti li quartieri, infino ad compiuto lo termino del
soprascripto anno. Questo aggiunto, che se intraverrà ke in del
cavamento delle púlisse si cavino alcuni che intra loro s' attegnano

[p. 610]
infino in terso grado volgarmente inteso, cioè padre, figliuolo,
frate carnale, u vero uterino, cioè nato di quella madre, nepote
carnale, sio, aulo, frate primocuzino, cognato carnale (et inténdanosi
cognati carnali etiandio quelli che àno duo suor carnali per
moglie); lo primo dei dicti parenti extracto rimanente,
l' altro si ripogna in della tascha unde sarà cavato; et incontenente
l' altro sia tracto in suo luogo di quella tasca, lo quale non sia
impedito per la predicta parentessa, et sia Ansiano. Et se alcuno fusse
cavato delle dicte tasche, che allora in quel tempo fusse absente
dalla cità di Pisa et dal distrecto, u che (Dio ne cessi) fusse morto;
sia cavato l' altro della dicta tasca in suo luogo, et sia Ansiano: et
la púlissa de l' absente si ripogna in quella medesma tasca, et quella
del morto si stracci. Et se intraverrà che si cavino delle dicte tasche
delle VII arte due, u vero più, d' una medesma arte; lo primo
cavato rimagna, et le púlisse delli altri si rimettano in delle tasche
unde cavate funno; et in luogo di culoro si cavino l' altre, in delle
quali non siano homini d' una medesma arte. Et ancora, se púlissa
alcuna si cavasse d' alcuna delle dicte tasche, in della quale fusse
scritto alcuno lo qual fusse vietato ad tempo essere Ansiano, per
forma così del capitulo di questo Breve, come di qualunqu' altro
capitulo di breve, u ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo,
possa essere Ansiano in quello anno; quella cutale púlissa incontenente
si rimetta in della tasca unde fue cavata; et cavisi l' altra
della dicta tasca in suo luogo, et sia scritto in quella l' Ansiano,
se non fusse impedito per le cagioni soprascripte, u per alcuna di
quelle. Ma se fusse impedito per le cagioni soprascripte, u per alcuna
di quelle che di sopra vietano che alcuno non possa essere electo
in Ansiano in perpetuo u vero ad tempo, sì che Ansiano non possa
essere in alcuno anno; quella púlissa si squarci incontenente in
tutto, et cavisi l' altra púlissa della dicta tasca; et quelli che sarà
scritto in quella, sia Ansiano allora. Salve quelle cose che dicte sono
di sopra della consanguinitade: in del quale cazo si servì come di
sopra è dicto. Et quelle púlisse essendo così cavate, le dicte tasche
si risuggellino per lo soprascripto modo. Et di quelle tasche et púlisse

[p. 611]
che si dovrano cavare, et la dicta cascia, si servi come di sopra
dice. Et così si servi della electione delli Ansiani che si dovrano
cavare, come di sopra è dicto, infino alla fine del termino del dicto
anno: lo quale anno finito, tutte le púlisse che in delle dicte tasche
saranno rimase non cavate, incontenente siano squarciate et gittate
via, et di nullo valore siano. Ma del cavamento delle púlisse dei
notari, si servi cutale modo; cioè, che in prezensia di messer lo
Capitano del populo di Pisa, et delli Ansiani del populo di Pisa li
quali per lo tempo saranno, u d' octo di loro, et dei cancellieri
predicti tanto, et ove a loro parrà, la dicta cascia s' apra, et quinde
si cavi la tascha dei notari; et quine s' apra, et cávisene fuora una
púlissa per lo dicto Capitano, u vero per lo suo vicario; et quelli
lo cui nome vi sarà scripto, sia notaio delli Ansiani per due mesi
proximi che verranno, che si debbiano incominciare finito l' officio
del notaio delli Ansiani allora prezente. Et se quel notaio cavato
sarà parente d' alcuno dei soprascripti Ansiani infino in del soprascripto
terso grado inclusivamente, u sarà absente, u morto,
u non potrà avere officio della dicta notaria, per che allora
fusse in alcuno officio ordinario u extraordinario; sérvisi in del
rimettimento della púlissa in tasca, et in del cavamento dell' altra
púlissa, come di sopra si dice de l' Ansiano parente, morto et
absente, et che non puote allora avere officio d' ansianato. Et poi
le dicte tasche si risuggellino, et ripògnanosi in della cascia, et
la cascia si chiuda, et rimagna come di sopra. Et che lo predicto
Capitano sia tenuto di non patire nè sostenere che alcuno dei
predicti Ansiani u notari così electo, si scuzi dal dicto officio u
difenda, per alcuna exceptione u defensione u excuzassione che
dicesse che avesse u dovesse avere, per alcuna cagione u vero cauza;
se non se quella exceptione u defensione u excuzassione li fusse conceduta
et data per forma di questo Breve tanto: ma lui lo predicto
officio d' ansianato et notariato giurare, ricevere et fare constringa,
con tutte le suoie et del populo di Pisa fòrse. Et se alcuno si volesse
difendere u excuzare contra la dicta forma, da quinde innanti
non possa avere alcuno officio, u vero beneficio, del Comuno di

[p. 612]
Pisa u del populo; ma sia cassato et privato d' ogni beneficio, officio,
iurisdictione, privileggi et immunitadi del Comuno di Pisa u del
populo; et non possa alcuno di quelli uzare u avere; et non patisca
nè permetta ch' elli li uzi u abbia. Lo qual modo di questa cotale
electione che si debbia fare delli dicti Ansiani, et dei loro notari,
et tutte et singule le soprascripte cose, lo dicto Capitano, sotto
saramento, et sotto la infrascripta pena, servi et faccia servare,
come di sopra, per tutto et singulo, è distinto. Che se le predicte
tutte et singule cose non serverà, u in delle predicte et singule cose
observare negligente sarà u tiepido, sia modulato et condennato dai
suoi modulatori, u vero sindico, in lire cinquecento di denari pisani.
Et questo capitulo sia preciso, e precisamente si servi. Et leggasi
in del soprascripto consiglio al tempo di catuna publicatione dei
soprascripti Ansiani. Et che lo dicto Capitano non publichi lo
dicto capitulo alli Ansiani, u vero ad alcun altro citadino della cità
di Pisa, se non al tempo della electione dei soprascripti Ansiani,
segondo la soprascritta forma. Questo aggiunto, che se si eleggesse
alcuno Ansiano che fusse padre, figliuolo, frate carnale, nepote carnale,
sio u vero aulo d' alcuno delli Ansiani che allora fusse in
officio, la electione non vaglia; ma la púlissa si ripogna in della
tasca, et l' altro s' elegga.
Correcto et ammendato è questo Breve tutto, con l' additioni
et vacassioni, come di sopra è scripto; et colli nuovi soprascripti
capituli aggiunti in questo Breve, sotto questo segno, u vero lettera
T.; al tempo del nobile et savio homo messer Tommaso de
Filismini da Fabbriano, Capitano del populo di Pisa; per l' infrascripti
correctori et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del
populo, electi dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Tieri dell'
Angnello, Bonagiunta Scarso, Riccio tavernaio, messer Giovanni
Tegrimi giudice da Vico, Guido da Cascina spesiale, Guido notaio
da Camuliano, messer Giovanni Bonconte, Lenso Rosselmini, Vanni
Rosso vinaiuolo, messer Guido da Vada giudice, Betto delle Vecchie,
et Bindo cordovanieri; et scripti per me Francesco Bellebuoni,
notaio con loro electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis
anno MCCCVIII, indictione quinta, quinto idus aprelis.

[p. 613]
 
 

cap. 146 rubrica

Capituli nuovi.
 
 

cap. 146

Conciò sia cosa che sopra tutte l' altre cose, per salute del
Comuno di Pisa et del populo, abbizogni d' avere galee fornite et
apparecchiate, ad ciò che con esse quello Comuno di Pisa, quante
volte abbizognerà, possa intendere ad mettere ad execussione, così
per defensione come per offensione, tutte quelle cose ch' ei vedrà
che siano da ad execussione mandare; et così le galee che imposte
sono in Tersanaia, o vero che ordinate sono di fare, necessariamente
siano da compiere, così dei corpi et di corredi, come di tutti li
altri fornimenti necessarii ad navigare: per lo presente Statuto
abbiamo veduto che sia da ordinare, che li Ansiani che per lo tempo
saranno, siano tenuti et debbiano in catuno ansianato dare u vero
consegnare, u vero dare et consegnare fare, a l' operaio di Tersanaia
che per lo tempo sarà per lo Comuno di Pisa, lire mille di
denari pisani, di qualunque beni del Comuno di Pisa; che si debbiano
convertire et spendere tanto in compiere quelle galee dei
corpi et dei corredi loro. Et che infra uno mese, dal dì di questo
Breve publicato compitare, eleggano due buoni et leali et sofficienti
homini della cità di Pisa, che siano de l' ordine del mare, et sappiano
del mare; li quali proveggiano come et in che modo le dicte
galee più tosto si compiano et meglio, et che sollicitino la dicta
opra; et la provisione dei quali in mettere ad execussione che le
dicte galee si compiano come si predice, lo dicto operaio servi,
et ad execussione mandi; avendo ogne sollicitudine et diligensia in
delle predicte cose. Li quali predicti Ansiani se le predicte cose non
servasseno, siano condempnati, puniti et modulati dai loro modulatori;
cioè catuno Ansiano, in lire venticinque di denari del suo
proprio.
Et non patròe u permettròe io Capitano del populo di Pisa,
che alcuno possa essere consulo, capitano, u vero priore, consiglieri,
u in alcuno facto del Comuno di Pisa, u d' arti delle VII
arti, per quella arte per la quale u vero in della quale electo sarà
ad alcuno dei soprascripti officii, u fatti, u d' alcuno di quelli, se

