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= [1330], Breve
del Popolo e delle Compagne del Comune di Pisa (in Statuti inediti
della città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di Francesco Bonaini,
vol. II, Firenze, Vieusseux, 1870, pp. 443-49, 451-641. [Spoglio: 443-44,
451-641].) [Stat.pis.,1330(2)].
Genre=stat. Period=14a
14b Form=P Type=O Gen. Area=tosc. Spec.
Area=pis.
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173 rubrics
[p. 444]
Anni Domini
mesi di marso et d' aprile.
Ser Mighele del Lante da Vico, notaio, existente cancelliere delli
Ansiani del populo di Pisa.
Ser Andrea di ser Francesco da Calcinaia, notaio et scriba publico
delli predicti Ansiani in del soprascripto tempo.
[p. 451]
[p. 452]
ricoverare, mantenere et difendere et conservare li honori et le ragione
della cità di Pisa et del distrecto, et spesialmente dell' università
delle Compagne del populo di Pisa et del distrecto, contra
ogna persona et luogo; et quinde malitiosamente non mi sottraggerò.
Et sia io tenuto per legame di saramento, infra uno mese dalla 'ntrata
del mio reggimento, far giurare tutti et singuli populari della cità
di
Pisa, da diciotto anni infino in
lo sequimento et l' obbedientia di me Capitano et delli Ansiani del
populo di Pisa. Questo aggiunto, che nullo sia ricevuto et messo
ad prestare lo saramento del populo, che non sia in dello stimo in
della cità di Pisa, et paghi date et prestanse in quella sì
come li
altri citadini di Pisa, et abbia pagato per tre anni almeno, sì
come
di sotto si dice in delli ordinamenti nuovi,
nullo capitano delle cappelle della cità di Pisa dia per scripto
alcuno
al Capitano del populo di Pisa, u vero alla sua corte, per lo decto
saramento del populo, che non paghi date u prestanse, sì come
disopra è decto. Et se alcuno contra la predicta forma giurerà,
sia
cassato lo suo giuramento, et sia avuto per non giurato. Et che li
capitani delle cappelle che desseno alcuno in scripto al decto Capitano
del populo contra la predicta forma, siano condennati dal dicto
Capitano del populo, per ciascuno et ciascuna volta, in soldi
denari pisani, in suo nome proprio. Et che al tempo che si de' prestare
lo saramento predicto, le dicte cose si bandiscano per la cità
di Pisa in dei luoghi uzati.
[p. 453]
faccendo quelle cose che sopra le predecte cose mi sarano
imposte dal predicto Capitano, u dalli Ansiani tanto: et quinde
malitiosamente non mi sottraggierò. Et quante volte contra faròe,
possa et debbia essere punito et condennato dal Capitano del populo,
per ciascuna volta, da soldi
la qualità del peccato et della persona.
[p. 454]
lire cinquecento di denari dalla Podestà del Comuno di Pisa
che allora
sarà: lo qual Podestà in quel cazo, nondimeno, lo predicto
maleficio sia tenuto di punire ad richiesta delli Ansiani che allora
sarano, ad pena di lire mille di denari del suo feo.
[p. 455]
deposita et finita quella amministragione, modulerò et investigherò,
per me et per lo mio giudici, cercando diligentemente quelle cose
ch' elli arano prese et date, et li acti et l' amministragioni dei
predicti,
per inquizissione et investigassione tacita et expressa, et per
ogna via et modo del qual maggiormente mi parrà: sì che
la verità
s' abbia dell' amministragione loro per li acti, et per confessione
et
per aspecto d' opra, et per ogni altro modo che meglio si può
fare.
Et quel medesmo sia tenuto di fare ciascuno modulatore d' officiali
del Comuno di Pisa et del populo. Et possa et debbiali modulare
et condempnare di tutte quelle cose che male, illicitamente,
u vero ingiustamente, u vero come non aràno dovuto, aràno
date
et spese, geste, facte, commesse et lassate, et peccati in del loro
officio et amministragione, et di ciascuna di loro, et di catuna di
loro cauza et cagione. Et che ciascuno notaio di catuno amministratore,
exactori, di ricoglitori u vero di soprastanti di date, di condennagioni,
et di qualunque beni del Comuno di Pisa u del populo,
sia tenuto di mostrare lo libbro autentico, et copia fare, se
prezente tanto, ad ciò ch' ei possano vedere et la sua ragione
cogliere
al suo amministratore, exactore, recollectore u vero
soprastante, et mostrare et dare, infra
officio del dicto amministratore, exactore, recollectore, u
vero soprastante suo, ad qualunqua Capitano del populo, u vero
ad suo giudici, u ad altro modulatore. Li quali soprastanti et
exactori, al tempo che drano lo dicto autentico, lo dicto autentico
fermino che sia loro per saramento; et quello autentico, dipoi
la condennagione u vero absolutione quinde facta, li notari delli
predecti modulatori, scriptura publica quinde interveniente, siano
tenuti di consegnarli ai notari che guardano li acti del Comuno di
Pisa, che si debbia serbare et guardare, sì che sempre se n'
abbia fede
et copia. Lo quale se le predicte cose non observerà, ad mio
arbitrio lo condenerò. Et se li dicti amministratori, exactori,
ricoglitori
et soprastanti, non restituiranno al Comuno di Pisa le quantitade
et le cose che dovrano al Comuno di Pisa, infra 'l termino
per lo bandieri u per messo, da parte di me Capitano, assegnato,
[p. 456]
u vero ad termino non assegnato, infra uno mese dipo' 'l deposito
officio, siano puniti et condennati da me Capitano in nel
doppio di quello che non aràno restituito al dicto Comuno. Et
sia
tenuto io Capitano, u vero lo giudici, u vero lo modulatore, tutti
quelli che amministrano la decta pecunia, et che apprezentano l' autentico
dal dì dell' apprezentamento de l' autentico ad
ad condennagione, u vero absolutione quinde fare. Et li modulatori
laici, che calculano le ragione, siano tenuti, infra quel
medesmo termino, u vero innanti, ad volontà di me Capitano,
u vero del giudici u del modulatore, calculare li soprascripti autentichi
apprezentati, ad pena di lire diece di denari a lor tollere.
Questo aggiunto, che li predicti notari anco siano tenuti di fare
una vacchetta, in della quale ordinatamente scrivano quelli che dano
et apprezentano li autentichi per lor modulare, et lo die dell' apprezentamento.
La qual vacchetta siano tenuti d' appresentare al giudici.
Et etiandio siano tenuti di consegnare ai lor successori li autentichi
non modulati, scriptura publica quinde interveniente. Sì veramente
che 'l notaio soprascripto de l' errore suo et della colpa sua
sia tenuto, et procedasi contra lui. Et se tra quel notaio et l' officiale
suo soprascripto, di colpa et d' errore sarà questione, che
di quello
errore et colpa quella questione per me medesmo Capitano, u vero
per lo mio giudici u modulatore, ad mio arbitrio, si cognosca
et termini. Et sia tenuto etiandio io Capitano di modulare,
cercare, investigare et condennare tutti et singuli officiali, et
ambasciadori, et sindichi, et altri qualunqui officiali, l' officio
dei
quali durasse etiandio meno di due mesi, della cità di Pisa
et
del distrecto, electi in della cità di Pisa, che fallasseno,
u alcuna
cosa facesseno contra i loro officii, u contra la forma del Breve del
Comuno di Pisa, u del populo, sì come ad me parrà, ragguardata
la
qualità del peccato et della persona. Et sopra inquirere et
investigare
et modulare li amministratori et officiali predicti, et li soprascripti
tutti, io soprascripto Capitano abbia arbitrio, et possa procedere
ad
trovare la veritade ad mio arbitrio. Et qualunqua sarà condennato
per
[p. 457]
moccobello, u vero per inganno et fraude, non possa
essere electo o vero admesso ad alcuno officio ordinario u vero extraordinario,
per quello che per moccobello sarà condennato, dal
die della condennagione ad cinque anni; se di maggiore u di minore
tempo in della sentensia della condennagione non si contenesse.
Del qual tempo rimagna et sia in arbitrio del Capitano
del populo, segondo la qualità del peccato et delle persone.
Et che una volta almeno ogna mese, in del consiglio generale del populo,
sia tenuto io soprascripto Capitano fare condennagioni et absolutioni
delle predicte cose. Et eleggansi due buoni et savi homini dalli
Ansiani, dei quali ciascuno sia maggiore di
scrivere et ragione ponere, et fare bene et ydoneamente; li quali due
siano col decto Capitano, u col suo giudici, ad fare et ponere le predicte
ragione: l' officio dei quali duri per tre mesi; et abbia chatuno
per suo feodo, catuno mese, lire quattro di denari. Et vachi chatuno
dal detto officio per uno anno. Et elegganosi due notari con
loro, per quel modo et per quella forma che si eleggeno li notari
di cancellaria; l' officio dei quali duri per sei mesi; et abbiano
intrambi
due, per lor feodo, lire
altro nè più. Li quali notari d' alcune scripture ch'
elli arrechino in
acti, nulla tollano. Li quali notari abbiano per modulatione
di catuno camarlingo di Compagne, et di candeli delle Compagne di
Pisa, denari
nuove, delle spese, et di quel che aràno facto, siano tenuti
di fare
ragione dinansi ad alcuni che si debbiano eleggere dai capitani et
dal consiglio della compagna tanto, et non dinanti al Capitano del
populo. Si veramente che, se questione fosse delle soprascripte spese,
et cose facte dei dicti camarlinghi delle Compagne nuove, intra
li dicti capitani, o vero alcuno di compagna, et lo camarlingo, che
lo conoscimento delle predicte cose sia del Capitano del populo di
Pisa, et del suo giudici, sì come di sopra dell' altre cose.
Salvo che della carta della sentensia fermata, se la vorrà,
abbia denari
[p. 458]
che sarà sententiato la vorrà fermata, possane tollere
soldi due, et
non più. Et sia tenuto io Capitano, per me et per lo giudici
mio,
admettere et ricevere tutti quelli che si lamentasseno d' alcuno
officiale d' alcuno comuno di terra o vero villa del distrecto di Pisa,
delle cose facte u amministrate per lui; et loro modulare delle cose
che aràno facte et amministrate, et loro absolvere et condennare
segondo la forma del Breve, sì come li altri officiali del Comuno
di
Pisa. Sì veramente che sia tenuto di modulare li camarlinghi,
o
vero consuli delle castella murate del distrecto della cità
di Pisa;
et li altri consuli, camarlinghi et officiali che fusseno uzati d'
essere
modulati per li modulatori in qua dirieto delli officiali dei comuni
di fuori del distrecto di Pisa; et contra loro procedere per denunsia
u vero inquizisione. Et sopra queste cose etiandio abbia arbitrio;
non obstante alcuna modulassione di lui già facta, u vero che
di
lui fare si dovesse da alcuno altro officiale della cità di
Pisa. Et li
notari del populo abbiano et avere possano, per tutte le loro
scripture et sentensie che faranno, et per prolungamenti
et altre cose, et per la carta fermata delle sentensie, infino in soldi
tre di denari pisani; et non oltra.
[p. 459]
[p. 460]
[p. 461]
electione delle soprascripte compagne, et dei loro officiali, si facciano,
se facte non sono; et che in luogo di defuncti si subroghino
altri, sì che si compia lo numero della compagna. Et procureròe
con effecto, lo più tosto che potrò, d' avere inscritti
li nomi
et li sopranomi di tutti li homini di catuna di quelle compagne, et
dei gonfalonieri et dei capitani delle dicte compagne, in uno libbro
che si debbia tenere appo me; lo quale io rinunsieròe al successore
mio. Et simigliante compagna faròe fare per lo soprascripto
modo; cioè, una in della Valle di Calci, di
Monte Magno, di
biancha.
[p. 462]
peccato u lo maleficio non passi impunito; oltra le pene comprese in
dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo. Et se lo dicto maleficio
sarà grave, u vero enorme, puniròe lo delinquente per
quel modo,
come dicto è, se io lo potrò avere. Ma se io non potrò
avere lo delinquente,
puniròe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente,
se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo o vero li figliuoli
del
delinquente avere non potrò, puniròe lo padre del delinquente,
se
io lo potrò avere, così in avere come in persona, ad
mio arbitrio.
Et se li predecti avere non potrò ad punirli, isbandiròli
in perpetuo.
In del qual bando s' aggiunga, che se per alcuno tempo perverrà
in forsa del Comuno di Pisa, sia punito di quella pena, determinando
et declarando quella pena della quale doveano essere puniti
se al tempo del commesso maleficio fusseno divenuti in forsa del
Comuno di Pisa. Et così siano puniti da me Capitano quandunqua
perverranno in della forsa mia di po' 'l corrimento del bando. Sia
avuto lo dicto maleficio per commesso et per provato, se in del
bando correranno u incorrerà. Et non dimeno, li lor beni, poi
che in
del bando sarano incorsi, siano publicati al Comuno di Pisa; et
siano guasti et distructi, così in della cità come in
del contado,
in tutto, sì che poi non si rifacciano; nè rifare li
permetterò, nè
abitare u lavorare, u vero vendere u alienare. Et ciascuno che li
abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse, et per qualunqu'
altro
titulo ricevesse, puniròe di livre diece infino in cento, et
oltra, ad mio arbitrio, per ciascuna volta che contra facto fusse.
Et non dimeno, li decti beni rivocròe al Comuno di Pisa, et
quelli
per lo Comuno di Pisa farò avere et tenere, rimovendone quinde
catuno detentore, sotto la predicta pena tollere ad catuno contrafaccente.
Le quai tutte cose farò et observeròe, non obstanti alcune
donagione, obligagioni di dote o vero di donagione per nosse,
o vero ogn' altre obligagioni, pegni, o vero teneri; et non obstante
alcune vendigioni, o vero alienassioni fraudulenti, o vero fictitie:
delle quali vendigioni et alienationi si stea, se saranno facte in
fraude u no, al dicto del Capitano del populo. Et excepto che se la
vendigione u vero alienassione facta, sarà per anni tre [innanti]
commesso lo maleficio, et lo venditore u vero lo alienatore in possessione,
u vero detentasione, rimarrà di po' la decta vendigione u vero
[p. 463]
alienassione; che in questo cazo non si stia al dicto del Capitano,
ma sempre si presumma et s' intenda essere fraudulenta et fictisia
quella vendigione et alienassione. Et contra la dicta presuntione nulla
prova u vero exceptione si debbia admettere.
Se li predicti aràno torre u casa comune con fratello carnale,
u nepote carnale, u frate primocuzino da parte del padre, la casa
u vero la torre si disfaccia tutta. Et se li predicti aràno
terra u vero
altri beni sofficiente u vero sofficienti per cambio del padre, la
casa u vero la torre del frate carnale, u vero del nepote predicto,
u vero del sio, u li frati primicuzini da parte del padre, di quella
terra u vero beni predicti, per la Podestà, u vero per alcuno
dei giudici
miei, si faccia restauramento della decta parte, sì che ad lui
s' adgiudichi et si dia, et tutto quinde li sia. Et che ai predicti
ch' aràno ricevuto lo danno, s' apartegna ragione et actione
contra
lo delinquente et le sue rede per le predicte cose, essendo lui ribandito.
Et intorno alle soprascripte tutte cose investigare et trovare,
io Capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio, così in
ponere
ad questioni et tormenti, et punire in avere et persona, come
etiandio ad tutte altre cose; non obstante alcuna legge, capitulo u
vero ordinamento. Et delle predicte condennagioni fare, di quelle et
per quelle cose, et per loro cagione, non si possa alcuna petissione
ricevere, nè alcuna absolutione, u vero mitigassione, u compensagione,
u discompensagione si possa fare. Et ad catuna persona che
cutale malefactore prendesse, et preso ad me Capitano l' apprezentasse,
u vero ucidesse, darò u farò dare dei beni del Comuno
di Pisa
lire mille di denari. Et se la predicta persona che lo prendesse et
prezentasse, u ucidesse, fusse in bando del Comuno di Pisa, excepto
che per offensione facta in alcuno dei predicti, lui del dicto bando
traggerò, et farò traggere. Et se alcuno dei decti malefactori,
alcuno
u parente u fratello u moglie, u qualunqu' altra persona, in casa sua
riceverà, u essere u stare permettrà, puniròlo
et condenneròlo, per
ciascuna volta che contrafacesse, da lire dugento infino in lire cinquecento
di denari, et oltra, ad mio arbitrio. Et quella casa et
case in fin' alle fondamenta faròe disfare. Salvo et inteso
in delle
predicte cose, che lo sbandito che le predicte cose facesse, u vero
alcuna delle predicte, debbia essere cavato di bando, come dicto è;
[p. 464]
et sopra tutto questo, debbia avere dei beni del Comuno di Pisa
lire cinquecento di denari pisani. Et contra la predicta presunsione
non sia ricevuta nè admessa alcuna prova, u vero exceptione.
Et
se le predicte tutte cose non farò et non observerò,
perda et
perder debbia del feodo mio lire cinquecento di denari; et in tanto
possa et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato;
et da inde innanti non sia avuto per Capitano, et sia cacciato
dell' officio del capitanatico. Le quali tutte cose si facciano et
observino,
non obstante alcuno capitulo di Constituto: et se obstasse,
questo observerò, et non quello. Et questo capitulo sia preciso,
sì
che nullo intendimento quinde ad me dare se ne possa. Et questo
capitulo farò leggere ogni sei mesi in del maggior consiglio
che io
farò per la electione delli Ansiani. Delle quali tutte cose,
se intraverrà
che si dica che alcuno per le predicte offese sia morto, quella
offensione facta da alcuno dei predicti, credasi, et diasi fede, et
stiasi al simplice dicto di quelli che patisce la 'ngiuria u vero l'
offesa,
u del suo padre, u del figliuolo, u della figliuola, u di sua rede,
u del frate carnale, u di primocuzino, u di suora carnale, u di
primacuzina, di nepote carnale et d' altri nepoti, u della moglie di
colui ch' è offeso, u d' altri propinqui; u vero del tutore
u del curatore
dei figliuoli u delle figliuole u delle rede dell' offeso; u per publica
fama, sensa alcuna prova di testimoni. Et lo dicto di catuno
dei predicti s' abbia per prova legittima. Questo aggiunto et inteso
in delle predicte cose, che se l' offensione facta fusse, u vero facta
si
dicesse, in dei predicti Ansiani et lor notari da alcuno giurato in
populo,
s' intenda et presumma essere facta per cagione d' officio d' ansianato
et di notariato d' ansianato, se questo si prova, o vero verisimile
sia, u per publica fama u per altri inditii u prezunsioni.
Che se non fie provato per alcuno dei soprascripti modi, esso
Capitano sia tenuto et debbia condennare, punire et absolvere l' offensore,
et chi detto fusse offensore, segondo la forma dei Brevi
della Podestà di Pisa, u vero del Comuno di Pisa; sì
che esso Capitano,
nullo arbitrio a lui conceduto per Breve del populo di Pisa,
u per privilegio conceduto alli Ansiani, u vero ad lor notari contra
tale offensore, u chi decto fusse offensore, uzi o uzare possa u debbia.
Et se quelli che l' offesa u la 'ngiuria avesse ricevuta, u
[p. 465]
si dicesse ch' avesse ricevuta, u suo padre, u suo figliuolo, u alcuno
dei soprascripti di sopra nominati, non dicesseno ad me Capitano
colui u vero culoro che la ingiuria arà facta u aràno
facta, u arà
facta fare u aràno fatta fare, u fusse dicto che fatta l' avesse,
u per
fama lui non potrò avere; constringerò lo dicto offeso;
et se lui
avere non potesse, constringerò lo padre; et se lo padre avere
non
potesse, constringerò lo figliuolo; et se lo figliuolo avere
non potesse,
constringerò lo nepote discendente dal figliuolo, u lo frate
carnale; et se lui avere non potrò, constringerò alcuno
dei soprascripti
congiunti nominati, ad ciò che mi dicano et manifestino lo
malefactore et l' offensore predicto, et quelli che lo dicto maleficio
arà facto fare, u dicessesi che fatto l' avesse fare. Et queste
cose
farò et farò fare, et troveròe per ogna modo del
quale ad me parrà.
Sì veramente che io Capitano in nullo modo possa alcuno testimonio
del predicto excesso ponere ad tormenti, se prima l' offensore,
u quelli che avesse sostenuta la 'ngiuria, non fusse posto ad tormenti.
Et se alcuni testimoni io vollesse ponere ad tormenti, porròe
u faròe ponere in prima lo più potente, maggiore et più
degna
persona; et così per singulo. Et oltra ciò, condenneròe
ad mio arbitrio,
se non diràe le predicte cose, da soldi cento infino in lire
cento di
denari, ragguardata la qualità del peccato et della persona.
Altramente,
perda del mio feodo lire cinquecento di denari; et in tanto
possa et debbia dai miei modulatori essere condennato et modulato.
[p. 466]
soprascripto Capitano. Et anco abbia arbitrio, come dicto è,
di
chierere pagatori dai predicti. Et etiandio io Capitano abbia libero,
puro et generale arbitrio contra tutti li nobili, u non giurati in
populo, li quali offendesseno alcuno giurato in del populo di Pisa,
d' inquirere et condennare et punire ad mio arbitrio in avere et persone.
Et qualunqua, così giurato in populo come non giurato in
populo, accompagnerà alcuno nobile, u non giurato in populo,
ad offendere alcuno giurato in populo, o lui per comandamento
d' alcuno nobile, u non giurato in populo, offendrà, sia punito
et
condennato in quel medesmo modo che fusse punito lo nobile, u
non giurato in populo. Et quel medesmo arbitrio abbia io Capitano,
che io abbo contra lo nobile che offendesse lo giurato in populo. Et
questo capitulo non si possa ponere ad consiglio, nè essere
tolto.
Et non s' intendano populari, o vero giurati del populo di Pisa, alcuni
che veramente sono u sono stati rebelli del Comuno di Pisa et del
populo; ma solamente culoro li quali proximamente in del tempo
della guerra passata, et da quel tempo in qua et per quel tempo,
sono stati ai comandamenti del Comuno di Pisa et del populo. Della
quale vera rebellione si stia ad declaratione delli Ansiani del populo
di Pisa, li quali per lo tempo saranno. Et pegnora et terrafine
dare, et fare dare sigurtadi ad tutti et singuli populari.
[p. 467]
populare avesse figliuoli u fratelli carnali, parenti u nepoti, quelli
figliuoli, fratelli carnali et nepoti possano, per auctorità
del decto
consiglio, arme portare. Salvo che li dicti sergenti possano qualunque
arme portare et tenere andando et stando con quello populare,
et etiandio sensa quello populare, in contrada sua; ma fuor della
contrada di quel populare, sensa esso populare, possano quelli sergenti
portare arme difendevili tanto. Questo aggiunto, che sia in de
l' electione di cutale populare che ae guerra, li predicti sergenti
u parenti
soprascripti in del predicto modo avere et arme portare. Et li
Ansiani del populo di Pisa che per lo tempo sarano, giurino et siano
tenuti, in modo alcuno che dire u pensare si possa, sopra queste
cose tutte che si contegnono in dei soprascripti due capituli proximamente
di sopra posti, sopra quella che più di sopra proxima rubrica,
sè non opponere, per sè u per altra sottomessa persona,
u che si debbia sottomettere; nè in alcuna cosa contradire,
u pregare
u impedire lo Capitano et i giudici suoi u sè in alcun modo
intromettere se non tanto sopra ciò, che le predicte cose in
ogna
modo si asservino, et ad executione si mandino. Et se ellino,
u alcuno di loro, contra le predicte cose u alcuna delle predicte
facesseno, u facesse, siano condennati quelli Ansiani, et catuno di
loro sia condennato, et condennare si debbia, da me Capitano in lire
cento di denari, per ciascuno di loro contrafaccente, per volta. Et
etiandio quelli cotali Ansiani contra le soprascripte cose tutte u
alcuna
di quelle contrafaccenti, possano et debbiano de l' officio de
l' ansianato essere rimossi. Et etiandio siano cacciati della compagnia
del populo, et altri Ansiani incontanente siano electi in luogo di
loro dal consiglio che se ne debbia fare, com' è uzato. Et questo
capitulo sia preciso.
[p. 468]
dei patrimonii della cità di Pisa u del distrecto, offendente
u vero
offendenti, u chi fusse decto che offeso avesse u avesse facto offendere
in persona u in persone alcuno u vero alcuni dei soprascripti;
nè per quelli malefactori, u per quelli che decto fusse che
avesse
offeso u avesse facto offendere, u per loro parenti u seguaci, in delle
predicte cose, u per alcuna di quelle, stare pagatore, u mallevare
appo Podestà, Capitano u Ansiani del populo di Pisa, u vero
appo
alcuno u alcuni officiali del Comuno di Pisa, per cagione di maleficio
u d' offesa commessa u vero commesso, u che debbia essere commesso
u commessa, come soprascripto è; u con loro u con alcuno
di loro, u in loro u in alcuno di loro compagnia u servigio in alcuno
modo andare, u comparire dinanti ai soprascripti Podestà u
Capitano et Ansiani, u ad alcuno altro officiale del Comuno di Pisa
u del populo, con loro u sensa loro, in alcun modo. Et che li
giudici populari, et alcuno del populo di Pisa, della cità et
del distrecto,
per cotali malefactori, u che lo decto maleficio publicamente
si dicesse che avesseno facto, u avesseno facto fare, u per
alcuni altri lor parenti, u compagni, u alcuni altri, per la predicta
cagione nulla advochino u advocare debbiano, in loro u d' alcuno
di loro aiuto u favore, contra le predicte cose di sopra nominate.
Et se alcuno u se alcuni faranno contra le predicte cose, siano puniti
et condennati da me soprascripto Capitano in lire cinquanta di
denari per catuno, catuna volta; et del populo et della compagnia
del populo sia cacciato et cassato; et ad alcuno officio di populo,
u vero della cità di Pisa u del distrecto, non sia ricevuto,
nè ricevuto
possa essere, elli nè suoie rede, in perpetuo; et al postutto
sia privato d' ogni privilegio populare. Et questo capitulo sia preciso.
Et se noi Capitano et Ansiani le predicte cose in quello capitulo
comprese non faremo observare, perda io Capitano del mio feo lire
cinquecento di denari, et da inde innanti non sia avuto per Capitano;
et ciascuno Ansiano sia condennato et punito in lire cinquanta
di denari. Questo aggiunto, che io Capitano, u vero lo mio giudice,
sia tenuto denunsiare ai decti populari, che non facciano contra lo
dicto capitulo, se alcuno contra lo dicto capitulo fare vollesse.
[p. 469]
[p. 470]
al Comuno di Pisa, se in prima non pagherà al Comuno la quantità
compresa in del bando in del quale era posto, se in pena
corporale non fusse sbandito et condennato. Salvo che le predicte
cose non s' intendano di populare che alcuno populare offendesse.
Che se lo dicto populare vorrà pagare la condennagione di sè
facta,
possa essere ribandito; non obstante alcuno capitulo. Et questi capituli
tutti posti sotto la soprascripta rubrica, rompere u vitiare non
si possano per consiglio alcuno u ordinamento; et le predicte cose
non si pognano ad consiglio.
[p. 471]
contra le predicte cose u alcuna delle predicte farà u permettrà
che si faccia, et tutte le predicte cose et catuna delle predicte
non observerà et observare non farà, sia punito et condennato
in
lire mille di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai suoi
modulatori essere modulato et condennato. Et nondimeno, da inde
innanti per Podestà u vero per Capitano u officiale non sia
avuto,
ma dell' officio al postutto sia cacciato. Et tutte le predicte cose
in
dei soprascripti tutti capituli sotto la predicta rubrica proximamente
comprese, siano precise et precisamente s' observino; non obstante
alcuno capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo.
[p. 472]
u vero altroe, là ovunqua fusse, alcuno Ansiano, u notaio d'
Ansiani,
lo quale da l' anno Domini
sia stato, u che per innanti sarà Ansiano, u notaio d' Ansiani,
u alcuno
di populo (et inténdanosi populari et del populo di Pisa quelli
che non sono et non sono stati rebelli del Comuno di Pisa da
di cotale Ansiano, u di notaio, u di giurato in populo, alli orecchi
miei sarà pervenuto, sì che de l' occisione fuor della
cità di Pisa et
del suo distrecto in prima si sappia la verità per lo Capitano
del
populo, sensa intervallo d' alcuna dimoranza, catuna cagione et cauza
cessante, faròe sonare la campana del populo; et in quel populo,
u alcuna parte di quello in della piassa del palagio del populo raiunato,
con exterminato furore andrò alla casa u vero alle case di
quel cutale occisore; et quella casa u vero case, innanti che quinde
mi parta, infin' alle fondamenta faròe disfare. Et se intraverrà
che
quel cutale offendente abbia case u altre possessioni fuor della cità
di
Pisa, sensa alcuno indugio mandrò uno dei compagni, u vero dei
chavalieri miei, et la famiglia mia, con alcuna parte del populo,
della quale ad me parrà che si convegna, al luogo in nel quale
la
decta casa u vero possessioni poste saranno; et di quinde lo dicto
chavaliere, famiglia et populo, in nullo modo ardisca dipartirsi u
presumma, se in prima lo disfacimento et la destrussione delle dicte
possessioni et casa non fie messa ad execussione et compiuto. Et in
fin' ad tanto che la destructione et lo guastamento di tutti li beni
del malfactore predicto, così in della cità come in del
contado,
non fie compiuto di fare, nulla bottega d' alcuna arte u mistieri,
u corte alcuna della cità di Pisa, sia tenuta aperta, et in
delle dicte
corte ragione alcuna non si renda. Et se intraverrà che quel
cutale
malefactore divegna in della mia forsa, lui punirò et condennerò
segondo
la forma dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo, sensa
alcuno indugio. Questo salvo, che se lo maleficio si commettesse
di nocte, u presso ad nocte, che sia in podestà di me Capitano
d' andare con exterminato furore, come decto è, ad fare la vendetta
di nocte; sì che, se non parrà ad me Capitano d' andare
la decta
nocte, sia tenuto et debbia andarvi la seguente maitina. Et sia
anco in arbitrio di me Capitano, per la predicta vendecta fare,
[p. 473]
mandare lo populo predicto ad luogo della vendetta, u farlo stare
armato; et le botteghe et le corte chiuse far tenere oltra lo
primo die.
[p. 474]
della cità di Pisa, et del populo et del distrecto; quella a
lui et a
loro darà, ad volontà di quel Capitano, u vero delli
Ansiani. Altramente,
lo Capitano del populo di Pisa possa et debbia catuno che contrafacesse
punire et condennare in lire
u vero torre si disfaccia, ad arbitrio u vero ad volontà del
Capitano.
[p. 475]
u delli Ansiani, u delle Compagne del populo di Pisa et del distrecto.
Et se contra farà, possa essere punito et condennato da me
Capitano del populo, per ciascuna volta, in lire cento, et oltra,
ad arbitrio di me Capitano.
