Opera del Vocabolario Italiano


= [1284], Capitoli della Compagnia di San Gilio (in Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di Alfredo Schiaffini, Firenze, Sansoni, 1926, pp. 34-54.) [Stat.fior.,a.1284].
    Genre=stat. Period=13b 14a Form=P Type=O Gen. Area=tosc. Spec. Area=fior.


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I. esordio

Ad honore et laude di Dio et dela Sua madre Madonna
Sancta Maria e di messere Sancto Gilio et di tutti i Sancti et
Sancte di Dio, e in acrescimento et exaltamento e mantenimento
dela nostra Compagnia.
 
 

I. par. 01

Del chiamamento de' capitani. Inprimieramente
ordiniamo et fermiamo che, per Sancta Maria
di agosto, si debbiano chiamare dala Compagnia due capitani,
li quali debbiano durare da ivi a Sancta Maria di febraio.
Anche si debbiano chiamare due chamarlinghi, il tempo
de' quali duri simigliantemente; et questi chamarlinghi reddaro
in tre mesi una volta ragione, secondamente che parrà
a' capitani.

 Et questi capitani debbiano procurare sì che si
faccia uno ciero buono e orrevole, lo quale si debbia offerere
per Sancta Maria di febraio, nostra festa principale, e basti
questo cero diffino al' ottava di Sancta Maria di septembre.
 
 

I. par. 02

Di quelli che non siano ricevuti. Anche
non sia ricevuto alchuno il quale non observasse questi
capitoli i quali sono scripti in questo libro.

[p. 35]
 
 

I. par. 03

Ke' cacciati d' altra Compangnia
non siano ricevuti. Anche non sia ricevuto nessuno
nela nostra Compagnia il quale fosse cacciato d' altra
Compangnia.
 
 

I. par. 04

Che si debbia eleggere uno dela Compangnia.
Ordiniamo che i capitani fermino e eleggano
uno dela Compangnia, savio e discreto, il quale amaestri
quelli ch' entrano nuovamente nela Compagnia.
 
 

I. par. 05

Che si procuri d' avere un frate. Anche
ordiniamo che i capitani procurino con quelli dela Compagnia
d' avere sempre dal priore di San Gilio uno frate
ch' ammonischa et corregha tutti, così' piccioli di questa Compagnia
come i grandi.
 
 

I. par. 06

Che niuno vada a luogho di donne
rinchiuse. Fermiamo e ordiniamo che nessuno dela
Compagnia vada ad alcuno luogho di donne rinchiuse o religiose,
né co lloro abbia alcuna familiaritade. Et al detto
luogho nullo vi vada né laude vi canti, né in altra chiesa,
né di notte nullo vi stea, sança parola de' capitani e del frate,
la quale parola non deano i capitani sanza il frate né 'l frate
sança i capitani. Unde, se 'l frate ch' è detto dinançi non
fosse al luogho, ricorrasi al priore di Sancto Gilio.

 E chi farà
contra la prima volta, sia chorretto da' capitani. Et se più,
da indi innanzi, in cotali excessi fosse trovato, sia correcto
inanzi tutta la Compagnia publicamente. Et se ciò avenisse,
che non volesse essere correcto, e penitentia non ne volesse
portare humilemente, siano tenuti i capitani dela Compagnia
di cacciarlo.
 
 

I. par. 07

Che niuno usi cho' cacciati. Anche
ordiniamo che nessuno usi, vada, manuchi, bea, giaccia chon
alcuno cacciato di questa Compagnia, overo con cului che
faccia e procuri male contra questa Compagnia, et maximamente
si ne guardino quelli che sono tenuti più divoti. E chi
farà contra ciò, li capitani siano tenuti di cacciarlo.
 
 

I. par. 08

Che nullo vada in luoghi disonesti.
Anche nessuno di questa Compangnia vada a luoghi disonesti.

[p. 36]
E simigliantemente ciascuno si debbia guardare di
non usare chon uomini di mala fame.
 
 

I. par. 09

Che neuno giuochi a dadi. Anche che
nessuno di questa Compagnia giuochi a giuocho di dadi o ad
alcuno giuocho ke danari vi si perdano.
 
 

I. par. 10

Che neuno giuri disordinatamente.
Amoniamo che tutti quelli di quelli di questa Compagnia
si guardino quanto possono che non giurino disordinatamente.
 
 

I. par. 11

Che nullo vada a tave[r]na. Anche che
nullo vada a taverna, se non fosse già in viaggio, o che non
fosse per manifesta necessitade.
 
 

I. par. 12

Chome si debbiano ricevere i cacciati.
Fermiamo che' capitani non ricevano alcuno cacciato
dela Compagnia se non nela domenicha nostra, et ciò
si faccia nançi tutta la Compagnia lo die. E le candele non
si debbiano dare a cotali persone, se prima non sono ricevute,
e spetialmente chi facesse cotali processi disordinati.
 
 

I. par. 13

Se l' uno vedesse l' altro fallare. Anche
ordiniamo che se alcuno dela Compangnia vedesse l' altro
fare contra questa Compangnia, debbialo solamente ai capitani
o al frate, ançi ch' a altra persona, accusare; lo quale
daprima i capitani lo debbiano ammonire e correggiere, e
se non si ne vorrà correggiere ala terça volta, dinançi ala
Compagnia publicamente sia correcto. E se questa cotale
correctione humilemente non sostenesse et non promettesse
d' amendarsene, debbiano i capitani cacciarlo dela Compangnia.
 
 
 

I. par. 14

Che niuno entri in battagla di pugne.
Anche nessuno di questa Compagnia si debbia intromettere
in battagle, e spetialmente in quelle dele pugne.