[p. 614]
quella arte non exerce continuamente, et abbia exercita per anni
diece innanti lo tempo della electione, et che da quella electione si
debbiano contare, elli, et lo padre suo, u alcuno di loro. Questo
aggiunto, che se lo padre suo u elli arà exercitata la dicta arte per
li dicti X anni per qualunque tempo, et arà lassato di fare la dicta
arte, et poi tornerà alla dicta arte fare, et facciala al tempo della
electione; et abbia exercita quella arte per due anni, che si debbiano
contare come di sopra innanti lo tempo della electione;
possa avere quello officio, et catuno di quelli, per l' arte sua; et
catuno facto de l' arte sua et del Comuno di Pisa possa fare et gerere
per quella arte. Ma se alcuno rinonsierà all' arte sua, et questo
appaia; che allora non sia admesso ad alcuno dei predicti officii,
etiandio se tornerà ad exercere la predicta arte, et exerciscala al
tempo della sua electione, se per diece anni continui, che si debbiano
contare dal dì della electione, quella arte non arà exercita,
et la cabella abbia pagata al Comuno di Pisa.
Et noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti di
tenere lo maestro Giovanni, in qua dirieto del maestro Nicola,
capomaestro de l' Opra Sante Marie della maggiore ecclesia, et di
Santo Giovanni Baptista; et le cose a lui promesse non menimare.
Et se alcuna cosa li sarà promessa per lo migliore delle dicte opre,
ferme tenere, et fare tenere. Et se alcuna discordia fusse intra quello
maestro et li operai, u vero operaio delle dicte opre; allora uno
buono et leale homo, uno u vero più, ad volontà u vero electione
delli Ansiani, porremo; lo quale in luogo di quello operaio che
discordasse col dicto maestro Giovanni, faccia compiere quella opra
sopra la quale discordasseno; et spetialmente del pervio lo qual di
nuovo si fae in della maggiore ecclesia: u per altro modo provedendo
come parrà alli Ansiani et ai savi homini, saddisfaccendo al
soprascripto maestro Giovanni, ad ciò che la dicta opra del pervio
si compia, et sempre rimagna in del dicto officio u vero opra del
capomaestrato in della cità di Pisa.
Et che in tutti et singuli capituli di questo Breve, ove dicesse
che io Capitano, chavalieri et famiglia mia, dobbiamo essere modulatori,

[p. 615]
intendasi et intendere si debbia del sindico lo quale è et per
lo tempo sarà per lo Comuno di Pisa, quando lo sindico fusse in
della cità di Pisa.
Et che li Ansiani del populo di Pisa dei mesi di gennaio et
di febbraio, et li altri successori, se facto questo non fusse, siano
tenuti et debbiano, ad pena tollere ad catuno di loro di soldi cento
di denari, di fare cercare tutte le condennagione per lo sindico di
Sardigna facte, così in Sardigna come in della cità di Pisa; et quelli
che si troverano che non abbiano pagate le condennagione, fare constringere
per lo Capitano; et lui Capitano sollicitare che constringa
li condennati predicti di pagare al Comuno di Pisa le condennagione
loro intere restante ad pagare, col quarto più: cioè li Pisani in
della cità di Pisa, et li Sardi ai camarlinghi del Comuno di Pisa
in Castello di Castro. Et se lo predicto Capitano fusse in delle predicte
cose negligente, u vero pigro, sia punito et condennato dal
sindico soprascripto in lire dugento di denari pisani, del suo feo;
et li predicti Ansiani in della predicta lor pena siano condennati dai
loro modulatori.
 
 
 
 

cap. 147 rubrica

Nuovi capituli facti in anno Domini MCCCXII.
 
 

cap. 147

Ordiniamo che li Ansiani del populo di Pisa siano tenuti per
vinculo di giuramento, infra uno mese di po' la publicassione di
questo Breve, ad pena di lire diece per catuno di loro, d' avere
savi homini in numero del quale a loro parrà, et addimandare da
loro consiglio di far fare casa appo la porta di Ripadarno, u di
quine averla, in della quale dimorino li officiali et li exactori della
cabella per lo Comuno di Pisa; sì che al postutto quella casa si faccia,
et abbiasi come dicto è.
Anco ordiniamo che li Ansiani del populo di Pisa, aperto u
vero publicato lo presente Breve, infra uno mese siano tenuti, per

[p. 616]
legame di giuramento, eleggere uno cancellieri loro; lo cui officio
duri per l' anno tanto, et vachi da quello officio per anni tre che
allora proximamente verranno; et sia maggiore d' anni trentacinque;
et sia lo suo salario di lire diece di denari pisani per mese; et sia
pagato in catuno ansianato per rata. Et se allora ad quel tempo in
del quale si de' fare l' electione, come dicto è, già lo dicto cancellieri
fusse electo, abbia quello salario lo quale si porrà in della dicta
sua electione; ma la sua electione non possa durare oltra l' anno,
et vachi come di sopra. Et questo capitulo sia preciso, et precisamente
si servi; sì etiandio che non si possa ponere ad consiglio che
si tolla; et se si ponesse, sia pena per catuno Ansiano lire XXV di
denari pisani.
Ordiniamo ancora, per salute dei naviganti, che li Ansiani
del populo di Pisa siano tenuti per legame di saramento, ma alle
spese del Comuno di Pisa, catuno anno da le kalende aprile infino
alle kalende octobre che allora proximamente verranno, fare stare
due galee armate, ben fornite, in mare, et permanere come parrà
che si convegna, per guardia et sigurtà dei naviganti.
Correcto et ammendato è lo soprascripto Breve del populo
tutto, con l' additioni et vacationi che in esso si contienno, et coi
soprascripti nuovi capituli compresi sotto questo segno FR.; al
tempo del magnifico et potente homo messer Federigo conte da
Monte Feltro, Podestà di Pisa, Capitano del populo et Capitano
generale del Comuno di Pisa, per l' infrascripti correctori u vero
brevaiuoli dei brevi del Comuno di Pisa et del populo, et dell' altre
mercantie et arti, dalli Ansiani del populo di Pisa, in prezensia del
dicto messer conte electi; cioè: messer Gherardo Fagiuolo doctore
di legge, Guccio Gatto, Nino Riccio tavernaio, messer Betto da
Vico giudice, Buto Bugarro, Guido da Camulliano notaio, Betto
Algliata, Colo di Tommaso, Betto Bonaiuti, ser Banduccio Bonconte,
Ciolo Martello et Arrigho da Bottano vinaiuolo; me Aldobrandino
Guascappa notaio alle predicte cose con loro electo, essente
per notaio. Facta è la dicta coressione MCCCXII, indictione nona,
septimo kalendas augusti.

[p. 617]
 
 

cap. 148 rubrica

Nuovi capituli facti correnti anni Domini MCCCXIIII,
indictione undecima.
 
 

cap. 148

Ordiniamo che i notari dei camarlinghi di Castello di Castro,
di Villa di Chieza, et di Terra Nuova del giudicato di Galluri, et
delle Saline di Kallari, siano tenuti et debbiano ai successori loro
copia lassare di tutte le 'ntrate et escite, et da cui l' ànno avute,
et ad cui l' ànno date, et da qual tempo; et dell' altre scripture
tutte facte al tempo del loro officio: sì ke possa per li modulatori
di Sardigna, et per li altri ai quali abbizognerà, la copia apparire;
ad pena di lire XXV di denari, ad catuno che contrafacesse, tollere.
Anco ordiniamo, che da hora innanti, li tagliatori della
biada, del sale, et dei mizuratori et dei servidori ai dicti mistieri,
si facciano in Castello di Castro per lo vicario, castellani di Castello
di Castro, camarlinghi generali, salinari, consuli del porto di Castello
di Castro. L' officio dei quali duri sei mesi, et non più; et
innanti la fine dei sei mesi, per lor medesmi siano electi li altri;
et abbiano lo salario et l' officio che li altri sono uzati d' avere. Et
vachi catuno di loro dai predicti officii anni due.
Et che per le cose del Comuno di Pisa che si dovranno vendere,
di qualunque condissione siano, in delle parte di Sardigna, si
facciano l' incanti publicamente più et più dì, in dei luoghi uzati là
ove le dicte vendigioni si fanno: pena ad catuno che contra facesse,
di lire diece, per catuna volta che contra farà. Et siano tenuti
etiandio li camarlinghi in Sardigna per lo Comuno di Pisa, di vendere
per incanti, come dicto è, tutti li fornimenti et massarisie
delle castella del Comuno di Pisa in Sardigna, et l' altre cose che
sono appo i camarlinghi delle dicte castella per lo Comuno di Pisa,
u vero appo essi camarlinghi, scriptura publica quinde interveniente;
cioè quelle cose che sono inutili: et in luogo delle inutili, se bizogno
sarà, l' utili et necessarie subrogare.