[p. 476]
et Antiani faremo, u alcuno di noi farà, per bene et accrescimento
della cità di Pisa, et delle Compagne della cità di Pisa
et
del distrecto.
[p. 477]
in soldi cento, ad arbitrio del Capitano del populo di Pisa, segondo
la forma del soprascripto capitulo. Li nomi dei quali così electi,
lo
notaio del dicto Capitano appo sè abbia inscripti in uno quaderno.
Et
chi contra farà, perda, catuna volta, soldi cento di denari
del suo
feo; et in tanto possa et debbia dai suoi modulatori esser modulato
et
condennato. Lo qual capitulo si legga ai soprascripti electori, et
sia
spianato innanti quella electione.
[p. 478]
aiunarsi per li facti del populo di Pisa, et della lor compagna,
et di ciascuno della sua compagna che ingiuria sostenesse; et per le
predicte cose comparire dinansi al Capitano et alli Ansiani. Salvo
ancora,
che li homini delle
arte et mercantie tanto possano insieme aiunarsi et essere, segondo
la
lor consuetudine; et etiandio per li facti del Comuno di Pisa.
[p. 479]
sua famiglia, et di qualunqu' altro officiale. Et nulla absolussione
u remissione quinde addimandremo, u fare permettremo. Et
se contra facto sarà, non vaglia. Et quello che sentensiato
sarà, non
possa essere rimesso per li Ansiani, u per consiglio. Et se noi Capitano
et Ansiani contra la predicta forma porremo ad consiglio le
predicte cose, siamo condennati per ciascuna volta, cioè io
Capitano
in lire cinquecento di denari pisani, et per Capitano non sia avuto;
et ciascuno di noi Ansiani, in lire cento di denari pisani, et per
Ansiano non sia avuto. Et in luogo di noi Capitano et Ansiani, altri
siano electi. Et questo capitulo sia preciso.
[p. 480]
farò, le quale non siano contra forma d' alcuno consiglio, u
capitulo
di Breve del Comuno di Pisa, u del populo, u d' ordinamento.
Et che i camarlinghi et li altri officiali, et tutti et singuli quelli
che
àno et aràno dei beni del Comuno, possono et debbiano
darli et spendere
ad provisione delli Ansiani, la qual non sia contra forma d' alcuno
capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo, u vero di consiglio.
[p. 481]
che facte saranno, et appo noi avere tutti li acti et processi quinde
avuti et facti. Et se per li predicti acti et processi trovassimo alcuna
absolussione ingiustamente facta, siamo tenuti di retractarla, et fare
condennagione di quello maleficio, u vero excesso, u ver quazi, sì
come di ragione si dovea fare. Et se la Podestà, u vero lo giudice
dei maleficii, li testimoni tutti nominati, u vero altre prove offerte
sopra l' accuza, u vero denunsia, u vero inquizissione, non arà
ricevuto, li ditti testimoni et prove siamo tenuti di nuovo ricevere
et admettere. Et etiandio di quelle, u di quelle di poi, u che poi
fusseno messe in acti, u che trovassimo absolussione facta ingiustamente,
non la fermeremo, et condennagione quinde faremo, sì come
di ragione fie da fare. Et se la ditta absolutione troveremo ragionevilemente
facta, per nostra sentensia siamo tenuti di confermarla
in della nostra corte. Condennagioni leggere et fare siamo tenuti dinanti
alli Ansiani, in del maggior consiglio del populo. Le quai tutte
cose siamo tenuti di fare et di compiere infra quindici dì facta
l' absolussione
dalla Podestade. Et li notari della corte dei maleficii siano
tenuti le predicte cose et processi ad noi renuntiare et presentare
infra due dì delle condennagioni facte. Et se la Podestà
sopra alcuno
maleficio, u vero quazi, infra spasio di tre mesi lasserà u
indugierà
di fare alcuna condennagione, u vero absolussione, se non per indugio
dato per cagione d' absentia rimannesse; sopra quello maleficio,
u vero quazi, infra lo predicto termino di quindici dì, l' absolussioni
u vero condennagioni, segondo che la Podestà era tenuto
di fare, siamo tenuti di fare noi. Et se testimoni sopra lo decto maleficio,
u vero processo, fusseno da examinare et ricevere, exàmininosi
et ricèvanosi sopra lo dicto maleficio dal soprascripto Capitano,
u
vero suo giudice. Et se le predicte cose non faremo et non observeremo,
perdiamo et perdere dobbiamo del feo nostro, catuna volta
che contra faremo, lire cento di denari; et in tanto possiamo et debbiamo
dai nostri modulatori essere modulati et condennati. Et siamo
tenuti d' inquirere et rivedere, u vero d' inquirere et rivedere fare
per lo giudice nostro, li predicti acti; et se li troveremo cancellati,
et non ne sia facta condennagione u absolussione, noi Capitano siamo
tenuti di farne condennagione u absolussione, sì come di ragione
fie
da fare. Et non di meno, siamo tenuti di fare inquizissione chi
[p. 482]
avesse facta la dicta cancellassione: lo quale se troveremo che fraudulentemente
l' abbia facta, siamo tenuti di punirlo come falsario.
Et che se alcuna lamentansa sarà posta ad noi dicto Capitano,
u vero
al giudice nostro, d' alcuna accusa, u vero denunsia, u vero inquizissione
per officio, che in due condennagioni facte per la Podestà
siano rimase in pendente, siamo tenuti di dinunsiarlo alla Podestà
che la dicta accusa, u vero denunsia, u vero inquizisione, ispacciare
debbia, condennando u absolvendo in della prima condennagione
ch' ei farà. Salvo che le predicte cose non s' intendano della
cancellatione
facta per cagione d' alcuno consiglio, u d' alcuno altro processo
unde condennagione fare non si dovesse. Ma condennagioni
corporali non possa io Capitano fare leggere et publicare in de
l' ecclesia di san Sixto, ma in del parlamento; che si debbia fare
in della piassa del palagio del populo di Pisa. In del qual parlamento
li Ansiani essere non debbiano, nè síanne tenuti.
[p. 483]
se facta fie, non la riceverò nè seguitrò. Et
catuna volta ch' io contra
farò, perda del feo mio lire cento di denari; et in tanto possa
et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato: non
obstante alcuno altro capitulo, statuto, u vero ordinamento.
[p. 484]
dalla Podestà, se l' appellagione fusse facta da condennagione
facta dalla podestà, u se s' appellasse da consiglio di Comuno;
et se
fusse facta la condennagione dal Capitano del populo, u vero
dal modulatore, u vero dal sindico di qualunqui officiali,
u vero se s' appellasse da consiglio di populo, sia condennato dal
Capitano del populo in tanto in quanto fusse la quantità, u
vero
la stimagione della cosa della quale fusse facta la condennagione,
u vero che se ne ordinasse in consiglio. Et se in del dicto consiglio
non se ne ordinasse di darne u di restituirne alcuna cosa, u di
farne che si possa arrechare ad certa quantità u extimagione
della
cosa; puniròe quelli che appellasse, u che dicesse ch' ella
fusse nulla,
ad mio arbitrio. Et li giudici della corte dell' appellagioni che quella
appellagione u vero lamentansa di nullità ricevesseno, et lo
notaio
che quinde scriptura alcuna facesse, in tanto per nome di pena dai
predicti Podestà u vero Capitano, come di sopra si dice dell'
appellante
u vero nulla dicente, sia condennato, et ciascuno di loro sia
condennato. Excepto sentensia che si desse d' alcuna quantità
di pecunia
sopra questioni che si movesseno intra due private persone,
u privata persona et università del nostro distrecto, la condennagione
della quale si facesse ad singulare persona: dalle quali si possa
appellare, ma non si possano però per remedio di nullità
infringere
nè rompere.
[p. 485]
se quella petissione fue rigittata per alcuno tempo. Et s' elli
dirà che quella petissione sia stata rigittata, non sia ricevuta.
Et se
lo priore delli Ansiani porrà la petissione rigittata intra
li Ansiani,
et li Ansiani vi consentrano, quello priore sia condennato in lire
venticinque di denari; et ciascuno Ansiano in lire diece di denari
pisani, per ciascuna volta: et lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani
del populo di Pisa, et catuno di loro siano tenuti di dinonsiare et
dire ad quelli Ansiani, come quella petissione è rigittata,
ad pena
di lire diece di denari pisani, ad catuno di loro tollere.
[p. 486]
du' milia, et oltra, in avere et persona, ad mio arbitrio; et se offendesse
alcuno dei giudici, u dei chavalieri suoi, infino in lire cinquecento
di denari pisani, oltra le pene comprese in del Breve del
Comuno di Pisa; et se alcuno della famiglia sua, u dei berrovieri,
infino in lire diece di denari, oltra le pene in del Breve del Comuno
di Pisa comprese; se non andasse per facto illicito, u per
mal' opra fare: in del qual cazo, lo Capitano possa procedere ad condennagione
u vero ad absolussione, segondo che di ragione fie da
fare. Et in delle predicte cose inquirere et investigare, lo Capitano
abbia arbitrio. Et chiunqua offendrà alcuno officiale forestiere
del
Comuno di Pisa, u del populo, u la sua famiglia, durante lo suo
officio, et finito infra uno mese, sia punito dal dicto Capitano in
avere et persona, ad suo arbitrio. Et in delle predicte cose inquirere,
lo predicto Capitano abbia arbitrio.
[p. 487]
[p. 488]
Et se contra farò, possa et debbia essere sindicato in del doppio
di quello che contra le soprascripte cose sarò trovato ch' io
abbia
avuto u ricevuto, dai modulatori che mi modulerano, me et la famiglia
mia. Et li Ansiani che contra faranno, sia punito ciascuno di
loro dai loro modulatori in lire venticinque di denari.
[p. 489]
[p. 490]
tenuti di far bandire per la cità di Pisa, che tutti quelli
che denno
ricevere dal Capitano, u vero da sua famiglia, debbiano dinanti a
loro comparire ad fare scrivere li debiti. Et quelli debiti li dicti
modulatori facciano scrivere per lo notaio loro.
[p. 491]
di Pisa, segondo che ad me et alli Ansiani del populo di Pisa parrà.
Et queste cose non abbiano luogo in delli absenti dalla cità
di
Pisa et dal distrecto, al tempo in del quale prestare si dovea lo
saramento.
[p. 492]
[p. 493]
simile modo sarà stato per mizericordia liberato; et chi non
sia amico
del Comuno di Pisa et del populo. Et che dal dì della electione
dei soprascripti, li quali denno stare sopra la misericordia, infin'
a
dipo' 'l dì della mizericordia che si de' fare, etiandio pagando
la
condennagione, nullo carcerato possa di carcere essere liberato et
relaxato. Li bandi dei quali che sarano liberati et relaxati, et le
condennagione
di lor date et facte, debbiano dai notari di cancellaria et
dalli altri notari essere cassate et irritate delli acti del Comuno
di
Pisa, sensa alcuna exactione di pecunia che si dia ai notari, u vero
ad qualunqu' altri: et lo relaxamento della carcere si faccia simigliantemente
sensa alcuno dare di pecunia ai soprastanti della pregione,
u ad altri. Et le predicte cose così liberamente di far fare
et observare
lo Capitano del populo sia tenuto. Et per lo simigliante modo
et forma, debbiano essere relaxati li altri diece pregioni la vigilia
dell' Assumptione della beata Maria Vergine del mese d' agosto; in
tra i quali ancora non si contino le femine. Et li officiali si debbiano
eleggere alle predicte cose, sì come et in quel modo et forma,
come
di sopra delli altri carcerati che si denno relaxare lo venardì
santo,
più pienamente si contiene. Delle femmine incarcerate che si
debbiano
relaxare u non relaxare, et quante, facciasene sì come piacerà
al
consiglio del populo, lo qual s' àe per tollere li Brevi. Et
che li predicti
li quali segondo la forma di questo capitulo relaxare si possono,
et dei quali fusse proveduto per li soprascripti frati et savi
relaxare, siano relaxati sensa alcuno consiglio che se ne faccia. Et
siamo tenuti noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa, di non
ponere ad consiglio, che alcuno dei dicti carcerati sia relaxato contra
la decta forma. Et se posto sarà lo consiglio, non vaglia nè
tegna esso iure. Et se contra faremo, siamo puniti et condennati
per catuna volta, cioè io Capitano in lire dugento di denari
pisani;
et catuno di noi Ansiani in lire cinquanta di denari pisani: et in
tanto possiamo et dobbiamo dai miei modulatori essere modulati et
condennati. Et che li Ansiani, per legame di saramento et alla
predicta pena, siano tenuti alcuna cosa in contrario del dicto capitulo
non fare provedere, u vero ordinare, u ponere, se li Ansiani
tutti et dodici non saranno in concordia insieme; et allora, della
concordia appaia per scruttinio secreto, che quinde si faccia ad denari
[p. 494]
bianchi et gialli. Et lo notaio delli Ansiani che per lo tempo sarà,
sia tenuto, per legame di saramento et ad pena di lire cinquanta
di denari, altramente u in altro modo alcuna cosa non scrivere
contra lo dicto capitulo, se non fusse vinto per lo dicto scrutinio,
dalla soprascripta forma servata. Et questo capitulo sia preciso, et
precisamente servato.
[p. 495]
predicte tutte cose non farà, perda lo feo suo tutto, et dell'
officio sia
cacciato et rimosso ipso iure. Et da quinde innanti, nuovo Capitano
s' elegga incontenente. Et questo capitulo sia servato illeso, et non
corrotto; non obstante alcuno capitulo di questo Breve, u del Comuno
di Pisa, di sotto u di sopra scripto; et non obstante alcuno
consiglio, u ordinamento, u constituto, u legge, u contrarietà
alcuna.
Et le predicte cose tutte che in questo capitulo si contegnono,
siano precise, et precisamente si servino; sì che per consiglio
rompere u menimare u infringere non si possano.
[p. 496]
[p. 497]
[p. 498]
et non lo consiglio. Et in quel medesmo modo, li Ansiani
del populo siano tenuti delle predicte cose observare et ferme tenere.
Et che tutti li consigli in qua dirieto facti in favore d' alcuno,
tacitamente u expressamente, per alcuno officio avuto u ke avere si
debbia, non vagliano nè tegnano, et siano cassi et di nullo
momento,
se quel cotale notaio in cui favore lo dicto consiglio sarà
facto, non farà fede innanti lo giudici di cancellaria, che
con la
sua famiglia sia habitato in della cità di Pisa almeno per
dell' ano proximamente passati; et sia stato in istimo, et abbia pagate
le date, elli u lo padre suo, in della cui podestade è, in della
cità di Pisa, sì come li altri citadini; et bottega per
exercere l' arte
della notaria abbia tenuta publicamente in della cità di Pisa
in del
dicto tempo.
[p. 499]
volta almeno, et più volte se bizognerà, ad me lo farò
leggere et
expianare diligentemente. Et tutti li capituli che contingeno alli
Ansiani, ad quelli Ansiani quelli capituli denunsierò, u denunsiare
et leggere farò. Et lo notaio delli Ansiani sia tenuto di leggere
et
expianare lo dicto Breve. Et che li Ansiani siano tenuti di farsi leggere
et spianare lo Breve infra diece dì dalla 'ntrata del loro officio.
Et
nulla scriptura u vero nota alcuna, u memoriale u lettera, farò
u farò fare, u permettrò che si faccia in margine, u
vero in margini,
u in alcuna parte di questo Breve.
[p. 500]
tenuto di fare et debbia, con tutte le sue forse et del Comuno di
Pisa. Et se li predicti Capitano et Podestà non faranno et non
observerano le predicte cose, ciascuno di loro perda del feo suo
lire cinquecento di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai
suoi modulatori essere modulato et condennato; dando la dicta
pena di lire cinquecento di denari ad quelli che l' offesa avesse ricevuta,
u vero ad sue rede. Et salvo che la soprascripta pena, se lo
Capitano del populo di Pisa le predicte cose, delle quali dicto è
che
la Podestà de' fare, non facesse, u negligente fusse, intendasi
avere
luogo contra lo Capitano, se al Capitano denunsiato fusse che la
Podestà questo non facesse, u in questo fusse negligente. Et
se alcuno,
non prestata la dicta sigurtà, essendone richiesto dalla Podestà,
u dal giudice della corte del maleficio, per sè u per li messi
del Comuno,
terràe alcuno sergente u masnadiere, sia [punito] per catuno
sergente u masnadiere in lire cento di denari, per catuna volta; et
oltra questo, nulla ragione li sia renduta in delle questioni civili,
ma elli sia tenuto di farla altrui. Et non sia admesso u ricevuto
u electo ad alcuno officio della cità: et non di meno, etiandio
sia
tenuto alle predicte cose per lo sergente et masnadiere, per lo quale
la dicta sigurtà data et prestata non fusse. Salvi etiandio
li capituli
del Breve della Podestà et del Capitano, li quali parlano delle
predicte
u di simiglianti cose. Et lo Capitano del populo di Pisa sia
tenuto, infra uno mese di po' la sua intrata, di denunsiare questo
capitulo alla Podestà; et inchiererlo che l' osservi.
[p. 501]
Pisa, excepto che in tra lor medesmi. Et se alcuno contra la soprascripta
forma sarà trovato prestare alcuno cavallo, sia cacciato del
soldo del Comuno di Pisa. Et questo capitulo si legga ad essi soldati
in ciascuno ansianato una volta.
[p. 502]
in sè transferisca alcuna casa u case, u terra u vero terre,
presso al dicto ponte, poste da questa parte dell' Arno u vero dall'
altra, infra le confine comprese in dello infrascripto proximo capitulo;
u ragioni ad alcuno competenti in quelle case u terre, u in
alcuna di quelle; nè alcuna torre u casa conducere, nè
infra li dicti
confini habitare, in alcuno modo. Et ad quelli che contra farà,
tollerò
u tollere farò per pena marche d' argento cento; et quella casa
u case, u terra u terre, u ragioni per qualunqua titulo u cauza
alienate, u translate in nobile u del patrimonio, come dicto è,
al
Comuno di Pisa pertegnano; et quanto di facto sarà proceduto
rivocherò.
Ma lo allogatore punirò et condennerò in lire
per ogni anno che la dicta allogagione facta sarà: li quali
denari
debbiano divenire al Comuno di Pisa. Et catuno transferente in dei
predicti, u in alcuni u in alcune dei predicti, alcuna cosa delle predicte
cose per qualunqua titulo u per qualunqua cagione, come dicto
è, condenneròe in de l' extimagione di questa cosa che
contra la dicta
forma fusse translata. La qual' extimagione lo Capitano sia tenuto
di
far fare bene et lealmente infra octo dì poi che a lui sarà
pervenuto
ad notisia in alcuna cosa essere facto contra la dicta forma.
Ma se per ragione d' ereditade u di legato, ad alcuno del patrimonio,
maschio u femina, perverrà alcuna delle predicte cose infra
li predicti
confini; sia tenuto, alla pena che 'l Capitano ad suo arbitrio li
volesse tollere, quello dire et manifestare, infra
lo predicto modo li sarà pervenuto, al Capitano et alli Ansiani
del
populo di Pisa li quali per lo tempo saranno, et profferirsi di venderla
al Comuno di Pisa per quel pregio ch' ella fi' extimata dalli
stimatori che sarano electi dalli Ansiani del populo di Pisa. Et lo
Capitano et li Ansiani per lo Comuno di Pisa siano tenuti di fare
comprare quella cosa per lo dicto pregio. Et questo capitulo sia
preciso, sì che nulla absolussione u liberagione se ne possa
fare.
Le quali tutte cose lo Capitano del populo sia tenuto et debbia
mandare ad effecto. Lo qual Capitano sia tenuto et debbia ogna tre
mesi cercare et investigare per ogna modo, sì che la verità
quinde
si trovi, se da alcuno è facto u faràsi contra u sensa
la forma di
questo capitulo.
[p. 503]
[p. 504]
lana, et priori et capitani delle
gonfalonieri delle Compagne del populo di Pisa, li quattrocento al
consiglio del populo deputati; in del qual consiglio porròe
et mettròe,
et ponere et mettere faròe, intra quelli consiglieri, per che
modo et forma li Ansiani dei due mesi che verranno si debbiano
fare et eleggere; et in quel modo et forma ch' ei diranno et concorderanno,
u la maggior parte di loro dirà et concorderà, la electione
di quelli Ansiani si faccia et celebri. Sì veramente che la
electione
di quelli Ansiani fare non si possa per pulisse u per sorte, nè
la
electione di quelli Ansiani commettere si possa alli Ansiani che allora
sono. Li quali Ansiani siano per numero dodici. Dei quali siano
tre per catuno quartieri. In tra li quali siano quattro delle septe
arte della cità di Pisa, dei quali alli electori di quelli Ansiani
parrà,
per uttilitade et buono stato del populo di Pisa; sì che d'
una
medesma arte non possa essere oltra che uno Ansiano. Et li soprascripti
Ansiani che denno essere electi, siano di legittimo matrimonio
nati, in della cità di Pisa u in del distrecto, elli u lor padri;
et giurati in del populo di Pisa, et di Compagne di populo.
Et li electori di quelli Ansiani siano tenuti di fare quella electione
bene et lealmente; sì che le due parte di tutti quelli electori
siano
in concordia. Et quelli che dalle due parte di quelli electori sarà
electo, sia Ansiano; et altramente essere non possa. Et salvo che
quelli che sarà stato u fie electore d' Ansiani, da inde ad
cinque
mesi electore d' Ansiani essere non possa; nè possa essere electore
d' Ansiani, u vero Ansiano del populo di Pisa, se non sarà nato
in
della cità di Pisa, u in del contado suo, u vero suo padre.
Et dimandisi
per saramento da catuno electore innanti quella electione,
s' elli fue ad fare alcuna electione d' Ansiani da cinque mesi in qua;
et s' elli può essere electore, et fare l' electione segondo
la soprascripta
forma. Et se io troverò che alcuno sia ad alcuna electione
contra la dicta forma, puniròlo et condenneròlo in soldi
cento di
denari: et questo precisamente s' observi. Li quali electori d' Ansiani
non possano alcuno eleggere in Ansiano, che sia padre d' alcuno di
loro, u filgliuolo, u fratello carnale u vero uterino, cioè
nato di quel
corpo unde fu elli, u vero gennero u suocero, u sio u aulo, u vero
nepote carnale, u frate primocuzino da parte del padre u della madre,
[p. 505]
u vero cugnato carnale (et etiandio s' intendano cugnati quelli
che àno per mogli due suor carnali); nè electori [di
electori] di quelli
Ansiani, nè alcuno che sia chamarlingo del Comuno di Pisa, u
signore
della legatia, u cancellieri, u notaio di cancellaria, u soprastante
maggiore delle cabelle, u chi fusse capitano, podestà u castellano
d' alcuna terra del distrecto di Pisa; u consuli del mare, dei
merchanti et de l' arte della lana; capitani et priori delle
existenti in dei predicti officii di consulato, capitaneato et priorato;
nè castellani di Castello di Castro, rectori di Villa di Chieza,
u lor giudici u notari, possano essere electi Ansiani, u notaio d'
Ansiani,
di po' la loro electione in fin che non saranno modulati dei
decti officii ai quali denno andare; u chi fusse fornitore
delle castella del Comuno di Pisa. Et queste cose che dicte sono
dei decti electori et modi d' electioni, siano precise, et precisamente
s' observino; sì che per alcuno consiglio di Comuno u di populo
rompere u mutare non si possano; nè ad quelli alcuna cosa
si possa mancare. Et lo Capitano et li Ansiani tutte et singule le
sopradicte cose siano tenuti di fare et observare precisamente; et
se
contra faranno, u alcuno di loro farà, per catuna volta siano
puniti,
lo Capitano del populo in lire dugento di denari; et catuno
Ansiano in lire cento di denari, et sia rimosso dell' officio. Et lo
Capitano sia tenuto di ricolgliere quella condennagione da catuno
Ansiano contrafaccente, et lui dell' officio cacciare. Et quello Capitano
se contra farà, sia punito et condennato dai suoi modulatori
in della dicta pena. Li quali Ansiani s' eleggano buoni et leali: dei
quali nullo sia minore di
publica fama uzuriere publico sia avuto; nè alcuno che per alcuno
tempo in della cità di Pisa u in del suo distrecto abbia facto
galica;
nè alcuno che abbia ad rendere ragione al Comuno di Pisa per
cagione
d' officio d' amministragione dei beni del Comuno di Pisa,
u vero di capitania u di castellanato, infin ad tanto che non arà
renduta la ragione, et del predicto officio sarà modulato. Et
amadori
del buono stato del Comuno di Pisa et del populo: cioè tre
in catuno quartieri. Salvo che non siano d' alcuno patrimonio della
cità di Pisa, sì come di sopra in del capitulo che è
in del Breve
del Populo di Pisa si contiene. Nè alcuno di loro sia fedele
d' alcuno
[p. 506]
signore di Sardigna, u d' alcuno patrimonio, u di speciale persona
laica della cità di Pisa, u del distrecto d' anticho. Del quale
se sia
fedele, sia publica carta; altramente, non si creda in alcuno modo.
Et s' elli sia fedele u no, siane addimandato dal Capitano del populo,
u vero dal giudice suo, innanti ch' ei giuri quello officio de
l' ansianato. Et chiunqua negheràe d' essere, et trovato sarà
che sia
fedele, sia punito da me soprascripto Capitano da lire diece infino
in cinquanta di denari, ad mio arbitrio. Et se contra farò,
perda
et perdere possa, et debbia essere modulato dai miei modulatori in
lire cento. Salvo che se alcuno lo quale infin' a oggi per alcuno
tempo sarà issuto Ansiano del populo di Pisa, si trovi che sia
fedele
d' alcuna persona, u vero luogo, u di patrimonio, excepto che
dei predicti signori di Sardigna; ke, non obstante cutale feo u fedeltade,
possa et vaglia essere electo et admesso al decto officio de
l' ansianato, et al dicto officio ricevere et exercere essere constrecto:
questo capitulo u alcuno altro di questo Breve, u ordinamento di
comuno u di populo, non obstante. Li quali Ansiani constringerò
di
ricevere et di giurare da inde ad due dì, se per evidente cagione
u impedimento non rimarrà, lo dicto officio bene et lealmente
exercere
per spatio di due mesi. Et li quali nuovi Ansiani, per due dì
innanti la 'ntrata del loro officio, debbiano essere coi vecchi Ansiani,
et vedere et intendere tutte quelle cose che per li vecchi Ansiani
si faranno in del loro officio. Et quelli vecchi Ansiani siano tenuti
di chiamarli et d' ammetterli alle predicte cose, sì veramente
che
per lo Capitano et per li vecchi Ansiani alle predicte cose siano richiesti;
li quali siano tenuti di farli richierere. Et lo Capitano del
populo di Pisa in nel dicto consiglio, et etiandio ai dicti electori,
sia tenuto di fare ammonigioni et comandamenti gravi di fare la
predicta electione, et in quella procedere per lo soprascripto modo.
Et li dicti electori delle predicte cose siano tenuti sotto saramento,
et pena tollere all' arbitrio di me Capitano. Et io Capitano
del populo di Pisa, per saramento sia tenuto di non patire nè
sostenere
che alcuno che fusse electo Ansiano del populo di Pisa, che
dal dicto officio si scuzi u difenda, per alcuna exceptione u defensione
u excusatione la qual elli dicesse che avesse u aver dovesse
per alcuna cagione u cauza che dire si potesse, se quella exceptione
[p. 507]
u defensione u excusatione non li fusse conceduta et data per forma
di questo Breve tanto; ma quello predicto officio dell' ansianato
ricevere et giurare et fare lo constringerò con tutte le mie
et del
populo fòrse. Et se alcuno si volesse difendere u excuzare da
quello
officio contra la dicta forma, da inde innanti non possa avere alcuno
officio u vero beneficio del Comuno di Pisa, u del populo, ma sia
cassato et privato d' ogni beneficio, officio, iurisdictione, et privilegii
et immunitadi del Comuno di Pisa, et del populo; et non possa
quelli u alcuno di quelli uzare u avere. Et lui non patiròe
nè permettròe
uzarli u avere. Et se io contra farò, perda del mio feo lire
cinquecento di denari pisani; et in tanto possa et debbia dai miei
modulatori essere modulato et condempnato. Et se li dicti modulatori
delle predicte cose non mi moduleranno et condenneranno, catuno
di loro sia condennato dalla Podestà di Pisa in lire cinquanta
di
denari pisani. Et io Capitano lui delli predicti officii, beneficii,
honori, immunitadi et privilegii, infra tre dì proximi, per
sentensia
publica priverò, in del consiglio maggiore del populo di Pisa.
Et se io Capitano tutte et singule le predicte cose, et catuna delle
predicte, non farò et non observerò, u fare et observare
non farò,
perda del feo mio lire cento di denari pisani; et in tanto possa
et debbia dai miei modulatori essere modulato et condennato. Et li
Ansiani, delle predicte cose etiandio per saramento siano tenuti,
et sotto pena di lire
di loro dal dicto Capitano. Et questo capitulo si legga in del
consiglio della electione delli Ansiani. Et chi è issuto u sarà
una
volta Ansiano, u notaio d' Ansiani, non possa in quel medesmo
officio essere Ansiano, u notaio d' Ansiani, dal dì del depozito
officio
dell' ansianato et notariato d' Ansiani, da inde ad mesi
diciotto. Et che, al tempo della electione di quelli Ansiani, quelli
electori non possano eleggere padre, figliuolo, frate carnale u
nepote carnale d' alcuno delli Ansiani che allora sono in quello
officio dell' ansianato. Et questo capitulo non si possa ponere ad
consiglio nè rompere. Questo aggiunto, che li Ansiani del
populo di Pisa che saranno dei mesi di gennaio et di febbraio
ke proximamente verranno, siano tenuti d' avere lo consiglio dei
savi homini del populo, di convenevile numero al meno di
[p. 508]
quartieri, del dicto mese di febbraio, innanti lo mezzo di quel mese;
dai quali addimandino come si debbia fare la electione delli Ansiani,
u per via et modo di sacco, u per lo modo uzato: et segondo
che fie consigliato et statuto, cusì s' observi et si faccia.
Et in tanto,
lo prezente capitulo che parla della electione delli Ansiani, et l'
altre
cose che di ciò parlano, vivano.
[p. 509]
facti del Comuno di Pisa, u se non per volontà dei compagni,
u della maggior parte di loro. Sì veramente che li octo di loro
siano in concordia.
[p. 510]
[p. 511]
dicto officio caccierò. Et delle predicte cose sia io tenuto
di cercare
la verità. Et se io Capitano contra farò, perda, per
ciascuna volta,
del mio feo lire
modulatori essere modulato et condennato. Et in quel medesmo
soprascripto modo et forma et tempo che si eleggeno li soprascripti
consiglieri, s' eleggano et eleggere si possano et debbiano li dodici
del populo, et durino mesi due, sì come quelli consiglieri.