Qui di sopra si contiene di quelle cose le quali noi, che
siamo dela Compagnia di Sancto Gilio, ci conviene guardare
di non fare. Qui apresso di sotto si contiene quelle cose
le quali ci appertiene di fare. Unde, secondo che disse Santo

[p. 37]
Agostino, che non basta astenersi l' uomo dal male, se dopo
quello nonn adopera bene.
 
 

I. par. 15

Che ciascuno si confessi ongni mese.
Unde, nel nome del nostro Segnore Iesu Christo, ordiniamo
che tutti quelli dela Compagnia si confessino il mese una volta.
 
 

I. par. 16

Che ciascuno dica il dì V pater. Anche
ordiniamo che ciascuno dela Compagnia debbia dicere
ogne die V paternostri con avemaria.
 
 

I. par. 17

Che' laudesi venghano ale laude. Tutti
quanti quelli che sono dela Compagnia debbiano la sera
venire a Santo Gilio a cantare le laudi, se possono; e chi
non puote, dica, per la sera che non vi viene, tre paternostri
con avemaria.
 
 

I. par. 18

Che la Compagnia si raguni ogni
seççaia domenica del mese. Ordiniamo che
tutti quelli dela Compagnia debbiano venire a San Gilio
ongne seççaia domenica del mese per fare la processione la
mattina. Et allora ciascuno debbia dare IIJ danari ai camarlinghi.
E i camarlinghi debbiano avere apparecchiate le
candele, e a ciascuno ne dea una, portandole accese quando
si fa la processione, e offererle al frate al' altare.
 
 

I. par. 19

Che' camarlinghi facciano ardere
due candele ogni sera. Anche questi camarlinghi
facciano ardere due candelotti ongne sera, quando si
cantano le laudi; et una lampana facciano ardere continuamente
dinançi ala tavola dela Donna.
 
 

I. par. 20

Che' capitani visitino li 'nfermi.
Anche ordiniamo che i capitani sieno tenuti di visitare tutti
li 'nfermi dela Compagnia sollicitamente, e debbiagli amonire
e confortare de' sacramenti dela Chiesa li quali fanno bisogno
a ssalute dell' anima; li quali sacramenti debbiano ricevere
humilemente e devotamente, satisfacciendo interamente, se
fare si puote, se fossero tenuti sodisfare alcuna cosa.

 Et se
fossero questi cotali infermi poveri, possano i capitani e
debbiano de' danari dela Compagnia provederli, chon avendo

[p. 38]
sopra questa provisione quattro dela Compagnia ordinati
sopra ciò; e secondo che parrà loro, comunemente a tutti ad
questi infermi debbiano subvenire. Ammoniamo altressì che
gli 'nfermi di questa Compagnia, quanto possono il più tosto,
debbiano a' capitani dela loro infermitade significare.
 
 

I. par. 21

Se alcuno di questa Compagnia morisse.
Anche ammoniamo e ordiniamo che se alcuno di
questa Compagnia morisse, sia tenuto di lasciare per la sua
anima ala Compangnia IIJ libbre di candelotti, se puote; e
se non puote, almeno due; e se non puote IJ, una; e se
non puote una, siano tenuti i capitani di provederlo di candelotti
dela Compagnia: e questo modo si faccia quando
èe il morto recato nela chiesa.

 E tutti quelli dela Compagnia
siano tenuti d' essere a questo morto. Alora ciascuno dela
Compagnia abbia da' camarlinghi uno candelotto accieso,
et ordinatamente steano dintorno al morto infin a tanto che
ll' oficio è compiuto. E a cciascuno morto dela Compangnia
siano tenuti i capitani d' avervi uno paio di buoni
torchi e orrevoli.

 E la sera vegnente, i capitani facciano
fare una vigilia per l' anima del morto, e poi facciano offerere
le candele al frate, che ne dica o faccia dire messe per
l' anima del morto. Et se intervenisse che alcuno morisse,
che non lasciasse le dette candele ala Compagnia, o altri no
le desse per lui, essendo agiato di poterle dare, non si faccia
spesa per lui.
 
 

I. par. 22

Dela messa di morti che si dica ogni
mese. Anche siano tenuti i capitani di far dicere una
messa generale in San Gilio per l' anima di morti di questa
Compagnia, per la quale messa li chamarlinghi deano al sacrestano
o al frate V candele, le quali candele debbiano ardere
a questa messa. E ciò si faccia il lunedie seguente dopo
la nostra domenica.
 
 

I. par. 23

De' XIJ paternostri per l' anime deli
morti. Anche ciascuno, questo cotale die, dica XIJ paternostri
con requiem eternam generalmente per l' anima di
morti di questa Compagnia.

[p. 39]
 
 

I. par. 24

Che' capitani facciano cantare una
messa per li morti il dì di Sancto Salvadore.

Anche ordiniamo e fermiamo, per salute e remedio
dell' anime di tutt' i morti di questa Compagnia, che' capitani
facciano cantare una messa spetiale e solempne ogni
anno una volta, il die di Santo Salvadore, ala qual messa
sian tenuti tutti quelli dela Compagnia d' esservi bene. E li
chamarlinghi debbiano dare a ciascheduno, di quello dela
Compagnia, una candela sì chome parrà a' capitani; et ala detta messa di morti offerino
le candele al frate al' altare. Et debbiasi logorare almeno una
libra di candele in questa messa.

 Et ciascuno, in cotal die,
dica XIJ paternostri con avemaria e cum requiem eternam
per anima de' morti. Et in questa messa si debbia fare spetiale
oratione et spetiale racchomandisgia di tutti li morti
dela Compagnia.
 
 

I. par. 25

Che' cantatori obediscano li c[apitani].
Tutti quelli che cantano le laude, cantando debbiano
ubidire i capitani, sì come si conviene.
 