[p. 618]
Et che li officiali del Comuno di Pisa, là unqua sono et
saranno in Castello di Castro, et in Villa di Chieza, non possano
u debbiano con alcuno borghese di terre di Castello di Castro u di
Villa di Chieza mangiare u bere, u da loro dono, excepti fructi
ricenti, ricevere in quelle terre. Et li predicti capituli tutti siano
tenuti li Ansiani del populo di Pisa, infra uno mese dal dì della
publicassione di questo Breve, fare ponere et scrivere in del libbro
delli ordinamenti delli officiali di Sardigna del Comuno di Pisa, lo
quale è in della cancelleria del Comuno di Pisa.
Et siano tenuti li Ansiani, per legame di giuramento, et
ad pena di lire diece per catuno di loro tollere, d' eleggere quattro
buoni et savi homini mercatanti, et uno notaio con loro, li quali
siano tenuti et debbiano vedere la ragione di culoro che àno ricolto u
[ cului] che ricolse l' entrate della vena del ferro de l' Elba per li citadini
che l' àno comprate dal Comuno di Pisa; et etiandio che ànno
ricolte l' entrate delle rendite di Sardigna per li citadini che àno
le dicte intrate. Et abbiasi in prima la ragione di Sardigna dai
camarlinghi del Comuno di Pisa, quanto in quello anno abbiano
dato ad colui lo quale sarà stato in Castello di Castro per le dicte
mercantie. Et facta la calculassione delle predicte cose, li predicti
riferiscano alli Ansiani quanto ebbeno li dicti mercatanti di quello
ke lo Comuno di Pisa è tenuto, et se aranno distribuito intra i
citadini tutto ciò ch' elli aranno avuto. Et se non troveranno ch' ei
l' abbiano distribuito, siano costrecti ad distribuire et dare ai citadini;
et quanto sarà trovato avere avuto, scrivasi in alcuno quaderno
proprio, sì che si possa vedere quando le dicte rendite denno tornare
al Comuno. Et che quelli li quali saranno sopra ricogliere la
dicta pecunia per li citadini, mutinsi annualmente; et dal dicto
officio vachino per due anni.
Imperciò che dei balestrieri della cità di Pisa, et dei loro
servigi, grande et maxima tencione intra loro è avuta, et abbiasi;
et lo Comuno è però defraudato dei servigi necessarii intorno alla
defensione del Comuno et offensione di nimici; et salutevile et utile
paia, che sopra quelli balestrieri salutevilemente si proveggia: ordiniamo,

[p. 619]
che in della cità di Pisa s' eleggano et abbiano mille balestrieri,
li quali siano della cità di Pisa, et dei suoi borghi et sobborghi,
u vero che in della cità di Pisa paghino, et facciano servigi
reali et personali; li quali siano sofficienti per le persone, et experti
in dell' officio et servigio delle balestra, et siano amadori del Comuno
di Pisa et del populo; et duri la loro electione per uno anno. Dei
quali catuno abbia, per catuno die, dal dì ch' elli sarà approvato,
sì come di sotto si dirà, et posto in delle tasche, andando et non
andando in servigio del Comuno di Pisa, per catuno die denari octo
di pisani minuti. Et facciasi a loro lo pagamento della dicta quantità
ogne mese. Et lo dì ch' elli andrà in servigio del Comuno di
Pisa per provisione delli Ansiani del populo di Pisa che saranno ad
quel tempo, abbia catuno di loro soldi quattro di denari per tutto
lo tempo che strà in del servigio sopradecto, oltra li dicti octo
denari, per catuno die, per quello tanto tempo per quanto provedranno
li Ansiani. Et li loro nomi et sopranomi si scrivano in delle
púlisse; cioè lo nome di catuno in una púlissa. Et quelli che si
troveranno del quartieri di Kinsica, si pognano in una tascha; et li
altri dell' altro quartieri si pognano in dell' altra tascha: et così si
faccia delli altri quartieri. Et che quante volte intraverrà di chavalcare
tutta la cità, li dicti balestrieri nulla abbiano se non li dicti
octo denari. Questo medesmo s' observi quando tutti li homini d' uno
quartieri chavalcranno; che li balestrieri di quel quartieri nulla
abbiano fuor che quelli octo denari. Che se allora abbizognerà
d' avere più balestrieri per numero, trágganosi in quello numero
dell' altre tasche. Et che quelli che se ne traggeranno, et andranno
in servigio del Comuno di Pisa, abbiano etiandio, oltra li dicti octo
denari, soldi quattro per die: li quali soldi quattro abbiano per
quello tempo del quale provedranno li Ansiani. Et questo medesmo
si servi cavalcando li due quartieri, u etiandio li tre. Et quante
volte abbizognerà di chavare dei decti balestrieri delle dicte tasche,
chávinosene per rata di culoro che sono in catuna tascha. Et sì
come se ne traggeno, così si ripognano le loro púlisse in dell' altre
tasche che si faranno per catuno quartieri, ad ciò che così li altri
che non saranno cavati, si cavino in fino ad voite tutte le tasche.
Le quai voite, ricomíncinosi da capo da l' altre tasche in delle quali

[p. 620]
li lor nomi sono risposti, in delle tasche come di sopra si dice. Et
siano approvati li dicti mille balestrieri per quattro homini, che si
debbiano eleggere dalli Ansiani del populo di Pisa che ad quel tempo
saranno. Et che si pogna in della cità di Pisa una data di denari,
sei per livra in della cità di Pisa, borghi et sobborghi; et divegna
alle mani d' alcuno che si debbia eleggere in camarlingo per li
Ansiani che ad quel tempo saranno. Alle mani del quale etiandio
vegnano tutte le condennagione che si facesseno dei decti balestrieri
per quella cagione che non aranno servito, andando et stando et
tornando, ad qualunque parte di comandamento et provisione delli
Ansiani, per lo loro officio et servigio delle balestra. Lo qual camarlingo
sia tenuto et debbia, ad provisione delli Ansiani, dare et
pagare ai decti balestrieri; cioè li decti denari octo per die, ogni
mese, per catuno di loro; et ancho li dicti quattro soldi per catuno
die, come di sopra si dice. Et che la dicta pecunia non si converta
ad alcuno altro uzo che al predicto. Et che le dicte tasche stiano
appo lo notaio del dicto camarlingo, suggellate del suggello del dicto
camarlingo; le quali non si possano aprire sensa la prezensia del
dicto camarlingo et del dicto notaio; le quali aperte, et quinde
cavati li balestrieri, come di sopra si dice, quelle tasche si suggellino,
et suggellate rimagnano infin ad tanto ch' elle saranno in tutto
voite, come di sopra si dice. Et che li dicti camarlingo et notaio
s' eleggano per li Ansiani, et duri lo loro officio per tre mesi; et
abbiano per loro salario, della dicta pecunia, sì come et quanto li
Ansiani provedranno. Et che lo dicto notaio, delle scripture le quali
però farà, nulla avere u prendere possa, se non che stiano ad provisione
delli Ansiani. Et che li dicti mille balestrieri s' accattino et
elégganosi voluntarii: li quali, loro absenti essenti dalla cità di Pisa
et dal suo distrecto, nulla abbiano et avere s' intendano. Et che per
alcuni altri homini, li quali si debbiano eleggere dalli Ansiani del
populo di Pisa, s' eleggano in tutta la cità di Pisa, borghi et sobborghi,
li più sofficienti et habili et experti in del dicto servigio et
officio delle balestra, et che siano amadori del Comuno di Pisa et
del populo, altri mille balestrieri, li quali siano tenuti di servire,
andando et tornando et stando, quando tutti li homini della cità
chavalcasseno, u andasseno in servigio del Comuno di Pisa. Et

[p. 621]
questo medesmo si servi, et vadano et servano per catuno del
loro quartieri, quando lo loro quartieri chavalcasse. Et questo facciano
sensa alcuno salario et mercede. Et per li predicti mille primi
et ultimi electi, et in execussione deducti tutti li predicti, ogni
altra electione di balestrieri della cità di Pisa, di borghi et di sobborghi,
sia cassa, et per cassa s' abbia et intenda. Et che lo Capitano
et li Ansiani del populo di Pisa che per li tempi saranno,
siano tenuti le predicte cose fare, et far fare, et ad execussione
fare menare, infra diece dì dipo' la publicatione di questo Breve,
sotto pena di lire dugento che si debbia dare et pagare dal dicto
Capitano al Comuno di Pisa, et di lire cinquanta per catuno Ansiano
tollere.
Et ad ciò che equalità in della cità nostra si servi, ordiniamo
che per li capitani del colleggio, u vero per savi homini che
da loro si debbiano eleggere, si facciano due tasche, in delle quali
si pognano tutti li nomi dei notari della cità di Pisa, excepti li
notari che saranno rebelli, et loro figliuoli, et di catuno di loro,
et notari confinati, u vero in del libbro dei confinati scripti; in
questo modo, cioè: che in una delle dicte tasche, che si chiama la
prima, si pogna la meità di tutti li notari della cità di Pisa maggiormente
ydonei et più sofficienti del dicto colleggio, et li quali
in matricula ordinaria u extraordinaria per uno anno u per alcuna
sua parte essere possano; et in dell' altra tascha, la quale si chiami
la segonda, si pogna l' altra metà dei notari del dicto colleggio, li
quali in matricula ordinaria u extraordinaria essere possano. Le quali
tasche si tegnano in alcuna cascia, la quale abbia due chiavi; delle
quali l' una tegna ser Iacopo da Calci, cancellieri del Comuno di
Pisa, lui in del dicto officio essente; et l' altra lo cancellieri delli
Ansiani del populo di Pisa. Sì che, quante volte occorrerà che la
electione d' alcuni notari si debbia fare in della cità di Pisa (excepti
li cancellieri del Comuno di Pisa, et li notari di cancellaria, et lo
cancellieri et lo notaio delli Ansiani del populo di Pisa, et li notari
di Villa di Chieza et di Castello di Castro, et li notari delli officii
di Galluri, et li notari delle corte civili della cità di Pisa, et delle
capitanie del distrecto del Comuno di Pisa; in dei quali si servi la