[p. 512]
[p. 513]
mutassione si cominci in del primo ansianato che si caverà
della nuova tascha che si de' fare: et di questo li Ansiani siano tenuti
sotto saramento, et pena di lire
loro tollere dal Capitano del populo di Pisa. Et catuno
delli altri marrabesi abbia per catuno mese, dei beni del Comuno
di Pisa, lire quattro di denari pisani, sensa cabella. Et catuno
marrabese, et dei soprascripti serventi, sia tenuto di vestirsi due
volte l' anno, quando piacerà alli Ansiani. Et questo capitulo
si
legga ad quelli marrabesi dal cominciamento di catuno ansianato.
Et che li dicti Ansiani siano tenuti d' eleggere li soprascripti segondo
la soprascripta forma. Et se contra si facesse, la electione ipso iure
non vaglia; et quello cutale dell' officio sia cacciato. Li quali marrabesi
tutti, così quelli che servono alli Ansiani, come li altri,
siano
tenuti di vestirsi d' uno panno, ad volontà delli Ansiani, due
volte
l' anno. Et li predicti marrabesi siano tenuti et debbiano stare et
habitare intorno al palagio del populo, presso ad quel palagio per
pertiche cento. Et se elli et catuno di loro non istaranno u
staràe, dell' officio sia cacciato.
[p. 514]
Pisa. Et li beni di culoro li cui beni sono stati publicati al Comuno
di Pisa al tempo della dicta Podestà, fare divenire in comune.
Et
se la Podestà sarà negligente intorno alle predicte cose,
perda per
ciascuna volta lire cento di denari, del suo feo; et in tanto possa
et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato. Et se
noi Capitano et Ansiani in delle predicte cose saremo negligenti,
io Capitano possa et debbia essere modulato et condennato in
lire
denari. Et se la Podestà negligente sarà, u se le predicte
cose non
farà; io Capitano, sotto la predicta pena, infra lo predicto
termino,
sia tenuto di fare le predicte cose. Et questo capitulo noi Ansiani
siamo tenuti di leggere et di far leggere in tra noi, infra octo [dì]
dalla intrata del nostro ansianato.
[p. 515]
più pienamente si contiene: contra quelli u alcuno di quelli
non verremo u faremo, per noi u per altro, u che si faccia permettremo
u patremo. Et questo medesmo li successori nostri per simile
giuramento giurare faremo; et elli li suoi successori simigliantemente
giurare faranno. Et così per circulo, et in perpetuo, di successori
in successori si giuri et observi. Et questo medesmo faremo giurare
li castellani et li giudici di Castello di Castro, et li altri officiali
che quine per lo tempo saranno. Et questo spetiale capitulo ponere
faremo in del Breve di Castello di Castro.
[p. 516]
rispondere et essere convenuto vorrà, et non altro, per alcuno
modo, sopra le predicte cose procedere possa, et procedere sia tenuto,
segondo la forma del Breve del Comuno di Pisa. Et se alcuno
processo si facesse da quel Podestà u Capitano contra alcuno
dei
predicti, contra u fuor della dicta forma, non vaglia nè tegna
ipso
iure. Et quel medesmo che di sopra dicto è delli Ansiani, facciasi
et observisi di tutti quelli, et catuno di loro, li quali saranno stati
ad fare et componere li predicti ordinamenti et statuti, tutto lo
tempo del reggimento della Podestà et del Capitano che hora
sono,
u per innanti saranno. Et li predicti ordinamenti u vero statuti la
Podestà di Pisa, lo Capitano et li Ansiani del populo di Pisa,
siano tenuti per saramento d' observarli et di fare observare. Et se
li
predicti Podestà, Capitano et Ansiani, le predicte cose non
observeranno,
et observare non faranno, catuno di loro Podestà et Capitano
che le predicte cose non observasse, perda et perdere debbia
del suo feo lire cinquecento di denari pisani, per catuna volta; et
in tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato,
sì che nulla liberagione u vero absolutione quinde si possa
fare. Et sopra tutto et ciò sia tenuto di restituire ad quelli
ch' aràe
ricevuto lo danno, tutto lo danno ch' ei facesse ad alcuno dei predicti
contra la predicta forma. Et oltra le predicte pene, se contra
alcuno dei predicti procedette, contra la predicta forma, ad pena corporale,
da inde innanti per Podestà u per Capitano non sia avuto,
ma dell' officio suo ipso iure sia privato; et sostegna quel Podestà
et Capitano che farà contra le predicte cose, quella pena corporale
la quale elli imporranno ad alcuno u ad alcuni dei soprascripti che
allegasse u allegasseno lo privileggio di questo capitulo. Et li Ansiani
che le predicte cose, et le 'nfrascripte in questo capitulo comprese,
contra li Ansiani, u vero lor notaio et li altri predicti, consentranno,
u non contradiranno con effecto, con le fòrse del populo,
che per li predicti Podestà u vero Capitano u vero officiali
fare
non si debbiano, siano puniti per catuna volta, per catuno di loro,
in lire cinquanta di denari pisani; et in tanto possano et debbiano
dai lor modulatori essere modulati et condempnati, sì che nulla
liberagione u absolutione quinde si possa fare. Salvi sempre, in tutti
li cazi soprascripti, li privilegii delli Ansiani del populo di Pisa,
[p. 517]
conceduti per lo Breve del populo et del Comuno di Pisa, così
in
procedere chome in condennare. Et che alcuno arbitrio che ad me
Podestà u Capitano fusse dato u abbia, ai predicti u ad alcuno
dei
predicti non preiudichi, nè preiudicare possa; se non segondo
la
forma del capitulo del soprascripto Breve, posto sotto la rubrica
« Di non dare arbitrio alla Podestà»: lo qual capitulo
parlante de
l' arbitrio, sia servato in delli Ansiani et in dei lor notari, sì
come
in quello si contiene. Salvo che lo Capitano del populo abbia
pieno et libero arbitrio d' inquirere, procedere, punire et condennare
li Ansiani del populo di Pisa, et li lor notari, commettenti
u faccenti brighe, et qualunque offensioni u paraule ingiuriose
dicenti intra loro, u ad loro avicendevilemente, u l' uno contra
l' altro. Et etiandio di tutto et ciò che ad maleficio, u vero
quazi,
spectasse, che si commettesse da loro, u da alcuno di loro, intra
loro, u da l' uno contra l' altro. Et di giuoco ad zara, et ad codrione,
durante l' officio: in dei quai cazi, essi Ansiani, u alcuno lor
notaio, non possano diclinare nè mancare la iurisdictione del
Capitano.
Et li Ansiani et lo lor notaio che saranno stati dalli anni
Domini
et per quel tempo, et che saranno innanti, per cagione d' alcuno maleficio,
u vero quazi, et che si dicesse che quel maleficio li Ansiani,
u vero lor notari, avesseno commesso, non possano essere posti ad
tormenti, nè essere astenuti per alcuna cagione u vero cauza
oltra
octo dì; et in quelli octo dì, li alimenti et le vestimenta
et lo
lecto, et culoro che li vegnano ad servire, negare non si possano;
se non fusse di questi maleficii: cioè, furto, receptatore di
furi,
homicidio, patricidio, cioè che avesse uciso suo padre; sodomita,
pactarino, incendiario, falsatore di moneta et di carta, u che cugnasse
falsa moneta; rapinatore di vergini [et] monache, ladrone, et traditore
del Comuno di Pisa, u del populo. Et allora, se si dicesse ch' elli
avesse commesso alcuno maleficio di quelli, sì che paresse alla
Podestà
ch' elli dovesse essere posto ad tormenti, non lo possa ponere
ad tormenti se provato non sarà contra lui, u contra loro, per
quattro testimoni fededegni al meno, di publica fama: in del qual
cazo, colui che avesse commesso, u dicessesi che avesse commesso
cutale maleficio, possa ditenere ad suo arbitrio, et contra lui procedere
[p. 518]
ad condennagione u absolutione, sì come a lui parrà.
Et chi
contra farà, u vero Podestà u vero Capitano del populo,
sia punito
et condennato in lire cinquecento di denari dai suoi modulatori; et
del vietamento delli alimenti et del ponimento ad tormenti si stia
et fede si dia al saramento delli Ansiani, u vero del notaio, in ogna
cazo et advenimento, sì come provato fusse per testimoni legittimamente.
Salvo che lo Capitano del populo tutti et singuli officiali,
u che siano Ansiani u notari d' Ansiani, liberamente possa et debbia
inquirere et modulare; nè ellino la sua iurisdictione diclinare
possano,
non obstante ch' ei siano stati Ansiani, u vero notaio d' Ansiani.
Et che lo soprascripto capitulo in dell' officio della modulatione
luogo non abbia. Ma s' elli sarà officiale, Ansiano, u notaio
d' Ansiani,
al tempo che lo Capitano lo modulasse u volesse modulare, sia allora
licito a lui di diclinare la iurisdictione di quel cotale Capitano;
sì veramente che quello officiale possa essere modulato et debbia
per
la Podestà dei Pisani che allora sarà, u per lo suo giudice.
Et che la
Podestà, u vero lo suo giudice, in questo cazo tanto, abbia
et
avere possa et debbia quella medesma bailia, iurisdictione, officio
et arbitrio, la quale et lo quale ae lo Capitano del populo per forma
del Breve del populo di Pisa. Et la Podestà, sotto legame di
saramento,
et sotto pena di lire cinquecento del suo feo, sia tenuto
di modulare et condennare u absolvere quello officiale infra
che si debbiano numerare dal dì della declinasione. Salvo che,
di
po' la lite contestata etiandio, possa diclinare la iurisdictione di
catuno
dei predicti; la quale diclinassione fare possa etiandio di
po' la lite contestata in fra 'l terso die. Et poi che arà declinato,
et arà electo l' altro, non possa poi declinare. Questo
aggiunto, in delle predicte cose, che messer lo Capitano del populo
di Pisa, lo quale in dell' accuse tanto che si dovesseno fare d' alcuno
ch' avesse renduta falsa testimonia, u avesse producti falsi testimoni,
u che avesse facta u facta fare carta falsa, abbia mero, mixto,
generale et libero arbitrio di procedere così per tormenti come
per qualunqu' altri remedii di ragione; non obstante alcuno capitulo
di questo Breve, et privilegio d' Ansiani, et di loro notari, et qualunqu'
[p. 519]
altro. Et che tutte quelle cose che parlano di sopra delli Ansiani,
et dei lor notari, che possano diclinare la iurisdictione della
Podestà, del Capitano, u d' alcuno loro officiale, abbiano luogo
et
avere s' intendano in quelli Ansiani et notari tanto, che al tempo
della Podestà del quale, u vero dei suoi officiali, la cui iurisdictione
declinare volesseno, fusseno stati u fusseno u saranno Ansiani, u notari
di quelli Ansiani, u che fusseno u fusseno stati u saranno al
tempo del Capitano, la cui u dei suoi officiali iurisdictione declinare
volesseno li Ansiani, u vero notari d' Ansiani.
[p. 520]
tollere u vitiare non si possa per forma d' alcuno consiglio. Lo
qual Capitano non sia della cità di Pisa, u del suo distrecto;
et che
non sia di quella medesma terra unde sarà la Podestà
che fie, u lo
prezente; nè di quella medesma terra della qual fusse lo Capitano
del populo di Pisa. Lo qual Capitano abbia et avere debbia, per suo
et della sua famiglia salario et spese, venendo alla cità di
Pisa, et
stando ine et quinde partendosi, lire quattromilia di denari pisani
tanto, et nulla altro nè più per alcuna cagione, in tre
paghe:
cioè, ogna quattro mesi la tersa parte del dicto salario; cioè,
in
del principio di catuni quattro mesi. Salvo ke, dell' ultima tersa
pagha del suo salario, li camarlinghi del Comuno di Pisa possano
et debbiano diponere appo la sagrestia di San Paulo ad Ripa d' Arno
lire quattrocento di denari, le quale quine stare debbiano di po' lo
diposto officio, per la modulatione del Capitano, et della sua famiglia.
L' officio del quale Capitano durare debbia per uno anno. Lo
qual Capitano, tutto lo tempo del suo officio, per saramento sia
tenuto di non addimandare nè fare addimandare licensia d' absentarsi
dalla cità di Pisa, et del suo distrecto, se non per cagione
d' oste
u di chavalcata della cità di Pisa, u del populo; et allora,
di
volontà et expressa licentia delli Ansiani. Et se contra farae,
perda
del suo salaro lire dugento di denari pisani: et se s' absentràe
contra
questa forma, sia punito et condennato in lire cinquecento di
denari pisani; et da inde innanti per Capitano non sia avuto, ma
l' altro sia electo. Et se alcuno dei giudici u chavalieri u notari
suoi s' absentràe, sia punito lo dicto Capitano, per catuna
volta,
in lire cinquanta di denari pisani. Della quale absentia sua, et di
catuno di sua famiglia, vasti ad provare per quattro testimoni, per
publica fama. Et in tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere
modulato et condennato. Et li Ansiani precisamente, per saramento,
siano tenuti la predicta licensia al dicto Capitano non dare u
concedere, u fare dare u fare concedere; nè alcuno consiglio,
ordinamento,
u di savi, contra le predicte cose fare, u far fare,
u permettere di fare. Et se contra facesseno, catuno di loro sia
condennato et punito in lire
[p. 521]
essere modulato et condennato. Et nullo consiglieri possa et
debbia contra le predicte cose, u alcuna delle predicte, dire u arringhare;
et se contra facesse, sia condennato et punito in soldi
cento di denari pisani. Lo qual Capitano sia tenuto d' avere et di
tenere, tutto lo tempo del suo officio, in della cità di Pisa
tre
buoni, ydonei et leali giudici; et due chavalieri, u vero compagni;
et tre buoni et fedeli notari. L' uno dei quali soprascripti giudici,
elli sia tenuto di mandare per lo contado per investigare contra
li officiali del Comuno di Pisa, li quali sono stati officiali in
nel distrecto, et quando lo loro officio sarà finito. Sì
che, quello
officiale sia tenuto almeno di dimorare in del contado, d' ogna
Et quand' elli sarà in della cità di Pisa, sia tenuto
in fra uno
mese di procedere ad condennagione u vero absolussione di quelli
officiali, poi ch' ei sarà tornato. Et anco sia tenuto et debbia
inquirere
et investigare contra tutti et singuli officiali della cità
di Pisa,
se siano electi, et abbiano officii segondo la forma del Breve del
Comuno et del populo; et se servano quelle cose ch' ei sono tenuti
d' observare per forma del loro officio, et dei Brevi del Comuno di
Pisa, et delli ordinamenti; et udire etiandio, durante l' officio di
quelli officiali, tutti culoro che di loro si lamentano. Et se li troveràe
culpabili, u alcuno di loro, sia tenuto et debbiali condennare
ad suo arbitrio, sì come comanda l' ordine della ragione. Et
per le
predicte cose mettere ad executione, abbia uno notaio del soprascripto
Capitano. Et etiandio, per le predicte cose trovare, investigare
et punire, abbia arbitrio. Et chavalli dodici, et
non oltra (dei quali li octo almeno siano da arme), ad suoie
[p. 522]
spese. Et oltra questo, berrovieri dodici, armati di coretto, u vero
guarnaccia di ferro, et d' altre arme competente, alle spese del Comuno
di Pisa: cioè, catuno di loro debbia avere, per suo salario
et spese, lire quattro di denari pisani per catuno mese, cominciando
lo die in del quale aràno prestato lo saramento del suo
officio: nè per pengnoramento, u ditenimento d' alcuna persona,
u
per altra cagione, alcuna cosa avere possano da qualunqua persona.
Li quai berrovieri non debbiano nè possano essere cuochi u schudieri
del dicto Capitano; ma per sè debbiano dimorare, et stare in
alcuna casa propinqua al palagio del populo di Pisa. Et se contra
faràe, sia punito per catuno berrovieri, in ciò ch' elli
lo tenesse contra
la dicta forma, in lire diece di denari pisani. Et che non siano
mai stati scudieri u berrovieri u di famiglia d' alcuna Podestà
u Capitano;
et che non siano della cità, u del distrecto, u habitatori
della cità di Pisa. Et se alcuno di loro farà contra
le predicte cose,
sia cacciato dell' officio. Lo quale Capitano, coi soprascripti giudici,
notaio, berrovieri et famiglia, sia tenuto di venire et essere ad
Pisa per octo dì innanti la 'ntrata del suo officio; et di giurare
in
del consiglio maggiore del populo, d' observare lo Breve et li ordinamenti
del populo della cità di Pisa; et stare et dimorare in Pisa
per li dicti octo dì; et da inde, ad compiuto lo soprascripto
termino
del suo officio; et poi, per dì diece, per modulare sè
et la famiglia
sua, et li berrovieri. In fra i quali diece dì, la sentensia
della dicta
modulassione si debbia pronuntiare, et restituire al Comuno di
Pisa, et alle singulari persone, tutto quello in che elli saranno modulati
et sentensiati. Et vegna lo soprascripto Capitano, dimori et
partasi, ad ogna suo et delle suoie cose, di chavalli et di famiglia,
cazo et advenimento, sensa alcune emende. Salvo che, se alcuno
dei chavalli suoi si morisse, u macagnássesi, in alcuna battaglia
u
briga che si facesse in della cità di Pisa, u in del distrecto,
u in
alcuna hoste u chavalcata che facesse elli u alcuno della famiglia
[p. 523]
sua, per facti et per vicende del Comuno di Pisa u del populo,
possa avere, per menda del chavallo da arme, infino in lire cento
di denari; et per ronsino et mulo, infino in lire
et per palafreno et roncione, lire cinquanta, et non più, per
alcuno modo. Et questa emenda avere possa se tanto extimati saranno
dai mariscalchi del Comuno di Pisa: et due savi electi dalli
Ansiani del populo di Pisa. L' extimagione dei quali tutti si scriva
in delli acti della cancelleria del Comuno di Pisa; la quale extimagione
di tutti li soprascripti chavalli, si faccia fare infra uno mese
dalla 'ntrata del suo officio. Et se tanto quanto dicto è d'
avere
l' amenda non saranno extimati, infino in de l' extimagione facta
dai soprascripti mariscalchi et savi avere possa, et debbiali essere
data della pecunia del Comuno di Pisa, et non oltra, per alcuna
cagione. Et se intravenisse ch' elli rinonsiasse alcuno chavallo al
Comuno
di Pisa per macagnato, che 'l Capitano lo dicto chavallo ricomperare
non possa, nè tenerlo in della cità di Pisa in tutto
'l
tempo del suo officio, ad pena di lire cinquanta di denari pisani,
per catuna volta che contra farà. Et tutti li chavalli li quali
lo dicto
Capitano per lo suo officio avere et tenere dee, sia tenuto di rapprezentarli
dinanti alli Ansiani del populo di Pisa, u vero ad culoro
che sopra queste cose dalli Ansiani del populo di Pisa saranno electi
in catuno ansianato, sì che una volta scriptura publica quinde
ne 'ntervegna. Et se fie trovato ch' elli non rapprezenti li dicti
chavalli, per catuno chavallo ch' elli non rapprezenterà, perda
del
feo suo lire diece di denari, per catuna volta; et in tanto possa
dai suoi modulatori essere modulato et condennato. Et sia tenuto
di fare la dicta rappresentassione in catuno ansianato, come dicto
è:
altramente, perda del suo feo lire
Lo qual Capitano et la sua famiglia sia tenuto di chavalcare li suoi
chavalli tanto, et non d' alcuna persona della cità di Pisa
u del
distrecto, u d' alcuno soldato del Comuno di Pisa. Et se contra
facesseno, perda lo Capitano per catuna volta del suo salario lire
cinquanta di denari; et in tanto possa dai suoi modulatori essere
condennato. Salvo che in oste u chavalcata che si dovesse fare per
lo Comuno di Pisa, u per lo populo di Pisa, possa avere bestie ad
vectura, per portare some: sì veramente che per vectura di catuna
[p. 524]
bestia, debbia dare infino in soldi due per dì, et le spese
della
bestia, et di quelli che la menasse. Li modulatori del dicto Capitano
et della sua famiglia siano electi dal consiglio minore delli
Ansiani, et dei dodici; se sindicho per modulare quel cutale Capitano
et la sua famiglia non sarà electo. Et sia tenuto lo dicto Capitano
del suo facto, dei giudici, del notaio, dei berrovieri et di
tutta la sua famiglia. Li quali modulatori abbiano in della dicta
modulatione quella medesma bailia, iurisdictione et officio, la quale
et lo quale ànno li modulatori della Podestà, et quel
medesmo salario.
Questo aggiunto et inteso, che nullo possa essere electo per
Capitano, che sia stato Podestà di Pisa, u Capitano del populo
di
Pisa, da diece anni proximamente passati in qua; nè alcuno suo
parente, nè alcuno altro che sia stato in alcuno officio della
cità
di Pisa. Et che quelli che sarà electo Capitano del populo di
Pisa
et quello officio accepterà, non possa menare con seco alcuno
giudice
u notaio per cagione del soprascripto officio, che sia stato
officiale della cità di Pisa da anni
Nè alcuno suo figliuolo, u frate carnale, u nepote carnale,
et cognato
carnale, u vero gennero, u d' alcuno dei giudici u chavalieri
suoi. Et s' elli lo menerà, non sia admesso et non sia ricevuto
per
giudice, chavaliere u notaio; ma al postutto sia tenuto d' avere altro
in suo luogo, lo qual possa, come di sopra è dicto, essere in
nel dicto officio. Et per catuno che dei predicti seco menerà,
u
terràe contra questa forma, sia punito et condennato in lire
cinquanta
di denari pisani; et quel cutale non di meno sia tenuto
di rimandarlo via. Lo qual Capitano, per sè et per li suoi giudici,
et per la sua famiglia, per lo soprascripto salario, l' officio
dell' exactioni dei beni dei rebelli, et delli sbanditi, et delle condennagioni
vecchie, fare et exercere sia tenuto; sì che per lo dicto
officio, u per alcuna commessione che quinde si faccia ad quel Capitano,
u ad alcuno della famiglia sua, elli u alcuno della famiglia
sua nulla possa u debbia addimandare. Et intorno ad queste cose
abbia la simile iurisdictione ch' elli ae in exigere le sue condennagioni;
et tutte quelle cose sia tenuto d' observare, chom' elli è tenuto
in delle suoie condennagioni. Et che lo dicto Capitano sia tenuto et
debbia, per legame di saramento, et ad pena di lire
[p. 525]
pisani a lui tollere per catuna volta del suo feo, non patire che
alcuno parli con seco in cammera sua, u in alcuna cammera del palagio,
se non fusseno Ansiani, u notari d' Ansiani, al tempo del
loro officio; et li altri officiali del Comuno di Pisa, durante lo
loro
officio tanto: li quali ad quel cutale Capitano parlare possano in
ogna luogo per cagione del loro officio tanto, et non per altra cagione.
Et quel medesmo siano tenuti et debbiano fare et observare
li giudici, et li altri officiali del dicto Capitano, alla soprascripta
pena. Per lo quale Capitano si mandino et mandare si debbiano
due religiosi homini, buoni et savi, dei quali parrà alli Ansiani.
Et questo capitulo non si possa ponere ad consiglio,
u rompersi. Questo aggiunto, che me per alcuno modo non opporròe,
nè patiròe che alcuno assessore u officiale mio se oppongna,
che la pecunia del Comuno di Pisa, appo qualunqua fusse, non
divegna alle mani dei chamarlinghi del Comuno di Pisa; et ch' ella
non si dia et paghi ad provisione delli Ansiani del populo di Pisa,
et ad cui et ad culoro che a loro parrà. Et se io Capitano contra
farò, u alcuno dei miei giudici et officiali contra farà,
ipso iure io
commetta pena di lire dugento per catuna volta, et di lire cinquanta
per catuno dei giudici et officiali miei, et essi giudici et officiali.
Salvo se altramente u altro paresse ai signori Ansiani
del populo di Pisa, u alli octo di loro, in della electione,
u vero electioni, che nuovamente si de' fare, u debbianosi fare, di
quelli u per quelli che debbia essere Capitano del populo di Pisa:
che si debbia eleggere per lo tempo che de' venire di po' 'l termino
finito dell' officio del presente Capitano, che hora è in dell'
officio,
tanto; sì che più oltra non si stenda. La quale addisione
scripta è
et aggiunta al decto capitulo del Breve per me Betto Trectimanni,
cancellieri delli Ansiani del populo di Pisa, et in questo Breve
per forma et auctorità del consiglio del populo di Pisa, sopra
queste cose celebrato
[p. 526]
[p. 527]
u vero capituli, unde s' addimandasse liberagione, u intendimento,
u indugio, in del consiglio in del quale le predicte cose si preponessero.
[p. 528]
ragioni, u actioni, u nomi, u cose alcune contra lo Comuno
di Pisa, u che lo Comuno di Pisa è tenuto di dare, u sarà
tenuto
di dare ad alcuna persona, u ver luogo, di quelle cose ch' elli arà
comprate, u per altro modo acquistate, come dicto è di sopra.
Nè
etiandio facciano provisione ad alcuno procuratore d' alcuna persona
d' alcuna cosa u quantità di pecunia, se quel procuratore non
fusse
congiunta persona, u moglie di colui del quale elli sarà procuratore;
se non fusse procuratore d' alcuno dei castellani, u dei sergenti
delle castella del Comuno di Pisa, u delle guardie di nocte,
u d' ambasciadori, u messi del Comuno di Pisa, che per lo tempo
saranno. Et che lo cancellieri, u notaio di cancelleria del Comuno
di Pisa, non possa u debbia ponere u leggere in alcuno consiglio
ordinario u di savi, alcuna petissione, se la dicta petissione lo cancellieri
u lo notaio delli Ansiani, lo quale sarà stato all' examinatione
u alla deliberassione di quella petissione, non affermerà ad
quel cancellieri u notaio di cancelleria, che di quella petissione
che si debbia ponere ad consiglio, li Ansiani del populo di Pisa,
u octo di loro, ne siano stati in concordia. Et li cancellieri, et
li
notari della cancelleria del Comuno di Pisa, u altro di loro, possano
et possa, et a loro sia licito suggellare qualunque lettere che
si debbiano mandare per lo distrecto di Pisa tanto, da parte della
Podestà dei Pisani, per comandamento della Podestà, u
del giudice
assidente in cancellaria ad quella podestà, tanto: ma le lectere
che si mandasseno fuor del distrecto di Pisa, u per lo distrecto
di Pisa, da parte della Podestà, del Capitano et delli Ansiani
del populo di Pisa, possano et sia lor licito suggellarle per comandamento
delli Ansiani del populo di Pisa tanto; facto u ke si
debbia fare per púlissa suggellata lo suggello del priore delli
Ansiani,
u di quelli Ansiani tanto. Questo aggiunto, che li suggelli
delli Ansiani del populo di Pisa stiano et sérbinosi appo lo
cancellieri
delli Ansiani del populo di Pisa, che hora è, u che per lo
tempo sarà; lo quale non suggelli u patisca di suggellare alcuna
lettera u púlissa sensa licensia et volontà d' octo delli
Ansiani soprascripti.
[p. 529]
[p. 530]
cose al Capitano del populo, sotto quella medesma pena, cusì
tosto chom' elli lo sapranno. Et questo capitulo si legga due volte
l' anno.
[p. 531]
dei camarlinghi del populo di Pisa, et del fondacho de l' oglio, et
del soprastante delle spie, et dei soprastanti dei fornari, cutale
modo
si debbia tenere: cioè, che per li capitani dei notari della
cità di
Pisa si trovino notari della matricula, se in della matricula tanti
se
ne trovano, li quali quelli officii spontaneamente vogliano, et avere
possano; et se della matricula non si trovano quelli che quelli officii
volontariamente vogliano, trovino etiandio di quei del collegio che
non siano in matricula dei migliori, li quali vogliano quelli officii.
Et così trovati, tra loro si facciano quelli officii per púlisse,
constringendo
catuno dei predicti ad cui sarà venuta la púlissa d'
alcuno dei
predicti officii, di quello officio ricevere, giurare, et fare et exercere.
Et non obstino, che deposti quelli officii, non possano ad altri officii
ordinarii et extraordinarii essere admessi. Et queste cose si facciano,
non obstante alcuno consiglio u capitulo di Breve. Et questo capitulo
tutto, lo Capitano del populo di Pisa, sotto saramento et pena di lire
dugento di denari pisani del suo feo, sia tenuto d' observare, et di
fare observare per li Ansiani, et per li altri. Et questo capitulo
sia
preciso, et precisamente s' observi; sì che per alcuno consiglio
del
Comuno di Pisa, u del populo, mutare u rompere non si possa. Et
noi Ansiani, se contra faremo, u questo capitulo ad alcuno consiglio
porremo, u ponere faremo, u vero che consiglio n' addimandiamo,
possiamo et dobbiamo dal decto Capitano essere condennati, catuno
di noi, in lire cento di denari pisani. Et lo dicto Capitano sia tenuto
di condennare noi, et catuno di noi, alla dicta pena. Et le predicte
cose si facciano, et fare si debbiano, non obstante alcuno capitulo
di
Brevi del Comuno di Pisa et del populo. Et se alcuno obstasse, questo
s' observi, et non quello. Questo aggiunto, che li ordinamenti
et provisioni facti et facte uguanno, cioè
mese di gennaio, sopra l' electioni delli officiali che si soleano
fare per tascha, u vero per li Ansiani, si servino, et rate siano.
Et segondo la forma di quelli et di quelle si faccia la electione di
quelli cutali officiali. Et le predecte cose far fare et observare,
lo
predicto Capitano sia tenuto, ad pena di lire cinquecento di denari
del suo feo; et in tanto possa et debbia essere condennato dal sindico
che per lo tempo sarà in della cità di Pisa per modulare
lui et la
famiglia sua, u vero dal modulatore u dai modulatori suoi.
[p. 532]
[p. 533]
della 'scita dell' uno et dell' altro ponte, et del dicto operaio.