 

I. par. 26

Che ciascuno entri in sancto la
sera quando sono accese le candele. Anche
ordiniamo che ciascuno dela Compagnia, quando vede,
la sera, acciese le candele nela chiesa di San Gilio a cantare le
laude, debbia intrare nela detta chiesa, e, in cantando e rispondendo,
debbia ubidire i suo' capitani. E se questo non
vorrà fare, e non vorrà ubidire a' capitani, per lo frate e per
li capitani sia correcto, e siagli inposto penitenza, secondamente
ch' al frate e a' capitani parrà convenevole.
 
 

I. par. 27

Dele vigilie quali si facciano a mano
e quali al ferro.
Fermiamo e ordiniamo che i
capitani di questa Compangnia procurino e ordinino sollicitamente
di far fare la vigilia al cierchio, cho' candelotti in
mano, la sera, per tutte le pasque del' anno, cioè per lo Natale,
per Befanie, per Resurrexio, per l' Assensione, per le Pentecoste,
per Ogni Sancti, e per kalende gennaio e per tutte e
quattro le festivitadi di Sancta Maria e per Sancto Gilio.

Le festivitadi per le quali si fa pur al ferro sono queste:

[p. 40]
l' ottava di Sancta Maria di febraio, per madonna Sancta
Agnesa, per San Giovanni Baptista e per Sancto Giovanni
Vangelista e per Sancto Stephano e per le festivitadi di tutti
XIJ gli Apostoli, per Sancta Maria Magdalena e per Sancto
Lorenzo e per Sancto Zenobio
e per Sancto Martino e per Sancto Silvestro e la seççaia
domenica di maggio, inperò che in cotal die fue allevata la
Compagnia nostra. Dell' altre festivitadi si faccia secondo che
parrà a' capitani.
 
 

I. par. 28

Che quelli dela Compagnia si debbiano
portare honestamente. Anche ordiniamo
che tutti quelli di questa Compagnia, così i piccioli
come i grandi, si debbiano honestamente portare e amare
insieme e, quando si truovano, amichevolemente honorare
e salutare, acciò che l' altre persone così veggiendo, ne piglino
buono exemplo, e che sia honore di Dio e dela Sua
madre Madonna Sancta Maria.
 
 

I. par. 29

Che la Compagnia mangi insieme
per kalende maggio. Anche ordiniamo che in
kalen di maggio sieno tenuti i capitani di procurare sì che
quelli dela Compagnia debbiano mangiare insieme co' frati
di San Gilio.
 
 

I. par. 30

Che nullo s' inframetta di quello
de[la] [Compagnia]. Anche ordiniamo che nullo si debbia
inframettere d' alcuna chosa dela Compagnia sança parola
de' capitani.
 
 

I. par. 31

Ke ciascuno obedisca il frate e'
capitani. Anche tutti quelli dela Compagnia, per amore
di Iesu Christo e per salute dela loro anima, debbiano ubidire
al frate e a' capitani humilemente et devotamente.
 
 

I. par. 32

Che' capitani possano ordinare
qualunque cosa utile. I sopradetti capitani cho'
chamarlinghi, quando piacesse loro, debbiano venire ala
chiesa di Sancto Gilio a ffare e ordinare qualunque cosa paresse
loro di trovare, che fosse laude di Dio e dela Sua Madre
e accrescimento dela nostra Compagnia.
 
 

I. par. 33

Quando si rachomanda alcuno infermo.

[p. 41]
Anche, la sera, quando alchuno morto o infermo
si racchomanda, debbiamo, inginocchiando, dicere uno paternostro
con avemaria.
 
 

I. par. 34

I capitani raccomandino i morti la
domenica nostra. Anche sian tenuti i capitani di
rachomandare ala Compagnia, o di fare rachomandare al
frate, la domenicha nostra, l' anime di tutti i morti di questa
Conpagnia.
 
 

I. par. 35

Che ciascuno abbia in reverença
Sancta Maria. Amoniamo anche che tutti quelli che
sono di questa Compagnia, che qui si raunano e vengnono
per reverença dela vergine Madonna Sancta Maria nostra
advochada, sempre e in ongne luogho si studino, con tutto il
cuore e con tutta la mente, d' averla in reverença e ferma sperança,
che non solamente Ella ci consolerà, dopo la fine nostra,
nel regno Suo sanctissimo, se noi faremo inverso di Lei quelle
cose che Le sono a piacere, ma in questa presente vita Ella
ci acchatta gratia dal Suo Figliuolo, e guardaci da molta tribulatione.
 
 

I. par. 36

Che si faccia processione per tutte
le Sancte Marie. Anche fermiamo che per tutte le
Sancte Marie si faccia solempnemente processione.
 
 

I. par. 37

Che si faccia correctione due volte
in sei mesi. Anche ordiniamo e fermiamo che i capitani
di questa Compagnia siano tenuti di fare correctione
due volte almeno infra i sei mesi ch' ànno a stare.
 
 

I. par. 38

Di quelli ch' entrano nuovamente
ala Compagnia. Siano tenuti questi capitani di non
fare e non lasciare fare iscrivere quelli ch' entrano nela Compagnia
di nuovo, se non istanno passate ivi tre processioni;
li quali si debbiano scrivere prima, quando entrano ala Compagnia,
per sé, sopra una tavola o carta. E che non si ricevano
fanciulli da XIIIJ anni o XV in giuso.
 
 

I. par. 39

Di far leggiere questi capituli.
Siano tenuti i capitani di far leggiere questi capituli due volte,
anzi ch' escano del loro officio.

[p. 42]
 
 

I. par. 40

Che non facciano alcuna prestanza
i capitani. Anche non facciano i capitani nulla prestança
de' danari dela Compagnia a nessuno dela Compagnia
né di fuori, né acchatteria, sanza tutto il consiglio o la maggiore
parte.