[p. 622]
forma in delle loro electioni trádita, segondo la forma dei Brevi et
delli ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo: salvo che li
notari di Piombino et di Castiglione della Pescaia si facciano per lo
modo delle predicte tasche tanto), aprasi la dicta cascia in prezensia
del Capitano del populo di Pisa, u vero del suo giudice, se sarà
in della cità di Pisa; altramente, in prezensia della Podestà, u vero
de l' assidente. Et se saranno da eleggere due notari, che lo nome
dell' uno si tragga della tasca prima et l' altro della segonda; et in
più, si servi quel medesmo. Et se l' uno, si tragga dell' una di quelle
tasche della quale ad quelli cancellieri parrà, segondo lo richierimento
et la qualità de l' officio. Li quali così cavati, alle dicte cose
ricevere et exercere siano constrecti, se segondo li Brevi li possono
avere. Sì veramente che in quelle tasche non si pognano se non
quelli notari li quali in quelle essere vorranno. Et voitate le dicte
tasche, facciansi ancho et così da inde innanti s' observi.
Et siano tenuti et debbiano li Ansiani, infra quindici dì dipo' la
publicassione di questo Breve, di vedere u far vedere li libbri delle
date et delle prestanse; et la imposta delli chavalli, et dell' altre
impozissioni imposte u vero imposti in della cità di Pisa da quattro
anni in qua; et vedere chi si scuzerà dal pagamento delle predicte
cose: et cui elli troveranno che si sia iscuzato contra debito di
ragione, constringallo ad pagare, u elli lo caccino u facciano cacciare
della cità et del distrecto di Pisa. Et queste cose lo Capitano
del populo sia tenuto d' observare per ogna cosa, et ad execussione
mandare.
Correcto et amendato è questo Breve del populo di Pisa tutto,
con l' additioni et vacassioni in esso contenute, et coi soprascripti
nuovi capituli compresi sotto questo segno H., per li 'nfrascripti correctori
et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo,
et dell' altre mercantie et arti della cità di Pisa, electi dalli Ansiani
del populo di Pisa; cioè: Ghele Scaccieri, Bonagiunta Scarso, Banduccio
notaio da Macaggio, messer Giovanni Benigni da Vico,
Iacopo Aiutami Christo, et Iacopo vinaiuolo da Monte Mangno,
Giovanni Facca, Ceo di Rustichello et Coscio di Pino tavernaio,

[p. 623]
messer Guido da Vada, Bonagiunta di Ferrante et Bacciameo di
Conetto toppaiuolo; me Ricciardo di Bencivenni da Rinonichi,
notaio alle predicte cose con loro electo, existente per notaio: correnti
anni Domini MCCCXIIII, indictione XI, quinto kalendas septembris.
MCCCXXII, indictione quinta, quinto idus octubris.
Providdeno li Ansiani del populo di Pisa di queste cose, bailia
et podestà abbienti dal consiglio del populo di Pisa, oggi celebrato
in de l' ecclesia di san Sixto, et seguendo la forma et l' auctorità
di quel consiglio, partito intra lor facto ad voci, nullo di loro
discordante:
Che in della cità, et in dei suoi borghi et sobborghi, si trovino,
tegnano et elégganosi homini quattro milia, dei populari della
cità di Pisa, et delli più habili et più sofficienti di populo, al servigio
delle balestra; dei quali catuno debbia essere d' anni diciotto,
et da inde in su infino in cinquanta; li quali siano balestrieri, et
al servigio delle balestra deputati; ai quali s' impognano le balestra
per lo Comuno di Pisa. Li quali balestrieri essendo così trovati et
electi, et le balestra a loro imposte, come decto è, addicíninsi
et addicinare si debbiano; et di catuna dicina s' elegga et facciasi
uno capitano di quelli della dicina. Et che alle predicte tutte cose
fare, s' eleggano per quelli signori Ansiani quattro buoni et valenti
homini, et uno notaio con loro, in catuno et di catuno quartieri
della cità di Pisa; li quali tutti siano et essere debbiano balestrieri,
et del numero dei balestrieri. Et che quelli tutti quattro milia
homini, li quali così electi et trovati saranno balestrieri, come
dicto è, siano tenuti et debbiano avere uno balestro buono et sofficiente,
con corda et con maestra, et con croccho et turcasso;
et quello balestro fare segnare; et di quello, coi decti suoi fornimenti
tutti, monstra fare dinanti ad messer lo Capitano del populo di
Pisa, et allo suo officiale che ad queste cose sarà deputato, ad
comandamento di quel messer Capitano, di qui ad kalende septembre
proximo che de' venire. Et che li dicti balestrieri, tutti et
catuno di loro, siano tenuti et debbiano, dipo' l' assegnagione et

[p. 624]
monstra predicta, tutti li dì delle domeniche, ad richiesta et comandamento
dei capitani loro delle dicine, d' andare ad balestrare
alle poste intorno alle mura della cità di Pisa, u ad altri solitarii
luoghi: ad pena da denari quattro infino in soldi due di denari
pisani, ad catuno che non andasse, per catuna volta; che si debbia
tollere dal capitano della sua dicina ad vuopo di tutta la dicina,
s' elli non avesse legiptima scuza; la qual si debbia approvare per
lo suo capitano. Et che li sopra dicti notari che si eleggeranno coi
soprascripti quattro per quartieri, facte la trovagione, electione,
impozissione et addecinassione predicte, incontenente dare siano
tenuti et debbiano, catuno in del suo quartieri, ad catuno capitano
di dicina, scripti in una cedula tutti li balestrieri della dicina sua;
sensa alcuna mercede quinde avere u ricevere da alcuno capitano,
u da altro singulare. Et che quelli notari siano tenuti di fare et
debbiano, catuno in del suo quartieri, libbri due; in catuno dei
quali siano scripti li nomi et li sopranomi di tutti li balestrieri del
suo quartieri; et dipo' lo nome di catuno capitano di decina, si
scrivano come quel cutale è capitano della decina. Dei quali libbri,
l' uno si tegna et essere debbia in della corte di messer lo Capitano
del populo di Pisa, appo li notari citadini della dicta corte; et
l' altro appo lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani del populo di
Pisa, li quali per lo tempo saranno.
L' infrascripti capituli et ordinamenti, facti, proveduti et ordinati
sono per l' infrascripti savi homini dalli Ansiani del populo di
Pisa electi, per forma di consiglio del populo di Pisa, celebrato
uguanno pridie idus februarii, con le vacassioni et addictioni che
di sopra in questo Breve si contegnono, ove è questa sillaba RI.; di
volontà et consciensia del magnifico homo messer Ranieri conte di
Donnoratico, defensore del populo di Pisa, al tempo del nobile
homo messer Rigoccio da Fabbriano, Capitano del populo di Pisa;
me Guiglielmo da Santa Maria ad Trebbio existente notaio et scriba
publico di quelli savi: dominice incarnationis anno MCCCXXIII, indictione

[p. 625]
sexta, septimo kalendas martii. Li nomi dei quali savi di
sotto sono scripti.
Lo tenore dei quali ordinamenti et capituli è cotale.
 
 

cap. 149 rubrica

Dei signori conti da Donnoratico.
 
 

cap. 149

Manifestamente si cognosce, et etiandio con aperti occhi della
mente et del corpo chiaramente si vede, così per ragione del prezente
tempo, come del passato, et, Domino concedente, del futuro,
che della buona memoria in qua dirieto messer Gherardo da Donnoratico
conte, et le suoie herede et successori, funno, et sono,
et sempre, Domino concedente, saranno protectori et defensori del
nostro populo di Pisa, et per lui et per li suoi homini, li lor beni
et le lor persone sempre àno exposto. Per la qual cosa, ad ciò
che di quella retribussione che noi possiamo in alcuna cosa si retribuisca
loro, et ad ciò che non paia che noi non ci arricordiamo
del ricevuto beneficio; per questa salutevile et in perpetuo valevile
constitussione ordiniamo: Che messer lo conte Ranieri, et li suoi
figliuoli, et messer Fasio conte in qua dirieto della buona memoria
di messer Gherardo conte da Donnoratico, siano giudicati, siano et
essere s' intendano populari, et del populo di Pisa, et dei giurati
in populo, sì come quelli che sono u che funno veramente Ansiani
del populo di Pisa; et quello medesmo privileggio et auctorità
uzino, per virtù della prezente constitussione, che uzano quelli che
meglio et più ragionevilemente sono stati Ansiani del populo di Pisa,
et meglio ànno exercìto l' officio. Et tutte constitussioni, tutti statuti
et ordinamenti qualunqui che parlano delli Ansiani, u di lor privileggio
in alcuna cosa, intendansi et obsérvinosi per catuni officiali,
et per altri qualunqui, in delle persone et intorno alle persone dei
sopradicti. Et le predicte tutte et singule cose si servino et vagliano;
non obstante alcuno capitulo di Breve della Podestà u del Capitano,
u alcuno altro ordinamento per lo quale alcuna cosa in contrario
s' observasse. Salvo che, per lo prezente capitulo non possa essere
constrecto alcuno populare ad ricevere alcuna tutela u cura di loro,
u d' alcuno di loro, u di loro figliuoli, u d' alcuno di loro; ma
servisi per ogna cosa lo capitulo del Breve del Comuno di Pisa,

[p. 626]
per lo quale li populari ad tutela u cura di nobili non possono
essere constrecti. Et queste cose abbiano luogo in delle cose passate,
pendenti, presenti et che saranno.
 