Et li
quali
sensa fraude. Et li quali non mangino u beano col dicto pontonaio,
u vero operaio, durante lo predicto loro officio. Et soddisfacciasi
a loro, et ad catuno di loro, della remuneratione di loro, et di
catuno di loro, et del salario delli beni et delle 'ntrate della
dicta opra, et del dicto ponte Vecchio, ad provisione delli Ansiani
del populo di Pisa. Et dimorino in quello luogo del quale
ad quelli modulatori parrà che si convegna. Sì veramente
che
non dimorino in case di quella opra, u vero di quel ponte; et
dimorino spartitamente li dicti modulatori dell' opra dai modulatori
del dicto ponte. Et quelli che sarà modulatore dell' operaio,
non possa essere in quell' anno modulatore del pontonaio;
et e converso. Et chi sarà modulatore u vero notaio de l' operaio,
u vero del pontonaio, da inde ad quattro anni ad quel medesmo
officio, u vero ad alcuno dei predicti officii, essere u admettere
non si possa. Et lo predicto pontonaio sia tenuto et debbia,
per legame di saramento, et sotto pena di lire cinquanta di
denari, d' inquirere et d' investigare tutti et singuli beni et possessioni
dei decti ponti che si contegnono in dell' inventarii facti
dai suoi predecessori. Et se quelli, u alcuno di quelli, troverà
occupati,
u occupate, sia tenuto di denunsiarlo ad messer lo Capitano
et alli Ansiani. Li quali Capitano et Ansiani siano tenuti con le
lor fòrse procurare et fare che quelli beni et possessioni ritornino
ai predicti ponti. Et quel medesmo si faccia et observi de l' operaio
de l' Opra di Sancta Maria. In delle quai cose, al pontonaio et a
l' operaio si servi lo modo et la forma dato et data in della loro,
et di catuno di loro, electione, et promissione, et giuramento; u
vero segondo la forma delli ordinamenti, et della electione di quelli
operaio et pontonaio, et di catuno di loro. Et noi Capitano del
populo di Pisa, per noi, et per lo giudice et famigliari nostri,
siamo tenuti per vinculo di giuramento, ad richiesta del soprascripto
pontonaio, lo quale è et per lo tempo sarà, constringere
realmente
[p. 534]
et personalmente tutti et singuli culoro che alcuna cosa denno dare
ai soprascripti ponti, u ad alcuno di loro, in denari u in cose; et
far lor chiudere le botteghe et le case; et comandamenti et stazine
et altre cose fare, infino alla satisfactione di tutto ciò che
dare
dovranno in denari u in cose al pontonaio soprascripto. Et questo
medesmo faremo ad petissione de l' operaio soprascripto per la dicta
Opera, di tutti et singuli quelli che denno dare alcuna cosa alla
dicta Opra. Et questo medesmo faremo, et faremo fare et observare,
in del pontonaio del ponte Nuovo.
[p. 535]
[p. 536]
u di Capitano, u dinanti ad Podestà u ad Capitano, u suoi giudici
u officiali, andare, se non per facti del Comuno di Pisa: et allora
per comandamento del Priore; et siano due almeno.
Et se io sarò priore, sensa expressa licensia dei compagni miei,
u della maggior parte di loro, non vi montròe; se io priore
non
andasse per facti di Comuno tanto, con tre dei compagni miei Ansiani
del populo di Pisa, al meno. Et dinanti ad Podestà u ad
Capitano, u di loro u d' alcuno di loro giudice u chavaliere u familiare,
di mio facto proprio u d' altrui alcuna cosa non tractare, sensa
expressa licensia dei compagni, u della maggior parte di loro;
manifestato in prima a loro lo facto per lo quale io andasse. Et ad
nullo giudice che fusse Ansiano, al tempo dell' ansianato, si possa
fare alcuna commessione da Podestà u da Capitano, u da loro
u da alcuno di loro giudici assidenti, u da qualunqu' altro officiale
forestieri: altramente, lo contrafaccente, catuna volta, possa
et debbia dal Capitano del populo essere condempnato in lire
per catuna volta. Lo qual capitulo in del principio di catuno ansianato
faròe leggere et spianare, dinansi alli Ansiani. Et lo Capitano,
se le predicte cose non farà, possa et debbia dai suoi
modulatori essere modulato et condennato in della dicta pena.
[p. 537]
eleggere da noi Ansiani, non contando in quelli li dodici del populo.
Et se noi Ansiani contrafaremo, siamo puniti, cioè catuno di
noi,
dal Capitano del populo in lire diece di denari, per catuna volta.
Et se lo Capitano noi predicti Ansiani non condennerà, possa
et
debbia dai suoi modulatori essere condennato in lire cinquanta di
denari del suo feo.
[p. 538]
[p. 539]
[p. 540]
dì possa dare licensia, et quante volte a lui parrà,
in fino in due
dei compagni, et etiandio al notaio, per loro vicende et facti, di
dì tanto; et li quali siano tenuti di ritornare innanti lo terso
suono
delle campane; et non partirsi di palagio innanti la campana del dì.
Ma possa, per evidente cagione d' impedimento u d' infermità,
dare
licentia alli Ansiani di stare appo le lor case, di dì et di
nocte; et
che quelli che con paraula del priore andranno, possano bere et
mangiare fuor del dicto palagio. Salvo che lo priore delli Ansiani,
con volontà dei compagni, possa andare ad casa sua una volta
al tempo del suo priorato. Et salvo che lo Capitano del populo di
Pisa possa dare licensia ad quelli Ansiani, se a lui parrà,
d' andare
alle case loro in dei dì di pasqua di Natale, di pasqua di Risorresso,
di pasqua di Pentecoste, et della festa d' Ognasanti, et lo dì
di
kalende gennaio; et di stare et mangiare fuor del palagio in
quelli dì: sì veramente che al palagio ritornino di nocte,
come
dicto è, innansi lo terso suono delle campane. Et che nullo
Ansiano,
lui essente in ansianato, possa tenere u portare alcune arme offendevili
in del palagio, u vero in delle case in delle quali dimorano
li Ansiani, sotto saramento: salvo ad tempo di romore. Et se le
predicte cose, et catuna di quelle, li Ansiani, u alcuno di loro,
non observeranno, lo priore possa et debbia quelli che contra
facesse, per catuna volta, condennare da soldi due in fino in
soldi
simigliante ad quella la quale ae lo Capitano, per la quale si possa
chiudere et aprire la porta di quel palagio; et stia appo 'l priore
delli Ansiani, u appo 'l cancellieri delli Ansiani; con la quale si
possa aprire la porta, etiandio di nocte, con volontà delli
Ansiani.
Questo aggiunto, che nullo Ansiano, u cancellieri u notaio d' Ansiani,
essendo loro in del dicto officio, possa u debbia in alcuno
cellieri della cità di Pisa, u di borghi u di sobborghi, u suo
appigionato,
mangiare u bere; ad pena di lire diece di denari ad catuno
che contrafacesse tollere, et sotto saramento. Salvo che vinaiuoli
della cità di Pisa, non obstante che siano Ansiani, possano
in dei
loro cellieri bere.
[p. 541]
[p. 542]
[p. 543]
possano essere electi da alcuno u da alcuni alli officii per púlisse.
Et sia tenuto lo Capitano del populo, in fine di catuno ansianato,
dipo' finito lo loro officio infra octo dì proximi, di cercare
u fare
cercare tutti officiali li quali funno ad tempo del dicto ansianato;
et tutti quelli ch' ei troverrà che abbiano avuto officio contra
la
forma del Breve del Comuno di Pisa u del populo, modulare et
punire, u fare modulare et punire, segondo la forma del Breve
del Comuno di Pisa u del populo, loro et li loro electori: non
obstante che data fusse alcuna sententia che lo electo a l' officio
lo
possa avere. Et lo Capitano et li Ansiani tutte et singule quelle
cose siano tenuti d' observare, et di fare observare precisamente
siano tenuti. Et se contrafaranno, u alcuno di loro faràe, per
catuna
volta sia punito lo Capitano in lire dugento; et catuno Ansiano in
lire venticinque di denari. Et lo Capitano sia tenuto di ricogliere
quella condennagione. Et esso Capitano, se contra farà, sia
punito
et condennato dai suoi modulatori in della dicta pena.
[p. 544]
l' Elba, et lo loro notaio, stiano et stare possano in dei loro officii
per uno anno. Et salvo che l' officio del notaio della masnada da
chavallo del Comuno di Pisa, durare debbia per mesi tre tanto;
u paghisi lo salario di quello officio del notaio della masnada dal
Comuno u per lo Comuno di Pisa, u no. Et qualunque notaio
sarà in del dicto officio della masnada, da inde ad due anni
ad quel
medesmo officio non possa essere electo, u admesso, u confermato
in quello officio. Et salvo che l' officio di catuno operaio della
cità
et del distrecto, duri da tre mesi infino all' anno, ad provisione
delli
Ansiani. Excepti li operai, che si denno eleggere in della cità
di
Pisa, et in del distrecto, segondo la forma del Breve del Comuno
di Pisa, posto sotto la rubrica« Dei tre operai generali che
si denno
eleggere»: l' officio dei quali duri per uno anno. Et possiamo
etiandio noi Ansiani eleggere et constituire, ordinare et creare ambasciadori,
sindichi, actori, u vero procuratori, et loro notari, in
dei facti et per li facti et vicende del Comuno di Pisa, infin ad
tanto che ad noi parrà; non obstante alcuno capitulo di Breve
del
Comuno u del populo. Li quali ambasciadori, sindichi, actori, et
procuratori et loro notari, non siano dicti però avere alcuno
officio
ordinario u extraordinario. Et quel medesmo s' intenda di catuni
consiglieri. Et noi Capitano et Ansiani, tutte et singule quelle cose
che in questo capitulo sono comprese, siamo tenuti d' observare et
di fare observare. Et se contra faremo, u alcuno di noi contrafarà,
per catuna volta sia punito io Capitano in lire dugento di denari,
et catuno di noi Ansiani in lire
la dicta condennagione da catuno Ansiano contrafaccente sia tenuto
di ricogliere. Et se io contrafarò, sia punito et condennato
dai miei
modulatori in della dicta pena. Questo aggiunto, che li officii dei
notari della corte del maleficio, dei notari della corte della parte,
dell' exactioni et delle condennagioni vecchie, et dell' altre exactioni,
dei notari dell' exactore in cancelleria, dei notari delle cabelle
maggiori,
dei notari della corte delle guardie, dei notari della cammera
delle pegnora delle corte, et li notari dei dovanieri della vena del
ferro in dell' Elba, et li notari dei chamarlinghi in dell' Elba, li
[p. 545]
notari della vena del sale in Piombino, lo notaio del dovanieri del
sale, della exactione delle cabelle in Castiglione della Pescaia, lo
notaio del Capitano della legatia, et lo notaio dell' operaio di
tersanaia, et lo notaio dei fornitori delle castella (l' officio dei
quali
notari d' operaio et di fornitori delle castella, duri per uno anno),
dei notari della piassa della biada et dei canovari della biada
del Comuno di Pisa, dei notari della corte del populo, et
del notaio del pivieri del Porto; siano ordinarii, et durino et
durare debbiano per
delle pegnora et dei dovanieri, che durino et durare debbiano sì
come in del Breve del Comuno di Pisa et del populo si contiene;
et facciansi et fare si debbiano per púlisse in della generale
electione
dei notari, sì come si fanno li altri officii ordinarii dei
notari della
cità di Pisa. Et chi aràe alcuno dei dicti officii, vachi
et vacare
debbia chome vaca et vacare dee quelli che ae officio ordinario. Sì
veramente che, chi sarà stato notaio della corte del maleficio,
vachi
et vacare debbia per uno anno da quello officio; non obstante
alcuno capitulo di Breve del Comuno di Pisa u del populo, consiglio,
u ordinamento, u vero contrarietade: la quale u lo quale se
obstasse, questo si servi, et non quello. Et io Capitano sia tenuto
di fare, u di far fare, per me, u per alcuno dei miei giudici, investigassione
delli officiali extraordinarii electi da tre mesi in dirieto,
innanti lo tempo della mia intrata (se essi officiali non saranno
modulati, et che si debbiano eleggere, l' officio dei quali si finisca
al tempo mio), se alcuno dei predicti contra la forma dei Brevi
del Comuno di Pisa, u del populo, sarà stato in quello officio
extraordinario. Et se io troverò alcuno che sia stato oltra
lo dicto
tempo, puniròllo in del doppio di quello ch' elli arà
ricevuto per
salario, così del tempo che stare potea, come di quello che
stare non
potea; et oltra, ad mio arbitrio. Et ch' el Capitano del populo di
Pisa
non possa patire, per sè u per altro, dalli electori delli officiali
u vero delli Ansiani, u dalli Ansiani del populo di Pisa, che quelli
electori u Ansiani eleggano alcuno ad alcuno officio ordinario u
extraordinario, u ad officio d' ansianato, ad pena di lire cinquecento
di denari pisani, per catuna volta che contrafarà. Et che catuno
layco vachi et vacare debbia da quello medesmo officio extraordinario
[p. 546]
per due anni. Et catuno notaio vachi et vacare debbia da
quel medesmo officio extraordinario, delle porte tanto, per uno
anno. Questo sempre aggiunto et inteso, che chi sarà stato u
sarà
in alcuno officio di cabella, u di diricto del Comuno di Pisa, ad
alcuno officio di cabella, u di diricto del Comuno di Pisa, non
possa essere electo u admesso dal dì del deposito officio ad
tre anni;
excepto che all' officio della cabella maggiore del Comuno di Pisa.
Et ke nullo officio del Comuno di Pisa, per qualunqua nome si
nomini, s' intenda officio, se quello officio durerà meno di
due mesi.
[p. 547]
Ansiani siano tenuti d' observare et di fare observare lo predicto
capitulo, non obstante alcuno capitulo di Breve di Podestà.
La
electione dei quali consuli si faccia per quel modo et forma, del
quale et della quale piacerà al consiglio minore et maggiore
dei
decti consuli; sì che quella electione non si possa commettere
alli
Ansiani, u ai consuli. Et quelli che si eleggeranno in consuli
dell' ordine del mare, siano di populo, et dei giurati in populo,
et maggiori di
Li quali giudice et notari della dicta corte del mare, diposto
l' officio, sensa alcuna vacatione alli altri officii siano admessi;
non
obstante alcuno capitulo di Breve u di Constituto.
[p. 548]
pena. Et se alcuno capitulo u ordinamento fusse contrario ad questo
capitulo, questo si servi, et non quello.
[p. 549]
paraula et licensia apparisca scriptura in delli acti delli Ansiani),
se non per facti proprii del Comuno di Pisa; et allora, di comandamento
della Podestà, u del Capitano del populo di Pisa, u delli
Ansiani. Et che durante la dicta licensia della dicta absentia del
priore delli Ansiani, quello soldato non abbia soldo dal Comuno di
Pisa. Et se contrafarà, sia condennato dalla Podestà
da soldi
fino in lire diece di denari. Et la Podestà et lo Capitano del
populo, per saramento siano tenuti di non dare alcuna licentia ad
alcuno soldato d' absentarsi dalla cità di Pisa, et dai borghi,
excepto
che per li facti del Comuno di Pisa. Et se contra faranno, u alcuno
di loro contra farà, catuno perda del suo feo lire cinquanta
di
denari; et in tanto possano dai lor modulatori essere modulati et
condennati.
[p. 550]
possa essere minore di
dal dì del deposto officio ad uno anno in quel medesmo officio
essere non possa.
[p. 551]
cutale condennato ad testimonia dinanti ad giudice di populo contra
lo capitano che l' arà condennato, u suo notaio, quando li dicti
capitano et notaio del loro officio saranno modulati, in nullo modo
sia admesso. Et se ad cutale testimonia quelli che così sarà
condennato
admetteròe, la sua testimonia s' abbia per nulla, nè
pregiudichi
ad colui u ad culoro contra li quali la dicta testimonia si
rendesse. Et se lo Capitano et lo suo giudice le predicte cose non
observeranno et faranno, perda et perdere debbia del suo feo lo
dicto Capitano, catuna volta, lire cinquanta di denari pisani. Et in
tanto possa et debbia dai suoi modulatori essere condennato. Et
quello ch' è dicto dei capitani et dei loro notari, quel medesmo
s' observi dei giudici loro, per lo cui consiglio si fanno le condennagioni
dei dicti capitani, u vero facte saranno quelle condennagioni.
[p. 552]
priore di catuno ansianato, sotto saramento et pena di lire
denari, a lui dal dicto Capitano tollere, sia tenuto et debbia lo
dicto libbro ai suoi successori assegnare. Et li predicti Ansiani per
saramento siano tenuti, et sotto la predicta pena, per sè et
qualunqu'
altri inquirere et investigare dei beni mobili et immobili,
arnesi et massarisie, proventi et rendite, honori et iurisdictioni,
li quali et le quale lo Comuno di Pisa u lo populo per alcuno
tempo ebbe, u oggi ae; et di quelli ispiata la veritade, tutte quelle
cose in dei soprascripti libbri facciano scrivere.
[p. 553]
parrà, per offendere u fare offendere li rebelli, u vero nimici
del
Comuno di Pisa: et etiandio possano ribandire et fare ribandire, ad
provisione di loro Ansiani, delli sbanditi del Comuno di Pisa, che
offendesseno quelli rebelli. In questo modo che, se lo sbandito u
sbanditi uccidranno alcuno nobile ribello del Comuno di Pisa, siano
ribanditi, et ribandire si possano, infino in tre sbanditi, ad provisione
di quelli Ansiani: et se lo ribello sarà populare, sia ribandito
uno sbandito, per qualunqua cagione fusseno u fusse in bando. Salvo
se fusseno sbandito u sbanditi per cagione d' offesa facta in alcuno
Ansiano, u lor notaio. Et le predicte cose quelli Ansiani possano et
debbiano fare, facta l' offesa in delli sbanditi u rebelli tanto, et
non
innanti. Et questo capitulo sia preciso. Et per la predicta cagione,
possano essi Ansiani, et a loro sia licito, di far fare depozito, una
volta et più, dei beni del Comuno di Pisa, in quella quantitade
et
quantitadi, della quale et delle quale a loro parrà et piacerà.
[p. 554]
lo tempo sarà in dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo,
u
in alcuno di loro, si rompa, tollasi, u vitiisi in alcuna cosa, se
non per necessaria cagione, et evidente uttilità del Comuno
di
Pisa, u del populo. Et allora rompere et tollere si possa con auctorità
dei consiglieri del minore consiglio delli Ansiani del populo di
Pisa, et del maggiore; cioè dei
del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli dell' arte della lana,
dei capitani et priori delle
delle due parte di loro che saranno in del dicto consiglio, li dicti
capituli tollere si possano. Sì veramente che le due parte del
dicto
consiglio siano ad quel consiglio: salvo che dei mesi d' agosto et
di
settembre, vasti che al consiglio sia la maggior parte dei consiglieri;
et le due parte di quei che sono presenti ad quel consiglio, consentano.
Et non, se non in prima facto quinde lo partito intra noi
Ansiani ad denari bianchi et gialli, li diece di noi Ansiani saranno
concordanti. Sì veramente che li capituli in dei quali si contiene
di
modulare la Podestà, lo Capitano, et le lor famiglie, et li
lor
giudici; et tutti altri capituli di Brevi del Comuno di Pisa u del
populo, u alcuno di loro; u alcuna di loro, u d' alcuno di loro
parte, in delle quali si contiene che non si possano ponere ad
consiglio u rompere; in alcuno modo rompere u vitiare non si
possa, u possano, nè ad consiglio ponere in alcuno modo. Della
qual cosa noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti,
sotto saramento, et ad pena di lire dugento da me Capitano tollere,
et di lire cinquanta di denari tollere ad catuno di noi Ansiani,
li quali in delle predicte cose ci concorderemo, per catuna volta.
Et lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani siano tenuti, et ciascuno
di loro per saramento sia tenuto, di non scrivere u leggere alcuno
titulo contra la soprascripta forma, ad pena di lire cinquanta ad
catuno di loro contra faccente tollere. Et in tanto possiamo et dobbiamo
noi predicti Capitano et Ansiani, et cancellieri et notaio
predicti possano et debbiano essere modulati et condennati. Et
qualunque aringherà che li predicti capituli, u alcuno di loro,
si
debbiano rompere u vitiare, sia punito et condennato in lire cento
di denari.
[p. 555]
[p. 556]
innanti lo tempo del reggimento del presente Capitano del populo
di Pisa, u per loro cagioni et cauze, lo presente Capitano del
populo di Pisa non possa u debbia intromettersi in alcuno modo;
excepte le modulassioni delli officiali, et l' executioni delle condennagioni
delli sbandimenti personali che si debbiano fare in persone,
et l' exactioni delle condennagioni facte in pecunia numerata; le
quali per la predicta aggiunta non si comprendano, nè per quella
s' intendano u siano in alcuna cosa vitiate u menimate. La quale
aggiunta scripta è per me Marzuccho condam Iohannis Ubertelli,
notaio, scriba publico dei dicti signori Ansiani, per comandamento
di quelli signori Ansiani, correnti li soprascripti anni Domini et
indictione, pridie ydus februarii.
[p. 557]
alcuna cosa pagare per gabella al Comuno di Pisa; le quali elli
faccia pegnorare. Et tutto ciò ch' elli sono tenuti, faccia
divenire in
del Comuno di Pisa.
Ancho, che lo dicto giudice alcuna persona vegnente dinansi
a lui per cagione di cabella che debbia pagare u non pagare, liberare
non possa u absolvere, nè ad alcuno fare dare alcuna púlissa
sensa consciensia del soprastante della cabella, che per lo tempo
quine sarà.
Ancho, che nulla persona u officiale alcuno della soprascripta
cabella, alcuna púlissa debbia dare u conceda per cagione d'
alcuna
cabella, u vero di suo spacciamento, sensa consciensia et volontà
del soprascripto soprastante.
Ancho, che li libbri u vero quaderni della cabella soprascripta,
di qualunqua condissione siano, ad cercare, u ad alcuna altra cosa
fare, non si diano u concedano ad alcuna persona u persone, se
non fusseno notari publici della cità di Pisa; ai quali si debbiano
dare ad cercare, et altre cose fare, pertenenti ad uttilità
della
cabella.
Ancho, che le púlisse suggellate tutte della soprascripta
cabella, siano, dimorino et essere debbiano appo 'l soprastante della
soprascripta cabella.
Ancho, che tutti et singuli officiali della soprascripta cabella,
che ricoglieno pecunia per cagione di cabella, debbiano mettere
ogne quantità di pecunia la quale ricoglieranno et riceveranno,
in
della capscetta la quale avere et tenere debbiano appo sè per
lo
Comuno di Pisa, scrittura publica quinde interveniente, et contenente
la cagione del pagamento di quella cotale pecunia che si
de' pagare. Et lo notaio sia tenuto di fare quelle scripture.
Ancho, che tutte le vacchette della soprascripta cabella,
cioè di compre, di donagioni, d' assegnagioni, et così
dell' altre
cose, si riducano in una vacchetta; et per quella culoro che vi si
contegnono, et che debbono alcuna cosa pagare al Comuno di
Pisa, lo giudice della soprascripta gabella ad pagare li constringa,
per le fòrse del suo officio, con effecto.
Ancho, si faccia et fare si debbia delli altri libbri vecchi
della cabella soprascripta, sì veramente che si riducano per
quartieri.
[p. 558]
Et quel medesmo si faccia et fare si debbia dei libbri vecchi
per lo giudice del Capitano, che exerce l' officio della corte della
parte, che per lo tempo sarà ad quella corte deputato. Lo qual
capitulo si dia ad quel giudice del Capitano, et della corte della
parte.
Anco, che per certi tempi, dei quali sì come et quando
parrà alli Ansiani del populo di Pisa li quali per lo tempo
saranno,
u alli octo di loro tanto, s' eleggano alle porte della cità
di Pisa
due soprastanti, l' officio dei quali sia comune, et uno notaio con
loro.
Anco, per uttilità del Comuno di Pisa et della cabella predicta,
nulla cabella si ricolga al portello di Santo Stefano; nè per
quello si metta u tragga alcuna cosa unde cabella si debbia pagare.
Anco, che ad alcuno vectorale, u ad alcuna altra persona
addimandante u postulante alcuna púlissa in persona d' altrui,
per
alcune mercantie u vero merce spacciare, quella púlissa dare
non si
debbia u concedere, se non solamente ad colui u ad culoro del
quale u dei quali le dicte mercantie et merce saranno veramente,
u vero di loro corporali compagni u factori, veduto che così
sia.
In del qual cazo, s' abbia lo saramento di colui u di culoro che le
dicte mercantie et merce sarano loro proprie, et dei compagni loro,
et ad loro spectino et pertegnano con piena ragione. Et che in quelle
nulla persona abbia parte, che sia tenuta di pagare gabella al Chomuno
di Pisa.
Anco, che si faccia et fare si debbia uno libbro, u vero
quaderno, in del quale si scriva et reducasi, per lo notaio della
soprascripta cabella, tutto et ciò che per cagione di mercantia
sarà
messo dentro in della cità di Pisa, et li nomi di culoro che
reduceno
cutali mercantie, ad ciò che si sappia ad cui son poi vendute
le dicte mercantie, et per quali quelle mercantie saranno cavate
della cità di Pisa, et se parrà con peso u sensa peso,
sì che la
cabella non si possa defraudare per loro. Et che cutali reducenti
non possano vendere u cavare oltra quello ch' elli aranno messo in
della cità di Pisa, u ad quella aranno riducto.
[p. 559]
[p. 560]
u alcuno di loro, le predicte cose non avere servate. Et
nondimeno, la pecunia che sarà appo loro, siano tenuti di mettere
in del tambuto.
Anco, che li dovanieri della dovana del ferro siano tenuti di
fare le spese della dicta dovana ad denari, et alle botteghe dove è
la vena del Comuno, u sarà una chiave dissimigliante da quella
che
tiene lo massaio della dicta vena. Et quante volte della dicta vena
si vendrà et peserà, l' uno dei decti dovanieri, u altra
persona
ydonea per loro, stia col dicto massaio, tanto che sia pesata la dicta
vena, sì che fraude non vi si possa commettere. Et lo salario
di
catuno dei dicti dovanieri sia ogni mese di soldi quaranta.
Anco, che li dovanieri della dovana del sale non possano vendere
sale ad termine maggiore di due mesi, sensa consciensia delli
Ansiani, ad pena di lire diece di denari tollere per catuna volta.
Et li dovanieri della dovana del ferro, ad quella medesma
pena, siano tenuti di non vendere la vena, se non allo 'nfrascripto
termino: cioè, se vendesseno due centonaia, possano dare termine
in fino in tre mesi; et se oltra ne vendesseno, possano dare termine
in fino in
Ansiani.
Et che lo dovanieri della dovana del sale sia tenuto et debbia,
sotto saramento, di non fare alcuna vendigione di sale da staio uno
in su ad grosso, sensa la prezensia del seditore et dei messi della
dicta dovana, et sensa scriptura publica interveniente. Et se si facesse
contra la dicta forma, sia tenuto lo dicto seditore et messo di
denunsiarlo al giudice del populo, sotto saramento et pena di lire
diece, per catuna volta che contra farà.
Et che li predicti dovanieri della vena del ferro, sia lo salario,
per catuno, per mese, di soldi quaranta di denari.
Anco, che in quel die ch' elli vendesseno vena ad alcuno, in
quel die che la dicta vendigione sarà fatta, allora s' intenda
et
cominci lo termino della vendigione. Et di tutte le vendigioni che
li dicti dovanieri faranno, siano tenuti di far fare carta per suo
notaio
lo die che la vendigione sarà facta.
[p. 561]
[p. 562]
continuamente alla porta del mare, u vero l' uno di loro, et scrivere
lo vino che della dicta terra si traggerà, et sopra quali legni
si charica lo dicto vino; et la quantità del dicto vino in iscritti,
finito lo loro officio, siano tenuti di dare al giudice del populo,
infra
uno mese dal dì del finito loro officio. Et lo giudice del populo
sia
tenuto di vedere lo dicto libbro, col libbro della 'ntrata della
cabella del vino del dovanieri soprascripto; sì che fraude in
ricogliere
la cabella commettere non si possa.
Anco, che lo Capitano della terra di Castiglione che per lo
tempo sarà, sia tenuto in del predicto officio del dovanieri,
a lui
consiglio, aiuto et favore dare, et alli predicti messi, per cagione
del dicto loro officio, ad pena di lire cento di denari pisani, ad
loro richiesta.
Anco, che lo dicto dovanieri sia tenuto et debbia guardare lo
sale contingente al Comuno di Pisa, et la 'ntrata della dovana del
sale soprascripta, sì che fraude in della dicta dovana commettere
non si possa. Et se troverà che alcuno fraudi lo dicto diricto,
u la
casa del sale, in alcuna cosa, sia tenuto di scriverlo al giudice del
populo, u alli Ansiani del populo di Pisa, per nomi et per sopranomi,
et lo fallo et li testimoni che meglio sappiano la verità:
li quali Ansiani siano tenuti di denunsiarlo al dicto giudice, da poi
che aranno ricevute le lettere dal dovanieri, infra cinque dì;
et sollicitamente
curare che contra li predicti proceda, sì che lo maleficio
non rimagna impunito. Et lo predicto giudice, in delle predicte et
intorno alle predicte cose, abbia mero et mixto imperio, et libbero
arbitrio di procedere, inquirere et condennare, contra li predicti.
Et sia tenuto lo giudice predicto di procedere contra li predicti,
et catuno di loro, ad pena di lire cento di denari, se non
procederà ad condennagioni u absolvigioni.
[p. 563]
pagare ad sè, et al notaio et ai messi, del loro et di catuno
di
loro salario, sensa alcuna provisione d' Ansiani.
Anco, che nulla persona di Castiglione della Pescaia sia ardito
u presumma di vendere sale ad alcuna persona, se non al dovanieri
che quine sarà per lo Comuno di Pisa, per lo pregio ordinato,
sotto pena di lire infino in cento.
[p. 564]
Et sia tenuto di continuamente vedere et provedere in del
Porto di Pisa tutte quelle cose che al dicto Porto, et torri, et Palassetto,
et palate, et ponti, et altre parti del Porto di Pisa [necessarie
saranno]; et [quelle cose] che necessarie saranno, et [quelle] che
provedrà et vedrà, riscrivere alli Ansiani del populo
di Pisa, et ai
consuli del mare, che solliciti che per loro si proveggia sì
che si
faccia giusta lo potere.
Et sia tenuto di guardare lo diricto, sì che le vendigioni u
l' alienationi non si facciano contra lo divieto, u che cose contra
divieto non si tramandasseno u baractasseno.
Et che sia tenuto di guardare lo sale et la vena del ferro;
et d' obbedire ai comandamenti del dovanieri della vena del ferro
et del sale, in quelle cose che pertegnono al loro officio.
Et che sia tenuto in del dicto Porto continuamente dimorare,
di dì et di nocte, et fare le cose che bizogneranno in del dicto
Porto; et quinde non partirsi sensa licensia delli Ansiani. Salvo che
possa venire alla cità di Pisa ogne mese, per sue cose necessarie
fare, quattro dì tanto, andando et tornando et stando.
Et faccia lo suo officio col notaio dei pivieri del Porto, u vero
di Livorna; et siano tenuti li dicti notari, ad richiesta del dicto
operaio, le predicte cose fare, sotto pena di lire diece di denari
per ogna volta.
Et sia tenuto ogna septimana di richiere[re] li castellani, u
vero li torrigiani, et sergenti del Palassetto, et delle torri di Porto
Pisano. Et se non ve li troverrà, sia tenuto di mandarli in
iscritti
alli Ansiani del populo di Pisa, et al Capitano, u vero al giudice
del populo. Lo qual Capitano sia tenuto di condennare catuno di
quelli che non saranno trovati alle dicte torri, u vero Palassetto,
lo castellano u vero torrigiani, segondo la forma delli ordinamenti.