Dovete sapere che queste cose riscripte e agiunte sono
facte con vostra parola, le quali piaccia a Dio, nostro Segnore,
et ala Sua madre Madonna Sancta Maria et al beato messer
Sancto Gilio et a tutti li Santi, ch' Elli ci dea in tal modo a
ffare, che qui abbiamo la Sua gratia, e, dopo la nostra fine,
abbiamo la Sua gloria, ala quale ci perduca Quelli ch' è benedetto
in secula seculorum. Amen.
 
 

I. par. 41

In che modo si chiamino li capitani.
Anche ordiniamo che, nelo alleggimento de' capitani nuovi,
debbiano quelli capitani, che saranno allora all' oficio, chiamare
e alleggere XVIIJ di quelli dela Compagnia, o XXIIIJ al
più, che siano più sofficienti et megliori per chiamare i capitani;

et questi cotali huomini, che i capitani alleggieranno, debbiano
ad uno ad uno andare al frate et deano la boce a due
huomini dela Compagnia, li più savi e li meglori et li più
fermi che parrà a lloro; et poi quelli due ch' avranno più boci,
quelli siano et debbiano essere affermati dal frate per capitani
et per rectori.

 Et questo alleggimento de' capitani si debbia
fare due volte l' anno, cioè la sezzaia domenica di gennaio
et anche la domenica ch' è ançi la festa di Sancta Maria
d' aghosto. Et poi, il die di Sancta Maria di febraio et d' aghosto,
il frate li debbia palesare dinanzi ala Compagnia.
 
 

I. par. 42

Che siano rinchesti quelli ch' avessero
a pagare di IIIJ mesi. Anche fermiamo et
ordiniamo che qualunque persona fosse dela Compagnia, che
sostenesse i danari di mesi ala Compagnia diffino in quattro
processioni, siano tenuti i capitani che fieno allora di rinchiederlo
IIJ volte; e se non venisse a paghare, o non mandasse,
o non promettesse di pagare, sì che piacesse a lloro di ciò

[p. 43]
fare, debbiagli dare termine da ivi ad uno mese;

 e se non
paghasse, siano tenuti i capitani di cacciarlo, la domenica
nostra vegniente, inanzi tutta la Compagnia; salvo se questa
cotale persona fosse fuori di Firenze o se fosse povera persona,
ala quale debbiano i capitani provedere secondamente che
parrà a lloro, se vorrà stare ala Compagnia.
 
 

I. par. 43

Che i capitani non possano rimuovere
i capitoli. Anche ordiniamo et fermiamo che
questi capitoli che sono scripti dinanzi steno fermi, et che
nessuno de' capitani che sono et fieno, né ambendue, né 'l
frate co lloro, possano né debbiano corrompere né menovare
alcuno di detti capitoli, sanza consentimento di tutta la Compagnia;
et se contra ciò facessero, sia licito et possa uno del
consiglio che fie allora di raunare tutto il consiglo e VJ, i
megliori et i più leali dela Compagnia, rimossa ogni malitia,
et privare questi cotali capitani dal' oficio o......
....
 
 
 
 

II. esordio

In nome di Padre e di Filio e di Spirito Sancto, ad laude
e ad honore del nostro Segnore Iesu Christo et dela gloriosa
sempre vergine Madonna Santa Maria Sua madre e del beato
confessore messer Sancto Gilio e di tutt' i Sancti e Sancte di
Dio et ad reverentia del venerabile padre messer lo vescovo
di Firenze e di suoi successori.

Questi sono li capitoli e li ordinamenti dela Compagnia
la quale si raguna ala chiesa di San Gilio ad laudare la madre
di Dio e 'l suo benedetto figluolo Iesu Christo, li quali capitoli
sono fatti ad onore di Dio e ad buono e pacifico stato
dela decta Compagnia, la quale Compagnia fue incominciata
la seççaia domenicha di maggio, correnti li anni dela incarnatione
del Figluolo di Dio MCCLXXVIIJ.
 
 

II. par. 01

Del chiamamento di capitani. Inprimeramente
ordiniamo e fermiamo che, la seççaia domenicha
di luglio e la seççaia di gennaio, li nuovi capitani si chiamino

[p. 44]
in questo modo. Che' capitani vecchi col frate eleggano dela
Compagnia XIJ buoni huomini, li più savi e li più discreti
ch' egli conosceranno; et questi dodici huomini, insiememente
cho li capitani vecchi, eleggano due capitani nuovi, andando
tutti loro ad uno ad uno al frate, dando la boce ciascuno a
due huomini sì di loro dodici come degli altri dela Compagnia,
li più savi e li megliori ch' a loro parrà.

 Et fatto questo, lo
frate cho' capitani vecchi veggiano quelli due che più boci
averanno, e incontanente dinanzi ala Compagnia li debbiano
palesare; et poi, il die sequente di Sancta Maria, questi due
che saranno electi per capitani, debbiano venire ala chiesa
di San Gilio e ricevere la confermatione dell' oficio dal frate.
Et abbiano li capitani divieto per uno anno. Et anzi che si
faccia la chiamata, li capitani vecchi dicano ad questi dodici
che non alleggaro quelli ch' avessero divieto. Et in altro
modo non si debbiano chiamare li capitani.

 Et questi capitani
nuovi debbiano chiamare dela Compagnia due chamarlinghi
buoni e sofficienti, che sappiano leggere e scrivere, e
VJ consiglieri, e non più, di quali siano li vecchi capitani. Et
questo die medesimo dela Donna, si debbiano ragunare insieme
li capitani e li camarlinghi nuovi e vecchi; e li capitani vecchi
cho li loro camarlinghi reddaro ragione a' capitani nuovi e
a' loro camarlinghi del' entrata e del' uscita, rassegnando loro
le cose dela Compagnia; e poi reddaro le chiavi a' chamarlinghi
nuovi.