 

cap. 150 rubrica

Dei sospecti alle Compagne et al populo.
 
 

cap. 150

Imperò che molte volte in del Breve del populo si fa mensione
dei sospecti alle Compagne et al populo di Pisa; perciò, ad ciò che
da quinci innanti dubbitassione non ne nasca; et ad ciò che in
populo, u ad privileggio di populo non siano admessi culoro che
animo et volontà non ànno populare; statuimo: Che, sensa alcuna
interpretassione fare, sospecto alle Compagne et al populo di Pisa
come nobile, sia avuto qualunqua è u sarà per alcuno tempo nobile
in della cità di Pisa, u altrove, là unque sia avuto per nobile. Del
quale, com' è dicto, vasti ad provare per tre testimoni deponenti
per publica fama. Et se alcuno in cutal modo sospecto, sarà trovato
aver giurato in populo, u essere in Compagne di populo, sia condennato
dal Capitano del populo in lire CC di denari pisani,
almeno; et non di meno, sia cacciato di populo, et delle Compagne
del populo. Et lo Capitano sia tenuto, ogni VI mesi, diligentemente
inquirere et cercare delle predicte cose, ad pena di lire
cento di denari del suo feo. Et le predicte cose non s' intendano nè
luogo abbiano in quelli che facti fusseno populari, u facéssenosi,
per auctorità di consiglio di populo.
 
 

cap. 151 rubrica

Di quelli che non puono essere ricevuti
ad consigli di populo.
 
 

cap. 151

Conciò sia cosa che iniquo paia, che quelli siano ai consigli della
cità, li quali alla cità per legame d' origine non sono obligati; et
ad ciò che per più salutevile consiglio al nostro populo sia consigliato;
per questa ordinassione fermiamo: Che nullo da quinci
innanti essere possa d' alcuno consiglio di populo, che non sia nato
in della cità di Pisa, u in del distrecto, elli u suo padre. Et se
contra questa ordinassione alcuno sarà trovato, sia condennato in
lire diece di denari dal Capitano del populo; et del dicto consiglio

[p. 627]
al postucto sia rimosso: non obstante alcuno capitulo di questo
Breve, u d' altro.
 
 

cap. 152 rubrica

Di non andare a l' exequie, et alle giure, et all' altre cose.
 
 

cap. 152

Ordiniamo, per coequalità dei nostri citadini, et ad ciò che
l' officio dell' ansianato per li facti delle singulari persone non s' impedisca,
che nullo che da quinci innanti sia ad officio d' ansianato,
per lo tempo, possa u debbia (sotto saramento et pena di lire diece
di denari, dal Capitano del populo tollere, per catuna volta che
contra facto sarà) andare u stare ad exequie, cioè ad corpo d' alcuno
defuncto; u ad spoze u ad giure; u ad conviti, u ad feste alcune.
Excepto che lo padre possa andare al figliuolo et al nepote, et e
converso; et lo fratello al fratello, et alla suore carnale, et alla
moglie; et lo sio al nepote, et e converso. Et allora possa andare
solo, sensa alcuno altro dei compagni, u marrabese alcuno. Et
excepte le rede di messer Gherardo conte da Donnoratico vecchio,
et li Ansiani, et lo cancellieri, et lo notaio delli Ansiani, et li
officiali forestieri del Comuno di Pisa et del populo, ai quali andare
possano sensa pena. Et le predicte cose s' observino, non obstante
lo capitulo posto sotto la rubbrica« Di non andare a l' exequie»;
et non obstante alcuno altro capitulo di Breve, lo quale ad questo
in alcuna cosa contrariasse.
 
 

cap. 153 rubrica

Della dimoransa delli Ansiani et dei consigli,
che si debbiano fare in del palagio del populo.
 
 

cap. 153

Per conservatione et guardia dell' officio de l' ansianato, et di
culoro che in nel dicto officio per lo tempo saranno; et ad ciò che
lo dicto officio sempre fermo et puro permagna; per proveduta et
in perpetuo valevile constitussione, ordiniamo: Che li Ansiani che
da ora innanti saranno a l' officio dell' ansianato, siano tenuti et
debbiano continuamente stare et dimorare in del palagio delli Ansiani;
sì che per nulla ragione u cagione di consiglio, u per qualunqu' altra,
quinde partire si possano, che almeno VI di loro non
ne rimagnano in palagio. Et che tutti li consigli del Comuno di

[p. 628]
Pisa et del populo si facciano da quinci innanti, et fare si debbiano,
in del palagio del populo tanto, et non altrove; et se altrove si
facesseno, non vagliano nè tegnano ipso iure. Excepto lo consiglio
maggiore, lo qual si possa fare in dell' ecclesia maggiore, sì come
è uzato: et allora vasti che vi siano da quattro Ansiani infino in VI,
ad volontà del priore delli Ansiani. Et se contra facto sarà, sia
tenuto lo Capitano del populo effectualmente punire et condennare
catuno contrafaccente, per catuna volta che contrafacto sarà, da
lire cinquanta di denari infino in cento, ad suo arbitrio. Et le predicte
cose abbiano luogo in quelle che saranno; non obstante alcuno
capitulo di Breve, u d' altro, di populo; u alcun altro capitulo, u
ordinamento, lo quale ad questo in alcuna cosa derogasse.
 
 

cap. 154 rubrica

Dei fanti che guardano li Ansiani.
 
 

cap. 154

Ordiniamo ancora, che fanti XXIIII, li quali dimorano ad guardia
delli Ansiani, siano et essere debbiano ghibellini, amadori del buono
stato del Comuno di Pisa et del populo, et delle parti di Mugello
u di Casentino tanto; et che mai non siano stati in della cità di
Pisa ad alcuno soldo, u che in della cità di Pisa per alcuno tempo
siano habitati. Et mutinsi et mutare si debbiano ogni anno. Dei
quali fanti, li XVIII almeno siano in palagio delli Ansiani sempre,
così di dì, come di nocte. Et li Ansiani prezenti che hora sono in
officio, sotto saramento siano tenuti di procurare con effecto, lo
più tosto che possono, averli delle dicte parte al dicto servigio.
Dei quai fanti, ogne nocte ne guardino due almeno in della sala
grande del palagio delli Ansiani, ove si fanno li consigli: li quali
siano tenuti di dire et notificare incontenente alli Ansiani tutte le
novità le quale in della cità sentisseno.
 
 

cap. 155 rubrica

Del modo dei consigli in dei Brevi che si denno rompere.
 
 

cap. 155

Imperò che molte volte intraviene, che li facti delle spetiali
persone sono tracti et coperti coi generali, et etiandio li generali
et li comuni comprendeno li spetiali; et per questo li consiglieri
spesse volte temeno quello che portano in cuore per acto exprimere;

[p. 629]
et ad ciò che libera sia ad catuno la facultà del consigliare
sì come ad lui pare per lo Comuno più salutevile; per questa optima
constitutione ordiniamo: Che quante volte cazo addiverrà di fare
consiglio per lo quale si rompa, u tollasi, u vitiisi, u sospendasi
alcuno capitulo di qualunque Breve, u ordinamento, u consiglio alcuno
del Comuno di Pisa u del populo, u che in alcuna cosa li si
manchi; che lo dicto consiglio si debbia fare non ad voci, u ad
levare et sedere, ma solamente ad denari bianchi et gialli, celatamente
et secretamente: dei quali le due parte debbiano essere in
concordia. Et se altramente sarà facto, non vaglia nè tegna ipso
iure. Et lo Capitano che altramente permetterà che consiglio si
faccia, sia condennato dai modulatori suoi in lire cinquecento di denari
pisani, per catuna volta che contra permettrà che si faccia. Et
li Ansiani che contra le predicte cose faranno, u che si faccia permettranno,
siano condennati per catuno in lire cento di denari. Et
lo loro cancellieri et notaio che lo consiglio altremente celebrato
scriverrà u leggerà, sia condennato in lire cento di denari. Et etiandio
catuno che contra le predicte cose u alcuna delle predicte farà,
sia privato d' ogni privileggio et beneficio di populo, in perpetuo.
Et le predicte cose si servino, non obstante lo capitulo del Breve
posto sotto la rubrica« Di non patire che alcuno capitulo di
Breve si rompa etc.»; et non obstante alcuno altro Breve et ordinamento
per lo quale alcuna cosa in contrario s' observasse.
 