Et abbia per suo salario ogna mese lire cinque di denari pisani,
et duri lo suo officio anno uno. Et sia homo d' arte di mare tanto,
sì che sappia di mare.
Et siano tenuti d' obbedire per l' opra del dicto Porto, quelli
del pivieri del Porto, li quali sono deputati alla guardia del Porto;
et possa a loro, u ad alcuni di loro, dare, lo dì che lavorerà,
denari dodici per die.
[p. 565]
Et che sia tenuto, incontenente che navi et altri legni vegnenti
in Porto Pisano, fare ormeggiare sì et in tal modo, che li altri
legni che vegnono in Porto possano ormeggiarsi; sotto pena ad
catuno contrafaccente tollere da lui, infino in soldi quaranta di
denari pisani minuti.
Et che sia tenuto et possa comandare ad tutti quelli che
vegnono con legni in Porto, che quelli non ormeggino ai pali del
Porto di Pisa; ad pena, ad catuno che contra facesse da lui tollere,
in fino in lire diece di denari pisani minuti.
Et che sia tenuto et possa comandare ad tutti quelli che
vegnono con legno in Porto, che non gittino zavorra in Porto;
ad pena ad catuna nave di lire
ad catuno marinaio contrafaccente tollere.
[p. 566]
[p. 567]
[p. 568]
u notaio innanti soprastante, u notaio: pena alli electori, u vero
alli Ansiani che eleggesseno, per catuno, lire diece; et ad quelli
che ricevesse u exercesse l' officio, lire venticinque.
Questo Breve è scripto et assemprato a l' assempro del Breve
correcto et ammendato dai savi homini: Tieri de l' Agnello, Ghele
Scaccieri, Noccho Maschione notaio, messer Caccianimico giudice
da Vico, Francesco Bugarro, Ceo calsulaio, Betto Algliata, Andrea
di Pellaio, Betto Bonaiuti coiaio, Ciolo Martello, Gogno di Leulo,
et Arrigho vinaiuolo da Bottano, sopra queste cose dalli Ansiani
del populo di Pisa electi. Essente sopra queste cose con loro, scriba
publico, Giovanni Moricone notaio; al tempo del nobile homo
messer Rainaldo de Iezi, Capitano del populo di Pisa. Corrente anno
dominice incarnationis
[p. 569]
di Ponte così raiunati, debbiano traggere et rapprezentarsi
alla
piassa di San Sixto: quelli del quartieri del Mezzo, al palagio del
populo di Pisa: quelli del quartieri di Foriporta, alla piassa di San
Paulo all' Orto: quelli del quartieri di Kinsica, a l' ecclesia di
Santo
Sebastiano in Kinsica. Salvo in delle predicte cose, che tutti quelli
della dicta cappella della quale u vero in della quale saràe
lo maggiore
gonfalonieri di quel quartieri, possano et debbiano traggere,
et sè rapprezentare alla casa di quel maggiore gonfalonieri.
Et tutti
quelli di quella dicta cappella, della quale u vero in della quale
sarà lo maggior capitano di quello quartieri, possano et debbiano
traggere et rapprezentarsi alla casa di quel maggior capitano di
quel quartieri; et poi traggere et rapprezentarsi ai predicti luoghi,
come di sopra [si] dice.
Et se romore sarà di nocte in della cità di Pisa, catuno
della
dicta compagna debbia traggere, et sè rapprezentare per lo medesmo
modo. Questo aggiunto, che se romore sarà per cagione di fuoco,
allora in quel cazo, tutti quelli della dicta compagna di quello
quartieri tanto in del quale sarà lo dicto romore, possano et
debbiano
traggere al romore del dicto fuoco in del dicto quartieri;
excepti culoro che denno traggere alle porte. Et che alle predicte
cose non siano tenuti quelli che sono della dicta compagna della
cappella di Santa Maria della maggiore ecclesia; li quali debbiano
traggere et rapprezentarsi con le dicte arme alla porta del Leone,
dentro dalla porta.
Et quelli della cappella di San Cristofano in ponte, di Santo
Thome, di San Piero in Corte vecchia, per la parte di Ponte,
alla porta di Sancto Stefano, dentro alla dicta porta.
Et quelli della cappella di San Concordio, di Santa Sofia et di
Santa Maria Magdalena di Barbaricina, et di Santo Appolinare, alla
porta della Legatia, di fuor dalla porta.
Et quelli della cappella di Santa Trinita, di San Simone ad
Parlascio, et di San Gregorio, alla porta di Parlascio, dentro dalla
dicta porta.
Et quelli della cappella di Santo Iacopo da Orticaia, et di
San Marcho di via Calcisana, alla porta Calcesana, fuor della dicta
porta.
[p. 570]
Et quelli della cappella di San Mighele delli Scalsi, alla porta
della Spina, fuor della dicta porta.
Et quelli della cappella di San Marcho di Guassalungo, alla
porta di San Marcho di Guassalungo, fuor della dicta porta.
Et quelli delle cappelle di San Giusto in Canniccio, et di
Sancta Anna, et di Sancta Maria Magdalena, che dimorano fuora
delle mura della cità, alla porta di San Gilio, dalla parte
di fuori.
Et quelli della cappella di San Giovanni del Gaitano, alla
porta di Ripa d' Arno, fuor della dicta porta.
Et così traggere et servare siano tenuti, ad pena ad arbitrio
di
messer lo Capitano ad chiunqua contrafacesse tollere, per catuna volta.
Et che nullo della dicta compagna, poi che li homini della
dicta compagna saranno raiunati in dei dicti luoghi, come dicto è,
possa et debbia partirsi da alcuno dei soprascripti luoghi ove saranno
raiunati, sensa paraula et speciale licensia del Capitano, u vero
delli Ansiani del populo di Pisa.
Et che nulla altra persona in della cità di Pisa, u di suoi
borghi u sobborghi, durante lo predicto romore, sia ardito, debbia
u presumma iscire della casa della sua habitagione, u essere u stare
in vie publiche u in piasse, ad pena dell' avere et della persona,
ad catuno contra faccente tollere, ad arbitrio di messer lo Capitano
del populo di Pisa.
Et che catuno maggior capitano di catuno quartieri, debbia
avere et tenere appo sè, durante lo suo officio del capitaneato,
in
iscritti tutti quelli della dicta compagna, li quali saranno deputati
alla sua capitania; et loro richierere et fare richierere in catuna
tracta di romore, per legame di saramento, sia tenuto, se parrà
al Capitano del populo, u alli Ansiani.
Et che catuno gonfalonieri di catuno pennone debbia avere et
tenere, durante lo suo officio, in iscritti tutti quelli della dicta
compagna, che saranno deputati al suo pennone.
Et che l' officio dei predicti capitani et gonfalonieri duri, et
durare debbia, per mesi quattro tanto.
Et che li successori dei soprascripti si debbiano eleggere per
li Ansiani del populo di Pisa, u per altri che da loro s' eleggano,
innanti la 'scita dell' officio dei soprascripti per octo dì.
[p. 571]
Salvi sempre, in delle predicte et catuna delle predicte cose,
li bandi, comandamenti et ammonigioni del Capitano et delli Ansiani
del populo di Pisa; li quali si debbiano servare et ad executione
mandare, non obstante alcuna delle predicte cose.
[p. 572]
La Compagna della Cervia nera.
Raiunate in prima tutte le dicte Compagne, u per la maggiore
parte di loro, et di catuna di loro (cioè catuna alla bottega
della
sua compagna), traggere et andare debbiano con le dicte loro arme
al palagio di messer lo Capitano, et dei signori Ansiani del populo
di Pisa. Et quinde non si partano, ma li comandamenti di quei
signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa, per tutto et in
ogna cosa, siano tenuti di seguitare sotto la predicta pena.
Et excepto che le Compagne nuove che sono fuor delle mura
della cità di Pisa, con le predicte loro arme traggano et venire
debbiano alle infrascripte poste, et quinde non si partano sensa
expressa licensia et comandamento dei soprascripti signori Capitano
et Ansiani del populo di Pisa, sotto la predicta pena; cioè:
La Compagna della porta Balsana di Barbaricina di fuori, alla
porta della Legatia di fuori.
La Compagna della Palla della Spina di fuori, alla porta Calcesana
di fuori.
La Compagna del Drago di San Marcho di Kinsica, alla porta di
San Marcho soprascripto di fuori. Et etiandio tutti li altri della
compagna
vecchia della soprascripta cappella, che son fuor delle mura.
La Compagna della Croce di San Giusto in Canniccio, alla porta
di San Gilio di fuori. Et etiandio tutti li altri della soprascripta
cappella.
La Compagna del Griffone sbarrato di San Giovanni del Gaitano,
alla porta di Ripa d' Arno di fuori. Et etiandio tutti li altri della
Compagna vecchia del Vermiglio, che son fuori della citade.
Ma le Compagne vecchie della cità di Pisa, dei borghi et dei
sobborghi, in del predicto cazo traggere et essere debbiano per lo
infrascripto modo, con le predicte arme loro: cioè, che tragghano
alla casa del loro gonfalonieri; et quando vi sarà la maggiore
parte
di loro, vadano alle 'nfrascritte poste, sotto la predicta pena; cioè:
La Compagna del gonfalone Balsano vecchia traggere et venire
debbia in piè del ponte Nuovo, dalla parte di San Nicolo. Et
li
[p. 573]
homini della dicta compagna che dimorano fuor delle mura in Barbaricina,
alla porta del Leone di fuori.
Et la Compagna della Spada, alla porta del Leone dentro: sì
veramente che i capitani della dicta compagna siano tenuti mandare
delli homini della dicta compagna così armati al portello di
Santo
Stephano, ad guardia del dicto portello, homini
Et la Compagna del Balsano vermiglio vecchia, alla porta del
Parlascio dentro.
La Compagna dei Bianchi del quartieri del Mezzo, alla corte di
messer la Podestà.
La Compagna della Porta
vecchia,
La Compagna della Taula
ritonda, in piè del ponte Vecchio, dalla parte di Foriporta.
La Compagna della Roza vermiglia vecchia, in capo di Chiasso
maggiore di Lungarno.
La Compagna della Spina vecchia dentro, al ponte della Spina,
in verso Foriporta.
La Compagna della Spina vecchia di fuori, et tutti li altri della
Compagna della Spina vecchia dentro, che dimorano fuori delle
mura della cità, alla porta delle Piaggie di fuori.
La Compagna del Leofante di Santo Andrea di Kinsica, in piè
del ponte della Spina, dalla parte di Kinsica.
La Compagna delle Chiavi vecchia di San Martino di Kinsica,
a l' ecclesia di San Martino predicto.
La Compagna vecchia delli Spiedi, alla piassa di San Sipolcro.
La Compagna della Scala vecchia, in piè del ponte Vecchio,
dalla parte di Kinsica.
[p. 574]
La Compagna vecchia del Verde, in piè del ponte Nuovo, dalla
parte di Kinsica.
La Compagna del Vermiglio, alla porta di Ripa d' Arno, dentro.
La Compagna della Croce vecchia, al ponte Vecchio, dalla parte
di Kinsica.
Et se romore fusse per cagione di fuoco, le dicte Compagne
vecchie tanto in catuno quartieri traggere debbiano al luogo del
fuoco. Excepte quelle che deputate fusseno ad guardia delle porte
della cità di Pisa, le quali in nullo modo quinde si partano
sensa
licensia et comandamento dei signori Capitano et Ansiani, sotto la
pena già dicta.
Et che catuna delle dicte Compagne vecchie et nuove avere
debbia, dei beni del Comuno di Pisa, fanali due, et stombuli cento.
Et tutti et singuli capitani delle dicte Compagne vecchie et
nuove avere debbiano appo loro scritti, per nomi et per sopranomi,
tutti et singuli quelli della sua compagna. Et intendansi di Compagne
vecchie tutti quelli di populo che non sono in Compagne nuove.
Et quelli capitani li rinonsino ai successori loro, finito lo loro
officio.
Et che li capitani predicti siano tenuti per legame di saramento,
in delli predicti luoghi et poste, al tempo del predicto romore che
si suscitasse, in dei predicti cazi, di richierere u fare richierere
tutti
li homini delle dicte lor Compagne. Et quelli che quine non troveranno,
dare et denunsiare al predicto messer Capitano che li
debbia condennare ad sua volontà.
Et che catuno delle Compagne vecchie della cità di Pisa, di
borghi et di sobborghi, debbia avere una targia dipinta d' arme,
simigliante al gonfalone della sua compagna.
Et che nullo che per alcuno tempo sia stato ribello del Comuno
di Pisa u del populo, u che sia scripto in del libbro dei confinati
del Comuno di Pisa, ad tempo d' alcuno romore, di dì u di nocte,
ardisca u presumma d' iscire di casa con arme u sensa arme, ad
pena dell' avere et delle persone, ad arbìtro di messer lo Capitano.
Et le predicte cose si notifichino loro.
Et che nullo che per alcuno tempo sia stato ribello del Comuno
di Pisa u del populo, u che sia scritto in del soprascripto libbro
dei
[p. 575]
confinati del Comuno di Pisa, possa u debbia essere in alcuna
compagna nuova u vecchia.
Et che tutti et singuli quelli di Valdarno, di Piemonte et di
Val di Serchio, al tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della
cità di Pisa, di die u di nocte, traggano et traggere debbiano,
armati
di tutte loro arme, alle strade publiche in dei comuni luoghi, et
quinde non si partano sensa speciale licensia et comandamento dei
signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa.
Salvo che le Compagne nuove della Croce dei pivieri di Valdarno,
di Piemonte et di Val di Serchio, se comandamento u segno
avesseno di traggere alla cità di Pisa, traggere et venire debbiano
con le loro arme alla cità di Pisa, et quinde non partirsi sensa
speciale licensia et comandamento di messer lo Capitano et delli
Ansiani, sotto la predicta pena.
Et ordin[in]osi loro li segni.
Et tutti li maestri di pietre et di legname della cità di Pisa,
ad tempo d' alcuno romore che si suscitasse per cagione di fuoco,
con sicure et altri ferramenti necessarii et abbizognevili al fuoco,
traggere debbiano ad quel fuoco quelli maestri di quel quartieri in
del quale fusse lo fuoco, così di die come di nocte, sotto la
pena
predicta.
Et tutti et singuli quelli d' Asciano, che dimorano in del borgo
di San Zeno, et in via Nuova appo Parlascio, et in della cappella
di Santa Trinitade in Ponte, avere debbiano capitani due, gonfalonieri
uno et camarlingo uno; et duri lo loro officio come durano li
altri officiali dell' altre Compagne nuove. Et traggano et traggere
debbiano con le loro arme a l' ecclesia di San Zeno, in prima raunati
ad casa del loro gonfalonieri, u vero la maggior parte di loro; et
quinde non si partano sensa licensia dei signori Capitano et Ansiani.
Et abbiano, dei beni del Comuno di Pisa, mantellecto uno dipinto
d' arme, dissimigliante all' altre arme dell' altre Compagne nuove.
Et uno fanale, et stombuli cinquanta.
Et che tutti li nobili della cità di Pisa, ad chavallo et ad
piè,
ad tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della cità di
Pisa,
di die u di nocte, per qualunqua cagione u vero cauza, armati,
con tutti chavalli et arme loro, traggano et traggere debbiano al
[p. 576]
luogo al quale traggesseno et traggere denno le Compagne vecchie
della lor contrada; et quinde non si partano sensa expressa licensia
et comandamento dei signori Capitano et Ansiani del populo di
Pisa, alla predicta pena, se non quando si partranno le dicte
Compagne.
Salvo che nullo che per alcun tempo sia stato rebello del
Comuno di Pisa, u del populo, u che sia scritto in del libbro dei
confinati del Comuno di Pisa, della casa della sua habitagione,
con arme u sensa arme, escire non possa; ad pena dell' avere et
delle persone, ad arbitrio di messer lo Capitano.
Salvi et riservati in tutte et singule le soprascripte cose, et
loro cagione et cauza, li comandamenti, ammonigioni et provisioni
dei signori Capitano et Ansiani del populo di Pisa, d' aggiungere
alle predicte cose, et menimare le predicte cose, et per cagione et
cauza delle predicte cose. Li quali ordinamenti s' intendano dovere
essere et stare, et siano appo li capitani delle dicte Compagne, et
di catuna di quelle.
Lecti et publicati sono li predicti ordinamenti, existenti dalla
soprascripta rubrica proxima rossa in qua, in del consiglio gennerale
della cità di Pisa, facto in della maggiore ecclesia della cità
di Pisa, per Bindo Guascappa notaio,
idus ianuarii; sì come delle predicte lectura et publicatura
facta,
come dice di sopra che si contiene, trovai in una vacchetta di quelli
ordinamenti, existente allora appo 'l soprascripto Bindo Guascappa
notaio.
Noi Ugolino conte da Boscareto, Capitano del populo di Pisa,
et Ansiani del populo di Pisa, seguendo la forma dei soprascritti
ordinamenti delle Compagne del populo di Pisa, parlante d' aggiungere
et menimare ai predicti capituli et ordinamenti segondo che
ad noi pare che abbizogni; statuiamo et ordiniamo che noi siamo
tenuti, et li nostri successori che per lo tempo saranno siano tenuti,
ad pena di lire
Comuno di Pisa, che li predicti ordinamenti delle Compagne leggere
et publicare faremo, ogna
congregatione et convocassione delli homini delle dicte Compagne,
così nuove come vecchie, facta per voce di bandieri, u vero
per
[p. 577]
suono di campane, per la cità di Pisa, in dei luoghi uzati.
In della
quale convocatione, noi Capitano siamo tenuti d' ammonire li predicti
delle Compagne, così nuove come vecchie, come decto è;
et
a loro comandare d' observare li predicti ordinamenti, et catuno di
loro, ad pena dell' avere et delle persone, ad nostro arbitrio tollere.
Et che nullo vinaiuolo della cità di Pisa, u alcun altro, ad
tempo d' alcuno romore che si suscitasse in della cità di Pisa
di
nocte, alcuna bottega aprire u fare aprire debbia in della quale vino
si venda, u del dicto vino ad bere si dia, u venda; ad pena di
soldi cento di denari pisani, ad catuno dei soprascripti vinaiuoli
che aprisseno le dicte botteghe, et che in quelle si bevesse, ad
nostro arbitrio tollere.
Et che al dicto tempo di romore che si suscitasse, u vero di dì
u vero di nocte, come dicto è, nullo delle dicte Compagne in
alcuno luogo della cità di Pisa giuochi u giuocare debbia ad
giuoco
di zara, u ad alcuno altro giuoco in del quale pecunia si vinca u
perda, u non si vinca u non si perda; ad pena di lire diece di
denari, ad catuno che contra facesse tollere.
Et che li capitani delle dicte Compagne, et di catuna di
quelle, alla soprascripta pena, siano tenuti li predicti giocatori
denunsiare ad messer lo Capitano del populo di Pisa.
Et che etiandio noi Capitano siamo tenuti, al tempo del dicto
romore, mandare della famiglia nostra per la cità di Pisa, et
pigliare et far pigliare tutti quelli che noi troveremo andare per
la
cità da uno luogo ad un altro discorrendo, et non istando con
le
Compagne suoie, u che andasseno alla posta a loro assegnata, se
non andrà per evidente cagione dal dicto Capitano approvata.
Et che 'l notaio delli Ansiani del populo di Pisa sia tenuto di
leggere et publicare li predicti ordinamenti in della dicta congregassione
delli homini, ad comandamento dei signori Capitano et Ansiani
del populo di Pisa.
La quale additione et compositione di nuovi capituli di questa
faccia, facta è dai predicti Capitano et Ansiani,
prima, del mese di gennaio.
Et siano tenuti li Ansiani del populo di Pisa, infra uno mese
dipo' la publicassione di questo Breve, eleggere octo buoni et savi
[p. 578]
homini sopra rivedere et correggere et ordinare li soprascritti ordinamenti
delle Compagne, et tutte et singule quelle cose che in delle
predicte, et intorno alle predicte cose, per salute et buono stato
del Comuno di Pisa et del populo, vedranno da ordinare. Et tutto
quello che in delle predicte cose ordineranno, vaglia et tegna et
sérvisi. Et le predicte cose siano tenuti di fare, ad pena di
lire
diece di denari, per catuno di loro tollere.
Noi Rainaldo de' Terrabocti d' Ancona, Capitano del populo,
et Ansiani del populo di Pisa, seguendo la forma dei soprascripti
ordinamenti delle Compagne del populo, che parlano che siano
salve et reservate le provisioni, monitioni et comandamenti dei
signori Capitano et Ansiani, d' aggiungere et menimare; provediamo,
et provedendo statuimo et ordiniamo, che li predicti ordinamenti
delle Compagne si leggano, et leggere debbiano et publicarsi
ogni
delli homini delle dicte Compagne così nuove come vecchie:
non obstante la soprascripta additione et ordinatione facta per
messer Ugolino conte da Boscareto, in qua dirieto Capitano del
populo di Pisa, et delli Ansiani allora del populo di Pisa. Facta è
questa provisione et additione, anno Domini
quarta,
[p. 579]
homo disse, volse et comandòe che fusseno del Comuno di
Pisa et del populo, et ad quel Comuno di Pisa et populo le lassòe
et giudicòe per suo codicillo, scripto, rogato et fermato per
Nicolo
notaio condam Alamanni Rossi, dominice incarnationis anno
indictione
u da altro notaio rogato; et le quali castella, terre, ville, honori
et iurisdictioni et beni pervenneno et sono in forsa et virtude
del Comuno di Pisa, difendremo, serberemo et guarderemo con
tutta la nostra, et del Comuno di Pisa et del populo, forsa et virtude,
per forsa et per ragione; sì che quelle castella, terre, ville,
honori et iurisdictioni et beni che si possedevano, come dicto è,
per quello messer Mariano, u vero altro per lui, al tempo della
sua morte, liberamente siano et rimagnano, et rimanere debbiano
et rimarranno al dominio et alla signoria del Comuno di Pisa et del
populo. Et che se alcune castella, terre, ville, honori et iurisdictioni
et beni et ragioni, u alcuna cosa di quelle del dicto giudicato
Kallaretano, non sono ancora pervenute u pervenuta, u non sono
in forsa et signoria del Comuno di Pisa et del populo; cureremo
con tutte le nostre, et del Comuno di Pisa et del populo, et delli
officii nostri, fòrse et vigore, che liberamente pervegnano,
et con
effecto siano, lo più tosto che fare si potrà acconciamente,
in forsa
del Comuno di Pisa et del populo. Et che etiandio non patremo
nè permettremo, che delle dicte castella, terre, ville, honori,
iurisdictioni, u vero beni u ragioni, u alcuno di quelli, per alcuna
cagione u cauza, ingegno, u vero modo alcuno che dire u pensare
si possa, si faccia u fare si possa per alcuno tempo alcuna restitutione,
concessione, u alienassione, u vero translatione in feo, u per
altro qualunqua modo, u vero nome, ad alcuna persona, u vero
luogo, colleggio, u vero universitade: nè sopra le predicte
u delle
predicte cose, u alcuna delle predicte, u per loro u per alcuna di
loro cauza u cagione, ricevremo, admettremo u vero odremo alcune
petissioni, ragioni u iura alcune d' alcuno u d' alcuni; nè
che siano
udite da alcuno rectore, officiale, u vero giudicante del Comuno di
Pisa u del populo, per alcuno modo u cauza u cagione, sosterremo.
Et che null' altra persona, qualunqua sia, u di qualunqua condissione
si sia, colleggio, università u luogo, quinde ragione udirà,
[p. 580]
staremo con tutte le nostre, et del Comuno di Pisa et del populo,
fòrse. Et s' elli l' udirà, a lui, et a loro audienti,
silensio perpetuo
imporremo, u di ragione u di facto, qualunque di questi meglio
ad noi parrà che torni in acconcio del Comuno di Pisa et del
populo. Et che non patremo nè permettremo, che lo predicto capitulo
in tutto, u in alcuna sua parte, si tolla, rompasi, u sia visiato
u mutato, u absolussione di quello capitulo s' addimandi, tollasi,
rompasi, vìsiisi u mutisi, u absolvere si possa, per alcuno
modo
che dire u pensare si possa; u che ad consiglio alcuno sopra tollere
u visiare quello, u ad quello derogando, si pogna; u che alcuno
qualunqua sia in tollimento di quello capitulo, u visiamento, u
subtrassione di quello, u d' alcuna sua parte, dica, expogna, alleghi,
aringhi. Et se alcuno dirà, exporrà, allegherà
u arringherà, lui
puniremo in avere et in persona, ad nostro arbitrio. Et lui così
punire siamo tenuti. Et se mai intravenisse che si ponesse ad consiglio,
che lo predicto capitulo si tollesse in tutto, u in alcuna sua
parte, et questo si fermasse in consiglio; non vaglia nè tegna,
ma
sia cusì come se consiglio di ciò facto non fusse. Et
nondimeno,
questo capitulo siamo tenuti d' observare, ad pena di lire mille di
denari pisani, che si debbia pagare da noi al Comuno di Pisa se
contra faremo, u che si faccia sosterremo; et oltra ad pena di privassione
del nostro officio del capitaneato del populo di Pisa, et
di lire dugento di denari pisani, che si debbia tollere ad noi
Ansiani del populo di Pisa, et ad catuno di noi contra faccenti
et faccente, u che si facesse permettente et permettenti; et di
privassione dell' officio dell' Ansianato del populo di Pisa, et di
privileggi,
honori et immunitadi del Comuno et del populo di Pisa,
le quale et li quali Ansiani del populo di Pisa ànno et sono
uzati d' avere u in del tempo che de' venire meritano u meritranno
d' avere. Non obstanti alcuni capituli di brevi del Comuno
di Pisa et di populo, consigli, statuti, ordinamenti, legge, u contrarietade
alcuna: dalle quai cose, et da catuna di quelle, li rectori
di Pisa, et Ansiani del populo di Pisa, et loro vicarii, et catuno
di
loro, et tutti altri che tenuti ne sono, u per innanti ne fusseno
tenuti u saranno tenuti, per lo tenore et vigore del presente
capitulo siano liberi et absoluti.
[p. 581]
Et giuro io Capitano, che li statuti et ordinamenti composti
dai notari sopra li salari delle scripture le quali elli fanno in delle
corte della cità di Pisa, et etiandio li notari delle capitanie
del
distrecto di Pisa, fermi et rati aròe et terròe, et quelli
faròe
puramente observare. Et se alcuno contra faccente troveròe,
lui
condenneròe segondo la forma del mio Breve. Li quali ordinamenti
sono in del Breve dei notari della cità di Pisa; et li quali
approvati
et corretti funno da messere Ranieri Sampante, et da messer
Mese da Vico, giudici, Betto Bonaiuti coiaio, Uguiccione Rau,
et Giovanni notaio da Volmiano, con loro;
prima, del mese di marso. Et li altri ordinamenti che si comporranno
dai savi homini che saranno electi dai signori Ansiani, se
alcuni se ne componesseno sopra i decti salari delle scripture delle
corte, et etiandio dei notari dei capitani del distrecto di Pisa. Et
faròe li giudici delle corte essere sopra li notari, ad ciò
che oltra
la dicta mercede non prendano da alcuno. Et che li capitani del
colleggio dei notari siano tenuti di darmi in iscritti quelle mercede
in carte montonine, infra octo dì poi che io li ne richierròe.
Et li notari delle capitanie del distrecto di Pisa, et delle corte
della cità di Pisa, siano tenuti d' avere appo loro in delle
lor corte
li dicti ordinamenti.
Correcto et emendato è questo Breve, et tutti li suoi capituli,
co' l' additioni, et vacationi et capituli nuovi aggiunti in questo
Breve, ove sono queste lettere C. U., al tempo della signoria di
messer Ugolino conte da Boscareto, Capitano del populo di Pisa,
et di messer Ciappettino delli Ubertini, Podestà di Pisani,
et di
messer Morrovello delli Uzimbardi da Pavia, vicario di quel messer
Ciappettino; per li 'nfrascripti savi homini: Messer Giovanni
Fagiuolo, doctore di legge; Guccio Gatto; Bacciarello Moricone,
pellicciaio; messer Bindo Benigno, giudice, da Vico; Benetto spesiale;
Benencasa da Canneto, vinaiuolo; Colo Meleni; Ceo di
Rustichello; Iacopo Pactume, notaio; Lupo delli Occhi; Gherardo
Gambacorta; et Arrigho dalle Corte, tavernaio; electi sopra correggere
et ammendare li Brevi del Comuno di Pisa et del populo,
et li loro capituli, per li savi homini cavati del sacco, segondo la
forma delli ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo, in
[p. 582]
prezensia di me Leopardo notaio da Morrona, scriba publico dei
soprascripti brevaiuoli, et da me soprascripto notaio scripti: dominice
incarnationis anno
Questo infrascripto capitulo composto et ordinato fue dai signori
Ansiani del populo di Pisa, et posto et scripto in questo Breve per
me Gregorio notaio delli Ansiani del populo di Pisa, segondo la
forma del consiglio del populo di Pisa quinde dato: anno dominice
incarnationis
Et sia tenuto lo Capitano sotto saramento, di fare cercare et
perquirere per la cità di Pisa, et per li suoi borghi et sobborghi,
per lo giuoco et per l' arme vietate; et per trovare et far pigliare
li giocatori, et quelli che tienno giuoco, et quei che portano arme
contra la forma del Breve del Comuno di Pisa u del populo; et
di mandare li officiali et la famiglia sua, quanto, quando et sì
come
messer la Podestà dei Pisani è tenuto di fare et dee,
per forma
del Breve del Comuno di Pisa, et del suo officio; et procedere et
inquirere per l' officio suo contra coloro li quali si dicesse che
avesseno
giocato, u giuoco tenuto, contra la forma del Breve del Comuno
di Pisa: et quelli ch' ei troverrà colpevili u contra faccenti,
punire
et condennare segondo la forma del Breve del Comuno di Pisa. Et
etiandio cercare et far prendere tutti et singuli sbanditi del Comuno
di Pisa per maleficio; sì che, se alcuno sbandito da messer
la
Podestà dei Pisani perverrà alle mani di lui Capitano,
mandarlo et
consegnarlo sia tenuto et debbia, per sè u per suoi officiali,
in
podestà di messer la Podestà dei Pisani: lo qual debbia
essere
punito da lui per l' officio suo. Et nondimeno, messer la Podestà
di Pisa possa et debbia simigliantemente le predicte tutte et singule
cose fare et far fare, per sè et per li suoi officiali et famiglia,
segondo la forma del suo Breve et officio. Sì ancora che, se
alcuno
sbandito da messer lo Capitano del populo perverrà alle mani
sue,
sia tenuto et debbialo ponere et consegnare in forsa di messer lo
Capitano del populo di Pisa, che debbia essere punito da quel
messer Capitano per l' officio suo.