 Et tutti quelli dela Compagnia siano tenuti
d' essere bene, la mattina che si chiameranno li capitani, al
luogho di San Gilio; e li capitani debbiano sollicitare quelli
dela Compagnia, infra l' edima di prima, che cotal mattina
siano bene al detto luogho. Et questo capitolo facciano leggere
li capitani dinanzi ad tutta la Compagnia, lo die che' capitani
si chiameranno, ançi la loro chiamata.
 
 

II. par. 02

dell' oficio di camarlinghi. Li camarlinghi
di questa Compagnia siano solliciti di venire ogni sera
ala chiesa di San Gilio e apparecchiare lo leggio e lo libro
dele laude e l' altre cose ch' è stato usato per cantare le laude,
pognendo due candele accese sopra due candellieri dinanzi

[p. 45]
agli altari e una chon uno candelliere dinanzi al gonfalone,
quando fosse spieghato i dì feriali, mentre che si cantano le
laude.

 Et debbiano, il die di Natale e di Befanie e di kalen
di gennaio e di Resurrexio e del' Asensione e di Pentecoste
e d' Ogni Santi et per tutte e quattro le Sancte Marie e il die
di San Gilio et le loro vigilie, fare solempnitade al ferro et
ad mano.

 Le festivitadi et le vigilie per le quali facciano solamente
al ferro sono queste: l' octava di Sancta Maria di febraio,
per madonna Sancta Agnesa, per Sancto Giovanni Baptista
e per le festivitadi di tutti e XIJ gli Apostoli, per Sancto
Çenobio, per Sancta Maria Magdalena, per Sancto Lorenço,
per Sancto Martino, per Sancto Stefano e per Sancto Silvestro,
e anche la seççaia domenicha di maggio, inperciò che in cotal
die si cominciò la nostra Compagnia.

 Et queste cotali sere
che si fa al ferro e ad mano, e quando si fa solamente al ferro,
ponghano quattro candellieri cum quattro cerotti o torchietti
accesi dinanzi agli altari et due dinanzi al gonfalone, se
fosse spiegato, infin a tanto che si cantano le laude. Dell' altre
feste facciano ad volontade di capitani. Et facciano ardere
continuamente una lampada per la Compagnia ad
honore dela Donna, nela chiesa di San Gilio.

 Et debbiano,
li detti chamarlinghi, ogni sezzaia domenicha mattina di cia[s]cheduno
mese, venire ad San Gilio e adparecchiare il desco
e' libri e le candele e l' altre cose che sono bisogno ala Compagnia,
e ricevere i danari di coloro c' avranno ad paghare,
pagando ciascuno dela Compagnia a' detti chamarlinghi, per
ciascuno mese, danari IIJ. Et li camarlinghi deano ad quelli
dela Compagnia le candele per fare la processione.

 Et sempre
questo die, li detti chamarlinghi deano ad uno di frati cinque
candele, e dicano che faccia dire una messa il sequente lunedie,
per l' anime di morti di questa Compagnia. Anchora, per tutte
e quattro le Sancte Marie e per San Gilio, debbiano apparecchiare
il descho et libri e l' altre cose per fare la processione;
e tutti quelli dela Compagnia siano ad fare la detta processione;
e allora ciascuno dea il danaio del candelotto.
 
 

II. par. 03

Chi dicesse alcuna villania o battesse

[p. 46]
altrui. Acciò che nela nostra Compagnia non
sia alcuno scandalo, ordiniamo che se advenisse, la qual
cosa non sia, che tra quelli dela Compagnia fossero parole di
villania l' uno contra l' altro, li capitani li debbiano pacificare
infra cinque dì, e insiememente col frate debbiano imporre
penitença discreta ad quel cotale, overo a quelli cotali, ch' avessero
offeso; e se alcuno, overo alcuni, non si volessero pacificare,
siano tenuti li capitani, col consiglio loro e col frate,
di privarlo dela Compagnia, uno o più che siano.

 Et chi venisse
in tanta mattia, che battesse alcuno di questa Compagnia
irato animo, siano tenuti i capitani, col consiglio e col
frate, di cacciarlo dela Compagnia.
 
 

II. par. 04

Di quelli che non siano ricevuti.
Fermiamo che non sia ricevuto ala nostra Compagnia quelli
che non volesse osservare li nostri capitoli, o quelli che fosse
cacciato d' altra Compagnia, né quelli che prestasse ad usura,
né alcuno, grande o piccholo, di mala fama, né fanciulli da
XIJ anni in giuso, salvo che s' alcuno fanciullo da XIJ anni
in giù fosse di buona honestade, sì che piacesse a' capitani,
possa essere ricevuto.

 Et neuno cacciato di questa Compagnia
si possa ricevere sança licentia dela Compagnia; et se
piace ala Compagnia, sia ricevuto la domenicha nostra dinançi
ad tutta la Compagnia, e siagli imposta penitença
del' ecesso per lo quale fosse stato cacciato. Et neuno sia cacciato
di questa Compagnia, se non nela domenicha nostra.
Et cum cotali cacciati nullo dela Compagnia debbia usare o
conversare.
 
 

II. par. 05

Che nullo usi cum rinchiuse. Nessuno
dela Compagnia abbia alcuna familiaritade disonesta cum
donne religiose o rinchiuse, et al luogho loro nullo vi stea di
nocte, né canti laude, né 'l frate né' capitani di ciò possano
dare licenza. Et chi facesse contra la prima volta, li sia imposta
penitença, et la seconda sia cacciato dela Compagnia.
 