 

cap. 156 rubrica

Di quelli che non sono da mettere al saramento
del populo et in Compagne.
 
 

cap. 156

Molti, non ad ciò che giovino, ma ad ciò che nocciano, al
nostro populo et alle Compagne s' accompagnano; la qual cosa, per
li tempi passati indirieto, per veduta d' occhi manifestamente si
cognosce essere vero. Et perciò ordiniamo, che nullo sia ricevuto
ad saramento di populo, lo quale, date, et altre factione reali et
personali, non aràe facte in della cità di Pisa per tre anni, segondo
la forma dello extimo ordinario, lo quale è in della cancellaria del
Comuno di Pisa. Et se contra la dicta forma sarà trovato avere
giurato, lo suo giuramento s' abbia per nulla; et nondimeno sia

[p. 630]
condennato in lire diece di denari. Et nullo sia admesso u vero
ricevuto in delle Compagne del populo di Pisa, lo quale le date et
l' altre factioni, come dicto è, non arà facte in della cità di Pisa per
cinque anni: et chi sarà trovato avere facto contra, sia condennato in
lire XXV di denari, et delle dicte Compagne sia cassato et rimosso.
 
 

cap. 157 rubrica

Di non traggere, et dell' arme vietate.
 
 

cap. 157

Ad rifrenare le malisie d' alcuni, et le stoltisie d' alquanti ammaestrare,
per nuova constitussione ordiniamo: Che nullo delle
Compagne del populo possa u debbia, ad tempo lo quale per
comandamento del Capitano del populo, u delli Ansiani, per suono
di campana, u per altro modo, le Compagne si raiunasseno, con
arme u sensa arme traggere ad casa d' alcuna singulare persona,
u ad altro luogo con arme, ove siano dipinte arme d' alcuna singulare
persona, excepte le sue proprie; sotto pena di lire XXV di
denari pisani, infino in cento, ad arbitrio di messer lo Capitano
del populo tollere, ragguardata la qualità del peccato et della persona.
Et che nullo, al tempo sopra dicto, possa u debbia andare
u traggere ad casa d' alcuno nobile, u vero d' altro non giurato in
populo, con alcune arme, u vero sensa arme, sotto pena di lire
cinquecento di denari, et oltra, ad arbitrio del Capitano, de l' avere
et della persona. Et che nullo possa u debbia, al tempo sopradecto,
andare u traggere ad casa d' alcuna singulare persona delle dicte
Compagne posta fuor delle confine della sua compagna, sotto pena
di livre XXV di denari, infino in cento, ad arbitrio di messer lo
Capitano del populo. Et catuno possa accuzare et denunsiare quelli
che facesse contra le predicte cose, u alcuna delle predicte; et
abbia la metà del bando, et sia tenuto in credensia. Et questo capitulo
si pogna in delli ordinamenti delle Compagne, se non v' è posto.
 
 

cap. 158 rubrica

Di non traggere contra lo buono stato del populo.
 
 

cap. 158

Statuimo, per bene et per riposo del populo di Pisa, et della
nostra cità, che nullo della cità di Pisa, u del contado, u d' altronde,
sia ardito u presumma, ad tempo d' alcuno romore, traggere

[p. 631]
con arme u senz' arme, ad alcuno luogo della cità di Pisa, u
del contado, contra lo buono et pacifico stato del populo di Pisa,
u contra volontà del Capitano et delli Ansiani del populo di Pisa, ad
pena di lire mille di denari al meno; et oltra sia punito in avere
et persona, ad arbitrio del Capitano. Et presumasi avere tracto
contra lo buono et pacifico stato del populo qualunque non giurato
in populo traggerà al tempo sopradicto ad alcuno luogo se non ad
casa sua propria, u vero conducta, la quale elli habita: et contra
la dicta presumptione nulla prova u exceptione sia admessa. Et
catuno possa accuzare et denunsiare qualunque contrafacesse; et
abbia la metà del bando, et siali tenuto credensa.
 
 

cap. 159 rubrica

Delli operai et pontonai, che non si debbiano
eleggere in Ansiani.
 
 

cap. 159

Ordiniamo etiandio, che nullo che sia u per lo tempo sarà
operaio della maggiore ecclesia, u vero della Tersanaia, u vero pontonaio
del ponte Vecchio u del Nuovo, essendo loro in dell' officio,
essere possa Ansiano, u ad officio d' ansianato admesso. Et se electo
sarà, la electione non tegna ipso iure.
 
 

cap. 160 rubrica

Dei Guelfi.
 
 

cap. 160

Statuimo, che in qualunque luogo, u vero in qualunque parte
del Breve del populo si fa mensione del non giurato in populo,
che in quel medesmo s' intenda di colui che ae giurato, et giurare
non ae dovuto. Et sempre queste paraule (et se no, là dovunqua
della predicta paraula si fa mentione) repetite et aggiunte s' intendano.
Et che in qualunque parte si fa mentione d' alcuno sospecto,
quello medesmo s' intenda et del guelfo; sì che, chi è guelfo, u è
avuto per guelfo, intendasi sospecto al populo di Pisa.
 
 

cap. 161 rubrica

Dei nobili, et delli altri sbanditi, che non debbiano
stare ad Lucca.
 
 

cap. 161

Per questa utile et deliberata constitussione, proveggiamo: Che
se alcuno nobile, undunqua sia, u non giurato in populo, per

[p. 632]
quella cagione sia u sarà in bando, per che offenda alcuno populare,
u vero giurato in populo di Pisa; che in quel cazo, non possa
u debbia stare u dimorare in della cità di Lucca, nè in della sua
forsa u distrecto; et se quine dimorasse, che lo Capitano del populo
sia tenuto et debbia, ad pena di lire mille di denari del suo feo,
constringere con le fòrse del suo officio, con effecto, lo padre del
dicto sbandito, u sbanditi, se sono più, li figliuoli et li fratelli
carnali, se li ae; che curino effectualmente, infra diece dì poi che
a loro u ad alcuno di loro sarà comandato, che lo dicto sbandito
u vero sbanditi escano et pártanosi della cità di Lucca et del
distrecto: et vadano et dimorino fuor della cità di Lucca, et della
sua forsa et distrecto. Et se le predicte cose effectualmente, infra
diece dì poi che ad loro sarà comandato, non faranno, sia tenuto
et debbia lo Capitano del populo contra li soprascripti, padre,
figliuoli et fratelli, procedere, quanto ad ogna cosa, come se li
predicti, padri, figliuoli et fratelli dei soprascripti sbanditi, fusseno
principalmente offensori di quello offeso, per l' offensione del quale
lo dicto offensore sarà sbandito, u vero, se più sono, sbanditi. Et
se alcuni in del predicto grado non aràe, siano constrecti in del
predicto modo tutti li altri suoi consorti di grado in grado. Et
questo capitulo, et le cose che in esso si contegnono, lo Capitano
sia tenuto di servare, ad pena di lire mille di denari del suo feo
dai suoi modulatori tollere. Et delle predicte cose, et di catuna
delle predicte, procedere ad instansia et petissione di qualunque
denunsiante, alla predicta pena; et etiandio, sensa alcuna denunsiassione,
per l' officio suo: et lo denunsiante sia tenuto in credensia.
Et che lo Capitano del populo di Pisa sia tenuto delle predicte
cose fare inquisitione ogne tre mesi: sopra la quale examinare debbia
ogne volta, al meno, quattro buoni homini populari, per catuno
quartieri della cità; li dicti et li nomi dei quali siano tenuti in
credensia. Et delle predicte, et di catuna delle predicte cose, lo
dicto Capitano sia tenuto sotto la pena che in del capitulo si
contiene.

[p. 633]
 
 

cap. 162 rubrica

Di non accuzare li populari, et testimonia
non rendere contra loro.
 
 

cap. 162

Con proveduta ordinassione constituiamo: Che nullo non giurato
in populo, u giurato che non abbia dovuto giurare, ardisca u presuma
alcuno giurato in populo accuzare u denunsiare d' alcuno u per
alcuno maleficio, u vero quazi, in corte del Capitano del populo,
u del conservatore del pacifico stato del Comuno et del populo di
Pisa; nè testimonio per alcuno, contra alcuno giurato in populo,
in delle predicte corte, u alcuna di quelle, rendere. Et se alcuno
contra le predicte cose farà, quello ch' elli arà facto non vaglia ipso
iure. Et non di meno, sia punito dal Capitano del populo da lire
cinquanta di denari, infino in cento, ad suo arbitrio: se non se lo
maleficio fusse commesso in persona de l' accusatore, u d' alcuno suo
parente infino ad terso grado, u di sua moglie; in del quale cazo
possa accuzare et denunsiare. Salvo che questa pena non s' intenda
in dei forestieri li quali in della cità di Pisa fusseno stati meno di
tre anni: li quali non siano tenuti alla dicta pena, ma siano tenuti
ad pena da soldi XX infino in lire cento di denari, ad arbitrio del
Capitano del populo, ragguardata la qualità del facto et delle persone.
Et che nullo nobile, u vero di patrimonio, undunqua sia,
possa u debbia in alcuna cauza criminale, in alcuna corte, contra
alcuno di populo rendere testimonia: et se la rendrà, la testimonia
non vaglia nè tegna ipso iure; et non di meno, sia condennato dal
Capitano del populo da lire diece di denari infino in cento, ad suo
arbitrio.
 