[p. 583]
[p. 584]
chavalieri, notari, berrovieri, et famiglia et famigliari; et
qualunqu' altri famigliari d' officiali del Comuno di Pisa, che non
fusseno della cità di Pisa, u del suo distrecto. Lo quale sindico
abbia mero et mixto imperio et iurisdictione contra li soprascripti
Podestà, Capitano, et di loro et di catuno di loro giudici,
chavalieri
et notari, et berrovieri et famigliari, et officiali forestieri del
Comuno di Pisa, finito lo loro officio, d' inquirere et d' investigare
et condennare, per ogne modo et via, dei quali et come ad quel
cutale sindico parrà che si convegna, loro et catuno di loro.
L' officio
del qual sindico duri per uno anno. Et sia in della cità di
Pisa con la infrascripta famiglia, segondo la forma della sua electione.
Et lo qual sindico abbia per suo salario; et d' uno suo notaio,
lo qual con seco sia tenuto di menare et debbia, et con lui lo suo
officio exercere; et di quattro fanti, li quali seco menare et tenere
debbia (li due dei quali siano et stare debbiano armati, et li altri
due
ad servire lui); lire seicento di denari pisani minuti, sensa cabella,
et l' albergo, dei beni del Comuno di Pisa. Et dimori in disparte et
in diverse case dalla Podestà, Capitano et Ansiani; et non possa
u
debbia bere, mangiare, u alcuna conversatione avere con Podestà,
Capitano et Ansiani del populo di Pisa, et con loro u d' alcuno di
loro giudici, chavalieri et familiari, u alcuno di loro; u con alcun
altro citadino u districtuale di Pisa, u forestieri dimorante continuamente
in della cità di Pisa. Et lo qual sindico non sia u essere
possa di quella medesma terra unde fusse la Podestà, u lo Capitano,
u alcuno di loro, u propinqua per
tegna corte publicamente, in luogo del quale piacerà alli Ansiani;
sì che ad quel sindico per solaio u per sua cammera non s' abbia
andamento per alcuno pisano, u per altro delle famiglie dei predicti,
u d' alcuno di loro; se non alcuno che non fusse delle dicte
famiglie, volesse andare al dicto sindico per cagione del suo officio:
in del qual cazo, liberamente si possa andare. Ma in della sua corte
tanto faccia l' officio suo. Et oda, durante etiandio l' officio dei
detti
Podestà et Capitano, et delli altri officiali del Comuno di
Pisa
forestieri, ogni homo che se ne lamentasse. Et in delli acti della
sua corte lo faccia scrivere; sì che, finito l' officio di colui
del
quale u della famiglia del quale si facesse lamentansa, proceda
[p. 585]
valentemente contra lui, u contra loro; et lui u loro trovati colpabili,
punisca et condanni ad suo arbitrio. Li quali elli sia tenuto
di modulare, absolvendo u condempnando in fra 'l termino compreso
in dei brevi del Comuno di Pisa et del populo; u vero in
della electione loro da l' escita dell' officio loro, u d' alcuno di
loro.
Et in delle predicte tutte et singule cose, et per loro cauza et
cagione, abbia arbitrio lo sindico soprascripto. All' officio et alla
iurisdictione del quale sindico, innanti la sua electione, si possa
aggiungere segondo che alli Ansiani et ai savi homini piacerà;
sì
che alle predicte cose che in questo capitulo si contienno, u ad
alcuna di quelle, derogare non si possa in alcuna cosa. Et lo qual
sindico sia tenuto et debbia modulare la Podestà et lo Capitano,
li quali elli troverrà in della cità di Pisa in del suo
advenimento,
et li loro officiali et famigliari et berrovieri. Et le predicte tutte
cose noi Ansiani del populo di Pisa fare dobbiamo, ad pena di
lire cento di denari pisani tollere ad catuno di noi Ansiani. Lo qual
sindico possa, sia tenuto et debbia modulare catuno lo quale fusse
mezzano d' alcuno moccobello che si desse ad alcuno dei soprascritti,
et quelli che desseno anco moccobello, ad suo arbitrio; non obstante
che l' officio di colui ad cui fusse dato lo moccobello non fusse
finito. Et etiandio lo dicto sindico modulare possa et debbia li
Ansiani del populo di Pisa, et lo loro cancellieri et notari che al
tempo del suo officio saranno, et inquirere; et quelli che fusseno
colpevili condennare ad suo arbitrio, delle infrascripte cose tanto:
cioè, di moccobello, conspiratione, et giuoco di dadi, unde
pecunia
si vincesse u perdesse. Excepto che di giuoco di taule e di
scacchi. Questo aggiunto, che alcuni nobili di patrimonio, u non
giurati in populo, u alcuni familiari maschi u femine di loro, u
d' alcuno di loro, ad accuzare, denunsiare u rendere testimoniansa
non admetta u riceva, u alcuno di loro sia admesso u ricevuto, in
delle predicte u alcuna delle predicte cose. Et se alcuno fusse admesso
u ricevuto contra la dicta forma, la sua testimonia non vaglia u
tegna in alcuno modo, nè ad loro alcuna fede si dia.
Et non patròe nè permettròe io Capitano del populo
di Pisa,
che alcuno comuno, terra u villa del distrecto di Pisa, u alcuna
delle cappelle della cità di Pisa, debbia u sia constretta,
per sè u
[p. 586]
per suo sindico u officiale, dare pagatori, u alcuna pagaría
prestare
in alcuna delle corte del populo di Pisa, u che fusse in del palagio
del populo di Pisa; se, per alcuno cazo, altro non paresse alli Ansiani.
Et giuro io Capitano del populo di Pisa, di fare et curare sì
con effecto, infra uno mese dalla 'ntrata del mio reggimento,
che 'l chiostro dell' ecclesia di San Sixto della cità di Pisa
sia et
essere debbia libero et expedito, et aperto delle mura et delli altri
obstaculi, sì come quel chiostro era et fue uzato d' essere
da quattro
anni indirieto, se questo facto non fusse.
Et sia tenuto io Capitano di fare et d' observare, et far fare
et observare tutte et singule quelle cose le quali et sì come
scripte
sono, et contiènnosi in dei capituli del Breve del Comuno di
Pisa,
et della Podestà dei Pisani, posto sotto la rubrica« Delle
vie publiche
che sono di Lungarno, et delle scale che quinde discendeno
in Arno, et dell' altre vie et piasse»; et sotto la rubrica«
Delle
pissicaiuole, et rigattieri, et pescatori»; et sotto la rubrica«
Dei
cortei, baptismi et insantamenti, et donamenti alla moglie, che
non si deno fare»; et sotto la rubrica« Delle corone, delle
perle
et delle gherlande delle femine»; et sotto la rubrica«
Dei callari
dello Stagno», infino ad quello che dice:« Et sia tenuto
io Podestà
vedere et perquirere le ragioni del Comuno di Pisa». Et sopra
tutte queste cose che si contegnono in dei dicti capituli, et catuno
u alcuno di quelli, possa et debbia cognoscere, inquirere et perquirere
et investigare, et fare cercare et condennare. Et tutte et
singule quelle cose in tutto observare et fare, et fare observare,
sì
et come la Podestà dei Pisani dee et puote. Et se quelle cose
non
farò et non observeròe, possa et debbia essere punito
et condennato
et modulato sì come et in quanto la Podestà di Pisa.
Et tutti li dicti
capituli debbia avere appo me exemprati infra uno mese dalla 'ntrata
del mio reggimento.
[p. 587]
Et noi Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti di far fare,
et dobbiamo, infra uno mese dalla 'ntrata del reggimento del
Capitano del populo, uno libbro proprio, lo quale essere et
stare debbia appo quelli Ansiani; et in del quale libbro si scrivano,
et scrivere si debbiano particularmente, et per sè, tutti i
fornimenti
et guernimenti, et massarisie et cose di catuno castello,
torre o vero ròccha, lo quale et la quale per lo Comuno di Pisa,
et ad soldi del Comuno di Pisa si guardino; et appo lo quale, u
vero li quali, quelli fornimenti, guernimenti, et massarisie et cose,
sono; sì che di successori in successori si consegnino, scriptura
publica quinde interveniente. La quale scriptura sempre si debbia
recare et scrivere in nel dicto libbro.
[p. 588]
Iacopo notaio da Marciana, Colo di Tomazo, Ceccho da Navacchio,
Betto di Manno tavernaio, Iacopo da Favulglia, Cione Rau, et
Cagnasso pellaio; et scripti per Pardo Frenetti, notaio con loro
alle predicte cose electo dai soprascripti Ansiani:
sextodecimo kalendas maii.
Correcto et amendato et approvato è questo Breve tutto, con
l' additioni et vacationi sì come di sopra è scripto
in questo Breve
con questo segno, u vero sillaba APP8, et ove è questa sillaba,
u vero segno APP8; al tempo del nobile et savio homo messer
Filippo de Lavello Lungo da Brescia, Capitano del populo di Pisa,
per li 'nfrascripti savi homini, approvatori dalli Ansiani del populo
di Pisa sopra queste cose electi; cioè: Francesco di Bellomo,
Bandinacco
d' Accatto, Bacciarello di Moricone pellicciaio, et messer
Ranieri Sampante giudice, Giovanni di Tado et Giovanni di Moricone
notaio, et Ranieri Sciancato, Baldovino Serecti, et Betto di
Bonaiuto coiaio, et messer Guido da Vada giudice, Barthalomeo
Gontulini, et Bindo cordovanieri; et scripti per Ranieri notaio da
San Concordio, notaio con loro alle predicte cose, electo dai
soprascripti Ansiani: dominice incarnationis anno
secunda,
[p. 589]
contra faremo, ad noi tollere, di non chiamare, nè essere permettere
in alcuno consiglio ordinario u extraordinario, u di savi,
alcuno feodatario, beneficiato, u vero advocato, u parente infino
ad terso grado volgarmente inteso, d' alcuno dei signori di Sardigna,
quando facto d' alcuno dei predicti signori in del dicto consiglio
si proponesse: del qual consiglio siano licentiati l' advocato,
lo beneficiato, lo feodatario, u vero lo parente di quel signore,
del cui facto in del dicto consiglio si tractasse u proponesse; et
quello signore. Et lo Capitano del populo, u vero lo priore delli
Ansiani, per saramento siano tenuti, et alla soprascripta pena, per
saramento d' addimandare dai dicti consiglieri, quando le predicte
cose si proponessero, se alcuno dei predicti è in del dicto
consiglio;
et se vi sarà, del dicto consiglio licensiarlo. Et se lo dicto
Capitano,
u vero lo priore delli Ansiani, le predicte cose non farà, pena
di
lire cento di denari, in dei quali possa et debbia dai suoi modulatori
essere modulato et condennato.
[p. 590]
catuno quartieri, che si debbiano eleggere da quelli Ansiani del
mese di maggio, andare ad provedere le castella et le fortellisie
del Comuno di Pisa, se parrà alli Ansiani. Et quello che da
me,
et dai ditti Ansiani et savi homini, delle dicte castella u d' alcuno
di quelli sarà ordinato u proveduto, mandare et fare mandare
ad
execussione siamo tenuti; non obstante alcuno capitulo di Breve del
Comuno di Pisa, u del populo. Et se alcuno obstasse, serverò
questo,
et non quello. Et chiunque andrà col decto Podestà ad
provedere
le predicte cose, non possa quine andare, da inde ad due anni.
Corretto et ammendato è questo Breve tutto, con l' additioni
et vacationi come soprascritto è, et coi nuovi soprascripti
capituli,
aggiunti in questo Breve con questo segno, u vero sillaba RA., al
tempo del nobile et savio homo messer Ranaldo dei Terrabotti
d' Ancona, Capitano del populo di Pisa, per li 'nfrascripti brevaiuoli
et correctori di brevi del Comuno di Pisa et del populo,
electi dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Francesco di
Bellomo,
Guido Balsano, Bacciarello notaio da Riglione, messer Mese da Vico
giudice, Vanni Grasso, Puccio Dindo, Ceo dal Cantone, Taddeo
della Gora, Mone di Fede, Peruccio Bonconte, Ranieri da Fagiano,
et Bacciameo Bottone vinaiuolo; et scripti per Bindo Guascappa,
notaio alle predicte cose electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis
anno
[p. 591]
vero luogo della cità u del distrecto di Pisa, u altronde, in
del
contado di Pisa, alcuno castello, torri u vero fortellisie. Et che
'l
Capitano del populo di Pisa, sotto saramento, et pena di lire cinquecento
di denari pisani del suo feo, sia tenuto di fare inquisitione,
due volte almeno al tempo del suo officio; et contra tutti
et singuli quelli che le dicte castella, torri et fortellisie feceno,
u avesseno facte, u avesseno facte rifare u acconciare le dicte
castella, torri u fortellisie in del distrecto di Pisa, incontenente
sia tenuto di fare disfare quel castello et castella, torri et fortellisie,
con le fòrse del populo, sotto la dicta pena di lire cinquecento
di
denari. Et delle predicte cose lo sindico, u vero lo modulatore delli
officiali del Comuno di Pisa, et dei signori Podestà et Capitano,
et dei loro et di catuno di loro officiali et famiglia, abbia bailia
et
podestà di modulare lo dicto Capitano del populo; et sia tenuto,
se le predicte cose non farà, di condennare quello Capitano
in delle
dicte lire cinquecento di denari. Et nondimeno, sia tenuto lo
dicto Capitano di far disfare quello castello u castella, torri u vero
fortellisie. Et quel Capitano del populo sia tenuto, in del principio
del suo reggimento, alla dicta pena, fare bandire per la cità
di Pisa
lo predicto capitulo; et quel capitulo fare leggere in del primo
consiglio di senato che si farà in del principio del suo reggimento,
alla dicta pena.
Et che li Ansiani del populo di Pisa, per legame di saramento,
non possano u debbiano alcuni che siano tenuti in del palagio del
populo di Pisa per alcuna cagione, tenere ad mangiare u ad dormire
con loro, u in delle case delli Ansiani, sotto pena di lire
diece di denari per catuno di loro; in della quale possano et debbiano
dai loro modulatori essere modulati et condennati.
[p. 592]
di Maremma vi si faccia alcuna fortellisia, u alcuna novità
di rifacimento,
u d' edificassione di qualunqua gennerassione et maniera
spectante ad fortellisia; et sè per lo potere opponere che non
si
faccia. Et nondimeno, quella se si facesse, incontenente denunsiarlo
ai rectori del Comuno di Pisa, et al Comuno di Pisa. Et lo
Capitano del populo, se si facesse, sia tenuto et debbiala far disfare
immantenente, ad pena di lire
et debbia dai suoi modulatori essere modulato et condennato, se le
predicte cose non farà. Et questo capitulo, lo capitano di Castiglione
predicto sia tenuto et debbia con seco in della dicta capitania avere
et tenere exemprato, et farlo leggere in ciascheduno parlamento.
[p. 593]
contadini del Comuno di Pisa, et per li altri che non obbedisceno,
al tempo della ricolta biada, fuori del distrecto di Pisa occultamente
quazi in tutto si porti, in pregiudicio del Comuno di Pisa.
[p. 594]
Capitano del populo di Pisa, per l' infrascripti brevaiuoli et correctori
di brevi del Comuno di Pisa et del populo, electi dalli
Ansiani del populo di Pisa; cioè: maestro Bonaiuto fizico, Vanni
Orlandi, Pardo da Quoza notaio, messer Iacopo Castraleone, Mone
di Lambertuccio, Ceo calsulaio da San Lorenzo, Betto Algliata,
Baldovino Saletto, Betto di Bonaiuto, Bonaccorso Gambacorta,
Ciolo Martello, et Iacopo di Gianni Bello tavernaio; et scripti per
me Noccho da Cerreto, notaio con loro alle predicte cose electo
dalli Ansiani predicti: anno dominice incarnationis
quarta, idus aprelis.
[p. 595]
et quelle cose le quale et sì come in della dicta petissione
et
ordinamenti, et catuno di loro, si contienno, che hora dinanti ad
noi son lecti; et sopra queste cose abbizogni di provedere per auctorità
del vostro consiglio: se consigliate et piace ad voi che la dicta
petissione et ordinamenti, et quelle cose che vi si contienno,
s' admettano, et admesse siano et essere s' intendano infin' a hora
per lo Comuno di Pisa, per auctorità del vostro consiglio; et
che
li dicti ordinamenti, et le cose che si contienno in quelle, et in
catuna di quelle, si facciano et fare si possano et debbiano, vagliano,
sérvinosi, et ad execussione si mandino, et mandare et observare
si debbiano, sì come in quelle cose, et in catuna di quelle,
per
tutte et singule cose si contiene: non obstanti consiglio di senato
et di credensia, et delli altri ordini della cità di Pisa, dati
indictione nona, u vero sotto altro datale, u ordinamenti della
dicta carcere facti et ratificati per forma del dicto consiglio, u
per
alcuno di quelli; et non obstanti alcuni capituli di Brevi del Comuno
di Pisa u del populo, consigli u vero ordinamenti, u alcuna contrarietade
dai quali, et da catuno di quelli, tutti quelli che tenuti
ne sono, u per innanti ne saranno tenuti, per auctorità del
vostro
consiglio ne siano liberi et absoluti per nostra paraula et consiglio:
u quello che altro quinde ad voi piace et sia da fare consigliate.
In del tenore della quale petissione è, ke lo 'nfrascripto modo
et
ordine da hora innanti si servi et facciasi in della dicta carcere,
dei
soprastanti, guardie et carcerati, et di loro salari et spese della
dicta
carcere, et per l' altre cose che in quella et per quella carcere non
ragionevilemente et indebitamente si ricoglieno; cioè:
Che alla dicta carcere sia uno soprastante, et guardie
salario di lire cinque di denari pisani, u oltra, se parrà che
si convegna,
per lo soprastante; et di soldi
guardie: delle quali guardie, tre ne vadano ogna dì per lo pane
accattando per la cità, coi pregioni. Et che lo dicto soprastante,
oltra lo dicto salario, abbia, per agevilare culoro ad cui lui parrà,
da catuno ch' elli agevolerà, denari
per nocte; et da catuno pregione, quando andasse per la cità
per
suoi facti di volontà di quello soprastante, denari
le guardie, oltra lo dicto loro salario, abbiano, quando andasseno
[p. 596]
chierendo pane per la cità coi pregioni, la tersa parte del
pane che
s' accatta per catuno di loro, sì come è uzato; et quando
andasseno
con alcuno pregione, per facti di quel pregione, per la cità,
abbia
da lui, cioè colui u culoro che con lui andranno, denari
catuna delle dicte guardie, da quello pregione.
Et eleggasi uno buono et leale homo sopra ricogliere et fare
le 'nfrascripte cose; cioè: sopra ricogliere da catuno pregione
che
intrerrà in della dicta pregione, u che tenuto sarà in
della dicta
pregione per qualunqua cagione, per la 'ntrata soldi
et per la 'scita della dicta pregione, quando si libberasse, u quando
n' escisse che non vi dovesse ritornare, altri soldi
questo di pagare in della 'scita non s' intenda nè abbia luogo
in
quelli che condennati saranno ad morte, u vero in membro. Et se
alcuno non volesse pagare la dicta pecunia in della 'ntrata u vero
in della 'scita, sia constrecto di pagare per lo soprastante, et per
li
officiali della pregione, per ogne via et modo che a loro parrà.
Et che lo capitano dei pregioni che dimora in della pregione,
in catuno sporto abbia da catuno pregione, et ditenuto in quella
pregione, per intratura denari
suo salario della ragione la quale elli tiene intra i pregioni; et
intendasi al modo uzato.
Et lo ferraio abbia da catuno carcerato denari
di ferri, et altrettanti per traggitura; et li ferri rimagnano ad
quel ferraio. Salvo che questo, cioè di pagare come di sopra
in
della 'scita, non s' intenda dei condennati ad morte, u vero in
membro; ma vasti che rimagnano quelli ferri al ferraio.
Et lo dicto officiale lo qual de' essere electo sopra ricogliere
quella pecunia, come di sopra è dicto, abbia per suo salario
lire
quattro di denari pisani per mese, u più oltra, segondo che
parrà
che si convegna.
Et li predicti salarii del soprastante et delle guardie, et del
dicto officiale che si eleggerà come di sopra è dicto,
si paghino
per quello officiale ad quelli soprastante et guardie, et ad catuno
di
loro, ogne mese, come di sopra è dicto; et lo soprascripto suo
salario si ritegna della soprascripta pecunia che da lui si ricoglierà
per l' officio suo, come dicto è. Et della dicta pecunia quello
officiale
[p. 597]
possa et debbia comprare l' olglio et le candele, et la pigione della
casa che si tiene per agevilare allato alla dicta carcere, et le spese
de l' acqua et della latrina al modo uzato pagare. Et se la dicta
pecunia soperchieràe li predicti salarii, et le spese, et la
pigione,
come dicto è, sia tenuto in fine del dicto suo officio, u vero
ogni
tre mesi, rendere ragione di quella pecunia, et dei predicti salarii
et spese, della pigione, della 'ntrata et della 'scita del suo officio,
alli Ansiani u vero al giudice del populo; et quello che soperchierà,
spendere et dare l' altro mese in delle predicte cose, u vero rinonsiarlo
al Comuno di Pisa. Et queste cose vastino ad fare per lo suo
quaderno tanto di rendere la predicta ragione, et l' altre cose, sensa
alcuna modulassione.
Ma se intravenisse che la dicta pecunia che si ricoglierà dal
dicto officiale, come di sopra è dicto, non vastasse, u che
non
fusse tanta unde la predicta pigione et spese pagare non si potesseno
in tutto, lo Comuno di Pisa quella quantità che mancherà,
consegnare et dare debbia al dicto officiale per pagamento delle predicte
cose, infino in debita quantità, al tempo del pagamento delle
predicte cose: advegna dio che si creda che soperchi, innanti che
manchi, la 'ntrata della dicta carcere per quelle cose che investigate
ne sono.
Et che in del principio del dicto officiale che si deputerà
sopra
ricogliere la dicta pecunia, come dicto è, li chamarlinghi del
Comuno di Pisa debbiano prestare al dicto officiale tutta la pecunia,
quanta necessaria sarà, per uno mese del principio del suo officio,
per le predicte cose pagare, come di sopra è dicto. Li quali
officiali
siano tenuti, per le predicte cose, ogne mese fare ragione della quantità
della pecunia che si de' prestare, come dicto è; et delle spese
che quinde si denno fare, come dicto è, ai dicti camarlinghi,
u
vero ad l' uno di loro.
L' officio del dicto officiale sia questo; cioè: sopra ricogliere
soldi due di denari in della 'ntrata et in della 'scita, come dicto
è;
et sopra sapere et d' avere scritti tutti quelli ch' entrerranno et
che
escierranno della dicta pregione, et quelli che saranno scritti in
delli acti di cancellaria: sì che, per la scriptura sua, et
per la
scriptura di cancellaria, et per lo quaderno del soprastante, sappia
[p. 598]
tutti quelli che intrerranno et che escierranno, ad ciò ch'
elli possa
ricogliere la dicta pecunia, et fraude non vi si commetta, et nullo
ne possa escire sensa consciensia del dicto officiale.
Et questo ordine et le predicte cose s' observino da quinci
innanti in della ditta et per la dicta pregione, et per sua cagione;
non obstanti altri ordinamenti, li quali luogo non abbiano nè
sérvinosi
in delle predicte cose. Et per queste cose cesserà ogne malisia
dei soprastanti et delli officiali della dicta carcere. Et questi
capituli et ordinamenti stare debbiano scripti publicamente in della
dicta carcere, ove et sì come parrà che si convegna,
ad ciò che ad
tutti publicamente siano manifesti; et etiandio in cancellaria se
n' abbia copia, et appo lo giudice del populo di Pisa.
Lo qual giudice sia tenuto, catuno mese, fare inquisitione se
le predicte cose si servano, u contra quelle u alcuna di quelle si
facesse u commettesse; et quelli che contrafacesseno punire ad suo
arbitrio, segondo la qualità della cosa et condissione del facto.
Et che quelli che fue, è u sarà soprastante della dicta
carcere
una volta, mai non possa essere ad quello officio.
La somma del soprascritto consiglio, celebrato in Pisa in della
casa del Comuno di Pisa ove si fanno li consigli del senato et
della credensa, facto quinde lo partito dal soprascripto messer
Podestà ad levare et ad sedere, chome è uzansa: in prezensia
di
Guido notaio da Camulliano, scriba publico in della cancellaria del
Comuno di Pisa, et di Iacopo di Vitali da Calci, cancellieri del
populo di Pisa, et di Bonanno Batatta notaio del cancellieri del
Comuno di Pisa, testimoni ad queste cose, e sì come in quella
petissione
et ordinamenti soprascripti, et catuno di quelli, per tutte et
singule cose si contiene:
Lo consiglio di senato et della credensa, delli Ansiani del
populo, et del loro consiglio minore; cioè quindici per quartieri,
dodici del populo, consuli del mare, [consuli dei mercanti,] consuli
dell' arte della lana, capitani et priori delle
li mille del populo; et dei diece savi homini per quartieri,
ad questo consiglio aggiunti dalli Ansiani del populo electi, segondo
la forma del Breve del Comuno di Pisa, dal nobile homo messer
[p. 599]
Alberto da Porta Laudese da Pavia, Podestà dei Pisani, per lo
Comuno
di Pisa, sotto saramento addimandato. Conciò sia cosa che per
lo
consiglio di senato et della credensia, et delli altri ordini della
cità di
Pisa, dato nonas decembris proximamente passato, et li ordinamenti
quinde seguitati della carcere di San Fele, et per sua cagione, l'
exactore
u vero camarlingo deputato sopra ricogliere da catuno carcerato
che intrerrà in della dicta carcere, u vero che tenuto sarà
in quella
carcere per qualunqua cagione, sia tenuto di ricogliere per la 'ntrata
soldi due di denari pisani, et per la 'scita della dicta pregione,
quando
fusse libberato u vero che n' escisse per non ritornarvi, altri soldi
due di denari; et di queste cose sia anco tenuto lo soprastante della
dicta carcere, cioè ad constringere li dicti carcerati, u vero
ditenuti,
di pagare la predicta quantità della pecunia, per quel modo
come di sopra si dice: et intravegna, et intravenire possa, che
alcuni dei berrovieri di messer la Podestà, u del Capitano del
populo
di Pisa, u dei loro u d' alcuno di loro scudieri, u dei messi del
Comuno di Pisa, et dei marrabesi, intrasseno u fusseno distenuti in
della dicta carcere; et non paia che sia convenevile cosa che da
loro, u d' alcuno di loro, intrando u esciendo della dicta pregione,
u che questi cutali che fusseno ditenuti in quella pregione, paghino
quella quantità di pecunia; et lo dicto exactore, u vero soprastante
ne sia tenuto come di sopra si dice; et sopra queste cose abbizogni
per auctorità del nostro consiglio di provedere: se consigliate
et piace
ad voi che l' exactione della dicta pecunia non si faccia, in tutto
u
in parte, dai berrovieri et per li berrovieri di messer la Podestà,
u del Capitano, u per li scudieri, u per alcuno di loro famiglia, li
quali intraverrà che entrino, u che sia astenuti, u escano della
dicta
carcere, u da messi u da marrabesi, u da alcuno di loro, che da
quinci innanti intrasseno u fusseno distenuti in della dicta carcere;
et che li dicti exactore, u vero capitano, et lo soprastante, u vero
alcuno di loro quinde non sian tenuti; ma così per lo tempo
passato,
come per lo tempo che de' venire quinde, siano et intendasi
che siano infin' a ora liberi et absoluti per auctorità del
vostro consiglio,
non obstanti li dicti consiglio, u vero ordinamenti, u alcuno
di loro, u vero altra contrarietade; dalle quai cose, et da catuna
di quelle, li dicti exactore, u vero camarlingo, et soprastante,
[p. 600]
catuno di loro, et tutti li altri che quinde sono tenuti, u per innanti
saranno tenuti, siano liberi et absoluti per vostra paraula et consiglio:
u quel che altro ad voi ne piace et sia da fare consigliate.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa, in
della casa del Comuno di Pisa, ove si fanno li consigli del senato
et della credensa, et delli altri ordini della cità di Pisa,
per partito
quinde facto dal soprascripto messer Podestà ad levare et ad
sedere, sicome è uzansa: in prezensia di me Bartalomeo notaio
da
Riglione, scriba publico della cancellaria del Comuno di Pisa, et
di ser Bonanno Batatta, notaio della cancellaria del Comuno di
Pisa, et di Iacopo di Vitale da Calci, cancellieri del populo di Pisa,
testimoni ad queste cose, e sopra quel titulo, sì come in quello
per tutte et singule cose si contiene:
idus februarii.
Lo consiglio minore delli Ansiani del populo di Pisa et lo maggiore;
cioè quindici per quartieri, et li dodici del populo; di consuli
del mare, di consuli dei mercanti, di consuli dell' arte della
lana, dei capitani et priori delle
dei mille del populo alli consigli del populo deputati, et
di
ad questo consiglio aggiunti segondo la forma del Breve del populo
di Pisa, et dal magnifico et potente homo messer Ugolino conte da
Boschareto, Capitano del populo di Pisa, sotto saramento addimandato.
Conciò sia cosa che abbiate inteso lo consiglio di senato et
della credensia, et delli altri ordini della cità di Pisa dato
uguanno
nonas decembris, sopra la petissione pôrta alli Ansiani del populo
di Pisa, per alcuni deputati et solliciti all' opre della misericordia,
sopra la carcere et ordinamenti della carcere di San Fele, del
soprastante, delle guardie et dei pregioni della dicta carcere; et
quella petissione in somma del dicto consiglio hora dinanti ad voi
lessi; et abbizogni sopra queste cose per auctorità del vostro
consiglio
si proveggia: se consigliate et piacevi che lo dicto consiglio,
[p. 601]
et la sua somma, et etiandio la dicta petissione, et tutte et singule
le soprascripte cose comprese in dei dicti consiglio, petissione et
somma, vagliano, tegnano, sérvinosi, et rate siano, et ad execussione
si mandino, sì come in del dicto consiglio et in della sua
somma, per tutte et singule cose si contiene, per auctorità
del
vostro consiglio; non obstanti alcuni capituli di Brevi del Comuno
di Pisa et del populo, consigli, statuti, ordinamenti, legge, u contrarietà
alcuna; dalle quai cose, et da catuna di quelle, messer lo
Podestà di Pisa, lo Capitano et li Ansiani del populo di Pisa,
et
tutti li altri che quinde sono tenuti, u per innanti fusseno tenuti,
per auctorità del vostro consiglio siano liberi et absoluti:
u quello
che altro vi piace che ne sia da fare, consigliate.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa, in
dell' ecclesia di San Sixto, per voce di bandieri et suono di campana,
come è uzato, facto intra loro dal soprascripto messer Capitano
ad
sedere et levare, come è uzansa: in prezensia di Iacopo notaio
da
Calci, cancellieri delli Ansiani del populo di Pisa, et di Giovanni
notaio da San Savino, scriba publico delli Ansiani predicti, et di
Cenni da Lari bandieri del Comuno di Pisa, et di Marcolino da
Cremona marrabese, et d' altri più testimoni, ad queste cose,
e sì
come in del dicto titulo, u vero consiglio, per tutte et singule cose
si contiene. Questo aggiunto, che chiunqua sarà guardia della
carcere
di San Fele, dal dì del deposito officio [infin' ad uno anno
nel medesimo officio] essere non possa nè debbia in alcuno modo.