 

II. par. 06

Di certe cose vietate. Ordiniamo che
neuno di questa Compagnia vada a luoghi disonesti, né usi
chon uomini di mala fama, né giuochi a giuocho di dadi né

[p. 47]
ad neuno giuocho dove danari si perdano, né giuri disordinatamente,
né vada ad taverna fuor di viaggio o sanza manifesta
necessitade, né entri in battaglie di pugne.
 
 

II. par. 07

Chi vedesse l' altro fallare. Anche, se
alcuno vedesse l' altro fallare, debbialo egli stesso amorevolemente
correggere, se 'l fallo fosse occulto; et se non si ne
rimanesse, debbialo accusare solamente al frate, osia a' capitani;
e li capitani, overo il frate, lo debbiano ammonire secretamente;
et se da indi inanzi non si correggesse, impongagli
penitenza secondo il suo fallo, e possanlo cacciare dela
Compagnia, se ne fosse degno.
 
 

II. par. 08

Di non fare prestanza né accatteria.
Non facciano li capitani nulla prestanza di danari dela Compagnia
ad neuno dela Compagnia o di fuori, overo acchatteria,
sanza tutto il consiglio o la maggior parte.
 
 

II. par. 09

Che nullo faccia l' altrui officio. Anche
ordiniamo che nullo si debbia inframettere d' alcuno
officio, osia d' alcuna cosa, sança licença di capitani. Et, simigliantemente,
né capitani né camarlinghi, overo alcuno di
loro, né alcuno dela Compagnia dele laude, si debbia inframettere
d' alcuno officio, osia d' alcuna cosa, dela Compagnia
di racomandati, sanza licentia di capitani o del frate dela detta
Compagnia di racomandati.
 
 

II. par. 10

Dela confessione e di paternostri.
Qui di sopra si contiene quelle cose le quali noi, che siamo
dela Compagnia di San Gilio, ci conviene guardare di non
fare: qui di sotto sono quelle cose che ci conviene fare. Onde,
secondo che disse Sancto Agostino, non basta astenersi
l' uomo dal male, se non adopera bene.

 Et imperciò, nel nome
del nostro Segnore Iesu Christo, ordiniamo che tutti quelli
dela Compagnia si confessino ogni mese, et ogni die ciascuno
dica cinque volte il paternoster cum avemaria, et ogni sera
venghano ad San Gilio, chi puote, ad cantare le laude; e chi
non ci venisse, dica per la sera tre volte il paternoster con
avemaria.

 Et anche, tutti quelli che possono, ogni seççaia
domenicha di ciascuno mese venghano ad San Gilio ad fare

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la processione e pagare quello che dovesse; e in cotal die
ciascuno dica XIJ volte il paternoster cum requiem eternam
per l' anime di morti di questa Compagnia.
 
 

II. par. 11

Che ciascuno obedisca il frate e' capitani.
Anche ordiniamo che ciascuno di questa Compagnia,
per amore di Iesu Christo et per salute dela sua anima,
humilemente e devotamente ubidisca al frate et a' capitani.
 
 

II. par. 12

Che' capitani possano ordinare qualunque
cosa utile. I sopradetti capitani, cho li loro
consiglieri, possano e debbiano venire ala chiesa di San Gilio, e
ordinare e fare qualunque cosa egli vogliono, che sia honore di
Dio e dela Sua Madre et buono stato dela nostra Compagnia.
 
 

II. par. 13

Che' capitani eleggano uno sopra'
novitii. Ordiniamo che' capitani fermino et eleggano uno
dela Compagnia savio et discreto, il quale amaestri quelli
ch' entrano nuovamente ala Compagnia.
 
 

II. par. 14

Che si procuri d' avere un frate.
Anche ordiniamo che li capitani procurino d' avere sempre
dal priore di San Gilio un frate, ch' amonisca e corregga li
grandi e' piccioli di questa Compagnia.
 
 

II. par. 15

Che si faccia il cero. Li capitani di questa
Compagnia, cho li loro camarlinghi, facciano fare per Sancta
Maria di febraio, nostra festa principale, un cero buono e orrevole
ad honore dela nostra Advocata, il quale cero si debbia
offerere questo die medesimo, e basti infino al' octava di Sancta
Maria di septembre.
 
 

II. par. 16

Che quelli dela Compagnia si debbiano
honestamente portare. Siano ammoniti
tutti quelli dela Compagnia, grandi e piccioli, che si debbiano
honestamente portare et amare insieme e, quando si
truovano, amichevolemente honorare e salutare, acciò che
l' altre persone, così veggiendo, ne piglino buono exemplo, et
sia honore di Iesu Christo e dela Sua madre Madonna Sancta
Maria.
 
 

II. par. 17

Di fare correctione. Li capitani di questa
Compagnia siano tenuti di fare correctione sempre di

[p. 49]
due mesi una volta; et ogni volta che correctione si farà, si
debbian leggere questi capitoli, e ammoniscano li capitani
quelli dela Compagnia che siano bene ad queste cose.
 
 

II. par. 18

Che la Compagnia mangi insieme per
kalende maggio. Anche ordiniamo che in kalen
di maggio siano tenuti li capitani di far sì che quelli dela
Compagnia mangino insieme cho' frati di San Gilio. Et neuno
possa menare secho alcuno fanciullo, se non paghasse per lui.
Et tutti quelli che si faranno scrivere dea ciascuno per arra
danari XVIIJ, li quali danari non riabbia, se non fosse al detto
manicare.

 Et non possano et non debbiano li capitani né'
chamarlinghi, overo alcuno di loro, fare o mandare alcuno
presente fuori dela casa in neuno modo, in compera o in
donamento; e neuno dela Conpagnia, o di fuori dela Compagnia,
il possa adomandare, osia avere in neuno modo; ma sia
loro licito et possano, di quello che vi rimanesse, dare per
amore di Dio a' poveri ala porta del choro, chom' è usato.
 