 

cap. 163 rubrica

D' inquirere contra lo Capitano del populo.
 
 

cap. 163

Et ad ciò che lo Capitano del populo che hora è, et per lo
tempo sarà, sia sollicito et intento in investigare et punire li non
giurati in populo che offendesseno li giurati in del populo di Pisa;
per questa constitusione, che in perpetuo debbia valere, ordiniamo:
Che li modulatori del Capitano li quali per lo tempo saranno, siano
tenuti et debbiano inquirere et investigare, et in della loro inquizissione

[p. 634]
capitulo spetiale ponere, se lo Capitano del populo di Pisa
dei maleficii commessi per alcuno nobile, u non giurato in populo,
contra alcuno giurato in populo, u alcuno di populo, arà facto
executione debita; et quella ch' è tenuto di fare per forma del
Breve del populo, et di qualunqu' altri ordinamenti; u no. Et sopra
ciò examinare almeno testimoni quindici per catuno quartieri. Et se
troveranno ch' elli non abbia facto u lassato alcuna cosa, per catuna
cosa lassata siano tenuti et debbiano lui condennare in della pena
imposta al Capitano in del capitulo del Breve posto sotto la rubrica
« Delli offendenti li Ansiani».
 
 

cap. 164 rubrica

Dei nobili sbanditi, che si debbiano pigliare
in contado et in Sardigna.
 
 

cap. 164

Ordiniamo etiandio, che li officiali dei comuni del contado, et
etiandio di Sardigna, siano tenuti et debbiano li nobili, u vero non
giurati in populo, isbanditi per maleficio commesso in alcuno giurato
in populo, u vero populare, u se alcuni maleficii vi commettesseno,
pigliare. Et se pigliare non li potranno, siano tenuti di scrivere
delle predicte cose al Capitano et alli Ansiani del populo di Pisa;
et lo Capitano sia tenuto poi procedere, ad pena, ad chiunqua contrafacesse,
ad arbitrio dei modulatori suoi tollere.
 
 

cap. 165 rubrica

Di non fare raiunamento.
 
 

cap. 165

Statuimo ancora, per riposo et per pacifico stato del Comuno di
Pisa et del populo, che nullo nobile della cità di Pisa u d' altronde,
ardisca u presumma di fare alcuno raiunamento di gente, sensa paraula
delli Ansiani del populo di Pisa, se non per legittima cagione.
Et chi contra farà, sia punito et condennato dal Capitano del populo
così come s' elli avesse uciso alcuno di populo giurato in populo. Et
che nullo nobile della cità di Pisa u d' altronde, ad tempo d' alcuno
romore, durante lo romore ardisca u presumma d' escire, con arme
u sensa arme, della casa in della quale elli abita, sotto pena de
l' avere et della persona, ad arbitrio del Capitano. Et se quelli che
lo dicto raiunamento faràe, sarà tale contra lo quale per lo Capitano

[p. 635]
procedere non si possa, sì come perchè fusse cherico; siano puniti
culoro li quali quine saranno raiunati sì come se elli avesseno facto
lo dicto raiunamento, u vero ad loro instansia, facto fusse. Et che
lo dicto Capitano sia tenuto di farne inquizissione, ristato lo rumore;
et li colpabili punire, come decto è. Et di questo esso Capitano
sia tenuto sotto pena di lire cento di denari, per catuna
volta che questo lassasse di fare, ad lui dai suoi modulatori tollere.
Et di questo etiandio quelli modulatori siano tenuti per saramento.
 
 

cap. 166 rubrica

De l' arme, che non si debbiano tenere.
 
 

cap. 166

Con deliberata provisione ordiniamo: Che nullo nobile, u non
giurato in populo di Pisa, che non sia nato in della cità di Pisa,
u in del distrecto, possa u debbia, per alcuna cagione u vero cauza,
tenere in casa sua propria, u vero conducta, in della quale elli
habita, u vero altra, arme alcune offendevile u defendevile, se non
quelle tanto le quali sono sufficienti et necessarie alla sua persona
propria, dei figliuoli maschi, u vero dei fratelli, u d' altri con lui
insieme habitanti, et in quella medesma casa ad suo pane et vino
tornanti; sotto pena di lire cinquanta di denari, per catuna dell'
arme che contra la predicta forma terràe. Et lo Capitano del
populo di Pisa sia tenuto et debbia, ogni tre mesi, inquirere et
investigare delle predicte cose; et lo colpabile, u vero li colpabili
trovati, punire et condennare, alla predicta pena. Et catuno possa
li contrafaccenti accuzare et denunsiare, et abbia la meità della
pena, et sia tenuto in credensia.
 
 

cap. 167 rubrica

Della dimoransa di ser Iacopo da Calci.
 
 

cap. 167

Imperciò che ove la industria di certa persona si richiere, non
vasta che per altro si faccia quello che per colui è bizogno che sia
adempiuto; imperò, per bene et uttilità del populo di Pisa, statuimo:
Che ser Iacopo da Calci, cancellieri del Comuno di Pisa, sia tenuto
et debbia stare et dimorare, di die almeno, in del palagio del populo
delli Ansiani, per lo suo officio exercere; et quine avere debbia uno
luogo proprio sofficiente, in del quale comodamente stare possa;

[p. 636]
et quine possa tenere li acti delle segrete cose, et l' altre cose che
al suo officio spectano.
 
 

cap. 168 rubrica

Dei balestrieri, che si debbiano richierere
con le balestra; et delli altri.
 
 

cap. 168

Per la presente constitutione ordiniamo: Che quante volte cazo
addiverrà, che le Compagne, u vero lo populo di Pisa, debbiano
traggere al palagio del populo di Pisa; lo Capitano del populo di
Pisa sia tenuto et debbia, sotto saramento, et pena di lire cento
di denari del suo feo, fare richierere li homini delle Compagne;
cioè li balestrieri con le balestra, et li altri con l' altre arme. Et
coloro che non vi saranno con l' arme ad loro deputate, di debita
pena punire, ad ciò che li balestrieri sempre con le balestra loro
traggano; et se non traggesseno al palagio del populo, allora siano
tenuti li capitani delle Compagne di fare la dicta richiesta alle poste
delle Compagne; et quelli che non fusseno obbedienti, dare in iscritti
al Capitano del populo, ad ciò che di conveniente pena siano puniti.
 
 

cap. 169 rubrica

Della campana, che si debbia ponere
sopra 'l palagio del populo di Pisa.
 
 

cap. 169

Ordiniamo etiandio, per bene et accrescimento dello stato del
populo di Pisa, et ad ciò che al tempo del bizogno lo necessario
remedio sia apparecchiato; che una grossa et sofficiente campana,
di migliaia dodici almeno, si faccia, et fare si debbia lo più tosto
che si puote, sì che al tempo delli Ansiani che hora intrerranno a
l' officio, si compia. Et li Ansiani che hora sono, siano tenuti d' eleggere
uno operaio, che debbia le predicte cose fare compiere. La
quale si pogna et ponere si debbia sopra 'l palagio del Capitano del
populo di Pisa, in quello et sopra quello luogo ove più convenevilemente
essere et stare potrà. La quale campana si suoni, et sonare
si debbia, quando lo Capitano del populo comandrà et vorrà, ad quel
tempo tanto che cazo adverrà che lo populo, u vero le Compagne
al palagio del populo traggere dovesseno; et non in altro, u vero
per altra cagione. Et se ad quel tempo u cazo in del quale la campana

[p. 637]
predicta si dovesse sonare, lo Capitano fusse negligente in
farla sonare, sia condennato per catuna volta in lire mille di denari
dai suoi modulatori. Et in tanto, mentre che la dicta campana facta
sarà, et quine, come dicto è, posta, pongnasi et ordinisi, et ponere
et ordinare si debbia per li prezenti Ansiani, innanti che dell' officio
escano, la campana del carroccio, la quale è in del palagio delli
Ansiani, sopra 'l dicto palagio del populo; la quale si possa et debbia
sonare ad volontà et arbitrio del Capitano, come dicto è, in del
dicto cazo et tempo. Et se intravenisse che in del dicto cazo et tempo
(la qual cosa Dio cessi), che lo Capitano, per fraude u per negligentia,
u per altra cagione, la dicta campana lassasse di fare sonare,
che in quel cazo li Ansiani che ad quel tempo saranno in de l' officio,
siano tenuti et debbiano fare sonare le campane che sono sopra
la torre del palagio delli Ansiani. Et se lo Capitano et li Ansiani
fusseno negligenti, u vero per altra cagione lassasseno in del dicto
cazo et tempo di fare sonare, come dicto è; che messer lo Conte
defensore del nostro populo sia tenuto effectualmente di curare, con
le fòrse del suo officio, che le dicte campane, in nel dicto cazo et
tempo, al postutto si suonino. Et se le predicte cose facte et observate
non saranno, u in alcuna cosa lassate, sia punito lo Capitano
come dicto è, et li Ansiani siano condennati in lire cento di denari
per catuno, et dell' officio siano cacciati, et in perpetuo siano fuore
d' ogni honore et privileggio di populo.
 
 

cap. 170 rubrica

Di quelli che offendesseno li Ansiani.
 