Et chiunqua sarà soprastante della dicta carcere, non possa
mai
essere guardia della dicta carcere, nè debbia in alcuno modo:
indictione secunda, quartodecimo kalendas ianuarii.
Posti sono li ordinamenti della carcere del soprascripto San
Fele in questo volume del Breve del populo di Pisa:
indictione
Lo consiglio del senato et della
credensia delli Ansiani del populo di Pisa, et del loro consiglio
minore; cioè di quindici per quartieri, et dei
consuli del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli dell' arte
della lana, capitani et priori delle
per catuno quartieri dalli Ansiani electi, ad questo consiglio aggiunti
[p. 602]
dal nobile homo messer Brancaleone delli Andalò da Bologna,
Podestà dei Pisani, per lo Comuno di Pisa, sotto saramento addimandato.
Conciò sia cosa che abbiate intesa la petissione, pôrta
alli Ansiani del populo di Pisa per parte delli homini intendenti
all' opre della misericordia, sopra certi ordinamenti della carcere
et
dei pregioni di San Fele, et in favore di quelli pregioni, et li suoi
capituli, et quelle cose che si contienno in quella petissione, hora
dinansi ad voi essere lecte; et paia alli Ansiani del populo di Pisa,
et ad certi savi homini, che le predicte cose al vostro consiglio si
referiscano: se consigliate et piace ad voi, che li dicti ordinamenti
che si contegnono in della dicta petissione, et catuno di quelli,
et quelle cose che si contienno in loro, et in catuno di loro, si
facciano, et fare si possano et debbiano, et aggiungansi, et aggiunti
siano et essere s' intendano, infin' a hora alli altri ordinamenti
della
dicta carcere, di quella carcere et dei suoi officiali, et alli altri
facti per auctorità del consiglio di senato et della credensia,
et
delli altri ordini, quinde dato
decembris, u vero sotto altro datale, vagliano, sérvinosi hora
et dipoi, rati siano et ad executione si mandino, sì come in
dei
dicti ordinamenti in quella petissione contenuti, et in catuno di loro,
per tutte et singule cose si contiene: per auctorità del vostro
consiglio,
per la vostra paraula et consiglio, u quello che altro quinde
ad voi ne piace et sia da fare, consigliate.
Lo tenore della qual petissione è cutale; cioè:
Dinanti ad voi signori Ansiani del populo di Pisa, per parte
delli homini che intendeno all' opre della misericordia, s' expone:
Che vi piaccia in delli ordinamenti della carcere di San Fele correggere
ove dice« per intratura soldi due», si dica« soldi
ove dice« per escitura soldi
Anco vi piaccia in quelli ordinamenti aggiungere, che li Ansiani
debbiano colui camarlingo della dicta carcere fare u eleggere, lo
quale in iscritti ad quelli Ansiani daranno li homini deputati all'
opre
della misericordia. Lo quale camarlingo, se per infermità u
per altro
impedimento fusse impedito, possa un altro in suo luogo, lo impedimento
durante, subrogare, con consciensia di culoro che deputati
sono all' opre della misericordia; come dicto è.
[p. 603]
Anco piaccia ad voi d' aggiungere in dei dicti ordinamenti, che
l' officio dei capitani della dicta carcere (che sono uzati d' essere
electi dai carcerati della dicta carcere; cioè uno per catuno
sporto)
duri per tanto tempo quanto dura l' officio del dicto camarlingo. Li
quali capitani anco si possano eleggere incontanente, se ai dicti carcerati
parrà. Et che non di meno, se paresse al dicto camarlingo,
possano dal dicto camarlingo essere rimossi dal loro officio; et allora
li carcerati predicti possano eleggere altri migliori. Et che li homini
deputati all' opre della misericordia possano provedere et dispensare
in tutte le male opre della dicta carcere che vi si fanno contra Dio
et buoni costumi, che non vi si facciano u vero commettano male
opre; nè che fuor di pregione mandare si possano femine di nocte:
però che spesse volte le femine si mandano di nocte fuor della
pregione
per pecunia, ad ciò che pecchino colli homini, et li homini
con loro; et spesse volte li soprastanti fanno queste cose, et ánnone
quinde soldi
speransa sono mandate ad pregione, che non sarebbeno mandate.
Et altre cose laide vi si commetteno, in tenervi giuoco. Salvo sempre
l' officio et la bailia del dicto Capitano del populo, et del suo
giudice.
Et che nullo soprastante della dicta carcere possa con seco in
compagno avere u tenere alcuno che per alcuno tempo sia stato
soprastante della dicta carcere, u seco in della dicta carcere alcuna
familiarità avere; ad pena tollere ad arbitrio di messer lo
Capitano
del populo.
Et ove dice in del capitulo« Della vacassione delle guardie»,
dica:« Et queste cose etiandio s' intendano delle guardie che
vanno
coi pregioni con le sporte per la cità, per accattare lo pane
per li
pregioni; li quali possano essere guardie: et non obsti nè sia
loro
contra l' ordinamento».
Et ove dice, che debbiano essere guardie nove, dica« guardie
octo»; perciò che bene vastano.
Anco, che vi piaccia, per vietare la calunnia, che li castaldi
siano tenuti di batteggiare li pregioni, dipo' la condennagione di
[p. 604]
loro facta, ad petissione dei dicti pregioni; et non possano tollere
per alcuno oltra soldi tre et denari sei, contate tutte le spese dei
messi, della scafa et le fune: imperò che sono tenuti in carcere,
et non sono lassati batteggiare se prima non si ricomprano. Et però
che non vogliono stare in pregione, pagano la pecunia oltra lo
debito; cioè alcuna volta soldi diece, et alcuna volta
licito quandunqua vogliano, dipo' la condennagione, di farsi batteggiare,
et fare nol possono se prima non si ricomprano dai castaldi
et dai messi.
La somma del soprascripto consiglio, celebrato in Pisa in della
casa del Comuno di Pisa, ove si fanno li consigli di senato, et della
credensa, et delli altri ordini della cità di Pisa; fatto quinde
lo
partito dal soprascritto messer Podestà ad sedere et levare,
come è
uzansa: in prezensia di me Leopardo notaio da Quoza, scriba publico
della cancellaria del Comuno di Pisa; et di ser Bonanno
Batatta, notaio, cancellieri del Comuno di Pisa; et di Iacopo Vitali
da Calci, notaio, cancellieri del populo di Pisa; et di Simone di
Giugno notaio, scriba publico delli Ansiani del populo di Pisa;
testimoni ad queste cose, e come in del dicto titulo per tutte et
singule cose si contiene: dominice incarnationis anno
tertia, pridie kalendas iulii.
Correcto et ammendato è questo Breve, tutto, con l' additioni
et vacassioni come di sopra è scripto; et coi nuovi soprascripti
capituli
aggiunti in questo Breve sotto questo segno, u vero lettera T.;
al tempo del nobile et savio homo messer Tommaso de Filismini da
Fabriano, Capitano del populo di Pisa, per li 'nfrascripti correctori
et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo, electi
dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Tieri dell' Angnello,
Bonagiunta
Scarso, Riccio tavernaio, messer Giovanni Tegrimi giudice
da Vico, Guido da Cascina spetiale, Guido notaio da Camugliano,
messer Giovanni Bonconte, Lenso Rosselmini, Vanni Rosso vinaiuolo,
messer Guido da Vada giudice, Betto delle Vecchie et Bindo
cordovanieri; et scripti per me Francesco Bellebuoni, notaio con
[p. 605]
loro electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis anno
indictione quinta, quinto idus aprelis.
[p. 606]
cautela et guardia per li famigliari del dicto messer Capitano); et
quinde li dicti Ansiani incontenente partendosi, et loro absenti,
ma in presentia del Capitano sopradecto, u di suo vicario (se lo
predicto messer Capitano fusse impedito per giusta cagione), li facciano
essere, et siano tenuti di fare et debbiano, sotto giuramento,
che da loro allora corporalmente si debbia prestare, et sotto grave
pena ad loro tollere ad arbitrio del dicto messer Capitano, la
electione delli Ansiani del populo di Pisa, et dei notari loro, per
proximo che de' venire; per lo infrascripto modo et forma et numero.
Cioè, che eleggano ad scruptino segreto; sì che quelli
sia et abbiasi
per electo, in del quale le due parte dei soprascripti
per catuno u vero in catuno quartieri della cità di Pisa,
homini in numero di
Sì veramente che, in alcuno quartieri della cità di Pisa,
non si eleggano
oltra che due d' una arte delle dicte
Ansiani; li quali predicti
essere debbiano et siano avuti Ansiani et per Ansiani, coi soprascripti
che da loro s' eleggeranno. Et poi facta la dicta electione,
eleggano octo notari, cioè due per catuno u vero in catuno quartieri;
buoni, leali et sofficienti, li quali siano et essere debbiano
notari delli Ansiani soprascripti allora electi, per lo tempo dei
u d' alcuno di loro, padre, figliuolo, frate carnale, nepote carnale,
u
sio u aulo; nè li electori delli Ansiani allora prezenti,
u padre, fratello carnale, u figliuolo d' alcuno di quelli Ansiani
allora prezenti. La quale electione facta come di sopra si
dice, exprimano li dicti tre per quartieri, et dichiarino et nominino,
così di lor medesmi, come di quelli che si denno eleggere
da loro,
di quelli tutti
de l' ansianato priori dei dicti Ansiani. Et li soprascripti tutti
che si denno eleggere per catuno quartieri, come di sopra è
decto,
siano buoni et leali et giurati in populo, et amadori del buono
stato del Comuno di Pisa et del populo, et di legiptimo matrimonio
[p. 607]
nati in della cità di Pisa u in del distrecto, elli u vero li
loro padri; et siano delle Compagne del populo di Pisa. Et
dei quali nullo sia minore d' anni
fama sia avuto publico uzurieri; nè alcuno che per alcuno tempo,
in della cità di Pisa u in del distrecto, abbia facto gallica,
elli
u suo padre; nè che sia fedele d' alcuno signore di Sardigna,
u
d' alcuno patrimonio, u d' alcuna persona laica della cità di
Pisa
u del distrecto: della qual fedeltade sia publica carta. Et se alcuno
negherà ch' elli sia fedele, et sarà trovato essere fedele
come di
sopra si dice, sia punito et condennato dal soprascripto Capitano
del populo in lire cinquanta di denari pisani, et in della privassione
de l' ansianato. Nè alcuno delle
l' arte sua di quelle arte non exercisca et abbia exercita al tempo,
modo et forma compresi in del capitulo di questo Breve di sopra
scripto, lo qual comincia:« Et non patiròe u vero permettròe
io
Capitano del populo di Pisa etc.»; nè che sia Ansiano
al tempo
della dicta electione, u che sia stato per mesi quattro allora passati:
li quali soprascripti, tutti exceptati, non possano essere u
essere electi al dicto officio dell' ansianato. Nè castellani
di Castello
di Castro, rectori di Villa di Chieza, u vero loro giudici u notari,
possano essere electi Ansiani u notari d' Ansiani di po' la loro electione,
infin' ad tanto ch' ei saranno modulati delli dicti officii ai quali
elli denno andare. Ma quelli che avesse ad rendere alcuna
ragione al Comuno di Pisa per cagione d' officio u vero d' amministratione
dei beni del Comuno di Pisa, u di capitania, u di castellanato
u di rectoriato, u di giudicato, u di notariato di quelli castellani
u rectori, etiandio innanti che abbia renduta la ragione, et del
predicto officio fusse modulato. Et quelli che fusse camarlingo del
Comuno di Pisa, u signore della Legatia, u cancellieri, u notaio
di cancellaria del Comuno di Pisa, u cancellieri d' Ansiani, u soprastante
della cabella maggiore; u chi fusse capitano, podestà u
castellano d' alcuna terra del distrecto di Pisa; u vero consulo di
mare, consulo di mercanti, consulo dell' arte della lana, priore u
capitano delle septe arte, u vero fornitore delle castella del Comuno
[p. 608]
di Pisa, possano essere electi per li decti
d' ansianato. Et ad quello officio non possano essere admessi, se
quelli che ànno ad rendere ragione, in prima quella ragione
non
aranno renduta, et saràn[o]ne modulati; et li altri, sì
come lo camarlingo,
et simiglianti di sopra nominati, in prima non aranno finiti
li soprascripti loro officii, et renduta la ragione, et saranne modulati
quelli che n' avesseno ad rendere ragione. Et chi sarà stato
ribello del Comuno di Pisa, u discendente, al dicto officio dell' ansianato
electo u admesso essere non possa. Et chiunqua sarà ad fare
le predicte tasche, da inde ad tre anni in quel medesmo officio
eleggersi u essere non possa. Salvo che, se alcuno lo quale
infin' a oggi, per alcuno tempo, sarà stato Ansiano del populo
di
Pisa, si trovi che sia fedele d' alcuna persona, u vero luogo, u
di patrimonio, excepto che dei predicti signori di Sardigna; che,
non obstante cutale feo u fedeltade, possa et vaglia essere electo
et
admesso ad officio d' ansianato, et al dicto officio ricevere et exercere
essere constrecto: questo capitulo, u alcuno altro, non obstante.
Et li predicti
infrascripto modo, cioè: che si facciano tasche tre per catuno
quartieri;
in una delle quali si pognano tante púlisse, quanti saranno
quelli che nominati saranno per priori; et sopra la dicta tasca si
scriva così; cioè:« Qui sono li priori di cotale
quartieri», nominando
lo quartieri. Et in dell' altra si pognano tante púlisse quanti
saranno culoro li quali non saranno dell' arte soprascripte; et sopra
la dicta tasca si scriva:« Qui sono li populari li quali non
sono d' arte
di cutale quartieri». Et in dell' altra si pognano simigliantemente
tante altre púlisse, quanti saranno quelli delle
scriva anco:« Qui sono quelli delle
Et così si servi di tutte le tasche di catuno quartieri della
cità di
Pisa. Et in catuna delle dicte púlisse si scriva lo nome et
lo sopranome
d' uno tanto dei dicti
un' altra tasca in della quale si pognano tante púlisse, quanti
saranno
quelli che allora saranno electi per notari di quelli Ansiani; et in
catuna pulissa si scriva lo nome et lo sopranome d' uno notaio dei
decti notari. Et scrivasi anco sopra la tasca così, cioè:«
Qui sono
li notari». L' officio dei quali Ansiani et notari, che saranno
cavati
[p. 609]
per Ansiani et notari delle dicte tasche, et saranno admessi ad officio
d' ansianato et del notariato segondo la forma soprascripta et infrascripta,
duri per due mesi tanto; et vachino da quello officio d' ansianato
et notariato, dal dì del deposito officio ad
che catuna delle dicte tasche si suggellino con due suggelli; cioè
col suggello del Capitano soprascripto del populo, et delli Ansiani
del populo di Pisa. Et le tasche predicte così suggellate si
pognano
in un' altra tascha, la quale si debbia suggellare con simiglianti
suggelli;
et quella tascha così suggellata si pogna in una cascia, la
quale si chiuda con due chiave; cioè con la chiave del cancellieri
del Comuno di Pisa, et con l' altra chiave del cancellieri delli
Ansiani del populo di Pisa: et quella cascia così chiusa, sia
et
stia in uno soppediano con serrame, in del palagio del populo di
Pisa, ad guardia del cancellieri delli Ansiani soprascripti. Et che
per
dì
messer Capitano faccia raiunare lo consiglio del populo (cioè
lo consiglio
minore delli Ansiani et lo maggiore, cioè di
et dei
mercanti, dei consuli dell' arte della lana, dei capitani et priori
delle
del populo di Pisa, et dei quattrocento del populo al consiglio
del populo deputati) in de l' ecclesia di San Sixto; et etiandio
li Ansiani che ad quel tempo saranno: et in presentia dei dicti
Capitano, Ansiani et del dicto consiglio, et in della dicta ecclesia,
la dicta cascia s' apra, et quinde si chavi la dicta tascha; et quella
tascha quine aperta, se ne cavino l' altre tasche, excepta la tasca
dei notari; delle quali catuna in della dicta presentia s' apra. Et
di
catuna tasca di catuno quartieri si chavi per lo Capitano del populo,
u per lo suo vicario, una púlissa tanto; et quelli lo cui nome
sarà
scripto in della púlissa, sia Ansiano per mesi due, che si debbiano
cominciare in quelle kalende che allora proximamente verranno. Et
così si servi di tutti li quartieri, infino ad compiuto lo termino
del
soprascripto anno. Questo aggiunto, che se intraverrà ke in
del
cavamento delle púlisse si cavino alcuni che intra loro s' attegnano
[p. 610]
infino in terso grado volgarmente inteso, cioè padre, figliuolo,
frate carnale, u vero uterino, cioè nato di quella madre, nepote
carnale, sio, aulo, frate primocuzino, cognato carnale (et inténdanosi
cognati carnali etiandio quelli che àno duo suor carnali per
moglie); lo primo dei dicti parenti extracto rimanente,
l' altro si ripogna in della tascha unde sarà cavato; et incontenente
l' altro sia tracto in suo luogo di quella tasca, lo quale non sia
impedito per la predicta parentessa, et sia Ansiano. Et se alcuno fusse
cavato delle dicte tasche, che allora in quel tempo fusse absente
dalla cità di Pisa et dal distrecto, u che (Dio ne cessi) fusse
morto;
sia cavato l' altro della dicta tasca in suo luogo, et sia Ansiano:
et
la púlissa de l' absente si ripogna in quella medesma tasca,
et quella
del morto si stracci. Et se intraverrà che si cavino delle dicte
tasche
delle
cavato rimagna, et le púlisse delli altri si rimettano in delle
tasche
unde cavate funno; et in luogo di culoro si cavino l' altre, in delle
quali non siano homini d' una medesma arte. Et ancora, se púlissa
alcuna si cavasse d' alcuna delle dicte tasche, in della quale fusse
scritto alcuno lo qual fusse vietato ad tempo essere Ansiano, per
forma così del capitulo di questo Breve, come di qualunqu' altro
capitulo di breve, u ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo,
possa essere Ansiano in quello anno; quella cutale púlissa incontenente
si rimetta in della tasca unde fue cavata; et cavisi l' altra
della dicta tasca in suo luogo, et sia scritto in quella l' Ansiano,
se non fusse impedito per le cagioni soprascripte, u per alcuna di
quelle. Ma se fusse impedito per le cagioni soprascripte, u per alcuna
di quelle che di sopra vietano che alcuno non possa essere electo
in Ansiano in perpetuo u vero ad tempo, sì che Ansiano non possa
essere in alcuno anno; quella púlissa si squarci incontenente
in
tutto, et cavisi l' altra púlissa della dicta tasca; et quelli
che sarà
scritto in quella, sia Ansiano allora. Salve quelle cose che dicte
sono
di sopra della consanguinitade: in del quale cazo si servì come
di
sopra è dicto. Et quelle púlisse essendo così
cavate, le dicte tasche
si risuggellino per lo soprascripto modo. Et di quelle tasche et púlisse
[p. 611]
che si dovrano cavare, et la dicta cascia, si servi come di sopra
dice. Et così si servi della electione delli Ansiani che si
dovrano
cavare, come di sopra è dicto, infino alla fine del termino
del dicto
anno: lo quale anno finito, tutte le púlisse che in delle dicte
tasche
saranno rimase non cavate, incontenente siano squarciate et gittate
via, et di nullo valore siano. Ma del cavamento delle púlisse
dei
notari, si servi cutale modo; cioè, che in prezensia di messer
lo
Capitano del populo di Pisa, et delli Ansiani del populo di Pisa li
quali per lo tempo saranno, u d' octo di loro, et dei cancellieri
predicti tanto, et ove a loro parrà, la dicta cascia s' apra,
et quinde
si cavi la tascha dei notari; et quine s' apra, et cávisene
fuora una
púlissa per lo dicto Capitano, u vero per lo suo vicario; et
quelli
lo cui nome vi sarà scripto, sia notaio delli Ansiani per due
mesi
proximi che verranno, che si debbiano incominciare finito l' officio
del notaio delli Ansiani allora prezente. Et se quel notaio cavato
sarà parente d' alcuno dei soprascripti Ansiani infino in del
soprascripto
terso grado inclusivamente, u sarà absente, u morto,
u non potrà avere officio della dicta notaria, per che allora
fusse in alcuno officio ordinario u extraordinario; sérvisi
in del
rimettimento della púlissa in tasca, et in del cavamento dell'
altra
púlissa, come di sopra si dice de l' Ansiano parente, morto
et
absente, et che non puote allora avere officio d' ansianato. Et poi
le dicte tasche si risuggellino, et ripògnanosi in della cascia,
et
la cascia si chiuda, et rimagna come di sopra. Et che lo predicto
Capitano sia tenuto di non patire nè sostenere che alcuno dei
predicti Ansiani u notari così electo, si scuzi dal dicto officio
u
difenda, per alcuna exceptione u defensione u excuzassione che
dicesse che avesse u dovesse avere, per alcuna cagione u vero cauza;
se non se quella exceptione u defensione u excuzassione li fusse conceduta
et data per forma di questo Breve tanto: ma lui lo predicto
officio d' ansianato et notariato giurare, ricevere et fare constringa,
con tutte le suoie et del populo di Pisa fòrse. Et se alcuno
si volesse
difendere u excuzare contra la dicta forma, da quinde innanti
non possa avere alcuno officio, u vero beneficio, del Comuno di
[p. 612]
Pisa u del populo; ma sia cassato et privato d' ogni beneficio, officio,
iurisdictione, privileggi et immunitadi del Comuno di Pisa u del
populo; et non possa alcuno di quelli uzare u avere; et non patisca
nè permetta ch' elli li uzi u abbia. Lo qual modo di questa
cotale
electione che si debbia fare delli dicti Ansiani, et dei loro notari,
et tutte et singule le soprascripte cose, lo dicto Capitano, sotto
saramento, et sotto la infrascripta pena, servi et faccia servare,
come di sopra, per tutto et singulo, è distinto. Che se le predicte
tutte et singule cose non serverà, u in delle predicte et singule
cose
observare negligente sarà u tiepido, sia modulato et condennato
dai
suoi modulatori, u vero sindico, in lire cinquecento di denari pisani.
Et questo capitulo sia preciso, e precisamente si servi. Et leggasi
in del soprascripto consiglio al tempo di catuna publicatione dei
soprascripti Ansiani. Et che lo dicto Capitano non publichi lo
dicto capitulo alli Ansiani, u vero ad alcun altro citadino della cità
di Pisa, se non al tempo della electione dei soprascripti Ansiani,
segondo la soprascritta forma. Questo aggiunto, che se si eleggesse
alcuno Ansiano che fusse padre, figliuolo, frate carnale, nepote carnale,
sio u vero aulo d' alcuno delli Ansiani che allora fusse in
officio, la electione non vaglia; ma la púlissa si ripogna in
della
tasca, et l' altro s' elegga.
Correcto et ammendato è questo Breve tutto, con l' additioni
et vacassioni, come di sopra è scripto; et colli nuovi soprascripti
capituli aggiunti in questo Breve, sotto questo segno, u vero lettera
T.; al tempo del nobile et savio homo messer Tommaso de
Filismini da Fabbriano, Capitano del populo di Pisa; per l' infrascripti
correctori et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del
populo, electi dalli Ansiani del populo di Pisa; cioè: Tieri
dell'
Angnello, Bonagiunta Scarso, Riccio tavernaio, messer Giovanni
Tegrimi giudice da Vico, Guido da Cascina spesiale, Guido notaio
da Camuliano, messer Giovanni Bonconte, Lenso Rosselmini, Vanni
Rosso vinaiuolo, messer Guido da Vada giudice, Betto delle Vecchie,
et Bindo cordovanieri; et scripti per me Francesco Bellebuoni,
notaio con loro electo da quelli Ansiani: dominice incarnationis
anno
[p. 613]
[p. 614]
quella arte non exerce continuamente, et abbia exercita per anni
diece innanti lo tempo della electione, et che da quella electione
si
debbiano contare, elli, et lo padre suo, u alcuno di loro. Questo
aggiunto, che se lo padre suo u elli arà exercitata la dicta
arte per
li dicti
arte, et poi tornerà alla dicta arte fare, et facciala al tempo
della
electione; et abbia exercita quella arte per due anni, che si debbiano
contare come di sopra innanti lo tempo della electione;
possa avere quello officio, et catuno di quelli, per l' arte sua; et
catuno facto de l' arte sua et del Comuno di Pisa possa fare et gerere
per quella arte. Ma se alcuno rinonsierà all' arte sua, et questo
appaia; che allora non sia admesso ad alcuno dei predicti officii,
etiandio se tornerà ad exercere la predicta arte, et exerciscala
al
tempo della sua electione, se per diece anni continui, che si debbiano
contare dal dì della electione, quella arte non arà exercita,
et la cabella abbia pagata al Comuno di Pisa.
Et noi Capitano et Ansiani del populo di Pisa siamo tenuti di
tenere lo maestro Giovanni, in qua dirieto del maestro Nicola,
capomaestro de l' Opra Sante Marie della maggiore ecclesia, et di
Santo Giovanni Baptista; et le cose a lui promesse non menimare.
Et se alcuna cosa li sarà promessa per lo migliore delle dicte
opre,
ferme tenere, et fare tenere. Et se alcuna discordia fusse intra quello
maestro et li operai, u vero operaio delle dicte opre; allora uno
buono et leale homo, uno u vero più, ad volontà u vero
electione
delli Ansiani, porremo; lo quale in luogo di quello operaio che
discordasse col dicto maestro Giovanni, faccia compiere quella opra
sopra la quale discordasseno; et spetialmente del pervio lo qual di
nuovo si fae in della maggiore ecclesia: u per altro modo provedendo
come parrà alli Ansiani et ai savi homini, saddisfaccendo al
soprascripto maestro Giovanni, ad ciò che la dicta opra del
pervio
si compia, et sempre rimagna in del dicto officio u vero opra del
capomaestrato in della cità di Pisa.
Et che in tutti et singuli capituli di questo Breve, ove dicesse
che io Capitano, chavalieri et famiglia mia, dobbiamo essere modulatori,
[p. 615]
intendasi et intendere si debbia del sindico lo quale è et per
lo tempo sarà per lo Comuno di Pisa, quando lo sindico fusse
in
della cità di Pisa.
Et che li Ansiani del populo di Pisa dei mesi di gennaio et
di febbraio, et li altri successori, se facto questo non fusse, siano
tenuti et debbiano, ad pena tollere ad catuno di loro di soldi cento
di denari, di fare cercare tutte le condennagione per lo sindico di
Sardigna facte, così in Sardigna come in della cità di
Pisa; et quelli
che si troverano che non abbiano pagate le condennagione, fare constringere
per lo Capitano; et lui Capitano sollicitare che constringa
li condennati predicti di pagare al Comuno di Pisa le condennagione
loro intere restante ad pagare, col quarto più: cioè
li Pisani in
della cità di Pisa, et li Sardi ai camarlinghi del Comuno di
Pisa
in Castello di Castro. Et se lo predicto Capitano fusse in delle predicte
cose negligente, u vero pigro, sia punito et condennato dal
sindico soprascripto in lire dugento di denari pisani, del suo feo;
et li predicti Ansiani in della predicta lor pena siano condennati
dai
loro modulatori.
[p. 616]
legame di giuramento, eleggere uno cancellieri loro; lo cui officio
duri per l' anno tanto, et vachi da quello officio per anni tre che
allora proximamente verranno; et sia maggiore d' anni trentacinque;
et sia lo suo salario di lire diece di denari pisani per mese; et sia
pagato in catuno ansianato per rata. Et se allora ad quel tempo in
del quale si de' fare l' electione, come dicto è, già
lo dicto cancellieri
fusse electo, abbia quello salario lo quale si porrà in della
dicta
sua electione; ma la sua electione non possa durare oltra l' anno,
et vachi come di sopra. Et questo capitulo sia preciso, et precisamente
si servi; sì etiandio che non si possa ponere ad consiglio che
si tolla; et se si ponesse, sia pena per catuno Ansiano lire
denari pisani.
Ordiniamo ancora, per salute dei naviganti, che li Ansiani
del populo di Pisa siano tenuti per legame di saramento, ma alle
spese del Comuno di Pisa, catuno anno da le kalende aprile infino
alle kalende octobre che allora proximamente verranno, fare stare
due galee armate, ben fornite, in mare, et permanere come parrà
che si convegna, per guardia et sigurtà dei naviganti.
Correcto et ammendato è lo soprascripto Breve del populo
tutto, con l' additioni et vacationi che in esso si contienno, et coi
soprascripti nuovi capituli compresi sotto questo segno FR.; al
tempo del magnifico et potente homo messer Federigo conte da
Monte Feltro, Podestà di Pisa, Capitano del populo et Capitano
generale del Comuno di Pisa, per l' infrascripti correctori u vero
brevaiuoli dei brevi del Comuno di Pisa et del populo, et dell' altre
mercantie et arti, dalli Ansiani del populo di Pisa, in prezensia del
dicto messer conte electi; cioè: messer Gherardo Fagiuolo doctore
di legge, Guccio Gatto, Nino Riccio tavernaio, messer Betto da
Vico giudice, Buto Bugarro, Guido da Camulliano notaio, Betto
Algliata, Colo di Tommaso, Betto Bonaiuti, ser Banduccio Bonconte,
Ciolo Martello et Arrigho da Bottano vinaiuolo; me Aldobrandino
Guascappa notaio alle predicte cose con loro electo, essente
per notaio. Facta è la dicta coressione
septimo kalendas augusti.
[p. 617]
[p. 618]
Et che li officiali del Comuno di Pisa, là unqua sono et
saranno in Castello di Castro, et in Villa di Chieza, non possano
u debbiano con alcuno borghese di terre di Castello di Castro u di
Villa di Chieza mangiare u bere, u da loro dono, excepti fructi
ricenti, ricevere in quelle terre. Et li predicti capituli tutti siano
tenuti li Ansiani del populo di Pisa, infra uno mese dal dì
della
publicassione di questo Breve, fare ponere et scrivere in del libbro
delli ordinamenti delli officiali di Sardigna del Comuno di Pisa, lo
quale è in della cancelleria del Comuno di Pisa.