 

II. par. 19

Di rinchiedere quelli che non pagassero.
Anche fermiamo e ordiniamo che qualunque dela
Compagnia stesse VJ mesi che non pagasse, siano tenuti li
capitani di rinchiederlo tre volte; e se non venisse ad pagare
o non mandasse o non promettesse di pagare, sì che a lloro
piacesse di ciò fare, debbiagli dare termine da ivi ad uno
mese; et se non pagasse, siano tenuti li capitani di cacciarlo
la nostra domenica vegnente, inanzi tutta la Compagnia;
salvo se questa persona fosse fuori di Firenze o fosse povera,
debbiano li capitani di lui avere provedença, secondo che
parrà loro, se vorrà stare ala Compagnia.
 
 

II. par. 20

Di racomandare li 'nfermi. Anche, la
sera, quando alcuno morto o infermo, o altri che fosse in
viaggio, si racomanda ala Compagnia, debbiano, inginocchiandosi,
dicere uno paternoster cum avemaria.
 
 

II. par. 21

Che' capitani visitino li 'nfermi.
Anche ordiniamo che' capitani siano tenuti di visitare tutti

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li 'nfermi dela Compagnia sollicitamente, e debbianogli admonire
e confortare de' sacramenti dela Chiesa li quali fanno
bisogno ad salute dell' anime; li quali sacramenti ricevano
humilemente et devotamente, satisfacendo interamente, se
fare si puote, se avessero ad sodisfare alcuna cosa.

 Et se
questi cotali infermi fossero poveri, possano et debbiano li capitani,
co' consiglieri loro, provederli, dando a cotale infermo,
per volta, di danari dela Compagnia, soldi IJ et non più. Et
qualunque dela Compagnia infermasse, debbialo fare adsapere
ali capitani dela Compagnia il più tosto che possono.
 
 

II. par. 22

Come s' inpongano le penitenze.
Sia licito al frate e a' capitani di potere inporre penitenza cum
discretione ad colui, overo ad coloro, che di ciò fossero degni,
impognendola in questo modo: che colui che fallasse occultamente,
occultamente li sia imposta penitença; et quelli
che publicamente fallasse, publicamente abbia la penitença
sua.
 
 

II. par. 23

S' alcuno dela Compagnia morisse.
Anche ordiniamo che qualunque di questa Compagnia viene
ad morte, debbia aver lasciato per sua anima ala Compagnia
tre libbre di candele, se puote; et se non puote, lascine due;
e se non puote due, lascine una; e se fosse tanto povero che
non potesse, li capitani lo proveggiano di candelotti dela
Compagnia, se convenevolemente avesse usato la Compagnia.

Et tutti quelli dela Compagnia siano ad questo morto;
e allora ciascuno dela Compagnia abbia da' chamarlinghi una
candela acciesa, e ordinatamente steano intorno al morto,
tanto che l' oficio sia compiuto. Et ad ciascuno morto dela
Compagnia siano tenuti li capitani d' avervi uno paio di
torchi buoni e orrevoli.

 Et la sera vegnente, li capitani facciano
fare una vigilia per l' anima del detto morto co' candelotti
in mano, e poi offerino le candele al frate; e 'l frate,
la sequente mattina, dica messa per l' anima del detto morto.
Et se intervenisse che alcuno morisse che non lasciasse le
dette candele, o altri no le desse per lui, essendo lui agiato
di poterle dare, non si faccia spesa per lui.

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II. par. 24

Che si canti una messa per l' anime
di morti il dì di Sancto Salvadore.

 Anche
ordiniamo e fermiamo, per salute e rimedio dell' anime di
morti di questa Compagnia, che' capitani facciano cantare
una messa solenne ogni anno il die di Sancto Salvadore, ala
qual messa siano tutti quelli dela Compagnia; e li camarlinghi
debbiano dare a ciascuno, di quello dela Compagnia, una candela
accesa, et ala detta messa offerino le dette candele. Et
debbiasi logorare almeno una libra di candele. Et ciascuno,
in cotal die, dica XIJ volte il paternoster cum requiem eternam
per l' anima di morti di questa Compagnia.
 
 

II. par. 25

Che questi capitoli non siano menomati.
Anche ordiniamo et fermiamo che questi capitoli
che sono scripti dinanzi steano fermi, et nessuno di capitani,
né ambendue, debbiano corrompere o menomare alcuno
di detti capitoli, sanza consentimento di tutta la Compagnia.

Et se contra ciò facessero, sia licito ad uno del consiglio ragunare
il consiglio et sei buoni huomini dela Compagnia
insiememente col frate, e privare questo cotale, osia questi
cotali capitani, del loro officio; et questo si possa fare sanza
altro ragunamento di Compagnia. Et di ciò fare siano tenuti
i consiglieri e questi sei buoni huomini.
 
 

II. par. 26

Chome si proceda contra quelli che
sturbasse il pacifico stato dela Compagnia.

Anche ordiniamo e fermiamo che se alcuno, o alcuni,
cacciati di questa Compagnia, offendesse o facesse offendere,
o desse impedimento o facesse dare, in detto o in fatto, ala
Compagnia, o ad alcuno o ad alcuni di questa Compagnia,
sia licito ai capitani dela Compagnia, e possano et debbiano,
con quello consiglio et con quella Compagnia ch' a loro parrà
d' avere, d' andare dinanzi al vescovo, podestade, capitano e
priori, o dinanzi ad alcuno altro officiale ecclesiastico o seculare,
per difendere o aiutare la detta Compagnia, o alcuno
o alcuni di questa Compagnia, al quale o a' quali fosse offeso
per cagione dela Compagnia;

 e se per questa cagione
vi chorresse et abisognasse moneta, facciasi di danari del

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comune dela Compagnia; e se nel comune dela Compagnia
non fossero tanti danari per ciò fornire, debbiano li capitani
e possano, col consiglio insieme et con quelle persone
dela Compagnia che a lloro paresse, d' inporre quella quantità
di pecunia infra la Compagnia ch' a loro parrà, secondo
la possanza di catuno che sia sofficiente di portare.
 