 

cap. 170

Con quanta audacia e con quanta mattìa quelli che ignobili u
vero populari in della nostra cità s' appellano, dai nobili et più potenti
sono gravati; et molto più fortemente sarebbeno gravati, se
remedio abbizognevile non vi si ponesse; nimo è che ne sia ignorante.
Per la qual cosa, et ad ciò che colui [che] per virtù d' animo proprio
dal gravamento dei minori non si vuole rimanere, per timore di
pena che in lui sia posta, et per constringimento delli suoi congiunti,
et per loro castigamento, dalle predicte cose sia constrecto d' astenersi;
per distrecta moderassione ordiniamo (non ad ciò che alle
constitussioni già è lungo tempo facte, della prezente materia in

[p. 638]
alcuna cosa detraggiamo; ma ad ciò che quelle maggiormente extendiamo,
et ad quelle vigorosamente aggiungiamo), che se alcuno nobile,
undunqua sia, u non giurato in populo, u vero giurato che
non abbia dovuto giurare, offendrà u offendere farà alcuno che sia
stato Ansiano, u ad officio d' ansianato, dal tempo che correvano li
anni Domini MCCLXXXVIIII, del mese d' agosto in qua, per alcuno
tempo, u da innanti in qua; u cancellieri, u notaio d' Ansiani; u
padre, figliuolo, u fratello carnale, populare et giurato in populo,
d' alcuno Ansiano, cancellieri, u notaio d' Ansiani; per alcuno maleficio
grave u sconcio; sia tenuto lo Capitano del populo di punire
quelli che fallasse, oltra le pene comprese in del Breve del Comuno
di Pisa et del populo, in avere et persona, ad suo arbitrio. Et se
lo delinquente u li delinquenti avere non potrà ad personalmente
punire, u contra lui procedere non potrà perchè cherico, sia tenuto
lo Capitano di punire in quel medesmo modo lo figliuolo u
vero li figliuoli del delinquente, se avere li potrà. Ma se lo figliuolo
u li figliuoli del delinquente u dei delinquenti avere non potrà, sia
tenuto in quel medesmo modo punire lo padre del delinquente, u
dei delinquenti, così in avere come in persona. Et se li figliuoli
u vero lo padre, come dicto è, avere non potrà, sia tenuto lo Capitano
punire in quel medesmo modo li fratelli carnali del delinquente,
u vero dei delinquenti. Et se più fratelli àe, in prima colui
ch' è di maggiore etade, se avere lo potrà; et se lui avere non potrà,
sia tenuto di punire lo seguente; et così da inde innanti, infino ad
l' ultimo includendo: et in prima s' intenda dei legittimi et naturali,
che dei naturali tanto, u vero spurii. Et se loro, come dicto è,
avere non potrà, sia tenuto di punire li naturali tanto, u vero li
spurii, se sono in dei dicti gradi, u alcuno di quelli. Et se lo delinquente
non avesse alcuno che li attenesse in dei dicti gradi, che
in quel cazo sia tenuto lo Capitano punire in quel medesmo modo,
come dicto è, lo nepote carnale da patrimonio se l' àe; et se più
sono, facciasi, come dicto è, dei fratelli. Et se loro, come dicto
è, avere non potrà ad punire, sia tenuto lo Capitano di sbandirli
in perpetuo, et li lor beni disfare, et tutte l' altre cose fare le quale
s' exprimeno in delle constitussioni che già sono dicte. Et tutte queste
cose s' intendano non solamente in dei figliuoli legittimi et naturali

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offendenti, come dicto è, ma etiandio in dei naturali tanto,
et in delli spurii u vero bastardi. Et sia tenuto lo Capitano di far
fare per lo notaio suo uno quaderno proprio, in del quale singularmente
si scrivano et pógnanosi tutti li beni et possessioni per la
dicta cagione disfacte, et che si dovranno disfare; et due volte al
tempo del suo officio, almeno, cercare u fare cercare se alcuno dei
predicti beni, u vero possessioni, constructi u rifacti sono: et se
troverà ch' elli siano constructi u rifacti, anco quante volte così rifacti
u constructi li troverà, infin' alle fondamenta li faccia disfare.
Et se le predicte tutte et singule cose in della prezente constitussione
comprese, et in quelle cose che di sopra si fa mensione, le
quali sotto la rubrica« Di quelli che offendesseno li Ansiani» sono
poste, lo Capitano effectualmente non observerà, u se si troverà
che alcuna cosa delle predicte abbia lassate di fare; sia punito et
condennato dai modulatori suoi, per catuna cosa che non farà u
che lasserà, in lire cinquecento di denari; et da inde innanti non
sia avuto per Capitano, et dell' officio del capitanatico sia cacciato.
Et se in del dicto officio, dipo' lo lassamento d' alcuna delle predicte
cose, di fatto rimarrà, da inde innanti sia privato del feo et del
salario che a lui si dovesse, per rata di quel tempo; et li modulatori
del Capitano siano tenuti di condennare lo dicto Capitano in
restitussione della dicta parte del salario suo. Et se le predicte cose
li predicti modulatori non faranno, siano tenuti di rifare al Comuno
di Pisa dei lor beni proprii. Et le predicte tutte et singule cose
s' intendano et siano poste sotto la rubrica« Di quelli che offendeno
li Ansiani»; et quine poste et in quella parte essere s' intendano,
in della quale, come dicto è, più sano et migliore intendimento
si conosce che importino. Le quali tutte cose abbiano luogo, non
obstante alcuno capitulo di Breve di Comuno u di populo di Pisa,
u alcuno altro ordinamento, per lo quale alcuna cosa in contrario
s' observasse.
 
 

cap. 171 rubrica

Della campana del carroccio.
 
 

cap. 171

Dichiariamo che, conciò sia cosa che la campana del carroccio
sia di sì picciulo suono, che per tutta la cità udire non si puote;

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che infin' ad tanto che la campana grossa la quale si de' ordinare et
ponere sopra 'l palagio del Capitano, quine sarà ordinata et posta,
se cazo addiverrà che lo Capitano facesse sonare la dicta campana
del carroccio; che li campanai che dimorano in della torre delli
Ansiani, incontenente suonino le campane che sono sopra la torre
predicta. Et li Ansiani che saranno in dell' officio, siano tenuti di
fare sonare le campane predicte, se li dicti campanai fusseno negligenti,
sotto saramento, et pena ad arbitrio dei modulatori tollere.
 
 

cap. 172 rubrica

Delle sigurtadi che i nobili debbiano prestare ai populari.
 
 

cap. 172

A l' uttilità, et etiandio alla sigurtà et al riposo del nostro
populo di Pisa desideranti di provedere, ordiniamo: Che se nimistà
alcuna sarà intra nobili u non giurati in populo, et giurati in
populo; u etiandio, se nimistà non vi fusse, se populare alcuno
dirà ch' elli dubbiti d' alcuno nobile, u non giurato in populo; che
lo Capitano del populo di Pisa sia tenuto, ad richiesta di catuno
populare, lo quale, etiandio per sola paraula, dirà ch' elli abbia nimistà
con alcuno dei predicti, u sè dubbitare u temere d' alcuno dei
predicti, fare che tutti li maschi del ceppo della casa del predicto
nobile, u non giurato in populo, che saranno di quattordici anni
u da inde in su, sollennemente promettere ad quelli che la dicta
nimistà aràe u diràe sè dubbitare; u vero ad culoro, se più sono,
et ad sè Capitano in vece del Comuno di Pisa, di non offendere
lui, u vero loro dei quali di sopra è dicto, per sè, u per altro; ad
pena di lire tremilia di denari per catuno, catuna volta che contra
facto sarà, et oltra, ad arbitrio del Capitano. Li quali siano tenuti
etiandio promettere di facto et per facto delli sbanditi, se alcuni ne
sono di quel ceppo della casa. La quale promessione lo Capitano
sia tenuto di far fare con ydonei pagatori. Et le predicte cose sia
tenuto lo Capitano d' observare et di fare observare, come dicto è,
ad pena di lire dugento di denari del suo feo, per catuna volta che
contra farà, dai suoi modulatori tollere.

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cap. 173 rubrica

Della chiave di questi capituli.
 
 

cap. 173

Generalmente ordiniamo, che tutti li soprascritti capituli si leggano
et leggere debbiano in del maggiore consiglio, di senato et
della credensia; et d' allora incontenente prendano fòrse, vagliano,
rati siano et ad execussione si mandino sì come scritti sono: non
obstante alcuno capitulo di Breve del Comuno u del Populo di Pisa,
u altro ordinamento per lo quale alcuna cosa in contrario s' observasse.
Et se alcuna cosa si trovasse, queste cose si servino; et non
quelle, u vero quella. Ma se alcuna delle predicte cose in tutto u
in parte fusse in alcuna cosa contra la libertà de l' ecclezia, infin' a
ora s' intenda cassa et di nullo valore.
In sopra tutto ciò, ordiniamo che tutti li soprascritti capituli
di paraula ad paraula si scrivano et pògnanosi, et scrivere et ponere
si debbiano in dei Brevi del populo.
Li nomi dei quali savi sono questi:
 
 
 
 
 
 

Lecti et publicati sono li soprascripti capituli et ordinamenti
in del consiglio del senato et della credensia, et delli altri ordini
della cità di Pisa, per me Guiglielmo da Sancta Maria ad Trebbio,
notaio soprascripto, lo soprascripto die.