Et siano tenuti li Ansiani, per legame di giuramento, et
ad pena di lire diece per catuno di loro tollere, d' eleggere quattro
buoni et savi homini mercatanti, et uno notaio con loro, li quali
siano tenuti et debbiano vedere la ragione di culoro che àno
ricolto u
[ cului] che ricolse l' entrate della vena del ferro de l' Elba per
li citadini
che l' àno comprate dal Comuno di Pisa; et etiandio che ànno
ricolte l' entrate delle rendite di Sardigna per li citadini che àno
le dicte intrate. Et abbiasi in prima la ragione di Sardigna dai
camarlinghi del Comuno di Pisa, quanto in quello anno abbiano
dato ad colui lo quale sarà stato in Castello di Castro per
le dicte
mercantie. Et facta la calculassione delle predicte cose, li predicti
riferiscano alli Ansiani quanto ebbeno li dicti mercatanti di quello
ke lo Comuno di Pisa è tenuto, et se aranno distribuito intra
i
citadini tutto ciò ch' elli aranno avuto. Et se non troveranno
ch' ei
l' abbiano distribuito, siano costrecti ad distribuire et dare ai citadini;
et quanto sarà trovato avere avuto, scrivasi in alcuno quaderno
proprio, sì che si possa vedere quando le dicte rendite denno
tornare
al Comuno. Et che quelli li quali saranno sopra ricogliere la
dicta pecunia per li citadini, mutinsi annualmente; et dal dicto
officio vachino per due anni.
Imperciò che dei balestrieri della cità di Pisa, et dei
loro
servigi, grande et maxima tencione intra loro è avuta, et abbiasi;
et lo Comuno è però defraudato dei servigi necessarii
intorno alla
defensione del Comuno et offensione di nimici; et salutevile et utile
paia, che sopra quelli balestrieri salutevilemente si proveggia: ordiniamo,
[p. 619]
che in della cità di Pisa s' eleggano et abbiano mille balestrieri,
li quali siano della cità di Pisa, et dei suoi borghi et sobborghi,
u vero che in della cità di Pisa paghino, et facciano servigi
reali et personali; li quali siano sofficienti per le persone, et experti
in dell' officio et servigio delle balestra, et siano amadori del Comuno
di Pisa et del populo; et duri la loro electione per uno anno. Dei
quali catuno abbia, per catuno die, dal dì ch' elli sarà
approvato,
sì come di sotto si dirà, et posto in delle tasche, andando
et non
andando in servigio del Comuno di Pisa, per catuno die denari octo
di pisani minuti. Et facciasi a loro lo pagamento della dicta quantità
ogne mese. Et lo dì ch' elli andrà in servigio del Comuno
di
Pisa per provisione delli Ansiani del populo di Pisa che saranno ad
quel tempo, abbia catuno di loro soldi quattro di denari per tutto
lo tempo che strà in del servigio sopradecto, oltra li dicti
octo
denari, per catuno die, per quello tanto tempo per quanto provedranno
li Ansiani. Et li loro nomi et sopranomi si scrivano in delle
púlisse; cioè lo nome di catuno in una púlissa.
Et quelli che si
troveranno del quartieri di Kinsica, si pognano in una tascha; et li
altri dell' altro quartieri si pognano in dell' altra tascha: et così
si
faccia delli altri quartieri. Et che quante volte intraverrà
di chavalcare
tutta la cità, li dicti balestrieri nulla abbiano se non li
dicti
octo denari. Questo medesmo s' observi quando tutti li homini d' uno
quartieri chavalcranno; che li balestrieri di quel quartieri nulla
abbiano fuor che quelli octo denari. Che se allora abbizognerà
d' avere più balestrieri per numero, trágganosi in quello
numero
dell' altre tasche. Et che quelli che se ne traggeranno, et andranno
in servigio del Comuno di Pisa, abbiano etiandio, oltra li dicti octo
denari, soldi quattro per die: li quali soldi quattro abbiano per
quello tempo del quale provedranno li Ansiani. Et questo medesmo
si servi cavalcando li due quartieri, u etiandio li tre. Et quante
volte abbizognerà di chavare dei decti balestrieri delle dicte
tasche,
chávinosene per rata di culoro che sono in catuna tascha. Et
sì
come se ne traggeno, così si ripognano le loro púlisse
in dell' altre
tasche che si faranno per catuno quartieri, ad ciò che così
li altri
che non saranno cavati, si cavino in fino ad voite tutte le tasche.
Le quai voite, ricomíncinosi da capo da l' altre tasche in delle
quali
[p. 620]
li lor nomi sono risposti, in delle tasche come di sopra si dice. Et
siano approvati li dicti mille balestrieri per quattro homini, che
si
debbiano eleggere dalli Ansiani del populo di Pisa che ad quel tempo
saranno. Et che si pogna in della cità di Pisa una data di denari,
sei per livra in della cità di Pisa, borghi et sobborghi; et
divegna
alle mani d' alcuno che si debbia eleggere in camarlingo per li
Ansiani che ad quel tempo saranno. Alle mani del quale etiandio
vegnano tutte le condennagione che si facesseno dei decti balestrieri
per quella cagione che non aranno servito, andando et stando et
tornando, ad qualunque parte di comandamento et provisione delli
Ansiani, per lo loro officio et servigio delle balestra. Lo qual camarlingo
sia tenuto et debbia, ad provisione delli Ansiani, dare et
pagare ai decti balestrieri; cioè li decti denari octo per die,
ogni
mese, per catuno di loro; et ancho li dicti quattro soldi per catuno
die, come di sopra si dice. Et che la dicta pecunia non si converta
ad alcuno altro uzo che al predicto. Et che le dicte tasche stiano
appo lo notaio del dicto camarlingo, suggellate del suggello del dicto
camarlingo; le quali non si possano aprire sensa la prezensia del
dicto camarlingo et del dicto notaio; le quali aperte, et quinde
cavati li balestrieri, come di sopra si dice, quelle tasche si suggellino,
et suggellate rimagnano infin ad tanto ch' elle saranno in tutto
voite, come di sopra si dice. Et che li dicti camarlingo et notaio
s' eleggano per li Ansiani, et duri lo loro officio per tre mesi; et
abbiano per loro salario, della dicta pecunia, sì come et quanto
li
Ansiani provedranno. Et che lo dicto notaio, delle scripture le quali
però farà, nulla avere u prendere possa, se non che stiano
ad provisione
delli Ansiani. Et che li dicti mille balestrieri s' accattino et
elégganosi voluntarii: li quali, loro absenti essenti dalla
cità di Pisa
et dal suo distrecto, nulla abbiano et avere s' intendano. Et che per
alcuni altri homini, li quali si debbiano eleggere dalli Ansiani del
populo di Pisa, s' eleggano in tutta la cità di Pisa, borghi
et sobborghi,
li più sofficienti et habili et experti in del dicto servigio
et
officio delle balestra, et che siano amadori del Comuno di Pisa et
del populo, altri mille balestrieri, li quali siano tenuti di servire,
andando et tornando et stando, quando tutti li homini della cità
chavalcasseno, u andasseno in servigio del Comuno di Pisa. Et
[p. 621]
questo medesmo si servi, et vadano et servano per catuno del
loro quartieri, quando lo loro quartieri chavalcasse. Et questo facciano
sensa alcuno salario et mercede. Et per li predicti mille primi
et ultimi electi, et in execussione deducti tutti li predicti, ogni
altra electione di balestrieri della cità di Pisa, di borghi
et di sobborghi,
sia cassa, et per cassa s' abbia et intenda. Et che lo Capitano
et li Ansiani del populo di Pisa che per li tempi saranno,
siano tenuti le predicte cose fare, et far fare, et ad execussione
fare menare, infra diece dì dipo' la publicatione di questo
Breve,
sotto pena di lire dugento che si debbia dare et pagare dal dicto
Capitano al Comuno di Pisa, et di lire cinquanta per catuno Ansiano
tollere.
Et ad ciò che equalità in della cità nostra si
servi, ordiniamo
che per li capitani del colleggio, u vero per savi homini che
da loro si debbiano eleggere, si facciano due tasche, in delle quali
si pognano tutti li nomi dei notari della cità di Pisa, excepti
li
notari che saranno rebelli, et loro figliuoli, et di catuno di loro,
et notari confinati, u vero in del libbro dei confinati scripti; in
questo modo, cioè: che in una delle dicte tasche, che si chiama
la
prima, si pogna la meità di tutti li notari della cità
di Pisa maggiormente
ydonei et più sofficienti del dicto colleggio, et li quali
in matricula ordinaria u extraordinaria per uno anno u per alcuna
sua parte essere possano; et in dell' altra tascha, la quale si chiami
la segonda, si pogna l' altra metà dei notari del dicto colleggio,
li
quali in matricula ordinaria u extraordinaria essere possano. Le quali
tasche si tegnano in alcuna cascia, la quale abbia due chiavi; delle
quali l' una tegna ser Iacopo da Calci, cancellieri del Comuno di
Pisa, lui in del dicto officio essente; et l' altra lo cancellieri
delli
Ansiani del populo di Pisa. Sì che, quante volte occorrerà
che la
electione d' alcuni notari si debbia fare in della cità di Pisa
(excepti
li cancellieri del Comuno di Pisa, et li notari di cancellaria, et
lo
cancellieri et lo notaio delli Ansiani del populo di Pisa, et li notari
di Villa di Chieza et di Castello di Castro, et li notari delli officii
di Galluri, et li notari delle corte civili della cità di Pisa,
et delle
capitanie del distrecto del Comuno di Pisa; in dei quali si servi la
[p. 622]
forma in delle loro electioni trádita, segondo la forma dei
Brevi et
delli ordinamenti del Comuno di Pisa et del populo: salvo che li
notari di Piombino et di Castiglione della Pescaia si facciano per
lo
modo delle predicte tasche tanto), aprasi la dicta cascia in prezensia
del Capitano del populo di Pisa, u vero del suo giudice, se sarà
in della cità di Pisa; altramente, in prezensia della Podestà,
u vero
de l' assidente. Et se saranno da eleggere due notari, che lo nome
dell' uno si tragga della tasca prima et l' altro della segonda; et
in
più, si servi quel medesmo. Et se l' uno, si tragga dell' una
di quelle
tasche della quale ad quelli cancellieri parrà, segondo lo richierimento
et la qualità de l' officio. Li quali così cavati, alle
dicte cose
ricevere et exercere siano constrecti, se segondo li Brevi li possono
avere. Sì veramente che in quelle tasche non si pognano se non
quelli notari li quali in quelle essere vorranno. Et voitate le dicte
tasche, facciansi ancho et così da inde innanti s' observi.
Et siano tenuti et debbiano li Ansiani, infra quindici dì dipo'
la
publicassione di questo Breve, di vedere u far vedere li libbri delle
date et delle prestanse; et la imposta delli chavalli, et dell' altre
impozissioni imposte u vero imposti in della cità di Pisa da
quattro
anni in qua; et vedere chi si scuzerà dal pagamento delle predicte
cose: et cui elli troveranno che si sia iscuzato contra debito di
ragione, constringallo ad pagare, u elli lo caccino u facciano cacciare
della cità et del distrecto di Pisa. Et queste cose lo Capitano
del populo sia tenuto d' observare per ogna cosa, et ad execussione
mandare.
Correcto et amendato è questo Breve del populo di Pisa tutto,
con l' additioni et vacassioni in esso contenute, et coi soprascripti
nuovi capituli compresi sotto questo segno H., per li 'nfrascripti
correctori
et brevaiuoli dei Brevi del Comuno di Pisa et del populo,
et dell' altre mercantie et arti della cità di Pisa, electi
dalli Ansiani
del populo di Pisa; cioè: Ghele Scaccieri, Bonagiunta Scarso,
Banduccio
notaio da Macaggio, messer Giovanni Benigni da Vico,
Iacopo Aiutami Christo, et Iacopo vinaiuolo da Monte Mangno,
Giovanni Facca, Ceo di Rustichello et Coscio di Pino tavernaio,
[p. 623]
messer Guido da Vada, Bonagiunta di Ferrante et Bacciameo di
Conetto toppaiuolo; me Ricciardo di Bencivenni da Rinonichi,
notaio alle predicte cose con loro electo, existente per notaio: correnti
anni Domini
Providdeno li Ansiani del populo di Pisa di queste cose, bailia
et podestà abbienti dal consiglio del populo di Pisa, oggi celebrato
in de l' ecclesia di san Sixto, et seguendo la forma et l' auctorità
di quel consiglio, partito intra lor facto ad voci, nullo di loro
discordante:
Che in della cità, et in dei suoi borghi et sobborghi, si trovino,
tegnano et elégganosi homini quattro milia, dei populari della
cità di Pisa, et delli più habili et più sofficienti
di populo, al servigio
delle balestra; dei quali catuno debbia essere d' anni diciotto,
et da inde in su infino in cinquanta; li quali siano balestrieri, et
al servigio delle balestra deputati; ai quali s' impognano le balestra
per lo Comuno di Pisa. Li quali balestrieri essendo così trovati
et
electi, et le balestra a loro imposte, come decto è, addicíninsi
et addicinare si debbiano; et di catuna dicina s' elegga et facciasi
uno capitano di quelli della dicina. Et che alle predicte tutte cose
fare, s' eleggano per quelli signori Ansiani quattro buoni et valenti
homini, et uno notaio con loro, in catuno et di catuno quartieri
della cità di Pisa; li quali tutti siano et essere debbiano
balestrieri,
et del numero dei balestrieri. Et che quelli tutti quattro milia
homini, li quali così electi et trovati saranno balestrieri,
come
dicto è, siano tenuti et debbiano avere uno balestro buono et
sofficiente,
con corda et con maestra, et con croccho et turcasso;
et quello balestro fare segnare; et di quello, coi decti suoi fornimenti
tutti, monstra fare dinanti ad messer lo Capitano del populo di
Pisa, et allo suo officiale che ad queste cose sarà deputato,
ad
comandamento di quel messer Capitano, di qui ad kalende septembre
proximo che de' venire. Et che li dicti balestrieri, tutti et
catuno di loro, siano tenuti et debbiano, dipo' l' assegnagione et
[p. 624]
monstra predicta, tutti li dì delle domeniche, ad richiesta
et comandamento
dei capitani loro delle dicine, d' andare ad balestrare
alle poste intorno alle mura della cità di Pisa, u ad altri
solitarii
luoghi: ad pena da denari quattro infino in soldi due di denari
pisani, ad catuno che non andasse, per catuna volta; che si debbia
tollere dal capitano della sua dicina ad vuopo di tutta la dicina,
s' elli non avesse legiptima scuza; la qual si debbia approvare per
lo suo capitano. Et che li sopra dicti notari che si eleggeranno coi
soprascripti quattro per quartieri, facte la trovagione, electione,
impozissione et addecinassione predicte, incontenente dare siano
tenuti et debbiano, catuno in del suo quartieri, ad catuno capitano
di dicina, scripti in una cedula tutti li balestrieri della dicina
sua;
sensa alcuna mercede quinde avere u ricevere da alcuno capitano,
u da altro singulare. Et che quelli notari siano tenuti di fare et
debbiano, catuno in del suo quartieri, libbri due; in catuno dei
quali siano scripti li nomi et li sopranomi di tutti li balestrieri
del
suo quartieri; et dipo' lo nome di catuno capitano di decina, si
scrivano come quel cutale è capitano della decina. Dei quali
libbri,
l' uno si tegna et essere debbia in della corte di messer lo Capitano
del populo di Pisa, appo li notari citadini della dicta corte; et
l' altro appo lo cancellieri et lo notaio delli Ansiani del populo
di
Pisa, li quali per lo tempo saranno.
L' infrascripti capituli et ordinamenti, facti, proveduti et ordinati
sono per l' infrascripti savi homini dalli Ansiani del populo di
Pisa electi, per forma di consiglio del populo di Pisa, celebrato
uguanno pridie idus februarii, con le vacassioni et addictioni che
di sopra in questo Breve si contegnono, ove è questa sillaba
RI.; di
volontà et consciensia del magnifico homo messer Ranieri conte
di
Donnoratico, defensore del populo di Pisa, al tempo del nobile
homo messer Rigoccio da Fabbriano, Capitano del populo di Pisa;
me Guiglielmo da Santa Maria ad Trebbio existente notaio et scriba
publico di quelli savi: dominice incarnationis anno
[p. 625]
sexta, septimo kalendas martii. Li nomi dei quali savi di
sotto sono scripti.
Lo tenore dei quali ordinamenti et capituli è cotale.
[p. 626]
per lo quale li populari ad tutela u cura di nobili non possono
essere constrecti. Et queste cose abbiano luogo in delle cose passate,
pendenti, presenti et che saranno.
[p. 627]
al postucto sia rimosso: non obstante alcuno capitulo di questo
Breve, u d' altro.
[p. 628]
Pisa et del populo si facciano da quinci innanti, et fare si debbiano,
in del palagio del populo tanto, et non altrove; et se altrove si
facesseno, non vagliano nè tegnano ipso iure. Excepto lo consiglio
maggiore, lo qual si possa fare in dell' ecclesia maggiore, sì
come
è uzato: et allora vasti che vi siano da quattro Ansiani infino
in
ad volontà del priore delli Ansiani. Et se contra facto sarà,
sia
tenuto lo Capitano del populo effectualmente punire et condennare
catuno contrafaccente, per catuna volta che contrafacto sarà,
da
lire cinquanta di denari infino in cento, ad suo arbitrio. Et le predicte
cose abbiano luogo in quelle che saranno; non obstante alcuno
capitulo di Breve, u d' altro, di populo; u alcun altro capitulo, u
ordinamento, lo quale ad questo in alcuna cosa derogasse.
[p. 629]
et ad ciò che libera sia ad catuno la facultà del consigliare
sì come ad lui pare per lo Comuno più salutevile; per
questa optima
constitutione ordiniamo: Che quante volte cazo addiverrà di
fare
consiglio per lo quale si rompa, u tollasi, u vitiisi, u sospendasi
alcuno capitulo di qualunque Breve, u ordinamento, u consiglio alcuno
del Comuno di Pisa u del populo, u che in alcuna cosa li si
manchi; che lo dicto consiglio si debbia fare non ad voci, u ad
levare et sedere, ma solamente ad denari bianchi et gialli, celatamente
et secretamente: dei quali le due parte debbiano essere in
concordia. Et se altramente sarà facto, non vaglia nè
tegna ipso
iure. Et lo Capitano che altramente permetterà che consiglio
si
faccia, sia condennato dai modulatori suoi in lire cinquecento di denari
pisani, per catuna volta che contra permettrà che si faccia.
Et
li Ansiani che contra le predicte cose faranno, u che si faccia permettranno,
siano condennati per catuno in lire cento di denari. Et
lo loro cancellieri et notaio che lo consiglio altremente celebrato
scriverrà u leggerà, sia condennato in lire cento di
denari. Et etiandio
catuno che contra le predicte cose u alcuna delle predicte farà,
sia privato d' ogni privileggio et beneficio di populo, in perpetuo.
Et le predicte cose si servino, non obstante lo capitulo del Breve
posto sotto la rubrica« Di non patire che alcuno capitulo di
Breve si rompa etc.»; et non obstante alcuno altro Breve et ordinamento
per lo quale alcuna cosa in contrario s' observasse.
[p. 630]
condennato in lire diece di denari. Et nullo sia admesso u vero
ricevuto in delle Compagne del populo di Pisa, lo quale le date et
l' altre factioni, come dicto è, non arà facte in della
cità di Pisa per
cinque anni: et chi sarà trovato avere facto contra, sia condennato
in
lire
[p. 631]
con arme u senz' arme, ad alcuno luogo della cità di Pisa, u
del contado, contra lo buono et pacifico stato del populo di Pisa,
u contra volontà del Capitano et delli Ansiani del populo di
Pisa, ad
pena di lire mille di denari al meno; et oltra sia punito in avere
et persona, ad arbitrio del Capitano. Et presumasi avere tracto
contra lo buono et pacifico stato del populo qualunque non giurato
in populo traggerà al tempo sopradicto ad alcuno luogo se non
ad
casa sua propria, u vero conducta, la quale elli habita: et contra
la dicta presumptione nulla prova u exceptione sia admessa. Et
catuno possa accuzare et denunsiare qualunque contrafacesse; et
abbia la metà del bando, et siali tenuto credensa.
[p. 632]
quella cagione sia u sarà in bando, per che offenda alcuno populare,
u vero giurato in populo di Pisa; che in quel cazo, non possa
u debbia stare u dimorare in della cità di Lucca, nè
in della sua
forsa u distrecto; et se quine dimorasse, che lo Capitano del populo
sia tenuto et debbia, ad pena di lire mille di denari del suo feo,
constringere con le fòrse del suo officio, con effecto, lo padre
del
dicto sbandito, u sbanditi, se sono più, li figliuoli et li
fratelli
carnali, se li ae; che curino effectualmente, infra diece dì
poi che
a loro u ad alcuno di loro sarà comandato, che lo dicto sbandito
u vero sbanditi escano et pártanosi della cità di Lucca
et del
distrecto: et vadano et dimorino fuor della cità di Lucca, et
della
sua forsa et distrecto. Et se le predicte cose effectualmente, infra
diece dì poi che ad loro sarà comandato, non faranno,
sia tenuto
et debbia lo Capitano del populo contra li soprascripti, padre,
figliuoli et fratelli, procedere, quanto ad ogna cosa, come se li
predicti, padri, figliuoli et fratelli dei soprascripti sbanditi, fusseno
principalmente offensori di quello offeso, per l' offensione del quale
lo dicto offensore sarà sbandito, u vero, se più sono,
sbanditi. Et
se alcuni in del predicto grado non aràe, siano constrecti in
del
predicto modo tutti li altri suoi consorti di grado in grado. Et
questo capitulo, et le cose che in esso si contegnono, lo Capitano
sia tenuto di servare, ad pena di lire mille di denari del suo feo
dai suoi modulatori tollere. Et delle predicte cose, et di catuna
delle predicte, procedere ad instansia et petissione di qualunque
denunsiante, alla predicta pena; et etiandio, sensa alcuna denunsiassione,
per l' officio suo: et lo denunsiante sia tenuto in credensia.
Et che lo Capitano del populo di Pisa sia tenuto delle predicte
cose fare inquisitione ogne tre mesi: sopra la quale examinare debbia
ogne volta, al meno, quattro buoni homini populari, per catuno
quartieri della cità; li dicti et li nomi dei quali siano tenuti
in
credensia. Et delle predicte, et di catuna delle predicte cose, lo
dicto Capitano sia tenuto sotto la pena che in del capitulo si
contiene.
[p. 633]
[p. 634]
capitulo spetiale ponere, se lo Capitano del populo di Pisa
dei maleficii commessi per alcuno nobile, u non giurato in populo,
contra alcuno giurato in populo, u alcuno di populo, arà facto
executione debita; et quella ch' è tenuto di fare per forma
del
Breve del populo, et di qualunqu' altri ordinamenti; u no. Et sopra
ciò examinare almeno testimoni quindici per catuno quartieri.
Et se
troveranno ch' elli non abbia facto u lassato alcuna cosa, per catuna
cosa lassata siano tenuti et debbiano lui condennare in della pena
imposta al Capitano in del capitulo del Breve posto sotto la rubrica
« Delli offendenti li Ansiani».
[p. 635]
procedere non si possa, sì come perchè fusse cherico;
siano puniti
culoro li quali quine saranno raiunati sì come se elli avesseno
facto
lo dicto raiunamento, u vero ad loro instansia, facto fusse. Et che
lo dicto Capitano sia tenuto di farne inquizissione, ristato lo rumore;
et li colpabili punire, come decto è. Et di questo esso Capitano
sia tenuto sotto pena di lire cento di denari, per catuna
volta che questo lassasse di fare, ad lui dai suoi modulatori tollere.
Et di questo etiandio quelli modulatori siano tenuti per saramento.
[p. 636]
et quine possa tenere li acti delle segrete cose, et l' altre cose
che
al suo officio spectano.
[p. 637]
predicta si dovesse sonare, lo Capitano fusse negligente in
farla sonare, sia condennato per catuna volta in lire mille di denari
dai suoi modulatori. Et in tanto, mentre che la dicta campana facta
sarà, et quine, come dicto è, posta, pongnasi et ordinisi,
et ponere
et ordinare si debbia per li prezenti Ansiani, innanti che dell' officio
escano, la campana del carroccio, la quale è in del palagio
delli
Ansiani, sopra 'l dicto palagio del populo; la quale si possa et debbia
sonare ad volontà et arbitrio del Capitano, come dicto è,
in del
dicto cazo et tempo. Et se intravenisse che in del dicto cazo et tempo
(la qual cosa Dio cessi), che lo Capitano, per fraude u per negligentia,
u per altra cagione, la dicta campana lassasse di fare sonare,
che in quel cazo li Ansiani che ad quel tempo saranno in de l' officio,
siano tenuti et debbiano fare sonare le campane che sono sopra
la torre del palagio delli Ansiani. Et se lo Capitano et li Ansiani
fusseno negligenti, u vero per altra cagione lassasseno in del dicto
cazo et tempo di fare sonare, come dicto è; che messer lo Conte
defensore del nostro populo sia tenuto effectualmente di curare, con
le fòrse del suo officio, che le dicte campane, in nel dicto
cazo et
tempo, al postutto si suonino. Et se le predicte cose facte et observate
non saranno, u in alcuna cosa lassate, sia punito lo Capitano
come dicto è, et li Ansiani siano condennati in lire cento di
denari
per catuno, et dell' officio siano cacciati, et in perpetuo siano fuore
d' ogni honore et privileggio di populo.
[p. 638]
alcuna cosa detraggiamo; ma ad ciò che quelle maggiormente extendiamo,
et ad quelle vigorosamente aggiungiamo), che se alcuno nobile,
undunqua sia, u non giurato in populo, u vero giurato che
non abbia dovuto giurare, offendrà u offendere farà alcuno
che sia
stato Ansiano, u ad officio d' ansianato, dal tempo che correvano li
anni Domini
tempo, u da innanti in qua; u cancellieri, u notaio d' Ansiani; u
padre, figliuolo, u fratello carnale, populare et giurato in populo,
d' alcuno Ansiano, cancellieri, u notaio d' Ansiani; per alcuno maleficio
grave u sconcio; sia tenuto lo Capitano del populo di punire
quelli che fallasse, oltra le pene comprese in del Breve del Comuno
di Pisa et del populo, in avere et persona, ad suo arbitrio. Et se
lo delinquente u li delinquenti avere non potrà ad personalmente
punire, u contra lui procedere non potrà perchè cherico,
sia tenuto
lo Capitano di punire in quel medesmo modo lo figliuolo u
vero li figliuoli del delinquente, se avere li potrà. Ma se
lo figliuolo
u li figliuoli del delinquente u dei delinquenti avere non potrà,
sia
tenuto in quel medesmo modo punire lo padre del delinquente, u
dei delinquenti, così in avere come in persona. Et se li figliuoli
u vero lo padre, come dicto è, avere non potrà, sia tenuto
lo Capitano
punire in quel medesmo modo li fratelli carnali del delinquente,
u vero dei delinquenti. Et se più fratelli àe, in prima
colui
ch' è di maggiore etade, se avere lo potrà; et se lui
avere non potrà,
sia tenuto di punire lo seguente; et così da inde innanti, infino
ad
l' ultimo includendo: et in prima s' intenda dei legittimi et naturali,
che dei naturali tanto, u vero spurii. Et se loro, come dicto è,
avere non potrà, sia tenuto di punire li naturali tanto, u vero
li
spurii, se sono in dei dicti gradi, u alcuno di quelli. Et se lo delinquente
non avesse alcuno che li attenesse in dei dicti gradi, che
in quel cazo sia tenuto lo Capitano punire in quel medesmo modo,
come dicto è, lo nepote carnale da patrimonio se l' àe;
et se più
sono, facciasi, come dicto è, dei fratelli. Et se loro, come
dicto
è, avere non potrà ad punire, sia tenuto lo Capitano
di sbandirli
in perpetuo, et li lor beni disfare, et tutte l' altre cose fare le
quale
s' exprimeno in delle constitussioni che già sono dicte. Et
tutte queste
cose s' intendano non solamente in dei figliuoli legittimi et naturali
[p. 639]
offendenti, come dicto è, ma etiandio in dei naturali tanto,
et in delli spurii u vero bastardi. Et sia tenuto lo Capitano di far
fare per lo notaio suo uno quaderno proprio, in del quale singularmente
si scrivano et pógnanosi tutti li beni et possessioni per la
dicta cagione disfacte, et che si dovranno disfare; et due volte al
tempo del suo officio, almeno, cercare u fare cercare se alcuno dei
predicti beni, u vero possessioni, constructi u rifacti sono: et se
troverà ch' elli siano constructi u rifacti, anco quante volte
così rifacti
u constructi li troverà, infin' alle fondamenta li faccia disfare.
Et se le predicte tutte et singule cose in della prezente constitussione
comprese, et in quelle cose che di sopra si fa mensione, le
quali sotto la rubrica« Di quelli che offendesseno li Ansiani»
sono
poste, lo Capitano effectualmente non observerà, u se si troverà
che alcuna cosa delle predicte abbia lassate di fare; sia punito et
condennato dai modulatori suoi, per catuna cosa che non farà
u
che lasserà, in lire cinquecento di denari; et da inde innanti
non
sia avuto per Capitano, et dell' officio del capitanatico sia cacciato.
Et se in del dicto officio, dipo' lo lassamento d' alcuna delle predicte
cose, di fatto rimarrà, da inde innanti sia privato del feo
et del
salario che a lui si dovesse, per rata di quel tempo; et li modulatori
del Capitano siano tenuti di condennare lo dicto Capitano in
restitussione della dicta parte del salario suo. Et se le predicte
cose
li predicti modulatori non faranno, siano tenuti di rifare al Comuno
di Pisa dei lor beni proprii. Et le predicte tutte et singule cose
s' intendano et siano poste sotto la rubrica« Di quelli che offendeno
li Ansiani»; et quine poste et in quella parte essere s' intendano,
in della quale, come dicto è, più sano et migliore intendimento
si conosce che importino. Le quali tutte cose abbiano luogo, non
obstante alcuno capitulo di Breve di Comuno u di populo di Pisa,
u alcuno altro ordinamento, per lo quale alcuna cosa in contrario
s' observasse.
[p. 640]
che infin' ad tanto che la campana grossa la quale si de' ordinare
et
ponere sopra 'l palagio del Capitano, quine sarà ordinata et
posta,
se cazo addiverrà che lo Capitano facesse sonare la dicta campana
del carroccio; che li campanai che dimorano in della torre delli
Ansiani, incontenente suonino le campane che sono sopra la torre
predicta. Et li Ansiani che saranno in dell' officio, siano tenuti
di
fare sonare le campane predicte, se li dicti campanai fusseno negligenti,
sotto saramento, et pena ad arbitrio dei modulatori tollere.
[p. 641]
Lecti et publicati sono li soprascripti capituli et ordinamenti
in del consiglio del senato et della credensia, et delli altri ordini
della cità di Pisa, per me Guiglielmo da Sancta Maria ad Trebbio,
notaio soprascripto, lo soprascripto die.