 

II. par. 27

Che nullo aringhi per alcuno cacciato
sanza parola del frate.

 Anche ordiniamo
et fermiamo che nessuno dela Compagnia, o più, possa
o debbia ricevere o acceptare, pregare o aringhare per alcuno,
o alcuni, cacciati di questa Compagnia, sanza parola del frate
posto sopra la Compagnia.

 Et chi contra ciò facesse, possa
e sia licito al frate sopradecto di cacciarlo e di raderlo dela
Compagnia, sanza rinchesta di consiglio e di capitani; e per
ciò fare, non debbia il frate avere neuno contrario da alcuno
o più dela Compagnia. Et chi glile contradiasse, chaggia in
quella medesima pena che si contiene qui di sopra. Et li camarlinghi
siano tenuti di dare il libro al frate.
 
 

II. par. 28

De' cacciati dela Compagnia. Anche
ordiniamo e fermiamo che i cacciati di questa Compagnia,
ritornando ala Compagnia divotamente, humilemente e mansuetamente,
sì come s' apertiene spiritualmente, dopo il loro
ritornamento, non possano avere officio alcuno nela Compagnia
da indi a X anni, poscia che fieno ricevuti ala Compagnia;
e ricevuti, sia inposto loro degnia penitentia, come parrà
a' capitani e al frate.
 
 

II. par. 29

Chi togliesse alcuna cosa ala Compagnia.
Anche, conciò sia cosa che l' uomo non potendo
avere pace da Dio nostro Segnore di maltolletto, se no lo
rende se puote, ordiniamo e fermiamo ke neuno sia ricevuto
ala Compagnia il quale avesse tolto ala Compagnia disordinatamente
alcuna cosa, in celato o in palese, dela quale la
Compagnia non ne fosse contenta, se inprima no la restituisce.
 
 

II. par. 30

Per Santo Michele. Anche ordiniamo e
fermiamo che, per la festa di messere Santo Michele di magio,

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si faccia la sua vigilia la sera al ferro; e per la festa sua di
settembre, si faccia a mano e al ferro.
 
 

II. par. 31

Per Sancta Maria dela Neve. Anche
per la festa di Santa Maria dela Neve, ch' è d' agosto, si faccia
al ferro.
 
 

II. par. 32

Dela domenica dela Trinitade. Anche
ordiniamo e fermiamo che per la domenicha dela Sancta
Trinitade si faccia vigilia a mano e al ferro.
 
 

II. par. 33

Per San Salvadore. Anche per la festa
di Santo Salvadore si facia al ferro.
 
 

II. par. 34

Lo sabbato e la domenica. Anche ongne
sabbato sera e ongne domenica sera si facciano ardere IIJ
candele al legio in perpetuo.
 
 

II. par. 35

Adì VIIJ di dicembre è la conceçione di Madonna Sancta Maria. Anche ordiniamo
e fermiamo che per la concecçione di Madonna
Santa Maria si faccia la vigilia sua la sera a mano e al ferro,
orrevolemente e grandemente.
 
 

II. par. 36

Dipo' la Nattività del nostro Singnore
Iesu Christo. Ordiniamo e fermiamo che per
gli 'Nnocenti, dipo' la Nattivitade di Christo, si faccia loro
grande reverença la sera, a mano e al ferro, orrevolemente e
grandemente.
 
 

II. par. 37

Di non mandare né portare il gonfalone
di raccomandati altrove.

 Ordiniamo
e fermiamo che i chapitani di racchomandati, chon quegli
dele laude, non possano né debiano portare, né far portare, né
mandare il gonfalone di fuori dela chiesa di San Gilio, ma
solamente si tragga e possa trare e portare fuori per la festa
di nostra Donna di febraio al luogo di San Gilio. E possasi
trar fuori e porre quando andassi il cherichato a pprocessione;
e possasi trar fuori e portare inchontro a papa o chardinale
che venissi ala città di Ferenze, quando andassi il cherichato.
 
 

II. par. 38

Di non fare presta[n]za dele massarizie.
Anche ordiniamo che i chamarlinghi non possano

[p. 54]
né debbiano prestare, né mandare fuori dela chiesa di San
Gilio, alchuno libro né alcuna altra massarizia sanza parola
di chap[itan]i, né' chapitani sanza parola del chonsiglio; e chi
chontra ciò faciessi, porti questa penitenza: che stea tre sere
sanza cappuccio in chapo e ischalzo, chon uno chandellotto
in mano acceso, in su le reggi dela chiesa di San Gilio.
 
 

II. par. 39

Di chiamare i chamarlinghi nuovi.
Anche ordiniamo e fermiamo che i chapitani nuovi, i quali
saranno per li tempi chiamati, debbiano, cho gli loro chonsiglieri
e cho i chapitani vecchi, provedutamente chiamare due
chamarlinghi buoni e sufficienti, che sappiano leggere e scrivere.

Anche ordiniamo e fermiamo che quelgli il quale andasse
per Firenze, o di fuori dale mura, per chagione di raunare gli
uomini dela Chompagnia, per chagione di morto o per altra
chagione, in die da lavorare, debbialgli essere sodisfacto di
quanto tempo elgli vi mettesse dela pecunia del chomune
dela Chompangnia dele laude.